Altri contenuti – Accesso civico

Accesso civico “semplice” concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria

L’accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che l‘ente abbia omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo. Con il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 si introduce l’istituto dell’accesso civico contemplato dall’articolo 5 (allegato), ovvero del diritto a conoscere i dati, i documenti e le informazioni “pubblici” in quanto oggetto “di pubblicazione obbligatoria”.
Questo istituto è diverso ed ulteriore rispetto al diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi disciplinato dalla legge n. 241 del 1990.
Diversamente da quest’ultimo, infatti, non presuppone un interesse qualificato in capo al soggetto richiedente e consiste nel chiedere e ottenere gratuitamente che le amministrazioni forniscano e pubblichino gli atti, i documenti e le informazioni, da queste detenuti, per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, ma che, per qualsiasi motivo, non siano stati pubblicati sui propri siti istituzionali.
La richiesta di accesso civico può essere presentata via e-mail a ordine@ordineingegneriagrigento.it o pec ordine.agrigento@ingpec.eu

Art. 5 D. LGS n.33/2013

 

Accesso civico “generalizzato” concernente dati e documenti ulteriori

La richiesta di accesso civico generalizzato, disciplinata dagli artt. 5, co.2, 5 bis e 5 ter del D. Lgs. 33/2013 può essere presentata, anche per via telematica secondo le modalità previste dal D.Lgs. 82/2005 – art. 65, mediante invio della richiesta a: Ordine Ingegneri della Provincia di Agrigento Via gaglio1 92100 Agrigento ; email ordine@ordineingegneriagrigento.it; pec ordine.agrigento@ingpec.eu

L’ufficio deputato alla gestione dell’accesso civico generalizzato è l’Ufficio di Segreteria che provvederà in conformità agli artt. 5, co. 2, 5 bis e 5 ter del D.lgs. 33/2013.
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’ente per la riproduzione su supporti materiali.
Il procedimento di accesso civico si conclude nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati; il predetto termine resta sospeso in caso di eventuale opposizione dei controinteressati.
Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato, il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT che decide con provvedimento motivato.
Avverso la decisione dell’ente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del RPCT, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Registro degli accessi

  1. REGISTRO ACCESSI ANNO 2019
  2. REGISTRO ACCESSI ANNO 2020
  3. REGISTRO ACCESSI ANNO 2021
  4. REGISTRO ACCESSI ANNO 2022
  5. REGISTRO ACCESSI ANNO 2023
  6. REGISTRO ACCESSI ANNO 2024
  7. REGISTRO ACCESSI ANNO 2025

Modulistica Accessi

All.1 accesso civico documentale Modello richiesta
All.2 accesso civico Modello richiesta
All.3 accesso civico generalizzato Modello richiesta