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	<title>Ordine Ingegneri Agrigento &#187; Testo Unico Edilizia</title>
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		<title>Circolare Modifiche sul Rilascio della Concessione Edilizia, Legge Regionale 5 del 2011</title>
		<link>http://www.ordineingegneriagrigento.it/2011/06/circolare-modifiche-sul-rilascio-della-concessione-edilizia-circolare-sulla-legge-regionale-5-del-2011/</link>
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		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 18:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testo Unico Edilizia]]></category>

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		<description><![CDATA[Regione Siciliana / Assessorato Territorio ed Ambiente /  Circolare 3 Maggio 2011:  Articolo 19 della Legge Regionale n. 5 del 5 aprile 2011  &#8221;Modifiche in materia di procedimento per il rilascio della concessione edilizia&#8221;
E noto che il D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, ha accorpato l’insieme delle norme del corpo legislativo dello Stato regolanti la materia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Regione Siciliana / <strong><a href="http://www.artasicilia.eu/">Assessorato Territorio ed Ambiente</a> </strong>/  <strong><a href="http://www.ordineingegneriagrigento.it/documents/circolare-rilascio-della-concessione-edilizia-circolare-sulla-legge-5-2011.pdf">Circolare <strong>3 Maggio </strong>2011</a>: </strong> Articolo 19 della <a href="http://www.ordineingegneriagrigento.it/2011/04/sicilia-soppressione-commissione-edilizia-comunale-legge-52011-sulla-trasparenza-amministrativa/">Legge Regionale n. 5 del 5 aprile 2011  &#8221;Modifiche in materia di procedimento per il rilascio della concessione edilizia&#8221;</a></p>
<p>E noto che il D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, ha accorpato l’insieme delle norme del corpo legislativo dello Stato regolanti la materia edilizia, introducendo altresì alcuni pregnanti innovazioni di ordine concettuale e procedurale. E’ altrettanto noto che, dei nuovi istituti recati da detto Testo Unico dell’Edilizia, non tutti operano de piano nell&#8217;ordinamento della Regione, come anche precisato dall&#8217;Ufficio Legislativo e Legale della Regione con il consulto n. 280.03.11: e ciò in ragione dell’effetto cornice svolto dalla normativa regionale che la Regione ha emanato precedentemente, nell&#8217;esercizio della sua potestà normativa esclusiva.</p>
<p><img class="size-full wp-image-9360 alignnone" title="modifiche-nel-procedimento-del-rilascio-della-concessione-edilizia-circolare-sulla-legge-5" src="http://www.ordineingegneriagrigento.it/images/modifiche-nel-procedimento-del-rilascio-della-concessione-edilizia-circolare-sulla-legge-5.jpg" alt="" width="598" height="448" /></p>
<p>Questa normativa, che è datata e della quale si avverte la necessità di una rivisitazione, è costituita dalle leggi regionali 27 dicembre 1971, n.78, e 10 agosto 1985, n.37 &#8211; limitatamente aggiornate nel corso degli anni &#8211; la cui vigenza ed efficacia, fa sì, tra l’altro, che sopravviva in Sicilia l’istituto della concessione edilizia, altrove sostituito da quello del permesso di costruire, come pure quello dell’autorizzazione edilizia e, per le cd. opere minori, quello della comunicazione, pur con le modifiche apportate dalla legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.</p>
<p>Ora, con la legge segnata in oggetto, la Regione è intervenuta nel segno di un riallineamento del suo assetto normativo a quello dello Stato, sensibilmente aggiornatosi in quest’ultimo torno di tempo.</p>
<p>La legge regionale 5 aprile 2011, n.5 costituisce da questo punto di vista un forte contributo alla semplificazione delle procedure amministrative e postula tuttavia, per la sua attuazione, un forte contributo di azione e sensibilità da parte della dirigenza della Regione, la cui responsabilità non soltanto è espressamente e più volte richiamata dalla legge, ma costituisce per certi versi la presupposizione sulla quale ha operato l’innovazione normativa.</p>
<p>Quanto sopra ha portata generale, ma ha anche specifica attinenza al governo del territorio, e, quindi, incide direttamente sull’attività urbanistica, come è agevole dedurre dalla lettura delle modifiche apportate al testo previgente della l.r. 10/1991 dagli articoli 2 (Tempi di conclusione del procedimento), 4 (Conferenze di servizi) e 6 (Disposizioni di adeguamento alla disciplina statale in tema di segnalazione certificata di inizio attività) della novella legislativa, ovvero dall’articolo 10 di quest’ultima norma, che aggiorna la disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive recata dall’articolo 36 della legge regionale 15 maggio 2000, n.10.</p>
<p>All’accelerazione delle procedure amministrative relative alla concessione edilizia è espressamente dedicato l’articolo 19 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5.</p>
<p>Per effetto di quanto ivi disposto al comma 1, vengono meno in Sicilia le Commissioni edilizie e i pareri ad essa commessi da qualsiasi norma precedente, sia essa di legge che di regolamento, in tema di concessione edilizia.</p>
<p>Trattasi di disposizione chiara nel testo e nella ratio, che non necessita di commento e rinvia evidentemente alla capacità e alla professionalità degli Uffici tecnici comunali nell’espletamento dei compiti e delle funzioni ad essi rimessi.</p>
<p>Altrettanto esplicita è la motivazione di accelerazione e semplificazione procedurale della norma di cui al comma 2, che modifica, abbreviando i termini procedimentali, l’articolo 2 della legge regionale 31 maggio 1994, n.17, la quale aveva a sua volta modificato la l.r. 71/78 nella parte legata al rilascio della concessione edilizia.</p>
<p>Per l’effetto, i termini legati al rilascio dei certificati di destinazione urbanistica e quelli di rilascio della concessione edilizia sono ridotti sensibilmente e proficuamente.</p>
<p>Si rinvia, al riguardo, al testo coordinato della norma de qua, cosi come riportato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 16 dell’l1 aprile 2011.</p>
<p>Va da sé, evidentemente, che l’organo competente al rilascio della concessione edilizia non è da identificarsi nel Sindaco ma piuttosto nel dirigente responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune.</p>
<p>Va in tal senso la norma contenuta nell’articolo 2, comma 3, della legge regionale 7 settembre 1998, n. 23, che, nell’ordinamento dei comuni siciliani, ha tra l’altro introdotto un rinvio, di natura dinamica, alle disposizioni contenute nell’articolo 6 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche ed integrazioni.</p>
<p>Hanno in tal guisa trovato applicazione diretta in Sicilia tanto la norma dell’ordinamento statale di cui sopra è cenno, tanto le modifiche successivamente apportate a quest’ultima, e precisamente quelle recate dall’articolo 107, comma 3, lett. f), del D. Lgs. 19 agosto 2000, n. 267 e, ancor prima, dall’articolo 45 del D. Lgs. 80/98, che hanno espressamente attribuito ai dirigenti la competenza all’emanazione di atti o provvedimenti amministrativi previamente affidata ad “organi di governo”: ribadendo con ciò la disposizione di principio contenuta già nel testo previgente del comma 2, punto f), del citato articolo 6 della L.127/1997, che, come esattamente avvertito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, ha valore fondamentale di riforma economico-sociale ai sensi dell’articolo 117 della  Costituzione.</p>
<p>Tale autentica grundnorm del moderno ordinamento democratico, legata alla condivisa esigenza di semplificare i procedimenti e responsabilizzare la dirigenza, costituisce, si badi, la ratio legis della riforma operata con a l.r. 5/2011, preordinata a consentire un riavvicinamento dell’ordinamento regionale all’assetto normativo del resto del Paese.</p>
<p>Essa ha trovato tra l’altro diretta applicazione, nel diritto urbanistico, nell’articolo 13 del citato Testo Unico dell’Edilizia, a mente del quale il permesso di costruire &#8211; che richiama, in Sicilia, la fattispecie della concessione edilizia &#8211; è rilasciato dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli strumenti urbanistici; nonché, nell’ordinamento regionale, nella disposizione dettata dall’articolo 18, comma 9, della legge regionale 4/1 993, che, se pure incidentalmente, a proposito di recupero a fini abitativi di sottotetti ed assimilati, chiaramente ha postulato il rilascio della concessione edilizia da parte del responsabile del procedimento dell’ufficio tecnico comunale.</p>
<p>Argomenti questi sui quali é sembrato utile dilungarsi. per confermare appunto che al rilascio della concessione procede in Sicilia il capo dell’Ufficio Tecnico Comunale, prescindendo, oggi, dal consulto della Commissione edilizia.</p>
<p>A questa precisazione si richiama l’attenzione delle Amministrazioni destinatarie della presente, che sarà pubblicata [n.d.r <a href="http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g11-25/g11-25.pdf">GURS 25 del 10 Giugno 2011</a>] per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e, per esteso, sul <a href="http://www.artasicilia.eu/">sito web del Dipartimento</a>.</p>
<p>firmato il Dirigente Generale dell&#8217;ARTA Sicilia: Sergio Gelardi</p>
<h2><a href="http://www.ordineingegneriagrigento.it/documents/circolare-rilascio-della-concessione-edilizia-circolare-sulla-legge-5-2011.pdf">Scarica Testo della Circolare 3 Maggio 2001 &#8211; Pdf</a></h2>
<p>&nbsp;</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Sicilia: Soppressione Commissione Edilizia Comunale. Legge 5/2011 Sulla Trasparenza Amministrativa</title>
		<link>http://www.ordineingegneriagrigento.it/2011/04/sicilia-soppressione-commissione-edilizia-comunale-legge-52011-sulla-trasparenza-amministrativa/</link>
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		<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 17:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testo Unico Edilizia]]></category>

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		<description><![CDATA[Sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 16 dell&#8217;11 aprile 2011 è stata pubblicata la Legge Regionale n.5 del 5 aprile 2011 (Pdf) recante &#8220;Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l&#8217;efficienza, l&#8217;informatizzazione della pubblica amministrazione e l&#8217;agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 16 dell&#8217;11 aprile 2011 è stata pubblicata <a href="http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g11-16/g11-16.pdf">la </a><strong><a href="http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g11-16/g11-16.pdf">Legge Regionale n.5 del 5 aprile 2011</a> (Pdf) </strong>recante &#8220;Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l&#8217;efficienza, l&#8217;informatizzazione della pubblica amministrazione e l&#8217;agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale&#8221;.</p>
<p>La legge consta di 26 articoli ed in particolare:</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-9015" title="sicilia-soppressione-commissione-edilizia-comunale-tavolo-riunioni" src="http://www.ordineingegneriagrigento.it/images/sicilia-soppressione-commissione-edilizia-comunale-tavolo-riunioni.jpg" alt="" width="600" height="391" /></p>
<ul>
<li>il capo I del Titolo I, con gli <strong>articoli dall&#8217;1 al 9</strong>, detta importanti<strong>modifiche alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10</strong>;</li>
<li>il capo II del Titolo I, con l&#8217;<strong>articolo 10</strong>, riscrive l&#8217;articolo 36 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 <strong>modificando le norme relative allo sportello unico per le attività produttive</strong> (<strong>SUAP</strong>);</li>
<li>il capo III, sempre del Titolo I con gli <strong>articoli dall&#8217;11 al 15</strong>, detta<strong>disposizioni per la trasparenza</strong> e l&#8217;informatizzazione della pubblica amministrazione e per il <strong>contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata</strong> di stampo mafioso;</li>
<li>il titolo II, con gli <strong>articoli dal 16 al 19</strong> contiene <strong>disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale</strong> e disposizioni in materia di <strong>responsabilità dirigenziale</strong>, di patrocinio legale e di procedimento amministrativo in materia di <strong>concessione edilizia</strong>;</li>
<li>il titolo II, con gli <strong>articoli dal 20 al 26</strong>, detta le <strong>disposizioni finali</strong>.</li>
</ul>
<h2>L&#8217;<strong>articolo 19</strong></h2>
<p>della legge in argomento è rubricata &#8220;<strong>Modifiche in materia di procedimento amministrativo per il rilascio della concessione edilizia</strong>&#8221; e con lo stesso:</p>
<ul>
<li>viene <strong>soppressa la Commissione edilizia comunale</strong>;</li>
</ul>
<ul>
<li>vengono così <strong>modificati i primi cinque commi dell&#8217;articolo 2</strong>(Procedure per il rilascio delle concessioni edilizie) <strong>della legge regionale 31 maggio 1974, n. 17</strong>: &#8220;</li>
</ul>
<p style="padding-left: 60px;">1. I comuni sono tenuti a rilasciare il certificato di destinazione urbanistica di immobili <strong>entro venti giorni</strong> dal ricevimento della richiesta dell&#8217;interessato.</p>
<p style="padding-left: 60px;">2. L&#8217;ufficio comunale competente, all&#8217;atto della presentazione della domanda di concessione edilizia, rilascia una certificazione di ricevimento, comunicando all&#8217;interessato il nome del responsabile del procedimento. Eventuali integrazioni documentali devono essere richieste dall&#8217;ufficio nei successivi trenta giorni. In questo caso il termine di <strong>settantacinque giorni</strong> di cui al comma 5 decorre dalla data di integrazione dei documenti.</p>
<p style="padding-left: 60px;">3. Il responsabile del procedimento, entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda o di integrazione della documentazione, formula una proposta motivata di provvedimento.</p>
<p style="padding-left: 60px;">4. Il sindaco adotta il provvedimento finale entro i successivi trenta giorni</p>
<p style="padding-left: 60px;">5. La domanda di concessione edilizia si intende accolta qualora <strong>entro settantacinque giorni</strong> dal ricevimento dell’istanza, attestato con le modalità di cui al comma 2, non venga comunicato all&#8217;interessato il provvedimento motivato di diniego. &#8220;</p>
<p>Articolo di Ilenia Cicirello pubblicato per la prima volta su lavoripubblici.it il 18.4.2011 con il titolo <a href="http://www.lavoripubblici.it/news/2011/04/edilizia/Regione-siciliana-Soppressione-Commissioni-edilizie-comunali_8073.html">Regione siciliana: Soppressione Commissioni edilizie comunali</a>, e qui sul sito dell&#8217;Ordine Ingegneri Agrigento parzialmente riprodotto.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Piano Casa Sicilia: Bioedilizia, Definizione Caratteristiche Costruttive Per Gli Interventi</title>
		<link>http://www.ordineingegneriagrigento.it/2010/09/piano-casa-sicilia-bioedilizia-definizione-delle-caratteristiche-tecniche-costruttive-per-gli-interventi/</link>
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		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 09:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testo Unico Edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[piano casa]]></category>

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		<description><![CDATA[Il Decreto sul Piano Casa e le opere in bioedilizia è stato pubblicato sulla GURS n. 33 del 23/7/2010 , pag.52 e sgg, con il titolo “Definizione delle caratteristiche tecniche costruttive per gli interventi di bioedilizia di cui all’art. 3 LR 6/2010“.

In particolare con il decreto «sono definite le caratteristiche tecniche costruttive per gli interventi di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Decreto sul <strong>Piano Casa</strong> e le opere in bioedilizia è stato pubblicato sulla GURS<strong> n. 33 del 23/7/2010</strong> , pag.52 e sgg, con il titolo “<strong>Definizione delle caratteristiche tecniche costruttive per gli interventi di </strong><strong>bioedilizia di cui all’</strong><strong><a href="http://www.ordineingegneriagrigento.it/2010/03/piano-casa-sicilia-il-testo-approvato-scarica-il-pdf/">art. 3 LR 6/2010</a></strong>“.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-8006" title="Piano Casa Sicilia: Bioedilizia" src="http://www.ordineingegneriagrigento.it/images/piano-casa-sicilia-bioedilizia.jpg" alt="Piano Casa Sicilia: Bioedilizia" width="249" height="249" /></p>
<p>In particolare con il decreto «sono definite le caratteristiche tecniche costruttive per gli interventi di bioedilizia da utilizzare nei casi di demolizione e ricostruzione degli edifici ai fini dell’<strong>ampliamento volumetrico fino al 25% </strong>previsto dallo stesso articolo 3».</p>
<p>Le caratteristiche tecniche costruttive per gli interventi di <strong>bioedilizia</strong> sono state suddivise in cinque tipologie: <strong>energia</strong>, <strong>acqua</strong>, <strong>rifiuti</strong>, <strong>materiali</strong>, <strong>salute e comfort</strong>.</p>
<p>Per quanto riguarda l’area “energia” le caratteristiche tecniche previste perché si possa definire un manufatto come afferente alla bioedilizia sono (nel decreto):</p>
<p style="padding-left: 30px;">«• Utilizzo di caldaie ad alto rendimento a miscelazione o a condensazione o di <strong>caldaie a</strong><strong> </strong><strong>biomassa</strong>;<br />
• Adozione di sistemi di <strong>cogenerazione</strong>, trigenerazione o teleriscaldamento;<br />
• Utilizzo di radiatori a bassa temperatura a parete, pavimento o soffitto;<br />
• Utilizzo di sistemi di <strong>ventilazione controllata</strong> con recupero di calore;<br />
• Utilizzo di <strong>tecnologie</strong><strong> </strong><strong>geotermiche a pompa di calore</strong>;<br />
• <strong>Comportamento passivo dell’edificio</strong> per la climatizzazione estiva attraverso la riduzione del carico termico dei materiali utilizzati per le superfici esterne (uso di materiali di copertura ad alta riflessione, coperture a verde per il rinfrescamento da evapotraspirazione, pareti e/o tetti ventilati, strutture semiipogee, ecc) o riduzione del carico termico estivo mediante l’uso di materiali ad elevato albedo nonché utilizzo di sistemi naturali e/o artificiali per il controllo della radiazione solare (ombreggiamento naturale e/o artificiale, uso di vetri a controllo solare etc.);</p>
<p style="padding-left: 30px;">• Comportamento passivo dell’edificio per la <strong>climatizzazione invernale</strong> con l’utilizzo di sistemi solari passivi a guadagno diretto (aperture vetrate orientate prevalentemente a sud, elementi costruttivi ad alta inerzia termica, ecc.) ed indiretto (pareti ad accumulo convettivo, pareti-camino solare, ecc.);</p>
<p style="padding-left: 30px;">• Impianti radianti integrati con sistemi di <strong>deumidificazione controllata</strong>, ed utilizzo delle tecnologie di solar cooling;</p>
<p style="padding-left: 30px;">• Riduzione dei consumi elettrici attraverso l’utilizzo di fonti rinnovabili (<strong>fotovoltaico</strong>, <strong>minieolico</strong>, ecc.);</p>
<p style="padding-left: 30px;">• Sistemi che consentono il miglioramento del comportamento passivo dell’edificio per la climatizzazione estiva mediante utilizzo di stratigrafie d’involucro ad elevato sfasamento dell’onda termica; per la determinazione qualitativa dell’involucro edilizio volta a contenere il fabbisogno per la climatizzazione estiva i valori dello sfasamento (S) e del coefficiente di attenuazione (fa), come definiti dalla norma tecnica UNI EN ISO 13786,dovranno assumere i seguenti valori: s ≥ 12 ore, fa &lt; 0,30».</p>
<p>Sì, ma chi controlla che le tecniche di bioedilizia siano state effettivamente utilizzate in fase di realizzazione del fabbricato?</p>
<p>In materia il Decreto prevede quanto segue: «L’utilizzo delle tecniche costruttive della bioedilizia previste in fase progettuale è <strong>verificato dal direttore dei lavori e deve essere attestato nello stato finale dei lavori da trasmettere al comune</strong> territorialmente competente. Al controllo e alle verifiche conseguenti all’applicazione del presente decreto provvedono i comuni in cui ricadono gli interventi edilizi di cui all’articolo 3 della legge regionale 23 marzo 2010, n. 6».</p>
<p>fonte: articolo pubblicato il 18.8.10 sul sito <a href="http://www.quotidianocasa.it/2010/08/18/piano-casa-spazio-alla-bioedilizia-in-sicilia/">quotidianocasa.it</a></p>
<h1>Testo del Decreto Assessoriale</h1>
<p><strong>Definizione delle caratteristiche tecniche costruttive per gli interventi di bioedilizia di cui all’art. 3 della legge regionale 23 marzo 2010, n. 6 </strong></p>
<p><strong>L’assessore per le Infrastrutture e la Mobilità</strong> Visto lo Statuto della Regione; Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche e integrazioni; Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19; Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana 5 dicembre 2009, n. 12; Visti i decreti del dirigente generale nn. 3 e 4 del 20 gennaio 2010 del dipartimento infrastrutture, mobilità e trasporti; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59; Visto il decreto ministeriale 26 giugno 2009; Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99; Vista la legge regionale 23 marzo 2010, n. 6, avente per oggetto “Norme per il sostegno dell’attività edilizia e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente”; Considerato che l’art. 3, comma 7, della legge regionale 23 marzo 2010, n. 6, stabilisce che con decreto dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, da emanare entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, sono definite le caratteristiche tecniche per gli interventi di bioedilizia di cui al comma 3; Ritenuto che per dare seguito all’adempimento di cui all’articolo 3, comma 7 della legge regionale 23 marzo 2010, n. 6, è necessario procedere alla definizione delle caratteristiche tecniche degli interventi di bioedilizia da utilizzare negli edifici di cui all’articolo 3, comma 3, della stessa legge regionale 23 marzo 2010, n. 6, avvalendosi anche delle indicazioni del Protocollo ITACA 2009 e delle linee guida “Sun e Wind” 2007, LIFE04ENV/IT/000594 Sun&amp;Wind, predisposte dal partenariato Life con il supporto scientifico del D.R.E.A.M. Dipartimento di ricerche energetiche ed ambientali dell’Università degli studi di Palermo; Decreta:</p>
<p><strong>Art. 1 Finalità </strong></p>
<p>Per le finalità di cui al combinato disposto dei commi 3 e 7 dell’articolo 3 della legge regionale 23 marzo 2010, n. 6 e per un’applicazione omogenea e aderente alle predette finalità sono definite le caratteristiche tecniche costruttive per gli interventi di bioedilizia da utilizzare nei casi di demolizione e ricostruzione degli edifici ai fini dell’ampliamento volumetrico fino al 25% previsto dallo stesso articolo 3. Le caratteristiche tecniche, correlate alla specialità che contraddistingue l’ambito di riferimento e senza alcun carattere estensivo per fattispecie diverse da quelle previste dalla norma cui si rapporta, sono quelle individuate al successivo articolo 2.</p>
<p><strong>Art. 2  Caratteristiche tecniche </strong></p>
<p>Le caratteristiche tecniche per gli interventi di bioedilizia sono raggruppate in cinque aree (area 1ª energia; area 2ª acqua; area 3ª rifiuti; area 4ª materiali; area 5ª salute e confort) e all’interno di ciascuna sono elencate le azioni appresso indicate:</p>
<h2><strong>Energia &#8211; </strong>Area 1ª</h2>
<p>• Utilizzo di caldaie ad alto rendimento a miscelazione o a condensazione o di caldaie a biomassa;</p>
<p>• Adozione di sistemi di cogenerazione, trigenerazione o teleriscaldamento;</p>
<p>• Utilizzo di radiatori a bassa temperatura a parete, pavimento o soffitto;</p>
<p>• Utilizzo di sistemi di ventilazione controllata con recupero di calore;</p>
<p>• Utilizzo di tecnologie geotermiche a pompa di calore;</p>
<p>• Comportamento passivo dell’edificio per la climatizzazione estiva attraverso la riduzione del carico termico dei materiali utilizzati per le superfici esterne (uso di materiali di copertura ad alta riflessione, coperture a verde per il rinfrescamento da evapotraspirazione, pareti e/o tetti ventilati, strutture semi-ipogee, ecc) o riduzione del carico termico estivo mediante l’uso di materiali ad elevato albedo nonché utilizzo di sistemi naturali e/o artificiali per il controllo della radiazione solare (ombreggiamento naturale e/o artificiale, uso di vetri a controllo solare etc.);</p>
<p>• Comportamento passivo dell’edificio per la climatizzazione invernale con l’utilizzo di sistemi solari passivi a guadagno diretto (aperture vetrate orientate prevalentemente a sud, elementi costruttivi ad alta inerzia termica, ecc.) ed indiretto (pareti ad accumulo convettivo, pareticamino solare, ecc.);</p>
<p>• Impianti radianti integrati con sistemi di deumidificazione controllata, ed utilizzo delle tecnologie di solar cooling;</p>
<p>• Riduzione dei consumi elettrici attraverso l’utilizzo di fonti rinnovabili (fotovoltaico, minieolico, ecc.);</p>
<p>• Sistemi che consentono il miglioramento del comportamento passivo dell’edificio per la climatizzazione estiva mediante utilizzo di stratigrafie d’involucro ad elevato sfasamento dell’onda termica; per la determinazione qualitativa dell’involucro edilizio volta a contenere il fabbisogno per la climatizzazione estiva i valori dello sfasamento (S) e del coefficiente di attenuazione (fa), come definiti dalla norma tecnica UNI EN ISO 13786,dovranno assumere i seguenti valori: s ≥12 ore, fa &lt; 0,30;</p>
<h2><strong>Acqua </strong>- Area 2ª</h2>
<p>• Utilizzo di sistemi di captazione, accumulo filtraggio e distribuzione dell’acqua piovana per gli usi non alimentari e sanitari (sciacquoni dei w.c., irrigazione di orti e giardini, lavaggio etc.);</p>
<p>• Utilizzo di sistemi di recupero, depurazione, accumulo e distribuzione delle acque grigie provenienti dai lavabi, docce, e vasche da bagno per gli usi secondi (non alimentari e sanitari) e/o delle acque nere (per queste ultime attraverso bio-fitodepurazione);</p>
<p>• Utilizzo di sistemi di risparmio nell’erogazione dell’acqua potabile per i vasi igienici e per sanitari (sciacquoni dei wc con tasto interruttore di flusso o doppio tasto; rubinetti monocomando, rubinetti con frangigetto, rubinetti con apertura e chiusura tramite fotocellula, ecc.);</p>
<h2>Materiali - Area 3ª</h2>
<p>• Materiali ecocompatibili: utilizzo di materiali naturali riciclati e/o di recupero che vengono utilizzati nell’intervento, intendendo per materiale naturale un materiale in grado di rigenerarsi nel tempo come quelli vegetali o di origine animale. Sono equiparati a materiali naturali tutti quelli che possiedono una certificazione di Tipo I-IIII secondo lo schema della norma ISO 14025 ovvero i prodotti realizzati da aziende in possesso di sistema di gestione ambientale certificato (ISO 14001 o EMAS). I materiali eco-etichettati sono tutti i materiali in possesso di certificazioni per la bioedilizia ed etichette ecologiche – marchio europeo ECOLABEL EPD ISO 1. In assenza di etichetta ecologica, il produttore fornisce una dichiarazione completa, in forma esplicita, tecnicamente valida e chiara, delle materie prime componenti, anche riportando la specifica numerica relativa alla concentrazione percentuale limite di determinate materie prime, del luogo di produzione e tutte le istruzioni ed avvertenze utili allo smaltimento del prodotto;</p>
<p>• Utilizzo di materiali locali ecocompatibili mediante approvvigionamento di materiali da costruzione pesanti, come aggregati, sabbia, cemento, mattoni, acciaio, vetro, etc… di produzione locale nella Regione siciliana. Materiali eco-compatibili sono tutti i materiali in possesso di certificazioni per la bioedilizia ed etichette ecologiche riconosciute. In assenza di etichetta ecologica, il produttore fornisce una dichiarazione completa, in forma esplicita, tecnicamente valida e chiara, delle materie prime componenti, anche riportando la specifica numerica relativa alla concentrazione percentuale limite di determinate materie prime, del luogo di produzione e tutte le istruzioni ed avvertenze utili allo smaltimento del prodotto;</p>
<p>• Utilizzo di materiali e tecniche costruttive che consentano la costruzione e l’assemblaggio a secco, anche per consentire risparmio idrico in sede di costruzione e maggiore facilità di smontaggio in fase di demolizione nonché il recupero dei materiali da reimpiegare;</p>
<p>• Utilizzo di materiali caratterizzati da assenza di emissioni inquinanti in aria, terreno, acqua e in caso di incendio;</p>
<p>• Limitazione dell’utilizzo di materiali provenienti da sintesi petrolchimica;</p>
<p>• Utilizzo di materiali a bassa energia inglobata con preferenza, a parità di prestazione, di quelli a minore energia inglobata. Utilizzo di materiali e tecniche costruttive che richiedano basso consumo energetico in fase di posa in opera;</p>
<p>• Utilizzo di materiali e tecniche costruttive che consentono basso consumo energetico in fase di gestione e manutenzione dell’edificio. Al fine di assicurare un basso impatto energetico dei materiali e componenti nel loro ciclo di vita, è indicato adottare strategie progettuali mirate alla protezione dell’ edificio dal deterioramento, utilizzando materiali appropriati in base alle condizioni climatiche esterne dell’edificio, con lo scopo di garantire la protezione delle facciate dei giunti e degli altri componenti dagli agenti atmosferici ed altre strategie progettuali a scelta del progettista, il cui utilizzo garantisca la facile accessibilità agli impianti tecnici e l’efficienza negli interventi di manutenzione e riparazione;</p>
<p>• Predisposizione di elenco dei materiali da utilizzare per la costruzione con la definizione dei criteri di scelta adottati per garantire la sostenibilità ambientale e non nocività e con le indicazioni delle certificazioni e/o dichiarazioni di qualità ambientale possedute;</p>
<h2>Rifiuti - Area 4ª</h2>
<p>• Dimensionamento e organizzazione degli spazi destinati alla raccolta differenziata dei rifiuti dell’edificio in base alla sua destinazione d’uso ed al numero degli utenti; adozione di un piano di gestione dei rifiuti di cantiere con identificazione delle modalità di separazione e riciclaggio;</p>
<p>• Utilizzo di materiali riciclati o riciclabili;</p>
<p>• Utilizzo di materiali e tecniche di costruzione che consentano la decostruzione e la demolizione selettiva ed il recupero dei materiali;</p>
<p>• Utilizzo di materiali senza imballo o che usino imballi per la distribuzione recuperabili o riciclabili;</p>
<h2>Salute e confort - Area 5ª</h2>
<p>• Limitazione del livello dei campi elettrici e magnetici a bassa (50Hz) ed alta frequenza (100kHz-300GHz) negli ambienti interni;</p>
<p>• Contenimento del rumore prodotto da impianti tecnologici o da fonti di tipo continuo e di tipo discontinuo, quali ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici, rubinetteria;</p>
<p>• Utilizzo per l’involucro opaco dell’edificio di materiali con buona coibenza e assorbimento acustico, ad alta permeabilità al vapore ed igroscopici;</p>
<p>• Utilizzo di materiali e prodotti a nulla o bassa emissione di radioattività; a bassa emissione di composti organici e volatili (VOC); a bassa emissione di vapori, odori, polveri, particelle e microfibre e altre sostanze inquinanti in fase di produzione, di applicazione e di uso. A tal fine sono da preferire i materiali e i prodotti in possesso di certificazioni per la bioedilizia relative a salubrità, tossicità e qualità biologica;</p>
<p>• Utilizzo di illuminazione esterna e/o interna con apparecchi illuminanti ad alta efficienza dotati di regolazione automatica dell’intensità luminosa in ragione degli effettivi usi notturni;</p>
<p>• Assicurare adeguati livelli d’illuminazione naturale in tutti gli spazi primari occupati.</p>
<p><strong>Art. 3 Valutazione</strong></p>
<p>Ai fini del presente decreto, gli aumenti volumetrici previsti dall’articolo 3, comma 3 della legge regionale 23 marzo 2010, n. 6 sono assicurati per gli interventi che, ferma l’obbligatorietà di almeno un’azione all’interno di ciascuna delle predette aree (energia, acqua, rifiuti; materiali, salute e confort) garantiscano l’utilizzo di almeno il 50% complessivo delle caratteristiche tecniche (azioni) di cui al precedente art 2.</p>
<p><strong>Art. 4  Attestazione e controllo</strong></p>
<p>Per le finalità di cui al presente decreto e per lo sviluppo delle attività in materia di bioedilizia negli edifici di cui alla legge regionale 23 marzo 2010, n. 6, l’utilizzo delle tecniche costruttive di cui all’articolo 2 ed il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 3 del presente decreto sono indicati in apposita relazione tecnica di dettaglio allegata all’istanza di cui all’articolo 6 della medesima legge regionale 23 marzo 2010, n. 6. L’utilizzo delle tecniche costruttive della bioedilizia previste in fase progettuale è verificato dal direttore dei lavori e deve essere attestato nello stato finale dei lavori da trasmettere al comune territorialmente competente. Al controllo e alle verifiche conseguenti all’applicazione del presente decreto provvedono i comuni in cui ricadono gli interventi edilizi di cui all’articolo 3 della legge regionale 23 marzo 2010, n. 6.</p>
<p><strong>Art. 5 Disposizioni finali</strong></p>
<p>Il presente decreto sarà pubblicato nella <em>Gazzetta Ufficiale </em>della Regione siciliana e nel sito internet dell’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità. Palermo, 7 luglio 2010. GENTILE</p>
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		<title>Piano Casa Sicilia: Il Testo Approvato, Scarica il PDF. Legge 6 del 2010</title>
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		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 19:13:25 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[Testo Unico Edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[piano casa]]></category>

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		<description><![CDATA[Legge approvata il 9 marzo 2010: &#8220;Norme per il sostegno dell’attività edilizia e la riqualificazione del patrimonio edilizio&#8220; Si rimane in attesa della pubblicazione [ndr.: Pubblicata il 26.Mar.'10 in GURS n.14 (PDF)] nella Gazzetta Regionale del testo di seguito riportato, dalla quale data i Comuni avranno 4 mesi di tempo (fine Luglio) per deliberare esclusioni e restrizioni all’applicazione sul [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Legge approvata il 9 marzo 2010: </strong>&#8220;<strong>Norme per il sostegno dell’attività edilizia e la riqualificazione del patrimonio edilizio</strong>&#8220; Si rimane <strong>in attesa della pubblicazione </strong>[ndr.: Pubblicata il <strong><a href="http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g10-14/g10-14.pdf">26.Mar.'10 in GURS n.14 (PDF)</a><span style="font-weight: normal;">]</span></strong><strong> </strong>nella Gazzetta Regionale del testo di seguito riportato, dalla quale data i <strong>Comuni avranno 4 mesi di tempo</strong> (fine Luglio) per deliberare esclusioni e restrizioni all’applicazione sul proprio territorio. <strong><a href="http://www.ordineingegneriagrigento.it/documents/piano-casa-approvato-testo-integrale-9-marzo.pdf">E&#8217; disponibile il testo in Pdf</a>.</strong></p>
<h2>Art. 1. Finalità</h2>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>1.</strong> La Regione, in attuazione dell’intesa tra Stato, Regioni ed enti locali del 1° aprile 2009 sull’atto concernente misure per il rilancio dell’economia attraverso l’attività edilizia, promuove misure straordinarie e urgenti finalizzate a sostenere la messa in sicurezza e/o riduzione del rischio sismico e idrogeologico nonché la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente dal punto di vista della qualità architettonica e dell’efficienza energetica, mediante l’utilizzo delle fonti di energia rinnovabile e delle tecniche costruttive della bioedilizia, coerentemente con le caratteristiche storiche, architettoniche, paesaggistiche e ambientali ed urbanistiche delle zone ove tali immobili sono ubicati.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><img class="alignnone size-full wp-image-7267" title="piano-casa-sicilia-il-testo-approvato-scarica-il-pdf" src="http://www.ordineingegneriagrigento.it/images/piano-casa-sicilia-il-testo-approvato-scarica-il-pdf.JPG" alt="piano-casa-sicilia-il-testo-approvato-scarica-il-pdf" width="440" height="330" /></p>
<h2>Art. 2. Interventi edilizi di ampliamento degli edifici esistenti</h2>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>1. </strong>Per le finalità di cui all&#8217;articolo 1 è consentito l&#8217;ampliamento degli edifici esistenti, con tipologia unifamiliare o bifamiliare ad uso residenziale e/o uffici o comunque di volumetria non superiore a 1000 metri cubi, ultimati entro la data del 31 dicembre 2009, purché risultino realizzati sulla base di un regolare titolo abilitativo edilizio ove previsto, siano stati dichiarati per l&#8217;iscrizione al catasto e purché al momento del rilascio del titolo abilitativo edilizio relativo agli interventi di cui al presente articolo siano in regola con il pagamento della TARSU o della TIA e dell&#8217;ICI alla data della presentazione dell&#8217;istanza di cui all’articolo 6.</p>
<p style="padding-left: 30px;">L&#8217;ampliamento è consentito nei limiti del 20 per cento del volume esistente, per ogni unità immobiliare, a condizione che lo stesso ampliamento sia armonizzato in un progetto unitario con il restante edificio.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>2.</strong> I nuovi volumi realizzati ai sensi del presente articolo non possono eccedere il limite di 200 metri cubi per l&#8217;intero corpo di fabbrica, risultante alla data del 31 dicembre 2009, suddivisibili proporzionalmente al volume di ogni singola unità immobiliare.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>3. </strong>Gli interventi sono ammessi in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, purché nel rispetto delle distanze minime stabilite da norme legislative vigenti ed in conformità alla normativa antisismica.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>4.</strong> Gli interventi possono riguardare esclusivamente edifici legittimamente realizzati. Sono esclusi gli immobili che hanno usufruito di condono edilizio salvo quelli oggetto di accertamento di conformità di cui all’articolo 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, introdotto dall’articolo 1 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>5. </strong>L&#8217; ampliamento è realizzabile in aderenza a fabbricati esistenti sullo stesso livello di piano e/o in sopraelevazione.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>6. </strong>L&#8217;ampliamento in sopraelevazione è consentito esclusivamente quale recupero ad uso abitativo o uffici, anche con eventuale ampliamento allo stesso livello di volumi accessori e/o pertinenziali già regolarmente realizzati alla data del 31 dicembre 2009.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>7.</strong> Gli interventi sono subordinati alle verifiche delle condizioni statiche dell&#8217;intero edificio ed all&#8217;eventuale adeguamento strutturale in caso di mancato rispetto dei vigenti criteri di sicurezza antisismica.</p>
<h2>Art. 3. Interventi per favorire il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente</h2>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>1.</strong> Per la finalità di cui all&#8217;articolo l è consentita la demolizione e ricostruzione degli edifici residenziali, ultimati entro la data del 31 dicembre 2009, purché risultino realizzati sulla base di un regolare titolo abilitativo edilizio ove previsto, siano stati dichiarati per l&#8217;iscrizione al catasto e siano in regola con il pagamento della TARSU o della TIA e dell’ICI alla data della presentazione dell&#8217;istanza di cui all’articolo 6.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>2. </strong>Al fine di favorire la realizzazione degli interventi, sono consentiti interventi di integrale demolizione e ricostruzione, anche su area di sedime diversa, ricadente all&#8217;interno della stessa area di proprietà, intesa come insieme di particelle catastalmente contigue senza soluzione di continuità e appartenenti allo stesso proprietario, purché non interessino aree per attrezzature discendenti dallo strumento urbanistico vigente o adottato o aree gravate da vincoli di inedificabilità previsti dalla vigente normativa statale e regionale.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>3.</strong> Gli interventi possono prevedere aumenti fino al 25 per cento del volume degli edifici ad uso residenziale, con obbligo di utilizzare le tecniche costruttive della bioedilizia. Il suddetto limite è incrementato del 10 per cento, per un aumento complessivo fino al 35 per cento, qualora siano adottati sistemi che utilizzino fonti di energie rinnovabili che consentano l&#8217;autonomia energetica degli edifici.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>4.</strong> Gli interventi sono ammessi in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, purché nel rispetto delle distanze minime stabilite da norme legislative vigenti ed in conformità alla normativa antisismica.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>5.</strong> Nel caso di ricostruzione dell’edificio su area di sedime diversa, all&#8217;interno della stessa area di proprietà, la superficie originariamente occupata dal fabbricato demolito deve essere sistemata a verde privato e/o prevedere parcheggi a servizio dello stesso, nel rispetto di eventuali vincoli esistenti, con apposizione di vincolo di inedificabilità. In ogni caso la superficie originariamente occupata dal fabbricato deve essere sistemata con materiale e tecniche che garantiscano la permeabilità del terreno.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>6. </strong>Gli immobili oggetto degli interventi di cui al presente articolo mantengono la destinazione urbanistica preesistente, fatti salvi i cambi di destinazione d&#8217;uso autorizzabili dai comuni.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>7.</strong> Con decreto dell&#8217;Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, emanato entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, sono definite le caratteristiche tecniche per gli interventi di bioedilizia di cui al comma 3.</p>
<h2>Art. 4. Oneri concessori</h2>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>1. </strong>Per gli interventi di cui all&#8217;articolo 2, gli oneri concessori sono commisurati al solo ampliamento e ridotti del 20 per cento. La riduzione è pari al 30 per cento nel caso di edificio o unità immobiliari destinati a prima abitazione del proprietario o dell&#8217;avente titolo. Per le famiglie il cui nucleo, alla data del 31 dicembre 2009, è composto da più di cinque persone e per quelle che abbiano una o più persone a carico con disabilità riconosciuta dagli organismi preposti, gli oneri concessori sono commisurati al solo ampliamento e ridotti del 50 per cento.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>2.</strong> Per gli interventi di cui all&#8217;articolo 3, gli oneri concessori sono ridotti del 50 per cento.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>3.</strong> La realizzazione di interventi di cui all&#8217;articolo 3 relativi a edifici adibiti a prima abitazione di giovani coppie di età non superiore a trentacinque anni ed entro cinque anni dalla data di matrimonio, dà diritto ad un&#8217;ulteriore riduzione degli oneri concessori del 50 per cento.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>4. </strong>I comuni istituiscono nel proprio bilancio apposito capitolo di spesa con destinazione vincolata, ove far confluire le somme derivanti dal pagamento degli oneri di concessione introitati in attuazione della presente legge.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>5. </strong>Le somme iscritte nel capitolo istituito ai sensi del comma 4 sono finalizzate esclusivamente alla riqualificazione, messa in sicurezza, risparmio idrico ed energetico del patrimonio edilizio comunale e alla realizzazione di aree a verde pubblico, di parcheggi ed all’eliminazione di superfetazioni. Per le predette finalità ogni anno i comuni, in sede di approvazione dei bilanci di previsione, qualora risultino iscritte somme nel capitolo di cui al comma 4, presentano e realizzano appositi progetti, distinti per le diverse categorie di interventi di cui al presente comma.</p>
<h2>Art. 5. Elenchi</h2>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>1.</strong> I comuni istituiscono e aggiornano l&#8217;elenco degli interventi autorizzati ai sensi della presente legge.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>2. </strong>I comuni, ai fini del comma 1, per il periodo di vigenza degli effetti prodotti dalla presente legge, anche per evitare che, mediante interventi successivi, siano superati i limiti fissati dalla presente legge, hanno l&#8217;obbligo di effettuare e documentare con apposita relazione annuale da inviare all&#8217;Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, entro il termine perentorio del mese di febbraio, almeno il venti per cento di controllo a campione degli interventi di cui agli articoli 2 e 3. Il controllo a campione deve effettuarsi perentoriamente ogni semestre.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>3. </strong>Nei casi di omissione da parte dei comuni, l&#8217;Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente provvede in via sostitutiva con la nomina di un commissario ad acta il quale seleziona i casi da sottoporre a verifica e controllo a campione.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>4.</strong> La mancata o omessa vigilanza costituisce, per il dirigente preposto, elemento negativo di giudizio in sede di valutazione per il raggiungimento degli obiettivi.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>5</strong>. I comuni, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal 31 dicembre 2011, con proprio atto deliberativo, allo scopo di integrare i dati del quadro conoscitivo della propria pianificazione urbanistica, verificano gli ampliamenti volumetrici richiesti ai sensi delle disposizioni di cui alla presente legge e valutano eventuali esigenze di integrazione delle dotazioni territoriali e dei servizi pubblici che risultino necessari.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>6.</strong> Gli interventi possono essere autorizzati una sola volta sul medesimo immobile.</p>
<h2>Art. 6. Semplificazione e snellimento delle procedure</h2>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>1. </strong>Gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 sono subordinati al rilascio della concessione edilizia prevista dall&#8217;articolo 36 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 ovvero alla denuncia di inizio attività di cui all&#8217;articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni.<br />
<strong> 2.</strong> Le istanze relative agli interventi sono presentate entro ventiquattro mesi dal termine fissato al comma 4 e sono corredate, a pena di inammissibilità, dal titolo abilitativo edilizio ove previsto relativo all&#8217;immobile oggetto di intervento, rilasciato o concretizzatosi antecedentemente alla data di presentazione dell&#8217;istanza.<br />
<strong> 3.</strong> L&#8217;istanza è corredata da quietanza di versamento delle spese di istruttoria, il cui ammontare complessivo e la cui articolazione temporale sono stabiliti da ciascun comune con determina sindacale emanata entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.<br />
<strong> 4. </strong>I comuni, con delibera consiliare, entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono motivatamente escludere o limitare l&#8217;applicabilità delle norme di cui agli articoli 2 e 3 ad immobili o zone del proprio territorio o imporre limitazioni e modalità applicative, sulla base di specifiche ragioni di carattere urbanistico, paesaggistico e ambientale.</p>
<h2>Art. 7. Misure di prevenzione sismica</h2>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>1.</strong> L&#8217;adozione di sistemi di isolamento e/o dissipazione sismica nelle nuove costruzioni comporta una riduzione pari al 20 per cento degli oneri concessori che si aggiunge a quella prevista dall’articolo 4. La medesima riduzione si applica anche nel caso di adozione di tali sistemi nell&#8217;ambito di interventi sul patrimonio edilizio esistente.</p>
<h2>Art. 8. Misure compensative per favorire la realizzazione di aree a verde pubblico e parcheggi</h2>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>1. </strong>Nelle aree di proprietà privata, per le quali lo strumento urbanistico vigente preveda la destinazione di verde pubblico anche attrezzato, sia di quartiere che territoriale, nonché nelle zone agricole purché ricadenti all’interno della perimetrazione dei centri urbani, è consentita la realizzazione, da parte dei privati, di uno o più piani interrati di proprietà privata, destinati esclusivamente a parcheggio, a condizione che sia realizzato in superficie il verde pubblico da cedere gratuitamente al comune.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>2. </strong>Gli interventi di cui al comma 1 possono essere attuati anche parzialmente, per singoli lotti.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>3. </strong>Quanto previsto dal presente articolo si attua con le seguenti condizioni e modalità:</p>
<p style="padding-left: 60px;"><strong>a)</strong> l’altezza di interpiano non sia superiore a 3,5 metri e tutti i piani siano interrati su tutti i fronti, con l’esclusione delle rampe di accesso e di eventuali scale ed impianti di servizio e/o di emergenza;</p>
<p style="padding-left: 60px;"><strong>b)</strong> la realizzazione del manufatto interrato sia tale da consentire che le soprastanti opere a verde pubblico anche attrezzato siano eseguite secondo uno specifico progetto del verde che preveda la piantumazione di alberi di alto fusto;</p>
<p style="padding-left: 60px;"><strong>c) </strong>antecedentemente al rilascio della concessione edilizia sia stipulato l&#8217;atto pubblico di obbligo alla cessione gratuita dell’area a verde pubblico anche attrezzato, di vincolo permanente alla destinazione a parcheggio nonché l&#8217;obbligo a realizzare le opere a verde pubblico anche attrezzato come da progetto. L’atto d&#8217;obbligo e la relativa trascrizione costituiscono parte integrante della concessione edilizia;</p>
<p style="padding-left: 60px;"><strong>d)</strong> la mancata realizzazione delle opere a verde entro sei mesi dalla ultimazione dei parcheggi determina il diniego del rilascio del certificato di agibilità e autorizza il comune ad intraprendere le iniziative per l’acquisizione dei manufatti. Il medesimo effetto consegue alla mancata formalizzazione della cessione delle opere a verde entro tre mesi dalla realizzazione delle opere stesse per fatto e colpa dell’istante.E’ in ogni caso vietato l’utilizzo dei parcheggi prima della avvenuta cessione delle aree a verde.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>4. </strong>Per le opere di cui al presente articolo non si applica la procedura di cui all’articolo 2, comma 5, della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17.</p>
<h2>Art. 9. Norme in materia di rendimento energetico degli edifici</h2>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>1.</strong> Al fine di assicurare il rendimento energetico degli edifici, per le nuove costruzioni trovano applicazione le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modifiche ed integrazioni e del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>2.</strong> La Regione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, richiede, ai sensi del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, la registrazione di un marchio di qualità ambientale ed energetica per gli edifici realizzati con i criteri di cui al comma 1, da esporre con apposita targa all&#8217;esterno dell&#8217;edificio, sia pubblico che privato, a fianco del numero civico.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>3.</strong> I concessionari del marchio di qualità provvedono alla corretta tenuta della targa esposta all’esterno dell&#8217;edificio e alla documentazione a corredo.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>4. </strong>I comuni istituiscono un registro contenente l&#8217;elenco degli edifici che godono della certificazione energetica e del relativo marchio. Gli elenchi sono resi pubblici e sono pubblicati nei siti web di ogni comune.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>5</strong>. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione promuove una conferenza di servizi al fine di definire i contenuti relativi alla realizzazione degli interventi di installazione di impianti fotovoltaici negli edifici ricadenti nei centri storici, mediante l&#8217;esclusiva utilizzazione di impianti tecnologici innovativi, a basso o nullo impatto ambientale.</p>
<h2>Art. 10. Ampliamento, demolizione e ricostruzione di edifici adibiti ad uso diverso dall&#8217;abitazione</h2>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>1. </strong>Ai fini della sostituzione e rinnovamento del patrimonio edilizio esistente alla data del 31 dicembre 2009, con destinazione d&#8217;uso non residenziale, sono consentiti interventi di ampliamento nei limiti del 15 per cento della superficie coperta e comunque per una superficie non superiore a 400 metri quadrati di superficie coperta. Sono altresì consentiti interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamento nei limiti del 25 per cento della superficie coperta e comunque per una superficie non superiore a 400 metri quadrati di superficie coperta. I suddetti limiti sono incrementati del 10 per cento qualora siano adottati sistemi che utilizzino fonti di energie rinnovabili che consentano l&#8217;autonomia energetica degli edifici.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>2.</strong> Gli interventi di cui al comma 1 non possono riguardare edifici a carattere alberghiero, turistico-ricettivo e commerciali di qualunque dimensione e in ogni caso devono ricadere nelle zone territoriali omogenee classificate ‘D’ dagli strumenti urbanistici generali ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 o nei piani regolatori delle aree di sviluppo industriale di cui alla legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>3.</strong> Gli interventi di cui al comma 1 sono ammessi, in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati, purché nel rispetto delle distanze minime stabilite da norme legislative vigenti ed in conformità alla normativa antisismica.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>4.</strong> Gli interventi di cui al comma 1 devono essere effettuati entro i limiti di altezza degli edifici esistenti.</p>
<h2>Art. 11. Ambito di applicazione</h2>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>1. </strong>Ferme restando le esclusioni e le limitazioni riguardanti le tipologie di aree indicate nei precedenti articoli, le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 10, in deroga alle previsioni dei regolamenti edilizi e degli strumenti urbanistici comunali, si applicano anche agli edifici soggetti a specifiche forme di vincolo, a condizione che gli interventi possano essere autorizzati ai sensi della normativa vigente dagli enti preposti alla tutela del vincolo stesso.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>2.</strong> Gli interventi previsti dalla presente legge non possono riguardare:</p>
<p style="padding-left: 60px;"><strong>a) </strong>le zone di tutela naturalistica, il sistema forestale e boschivo, gli invasi ed<br />
alvei di laghi, bacini e corsi di acqua e le zone di tutela della costa e dell’arenile,<br />
come perimetrati nel piano territoriale paesistico regionale (PTPR) ovvero nei piani provinciali e comunali che abbiano provveduto a darne attuazione;</p>
<p style="padding-left: 60px;"><strong>b)</strong> le zone interne alle aree ‘A’ e ‘B’ dei parchi regionali e le aree delle riserve naturali, ad esclusione dei territori ricompresi all’interno delle zone ‘D’ dei parchi regionali e delle preriserve. Per gli interventi realizzabili ai sensi della presente lettera i limiti massimi di incremento volumetrico previsto sono ridotti di un terzo. Detti interventi sono soggetti al preventivo nulla osta dell’ente competente;</p>
<p style="padding-left: 60px;"><strong>c)</strong> le fasce di rispetto dei territori costieri, dei boschi, delle foreste e dei par-chi archeologici;</p>
<p style="padding-left: 60px;"><strong>d)</strong> le aree interessate da vincolo assoluto di inedificabilità, salvo quanto previsto dall’articolo 8;</p>
<p style="padding-left: 60px;"><strong>e)</strong> le zone del demanio statale, regionale, provinciale e comunale;</p>
<p style="padding-left: 60px;"><strong>f)</strong> gli immobili oggetto di condono edilizio nonché di ordinanza di demolizione, salvo quelli oggetto di accertamento di conformità di cui all’articolo 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, introdotto dall’articolo 1 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37;</p>
<p style="padding-left: 60px;"><strong>g)</strong> gli immobili privati situati su aree demaniali di proprietà dello Stato, Regione, provincia e comune;</p>
<p style="padding-left: 60px;"><strong>h)</strong> gli immobili tutelati ai sensi di quanto previsto dalla parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);</p>
<p style="padding-left: 60px;"><strong>i)</strong> gli immobili ricadenti nelle aree a pericolosità e/o rischio idrogeologico elevato o molto elevato, come classificate nel vigente Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico di cui all’articolo 130 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, al momento della presentazione dell’istanza;</p>
<p style="padding-left: 60px;"><strong>j) </strong>le zone A come definite e perimetrate dagli strumenti urbanistici ai sensi di quanto previsto dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;</p>
<p style="padding-left: 60px;"><strong>k)</strong> le aree di danno degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, qualora gli edifici risultino non compatibili con i criteri di sicurezza definiti dal decreto ministeriale 9 maggio 2001 del Ministro dei lavori pubblici.</p>
<h2>Art. 12. Entrata in vigore</h2>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>1.</strong> La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.<br />
<strong> 2. </strong>E&#8217; fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.</p>
<h1 style="text-align: center;"><a href="http://www.ordineingegneriagrigento.it/documents/piano-casa-approvato-testo-integrale-9-marzo.pdf">Scarica Testo in PDF</a></h1>
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		<title>Piano Casa Sicilia: Approvato All&#8217;Ars Il Testo Definitivo, A Giorni E&#8217; Legge. Scheda Tecnica</title>
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		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 09:05:25 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[Testo Unico Edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[piano casa]]></category>

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		<description><![CDATA[L’Assemblea Regionale Siciliana ha approvato ieri 9.3.&#8217;10 la legge sul piano casa, che disciplina gli ampliamenti degli edifici esistenti, consentendo nuovi volumi. La settimana prossima diventerà legge.
Scheda Tecnica: La legge sul piano casa, approvata 9.Mar.&#8217;10 dall’Assemblea regionale siciliana, disciplina gli ampliamenti degli edifici esistenti consentendo nuovi volumi. Sono ampliabili solo gli edifici ultimati entro il 31 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’Assemblea Regionale Siciliana ha approvato ieri 9.3.&#8217;10 <a href="http://www.ordineingegneriagrigento.it/2010/03/piano-casa-sicilia-il-testo-approvato-scarica-il-pdf/">la legge sul piano casa</a>, che disciplina gli <strong>ampliamenti degli edifici esistenti, consentendo nuovi volumi</strong>. La settimana prossima diventerà legge.</p>
<p><strong>Scheda Tecnica: <span style="font-weight: normal;">La legge sul piano casa, approvata 9.Mar.&#8217;10 dall’Assemblea regionale siciliana, disciplina gli ampliamenti degli edifici esistenti consentendo nuovi volumi.</span> Sono ampliabili solo gli edifici ultimati entro il 31 dicembre 2009 e aventi una volumetria non superiore a 1000 metri cubi.</strong></p>
<p><strong><span style="font-weight: normal;"><img class="alignnone size-full wp-image-7221" title="piano-casa-sicilia-approvato-allars-il-testo-definitivo" src="http://www.ordineingegneriagrigento.it/images/piano-casa-sicilia-approvato-allars-il-testo-definitivo.jpg" alt="piano-casa-sicilia-approvato-allars-il-testo-definitivo" width="400" height="400" /></span></strong></p>
<p>Occorre che si tratti di edifici legittimamente costruiti, <strong>con esclusione, quindi, di immobili che hanno usufruito di condono edilizio</strong>, ed in regola con il titolo abitativo e con il pagamento delle tasse sugli immobili. Al fine di favorire il rinnovamento del patrimonio edilizio esistent<strong>e e’ possibile demolire e ricostruire edifici residenziali, ultimati entro il 31 dicembre 2009</strong>, anch’essi in regola con il titolo abitativo e con il pagamento delle tasse sugli immobili. Gli interventi sono praticabili attraverso <strong>aumenti fino al 25 per cento del volume esistente</strong>, utilizzando tecniche costruttive di bioedilizia.</p>
<p>Il limite e’ incrementato del 10 per cento fino ad un ma ssimo del 35 per cento qualora siano adottate tecniche costruttive che utilizzano fonti di energie rinnovabili.</p>
<p><strong>E’ inoltre possibile ricostruire il medesimo edificio su di un’ area diversa, sempre all’interno della stessa area di proprietà’</strong>, purche’ la superficie originariamente occupata dal primo fabbricato demolito sia destinata a verde privato o a parcheggi a servizio dell’immobile.</p>
<p>E’ inoltre consentita la costruzione di uno o piu’ piani interrati destinati a parcheggio, a condizione pero’ della cessione gratuita al Comune di superfici destinate a verde pubblico anche attrezzato.</p>
<p><strong>Negli edifici diversi dall&#8217;abitazione </strong><strong>sono consentiti interventi di ampliamento entro il limite del 15 per cento della superficie coperta, comunque non superiore a 400 metri quadri. <span style="font-weight: normal;">In tali fattispecie sono altresi’ consentiti interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamento del 25 per cento della superficie coperta. Il limite del 25 e’ incrementabile del 10 per cento qualora siano utilizzate fonti di energia rinnovabile che consentano l’autonomia energetica dell’edificio. Da tale tipologia di intervent<strong>i sono esclusi gli edifici alberghieri, turistico – ricettivi e commerciali</strong>, ed in ogni caso <strong>dovranno ricadere in aree</strong> classificate dagli strumenti urbanistici generali come zone <strong>industriali</strong>.</span></strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong></p>
<h6>fonte: <a href="http://www.raffaelelombardo.it/2010/03/09/piano-casa-scheda-tecnica/">sito raffaele lombardo</a></h6>
<p></strong></p>
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		<title>Applicabilità dell&#8217;Imposta di Bollo agli Elaborati Tecnici Allegati alla Concessione Edilizia</title>
		<link>http://www.ordineingegneriagrigento.it/2009/04/applicabilita-dellimposta-di-bollo-agli-elaborati-tecnici-allegati-alla-concessione-edilizia/</link>
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		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 03:19:51 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[Testo Unico Edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[dia]]></category>

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		<description><![CDATA[<img class="alignleft" src="http://www.techblogs.it/office/logo_Agenzia_entrate.jpg" alt="" width="145" height="100" />Gli elaborati tecnici allegati alla concessione edilizia come i modelli, i disegni, i piani, le dimostrazioni, i calcoli e gli altri lavori di ingegneri, architetti, periti o geometri scontano l'imposta di bollo solo in caso d'uso nella misura di 0,52 euro per foglio. Con la risoluzione n. 74/E del 23 marzo 2009, l'Agenzia delle Entrate smentisce un comune che riteneva dovuta l'imposta di bollo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.techblogs.it/office/logo_Agenzia_entrate.jpg" alt="" width="200" height="200" />Gli <strong>elaborati tecnici allegati alla concessione edilizia </strong>come i modelli, i <strong>disegni</strong>, i piani, le dimostrazioni, i <strong>calcoli </strong><strong>e gli altri lavori di ingegneri</strong>, architetti, periti o geometri <strong>scontano l&#8217;imposta di bollo solo in caso d&#8217;uso nella misura di 0,52 euro per foglio</strong>. Con la risoluzione n. 74/E del 23 marzo 2009, <strong>l&#8217;Agenzia delle Entrate smentisce un comune</strong><strong> che riteneva</strong> dovuta<strong> l&#8217;imposta di bollo di 14,62 euro per ogni </strong>cento righe o<strong> quattro facciate</strong> non solo sul provvedimento di concessione edilizia<span id="more-3970"></span>, ma anche su ogni singolo elaborato costituente il progetto. <a href="http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb9674038050e06/ris%20n%2074E%20del%2023%20marzo%202009.pdf">(Vedi risoluzione n. 74 del 2009)</a></p>
<p><strong>Oggetto: Istanza di interpello </strong>ai sensi dell&#8217;articolo 11 della legge n. 212 del 2000 &#8211; Applicabilità dell&#8217;imposta di bollo agli elaborati tecnici allegati alla concessione edilizia<br />
Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 74 del 23.03.2009. Con istanza di interpello, concernente l&#8217;interpretazione del DPR 26 ottobre 1972, n. 642, è stato esposto il seguente</p>
<h2>Quesito</h2>
<p>Il Comune di &#8230; chiede di conoscere se sia conforme alle disposizioni contenute nel DPR 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell&#8217;imposta di bollo) assoggettare all&#8217;imposta di bollo oltre il provvedimento di concessione edilizia, nella misura di euro 14,62 ogni 100 righe, ovvero 4 facciate, anche ogni singolo elaborato costituente il progetto.<br />
Detto ultimo documento è generalmente composto da più elaborati grafici di varie dimensioni e da una relazione tecnica descrittiva, anch&#8217;essa con un numero di pagine variabile, che vengono allegati dai professionisti alla domanda di concessione edilizia e successivamente restituiti unitamente al provvedimento abilitativo.</p>
<h2>Soluzione interpretativa prospettata dall&#8217;istante</h2>
<p>L&#8217;interpellante ritiene corretto applicare l&#8217;imposta di bollo, oltre che sull&#8217;atto abilitativo emesso, nella misura di euro 14,62 ogni 100 righe ovvero 4 facciate, anche su ogni singolo elaborato costituente il progetto, indipendentemente dalle dimensioni degli elaborati stessi.<br />
Ciò in quanto ritiene che il progetto non possa essere considerato un allegato, ma costituisca parte integrante e imprescindibile dell&#8217;atto comunale che consente di eseguire trasformazioni urbanistiche ed edilizie del territorio e che completa l&#8217;atto abilitativo con la rappresentazione grafica delle opere da eseguire.</p>
<h2>Parere della Direzione</h2>
<p>L&#8217;articolo 4 della tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642 prevede l&#8217;applicazione dell&#8217;imposta di bollo fin dall&#8217;origine, nella misura di euro 14,62 per ogni foglio, per gli &#8220;atti e provvedimenti degli organi della amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme all&#8217;originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta&#8221;.<br />
Il successivo articolo 28 della tariffa, parte seconda, recante l&#8217;indicazione degli atti, documenti e registri soggetti all&#8217;imposta di bollo in caso d&#8217;uso, prevede l&#8217;applicazione dell&#8217;imposta nella misura di euro 0,52 per ogni foglio o esemplare relativamente a &#8220;tipi, disegni, modelli, piani, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori degli ingegneri, architetti, periti, geometri e misuratori; liquidazioni, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori contabili dei liquidatori, ragionieri e professionisti in genere&#8221;.<br />
In merito alla questione prospettata, l&#8217;Amministrazione Finanziaria con risoluzione del 30 marzo 1995, prot. n. 78, ha affermato che &#8220;per quanto concerne il trattamento, sempre agli effetti dell&#8217;imposta di bollo, degli altri atti e documenti che seppur allegati o facenti parte integrante della convenzione o degli atti integrativi, sono indicati tra le categorie di atti e documenti di cui all&#8217;art. 28 della sopracitata tariffa, si ritiene che essi, anche se recanti la sottoscrizione dell&#8217;impresa e dell&#8217;ente appaltante, non possano essere considerati alla stregua delle scritture private, in quanto non viene modificata la loro prevalente natura di scritti tecnici&#8230;&#8221;.<br />
Secondo il suddetto documento di prassi gli allegati di natura tecnica indicati nell&#8217;articolo 28 della tariffa, parte seconda, annessa al DPR n. 642 del 1972, sono sempre assoggettati all&#8217;imposta di bollo in caso d&#8217;uso, in quanto non perdono la loro particolare natura di &#8220;scritti tecnici&#8221; anche se allegati o costituenti parte integrante di atti soggetti all&#8217;imposta di bollo sin dall&#8217;origine.<br />
Tale orientamento è stato ribadito con la risoluzione n. 97 del 27 marzo 2002, emanata in risposta a un quesito sul corretto trattamento tributario ai fini dell&#8217;imposta di bollo di atti e documenti formati nell&#8217;esecuzione di contratti pubblici di appalto.<br />
In tale sede è stato precisato che, benché l&#8217;art. 110 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della Legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109) stabilisca che gli elaborati grafici progettuali ed i piani di sicurezza sono parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati, tali documenti conservano comunque la natura di elaborato tecnico, la cui redazione viene affidata ad un professionista in possesso di determinati requisiti, ed in quanto tali rientranti tra gli atti di cui all&#8217;articolo 28 della tariffa parte seconda annessa al DPR n. 642 del 1972.<br />
Alla luce di quanto precede deve ritenersi che gli elaborati tecnici descritti nel caso in esame non rientrino nella previsione dell&#8217;articolo 4 della tariffa allegata al DPR n. 642 del 1972, posto che la loro particolare natura non muta neppure quando sono allegati o sono parte integrante della concessione edilizia.<br />
Essi, pertanto, non devono essere assoggettati all&#8217;imposta di bollo sin dall&#8217;origine ma solo in caso d&#8217;uso, ai sensi dell&#8217;articolo 28 della tariffa parte seconda.<br />
Si precisa che, ai sensi dell&#8217;articolo 2 del DPR n. 642 del 1972 si verifica il caso d&#8217;uso &#8220;&#8230;quando gli atti, i documenti, e i registri sono presentati all&#8217;ufficio del registro per la registrazione&#8221;.<br />
Per completezza si rappresenta che, ai sensi dell&#8217;articolo 3, comma 3, del DPR n. 642 del 1972, come modificato dall&#8217;articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 286 &#8220;in ogni caso l&#8217;imposta è dovuta nella misura minima di euro 1.00&#8230;&#8221;.<br />
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.</p>
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		<title>CANICATTI&#8217;: Assessore Urbanistica Incontra i Tecnici, Martedì 9.Sett.&#8217;08</title>
		<link>http://www.ordineingegneriagrigento.it/2008/09/martedi-9-settembre-alle-ore-1600-presso-la-sala-consiliare-palazzo-stella-del-comune-di-canica/</link>
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		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 03:00:43 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[Testo Unico Edilizia]]></category>

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		<description><![CDATA[Martedì 9 settembre alle ore 16:00 presso la sala consiliare palazzo stella del comune di Canicattì’, si terrà un incontro tra l’assessore all’urbanistica e i tecnici che operano nel territorio di Canicattì, per  esporre le nuove modalità relative al rilascio delle concessioni edilizie, autorizzazioni ecc.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Martedì 9 settembre alle ore 16:00<strong> presso la sala consiliare palazzo stella del comune di Canicattì’</strong>, si terrà un incontro tra l’assessore all’urbanistica e i tecnici che operano nel territorio di Canicattì, <strong>per  esporre le nuove modalità relative al rilascio delle concessioni edilizie, autorizzazioni ecc.</strong></p>
]]></content:encoded>
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		<title>Certificato di Agibilità con Autocertificazione</title>
		<link>http://www.ordineingegneriagrigento.it/2006/10/certificato-di-agibilita-con-autocertificazione/</link>
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		<pubDate>Wed, 04 Oct 2006 16:52:32 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[Testo Unico Edilizia]]></category>

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		<description><![CDATA[Il Consiglio dei Ministri, nella seduta dello scorso 22.9.2006, ha approvato uno schema di disegno di legge in materia di modernizzazione ed efficienza delle amministrazioni pubbliche e di riduzione degli oneri burocratici per i cittadini e per le imprese. In materia di riduzione e certezza dei tempi dei procedimenti amministrativi il provvedimento apporta significative modifiche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoBodyText" style="text-align: left; "><span style="font-size: 9pt; color: #000000;">Il Consiglio dei Ministri, nella seduta dello scorso 22.9.2006, ha approvato uno schema di disegno di legge in materia di modernizzazione ed efficienza delle amministrazioni pubbliche e di riduzione degli oneri burocratici per i cittadini e per le imprese. In materia di riduzione e certezza dei tempi dei procedimenti amministrativi il provvedimento apporta significative modifiche alla legge n. 241 del 1990, mentre tra le misure di maggiore interesse per il settore segnaliamo l&#8217;art. 10, il quale prevede che <strong>nei lavori privati il certificato di agibilit&agrave; di edifici ed impianti di cui all&#8217;art. 24 del DPR 380/2001 potr&agrave; essere sostituito da una semplice dichiarazione di conformit&agrave; rilasciata dal direttore dei lavori</strong>&#8230;<span class="Apple-style-span" style="color: rgb(204, 0, 0); "><strong><span style="color: rgb(0, 0, 255); "><em><span style="font-weight: normal; "><a href="http://www.legislazionetecnica.it/anticipazioni.asp?id_dett=788">continua</a>&#8230;</span></em></span></strong></span></span></p>
]]></content:encoded>
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		<title>Avviso ai colleghi di Canicatt:ì nuove norme di attuazione</title>
		<link>http://www.ordineingegneriagrigento.it/2006/04/avviso-ai-colleghi-di-canicatti-nuove-norme-di-attuazione/</link>
		<comments>http://www.ordineingegneriagrigento.it/2006/04/avviso-ai-colleghi-di-canicatti-nuove-norme-di-attuazione/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Apr 2006 15:27:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testo Unico Edilizia]]></category>

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		<description><![CDATA[Avviso ai colleghi di Canicattì che Martedì.2.Mag.&#8217;06 ore 15.30 l&#8216;ing. Capo dell&#8217;UTC parlerà sulle nuove norme di attuazione e sul regolamento edilizio vigente. Dal sito del comune di Canicattì i testi in pdf:


Adeguate Norme Tecniche Attuazione PRG al Decreto ARTA 259/06
Adeguato Regolamento Edilizio a norme decreto ARTA 259/06



]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color:Black"><strong>Avviso</strong> ai <strong>colleghi</strong> di <strong>Canicattì</strong> che <strong><span style="text-decoration: underline;"><span style="text-decoration: underline;">Martedì.2.Mag.&#8217;06 ore 15.30</span> <span style="font-weight:normal;text-decoration:none;text-underline:none">l</span><span style="font-weight:normal;text-decoration:none;text-underline:none">&#8216;</span></span>ing. Capo dell&#8217;UTC</strong> parlerà sulle <strong>nuove norme di attuazione e sul regolamento edilizio vigente</strong>. Dal sito del comune di Canicattì i testi in pdf:</span></p>
<p><strong></p>
<ol>
<li><a href="http://www.comune.canicatti.ag.it/images/file243.pdf"><span style="text-decoration: underline;"><span style="mso-bidi-font-size: 10pt; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-font-weight: bold; font-weight: normal; mso-ansi-font-size: 10pt; mso-ascii-font-family: Arial">Adeguate Norme Tecniche Attuazione PRG al Decreto ARTA 259/06</span></span></a></li>
<li><a href="http://www.comune.canicatti.ag.it/images/file244.pdf"><span style="text-decoration: underline;"><span style="mso-bidi-font-size: 10pt; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-font-weight: bold; font-weight: normal; mso-ansi-font-size: 10pt; mso-ascii-font-family: Arial">Adeguato Regolamento Edilizio a norme decreto ARTA 259/06</span></span></a></li>
</ol>
<p></strong></p>
<ul></ul>
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		<title>Modifica alla disciplina della DIA</title>
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		<pubDate>Tue, 25 Oct 2005 17:11:11 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[Testo Unico Edilizia]]></category>

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		<description><![CDATA[Modifica alla disciplina della DIA (Denuncia di Inizio Attività) e permesso di costruire. In vigore dal 26 ottobre 2004 il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). &#60;25.10.05&#62;
A seguito della pubblicazione su Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo 251/2004 è stato ulteriormente modificato l&#8217;art. 3 d.lgs. 494/1996 relativo alla sicurezza sui cantieri. Tali modifiche inducono alla presentazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Modifica alla disciplina della DIA (Denuncia di Inizio Attività) e permesso di costruire. In vigore dal 26 ottobre 2004 il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). &lt;25.10.05&gt;</p>
<p>A seguito della pubblicazione su Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo 251/2004 è stato ulteriormente modificato l&#8217;art. 3 d.lgs. 494/1996 relativo alla sicurezza sui cantieri. Tali modifiche inducono alla presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) unitamente alla DIA affinchè non decada il titolo abilitativo ad eseguire i lavori &#8230; <a href="http://www.edilportale.com/edilnews/NpopUp.asp?idDoc=5687&amp;amp;iDCat=15">Continua a Leggere</a></p>
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