Inarcassa: Contributo integrativo: nuovo termine di versamento al 31 dicembre 2025

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A partire da quest’anno, i professionisti non iscritti a Inarcassa ma iscritti all’Albo e titolari di partita IVA e le Società di Ingegneria, tenuti al versamento del contributo integrativo in un’unica soluzione, dovranno effettuare il pagamento entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di riferimento, anziché entro il 31 agosto.

Il posticipo del termine, deliberato dal Consiglio di Amministrazione lo scorso gennaio, semplifica gli adempimenti in quanto consente di effettuare il pagamento dopo aver trasmesso la dichiarazione entro il 31 ottobre.

Il contributo potrà essere versato tramite avviso di pagamento PagoPA o modello F24, da generare autonomamente su Inarcassa On Line al termine della procedura di invio della dichiarazione

Gli ingegneri ed architetti iscritti all’albo professionale e titolari di partita IVA ma non iscritti ad Inarcassa, perché assoggettati ad altra forma di previdenza obbligatoria, devono applicare una maggiorazione del 4% su tutti i corrispettivi che rientrano nel volume di affari professionale IVA e versarne l’ammontare ad Inarcassa.

La maggiorazione costituisce il contributo integrativo ed è ripetibile nei confronti del committente della prestazione professionale.

Qualora il professionista operi in forma associata o quale componente di una società di professionisti, dovrà versare il contributo integrativo sulla propria quota di competenza.

Il contributo integrativo è sempre dovuto da tutti i professionisti iscritti all’albo professionale e titolari di partita IVA anche se iscritti alla Gestione Separata INPS. I liberi professionisti che svolgono attività di lavoro autonomo, diversa da quella che genera il reddito di impresa, che non sono iscritti ad un Cassa professionale, ma iscritti alla Gestione Separata INPS, alla quale versano i contributi previdenziali hanno la facoltà di addebitare in fattura anche il 4% del corrispettivo lordo a titolo di rivalsa, prevista dall’art. 4, comma 3, del D.L. n. 166/1996.

Il contributo integrativo è dovuto anche sui corrispettivi relativi alle prestazioni effettuate in favore di ingegneri, architetti, associazioni o società di professionisti e di ingegneria. In occasione della comunicazione annuale il professionista potrà dedurre, dall’importo del contributo integrativo dovuto, la quota del contributo integrativo versata, risultante dalle fatture passive ricevute da ingegneri, architetti o società, a condizione che non sia il committente finale della prestazione.

31 Ottobre 2025 I professionisti, iscritti all’Albo professionale e titolari di partita Iva, anche se non iscritti, devono presentare tramite Inarcassa On Line, funzione di menù Adempimenti >> Dichiarazioni, entro il 31 ottobre dell’anno successivo a quello di riferimento, la comunicazione del reddito professionale e del volume di affari prodotto nell’anno di riferimento, indicando in tale sede anche il proprio indirizzo Pec o la sua variazione.
31 Dicembre 2025 Il contributo integrativo va versato ad Inarcassa in soluzione unica, dal 2025 entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di riferimento, tramite l’avviso di pagamento PagoPA o il modello F24 che il professionista deve generare su Inarcassa On Line, dopo la trasmissione della dichiarazione.