Elenchi Coordinatore per la sicurezza nei cantieri ed RSPP

Il coordinatore della sicurezza nei cantieri è la figura incaricata dal committente o dal responsabile dei lavori per garantire il coordinamento tra le varie imprese impegnate nei lavori, ai fini di ridurre i rischi sul lavoro.

  • in fase di progettazione: in tal caso è denominato coordinatore della sicurezza in fase di progettazione o coordinatore per la progettazione (CSP) – i cui compiti sono disciplinati dall’art. 91 del DLgs 81/08
  • in fase di esecuzione: in tal caso è denominato coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione o coordinatore per l’esecuzione (CSE) – i cui compiti sono disciplinati dall’art. 92 del DLgs 81/08

I ruoli di CSP e CSE sono distinti e possono essere ricoperti dalla stesso professionista o da professionisti diversi.
In questa sezione è riportato l’elenco di Iscritti all’Albo in possesso di abilitazione ai ruoli di Coordinatore in materia di salute e sicurezza per la progettazione e per l’esecuzione (CSP-CSE) ai sensi degli articoli 88 e seguenti del D.Lgs. 81/2008.
L’Elenco in oggetto è pertanto disponibile a tutti i soggetti, privati o pubblici, che intendano affidare incarichi professionali di coordinamento sicurezza cantieri.
Come previsto nell’Allegato XIV del D.Lgs. 81/2008, per il mantenimento del ruolo di CSP/CSE, è previsto l’obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore.
L’art. 10 dell’accordo Stato Regioni 07 luglio 2016, prevede che “in ogni caso per poter esercitare la propria funzione, gli RSPP e gli ASPP dovranno, in ogni istante, poter dimostrare che nel quinquennio antecedente hanno partecipato a corsi di formazione per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto”. Tale norma si applica anche ai CSP/CSE.
Come indicato dal C.N.I. nella Circolare nr. 296/XIX Sess. del 15 ottobre 2018 ( scarica la Circolare), “indipendentemente dalle date delle relative abilitazioni di RSPP e/o CSP – CSE o dalla data dell’ultimo corso di aggiornamento frequentato, occorre dimostrare di possedere nel quinquennio antecedente interessato all’atto della verifica dei requisiti in possesso del professionista l’aggiornamento richiesto nell’Accordo per poter esercitare il ruolo”.
Pertanto, rimane a carico degli Iscritti stessi l’onere di dimostrare, in caso di verifica dei requisiti da parte di organi ispettivi, l’avvenuto aggiornamento di 40 ore nel quinquennio antecedente il momento della verifica stessa.

Dagli atti in possesso di quest”ufficio, sono stati istituiti presso quest’Ordine, gli elenchi degli Ingegneri iscritti all’Albo, esperti per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili ed RSPP ( Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione ), ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Elenco Ingegneri Coordinatori Sicurezza Cantieri Temporanei e Mobili ( D. Lgs. 81/2008 )

Elenco Ingegneri RSPP ( Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione )

Coloro i quali fossero in possesso dei requisiti per essere inseriti  nei sopra citati elenchi possono inviare la propria disponibilità a: ordine@ordineingegneriagrigento.it corredata della documentazione attestante i requisiti predetti.