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	<title>Ordine Ingegneri Agrigento &#187; Sicurezza Lavoro</title>
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		<title>Riaperte le Iscrizioni del Corso Aggiornamento Coordinamento Sicurezza. Entro 18 Febbraio &#8217;12</title>
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		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:23:40 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[coordinatori]]></category>
		<category><![CDATA[corsi di formazione]]></category>

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		<description><![CDATA[[ 18 febbraio 2012; 13:00; ] Questo Ordine si sta attivando per l’organizzazione del corso di aggiornamento, per Coordinatori per la sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione nei cantieri temporanei e mobili, per Marzo 2012.

I requisiti professionali dei Coordinatori per la Sicurezza sono previsti dall’art. 98 del Decreto Legislativo 30/04/08 n. 81 che nell’allegato XIV fissa i contenuti minimi dei Corsi di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Questo Ordine si sta attivando per l’organizzazione del corso di aggiornamento, per Coordinatori per la sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione nei cantieri temporanei e mobili, per <strong>Marzo 2012</strong>.</p>
<p>I requisiti professionali dei Coordinatori per la Sicurezza sono previsti dall’art. 98 del Decreto Legislativo 30/04/08 n. 81 che nell’allegato XIV fissa i contenuti minimi dei Corsi di formazione .</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-10253" title="coordinatori-per-la-sicurezza-aperte-le-iscrizioni-aggiornamento-febbraio-2012" src="http://www.ordineingegneriagrigento.it/images/coordinatori-per-la-sicurezza-aperte-le-iscrizioni-ggiornamento-febbraio-2012.jpg" alt="" width="513" height="415" /></p>
<p>Il medesimo allegato prevede, nella sua parte finale: “ l’obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di n. 40 ore” a far data dall’entrata in vigore del decreto. <strong>Il corso è riservato a coloro che sono già in possesso dell’attestato relativo alla ex 494/96.</strong></p>
<p>Il corso, come previsto dalla normativa, avrà la <strong>durata complessiva di 40 ore</strong>, ed ha un costo complessivo di € 230,00 più IVA. Al termine del corso l’Ordine rilascerà un attestato di frequenza ai sensi dell’art. 32 comma 2 del d.Lgs 81/08 e ss.mm., se i corsisti non superano il 10% di assenza del totale delle ore del corso.</p>
<p>I professionisti interessati dovranno far pervenire alla Segreteria dell’Ordine tramite e-mail all’indirizzo ordine@ordineingegneriagrigento.it , il modulo di adesione e versare l’acconto di € 100,00, tramite bonifico al seguente IBAN IT 10 M057 7282 9200 0000 0006 789 intestato a EFEI SICILIA</p>
<h2 style="text-align: center;"><strong>Entro il 18 FEBBRAIO  2012.</strong></h2>
<p>Si precisa altresì che il corso verrà attivato per i primi 30 professionisti rispettando tassativamente l’ordine di protocollo.<br />
Per qualsiasi comunicazione e/o chiarimento contattare la segreteria .</p>
<p><strong><a href="http://www.ordineingegneriagrigento.it/documents/coordinatori-per-la-sicurezza-riaperte-le-iscrizioni-al-corso-febbraio-2012.pdf">Scarica ed Invia la Scheda di Iscrizione</a></strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>Il Presidente Dott. Ing. Vincenzo Di Rosa</strong></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
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		<title>Riaperte le Iscrizioni: Corso Responsabile RSPP Modulo C. Entro 10 Febbraio &#8217;12</title>
		<link>http://www.ordineingegneriagrigento.it/2012/01/riaperte-le-iscrizioni-corso-responsabile-rspp-modulo-c-termine-10-febbraio-2012/</link>
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		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 10:38:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza Lavoro]]></category>

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		<description><![CDATA[[ 10 febbraio 2012; ] Questo Ordine si sta attivando per l’organizzazione del corso di “ Responsabile del servizio di prevenzione e protezione R.S.P.P: - modulo “C”

Il Modulo “C” è inteso come formazione integrativo-specialistica mirata a sviluppare il ruolo di Responsabile della gestione-coordinamento delle figure professionali di riferimento con cui intrattiene le relazioni al fine di supportare il datore di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Questo Ordine si sta attivando per l’organizzazione del corso di “ Responsabile del servizio di prevenzione e protezione R.S.P.P: &#8211; modulo “C”</p>
<p><strong>Il Modulo “C” è</strong> inteso come <strong>formazione integrativo-specialistica</strong> mirata a sviluppare il ruolo di Responsabile della gestione-coordinamento delle figure professionali di riferimento con cui intrattiene le relazioni al fine di supportare il datore di lavoro e concorrere al buon funzionamento del “sistema sicurezza”.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-10177" title="responsabile-rspp-modulo-c-riaperte-le-iscrizioni-termine-10-feb-2012" src="http://www.ordineingegneriagrigento.it/images/responsabile-rspp-modulo-c-riaperte-le-iscrizioni-termine-10-feb-2012.jpg" alt="" width="577" height="432" /></p>
<p><strong>Il corso ha la durata di 24 ore</strong> suddivise in 6 lezioni di 4 ore ciascuno con verifiche interattive e finale e si svolgerà presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri in Via Gaglio 1.</p>
<p>Il percorso formativo è caratterizzato da una metodologia didattica fortemente interattiva e applicativa che prevede il ricorso ad esercitazioni, simulazioni, test, problem solving che consentiranno di monitorare e verificare l’apprendimento.</p>
<p>IL COSTO dell’attività formativa è di<br />
- € 250 per gli iscritti all’Ordine;<br />
- € 350 per i NON ISCRITTI.</p>
<p>Al termine del corso l’Ordine rilascerà un attestato di frequenza ai sensi dell’art. 32 comma 2 del d.Lgs 81/08 e ss.mm., se i corsisti non superano il 10% di assenza del totale delle ore del corso.</p>
<p>I professionisti interessati dovranno far pervenire alla Segreteria dell’Ordine tramite e-mail all’indirizzo ordine@ordineingegfneriagrigento.it , il modulo di adesione e versare l’acconto di € 100,00, tramite assegno intestato alla QSS FORMAZIONE SICUREZZA E SALUTE.; oppure tramite bonifico al seguente<br />
IBAN IT 12 L 02008 83090 000300358735 <strong>entro il 10 Febbario  2011.</strong></p>
<p>Si precisa altresì che <strong>il corso verrà attivato per i primi 30 professionisti</strong> rispettando tassativamente l’ordine di protocollo.</p>
<p>Per qualsiasi comunicazione e/o chiarimento contattare la segreteria .</p>
<p><strong><a href="http://www.ordineingegneriagrigento.it/documents/responsabile-rspp-modulo-c-aperte-le-iscrizioni-al-corso-di-aggiornamento.pdf">Scarica ed Invia la Scheda d&#8217;Iscrizione</a></strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>Il Presidente Dott. Ing. Vincenzo Di Rosa</strong></p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>Responsabile RSPP Modulo C: Aperte le Iscrizioni al Corso di Aggiornamento</title>
		<link>http://www.ordineingegneriagrigento.it/2011/11/responsabile-rspp-modulo-c-aperte-le-iscrizioni-al-corso-di-aggiornamento/</link>
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		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 12:21:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[corsi di formazione]]></category>

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		<description><![CDATA[[ 19 dicembre 2011; 13:00; ] Aggiornamento Importante: Riaperte le Iscrizioni con termine il 10 febbraio 2012
Questo Ordine si sta attivando per l’organizzazione del corso di “ Responsabile del servizio di prevenzione e protezione R.S.P.P: - modulo “C”

Il Modulo “C” è inteso come formazione integrativo-specialistica mirata a sviluppare il ruolo di Responsabile della gestione-coordinamento delle figure professionali di riferimento con cui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Aggiornamento Importante: <a href="http://www.ordineingegneriagrigento.it/2012/01/riaperte-le-iscrizioni-corso-responsabile-rspp-modulo-c-termine-10-febbraio-2012/">Riaperte le Iscrizioni con termine il 10 febbraio</a> 2012</h2>
<p>Questo Ordine si sta attivando per l’organizzazione del corso di “ Responsabile del servizio di prevenzione e protezione R.S.P.P: &#8211; modulo “C”</p>
<p><strong>Il Modulo “C” è</strong> inteso come <strong>formazione integrativo-specialistica</strong> mirata a sviluppare il ruolo di Responsabile della gestione-coordinamento delle figure professionali di riferimento con cui intrattiene le relazioni al fine di supportare il datore di lavoro e concorrere al buon funzionamento del “sistema sicurezza”.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-10023" title="responsabile-rspp-modulo-c-aperte-le-iscrizioni-al-corso-di-aggiornamento" src="http://www.ordineingegneriagrigento.it/images/responsabile-rspp-modulo-c-aperte-le-iscrizioni-al-corso-di-aggiornamento.jpg" alt="responsabile-rspp-modulo-c-aperte-le-iscrizioni-al-corso-di-aggiornamento" width="577" height="432" /></p>
<p><strong>Il corso ha la durata di 24 ore</strong> suddivise in 6 lezioni di 4 ore ciascuno con verifiche interattive e finale e si svolgerà presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri in Via Gaglio 1.</p>
<p>Il percorso formativo è caratterizzato da una metodologia didattica fortemente interattiva e applicativa che prevede il ricorso ad esercitazioni, simulazioni, test, problem solving che consentiranno di monitorare e verificare l’apprendimento.</p>
<p>IL COSTO dell’attività formativa è di<br />
- € 250 per gli iscritti all’Ordine;<br />
- € 350 per i NON ISCRITTI.</p>
<p>Al termine del corso l’Ordine rilascerà un attestato di frequenza ai sensi dell’art. 32 comma 2 del d.Lgs 81/08 e ss.mm., se i corsisti non superano il 10% di assenza del totale delle ore del corso.</p>
<p>I professionisti interessati dovranno far pervenire alla Segreteria dell’Ordine tramite e-mail all’indirizzo ordine@ordineingegfneriagrigento.it , il modulo di adesione e versare l’acconto di € 100,00, tramite assegno intestato alla QSS FORMAZIONE SICUREZZA E SALUTE.; oppure tramite bonifico al seguente<br />
IBAN IT 12 L 02008 83090 000300358735 <strong>entro il 19 dicembre 2011.</strong></p>
<p>Si precisa altresì che <strong>il corso verrà attivato per i primi 30 professionisti</strong> rispettando tassativamente l’ordine di protocollo.</p>
<p>Per qualsiasi comunicazione e/o chiarimento contattare la segreteria .</p>
<p><strong><a href="http://www.ordineingegneriagrigento.it/documents/responsabile-rspp-modulo-c-aperte-le-iscrizioni-al-corso-di-aggiornamento.pdf">Scarica ed Invia la Scheda d&#8217;Iscrizione</a></strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>Il Presidente Dott. Ing. Vincenzo Di Rosa</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ordineingegneriagrigento.it/2011/11/responsabile-rspp-modulo-c-aperte-le-iscrizioni-al-corso-di-aggiornamento/feed/</wfw:commentRss>
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		</item>
		<item>
		<title>Coordinatori per la Sicurezza: Aperte le Iscrizioni al Corso di Aggiornamento.</title>
		<link>http://www.ordineingegneriagrigento.it/2011/11/coordinatori-per-la-sicurezza-aperte-le-iscrizioni-al-corso-di-aggiornamento-ad-agrigento-obbligo-previsto-ai-sensi-del-d-lgs-8108/</link>
		<comments>http://www.ordineingegneriagrigento.it/2011/11/coordinatori-per-la-sicurezza-aperte-le-iscrizioni-al-corso-di-aggiornamento-ad-agrigento-obbligo-previsto-ai-sensi-del-d-lgs-8108/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 11:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[coordinatori]]></category>
		<category><![CDATA[corsi di formazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ordineingegneriagrigento.it/?p=10012</guid>
		<description><![CDATA[[ 19 dicembre 2011; 13:00; ] Questo Ordine si sta attivando per l’organizzazione del corso di aggiornamento, per Coordinatori per la sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione nei cantieri temporanei e mobili, per Gennaio 2012.

I requisiti professionali dei Coordinatori per la Sicurezza sono previsti dall’art. 98 del Decreto Legislativo 30/04/08 n. 81 che nell’allegato XIV fissa i contenuti minimi dei Corsi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Questo Ordine si sta attivando per l’organizzazione del corso di aggiornamento, per Coordinatori per la sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione nei cantieri temporanei e mobili, per <strong>Gennaio 2012</strong>.</p>
<p>I requisiti professionali dei Coordinatori per la Sicurezza sono previsti dall’art. 98 del Decreto Legislativo 30/04/08 n. 81 che nell’allegato XIV fissa i contenuti minimi dei Corsi di formazione .</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-10014" title="coordinatori-per-la-sicurezza-aperte-le-iscrizioni-al-corso-di-aggiornamento-gennaio-2012" src="http://www.ordineingegneriagrigento.it/images/coordinatori-per-la-sicurezza-aperte-le-iscrizioni-al-corso-di-aggiornamento-gennaio-2012.jpg" alt="" width="513" height="415" /></p>
<p>Il medesimo allegato prevede, nella sua parte finale: “ l’obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di n. 40 ore” a far data dall’entrata in vigore del decreto. <strong>Il corso è riservato a coloro che sono già in possesso dell’attestato relativo alla ex 494/96.</strong></p>
<p>Il corso, come previsto dalla normativa, avrà la <strong>durata complessiva di 40 ore</strong>, ed ha un costo complessivo di € 230,00 più IVA. Al termine del corso l’Ordine rilascerà un attestato di frequenza ai sensi dell’art. 32 comma 2 del d.Lgs 81/08 e ss.mm., se i corsisti non superano il 10% di assenza del totale delle ore del corso.</p>
<p>I professionisti interessati dovranno far pervenire alla Segreteria dell’Ordine tramite e-mail all’indirizzo ordine@ordineingegneriagrigento.it , il modulo di adesione e versare l’acconto di € 100,00, tramite bonifico al seguente IBAN IT 10 M057 7282 9200 0000 0006 789 intestato a EFEI SICILIA <strong>entro <del>il 19 dicembre 2011.</del></strong></p>
<h2 style="text-align: center;"><strong><a href="http://www.ordineingegneriagrigento.it/2012/01/riaperte-le-iscrizioni-del-corso-aggiornamento-coordinamento-sicurezza-entro-18-febbraio-12/">Riaperte le Iscrizioni</a> con termine 18 Febbraio 2012: <a href="http://www.ordineingegneriagrigento.it/2012/01/riaperte-le-iscrizioni-del-corso-aggiornamento-coordinamento-sicurezza-entro-18-febbraio-12/">Avviso</a></strong></h2>
<p>Si precisa altresì che il corso verrà attivato per i primi 30 professionisti rispettando tassativamente l’ordine di protocollo.<br />
Per qualsiasi comunicazione e/o chiarimento contattare la segreteria .</p>
<p><strong><a href="http://www.ordineingegneriagrigento.it/documents/coordinatori-per-la-sicurezza-aperte-le-iscrizioni-al-corso-di-aggiornamento-gennaio-2012.pdf">Scarica ed Invia la Scheda di Iscrizione</a></strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>Il Presidente Dott. Ing. Vincenzo Di Rosa</strong></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Rischi di Caduta da Tetti e Coperture: Attrezzature di Sicurezza. Atti Convegno INAIL</title>
		<link>http://www.ordineingegneriagrigento.it/2011/11/rischi-di-caduta-dallalto-da-tetti-e-coperture-materiali-costituenti-le-strutture-di-copertura-atti-convegno-inail/</link>
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		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 05:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sicurezza Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[caduta dall'alto]]></category>
		<category><![CDATA[piano sicurezza]]></category>

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		<description><![CDATA[Sono consultabili gli atti del Convegno «I Lavori su coperture», organizzato da INAIL-Dipartimento Tecnologie di Sicurezza lo scorso 8 ottobre 2011 a Bologna. Il convegno è un contributo concreto al miglioramento della sicurezza sul lavoro in un settore particolarmente critico quale quello dei lavori su coperture, che espongono i lavoratori a rischi particolarmente elevati, tra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sono consultabili gli atti del Convegno «<em>I Lavori su coperture</em>», organizzato da INAIL-Dipartimento Tecnologie di Sicurezza lo scorso 8 ottobre 2011 a Bologna. Il convegno è un contributo concreto al miglioramento della sicurezza sul lavoro in un settore particolarmente critico quale quello dei lavori su coperture, che espongono i lavoratori a rischi particolarmente elevati, tra i quali principalmente caduta dall’alto.</p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-9989" title="rischi-di-caduta-dallalto-da-tetti-e-coperture-materiali" src="http://www.ordineingegneriagrigento.it/images/rischi-di-caduta-dallalto-da-tetti-e-coperture-materiali-600x509.jpg" alt="Rischi di Caduta dall’Alto da Tetti e Coperture: Materiali Costituenti le Strutture di Copertura. Atti Convegno INAIL" width="600" height="509" /></p>
<p>La consapevolezza che le lavorazioni effettuate sulle coperture sono particolarmente pericolose è sottolineata anche dall’emanazione di leggi a carattere regionale e provinciale:</p>
<ul>
<li>Legge Regionale della Toscana del 23 dicembre 2003, n.64</li>
<li>Legge Regionale della Liguria del 15 febbraio 2010, n.5.</li>
<li>Legge Provinciale di Trento del 9 febbraio 2007, n.3.</li>
<li>Circolare della Regione Lombardia del 23 gennaio 2004, n. 4/SAN.</li>
</ul>
<div id="__ss_9900307" style="width: 595px;"><strong style="display: block; margin: 12px 0 4px;">Atti del Convegno &#8220;Rischi di Caduta dall&#8217;Alto: Materiali Costituenti le Strutture di Copertura &#8211; Paolo Folloni&#8221;:</strong> <object id="__sse9900307" width="595" height="497" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=a2011aspettirelativiaimaterialicostituentilestrutturedicopertura-paolofolloni-111027022624-phpapp01&amp;stripped_title=rischi-di-caduta-dallalto-materiali-costituenti-le-strutture-di-copertura-paolo-folloni&amp;userName=EdilNotizie" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="__sse9900307" width="595" height="497" type="application/x-shockwave-flash" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=a2011aspettirelativiaimaterialicostituentilestrutturedicopertura-paolofolloni-111027022624-phpapp01&amp;stripped_title=rischi-di-caduta-dallalto-materiali-costituenti-le-strutture-di-copertura-paolo-folloni&amp;userName=EdilNotizie" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /> </object></div>
<p>Esse definiscono le istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive da adottare nella progettazione e realizzazione di interventi edilizi riferiti a nuove costruzioni o ad edifici esistenti al fine di garantire, nei successivi lavori di manutenzione sulla copertura, l&#8217;accesso, il transito e l&#8217;esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza .<br />
Inoltre in due regioni, Friuli Venezia Giulia e Veneto, sono state redatte linee guida specifiche.<br />
Gli atti del Convegno sono suddivisi in 5 sezioni:</p>
<ul>
<li>Classificazione delle coperture</li>
<li>Valutazione del rischio per i lavori su coperture</li>
<li>Aspetti relativi ai materiali costituenti le strutture di copertura</li>
<li>Ispezione e mantenimento in efficienza dei sistemi di ancoraggio su coperture</li>
<li>Requisiti dei sistemi di ancoraggio su coperture</li>
</ul>
<p>Fonte Articolo:<strong> </strong><strong> <a href="http://www.legislazionetecnica.it/anticipazioni.asp?id_dett=2172&amp;err_code=L0">www.legislazionetecnica.it</a></strong></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Seminario Testo Unico D. Lgs. 81/08: Linee Guida per un Efficiente Sistema di Gestione. Agrigento Giov 23 Giugno</title>
		<link>http://www.ordineingegneriagrigento.it/2011/06/seminario-testo-unico-d-lgs-8108-linee-guida-per-un-efficiente-sistema-di-gestione-agrigento-gio-23-giugno/</link>
		<comments>http://www.ordineingegneriagrigento.it/2011/06/seminario-testo-unico-d-lgs-8108-linee-guida-per-un-efficiente-sistema-di-gestione-agrigento-gio-23-giugno/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 08:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza Lavoro]]></category>

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		<description><![CDATA[[ 23 giugno 2011; 10:00 a 13:00. ] BM Sistemi organizza D. Lgs. 81/08: Testo Unico per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri. Linee guida per un efficiente sistema di gestione (SGSL).

Agrigento, Giovedì 23 giugno 2011 ORE 10.00 – 13.0o HOTEL TRE TORRI Viale Cannatello 7  - 92100 Agrigento Tel: 0922 606733, con il Patrocinio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bmsistemi.com/site/home.php">BM Sistemi </a>organizza D. Lgs. 81/08: Testo Unico per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri. Linee guida per un efficiente sistema di gestione (SGSL).</p>
<p>Agrigento, Giovedì 23 giugno 2011 ORE 10.00 – 13.0o <a href="http://www.hoteltretorri.eu/">HOTEL TRE TORRI</a> Viale Cannatello 7  - 92100 Agrigento Tel: 0922 606733, <strong>con il Patrocinio dell&#8217; </strong><a href="http://www.ordineingegneriagrigento.it">Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento</a></p>
<p><strong>Relatore </strong>Giuseppe Parisi, Consulente per la Sicurezza e Igiene nei Posti di Lavoro. <strong>Obiettivi</strong>: Il Seminario, finalizzato ad implementare le conoscenze sia pratiche che teoriche, vuole essere un momento di approfondimento sulle novità e sulle criticità del nuovo Testo Unico sulla Sicurezza ed è finalizzato a focalizzarne gli aspetti innovativi. <strong>Destinatari</strong>: Datori di lavoro, responsabili del servizio di prevenzione e protezione, tecnici della prevenzione, consulenti per la sicurezza e l’igiene nei posti di lavoro.</p>
<h2>Programma</h2>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-9318" title="bm-sistemi-seminario-d-lgs-8108-linee-guida-per-un-efficiente-sistema-di-gestione-agrigento" src="http://www.ordineingegneriagrigento.it/images/bm-sistemi-seminario-d-lgs-8108-linee-guida-per-un-efficiente-sistema-di-gestione-agrigento.jpg" alt="" width="600" height="399" /></p>
<p><strong>10.00 Registrazione dei partecipanti</strong><br />
10.05 Saluti del Presidente dell’ordine degli Ingegneri &#8211; Ing. Enzo Di Rosa<br />
10.10 Saluti del Presidente dell’ordine degli Architetti – Arch. Pietro Fiaccabrino</p>
<p>10.15 Inizio dei Lavori &#8211; Geom. Giuseppe Parisi</p>
<h2>Prima parte</h2>
<p><strong>Gestione Prevenzione nei Cantieri Temporanei Mobili </strong>– i nuovi obblighi previsti dal D. Lgs. 9 Aprile 2008 n° 81 dopo le modifiche del D.Lgs. 106/09</p>
<ul>
<li>Presentazione degli obblighi fondamentali dell’Unico Testo Normativo su <strong>compiti e responsabilità del coordinatore della sicurezza</strong>, del responsabile dei lavori e degli altri soggetti con obblighi di prevenzione;</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>Suggerimenti pratico-procedurali</strong> per una immediata applicazione delle prescrizioni normative;</li>
</ul>
<h2>Seconda parte</h2>
<p>Testo Unico sulla Sicurezza per il miglioramento della sicurezza dei lavoratori nelle aziende<br />
private e pubbliche</p>
<ul>
<li><strong>Il Documento di valutazione </strong>dei rischi secondo le nuove disposizioni in vigore dal 20 agosto 2009 dopo le modifiche del D.Lgs. 106/2009, i contenuti,<strong> i criteri e le modalità di effettuazione della valutazione dei rischi </strong>con suggerimenti pratico procedurali;</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>I Soggetti della Sicurezza compiti e responsabilità</strong> del datore di lavoro, del dirigente, del preposto, dei lavoratori, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e gli altri soggetti con obblighi di prevenzione;</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>Il Sistema di Gestione della Sicurezza (SGSL) </strong>gli aspetti generali e le modalità di attuazione secondo le indicazioni delle Linee guida UNI-INAIL, suggerimenti pratico procedurali;</li>
</ul>
<p><strong>13.00 Fine dei Lavori</strong></p>
<h2>Metodologia</h2>
<p>Relazione a tema e discussione di casi concreti.</p>
<p>La didattica applicata al seminario è caratterizzata dal continuo ricorso all’analisi di casi concreti tratti dalla realtà e a indicazioni sulle procedure di sicurezza.</p>
<h2>Modalità di partecipazione</h2>
<p>La partecipazione al corso è gratuita e aperta a tutti, previa <a href="http://www.bmsistemi.com/site/?seminari"><strong>iscrizione</strong> online dal sito www.bmsistemi.com</a> sezione Formazione. L’Attestato di Partecipazione e gli atti del corso, disponibili solo per i partecipanti iscritti via web, potranno essere scaricati dal sito www.bmsistemi.com sezione Formazione. Materiale didattico<br />
Tutti gli intervenuti riceveranno IN OMAGGIO il seguente materiale:</p>
<ul>
<li>atti del seminario</li>
<li>DVD contenente
<ul>
<li>o 2 software completi: Calcolo carico Incendio Progettazione attività autorimessa</li>
<li>o Software Completi in Prova a trenta giorni: Tutti i moduli per la sicurezza sui luoghi di lavoro e nei cantieri Il modulo per la certificazione energetica (in versione grafica e tabellare)</li>
<li>o Software limited a 1.8 kw per la progettazione fotovoltaica.</li>
</ul>
</li>
<li>Catalogo prodotti della BM Sistemi</li>
</ul>
<h2><a href="http://www.ordineingegneriagrigento.it/documents/bm-sistemi-seminario-d-lgs-8108-linee-guida-per-un-efficiente-sistema-di-gestione-agrigento.pdf">Scarica Locandina e Programma in Pdf</a></h2>
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		</item>
		<item>
		<title>Apertura Iscrizioni Corso Coordinatore Per La Progettazione E L’Esecuzione Dei Lavori Nei Cantieri. Entro il 15 Dicembre 2009</title>
		<link>http://www.ordineingegneriagrigento.it/2009/11/apertura-iscrizioni-corso-coordinatore-per-la-progettazione-e-per-l%e2%80%99esecuzione-dei-lavori-nei-cantieri-temporanei-e-mobili/</link>
		<comments>http://www.ordineingegneriagrigento.it/2009/11/apertura-iscrizioni-corso-coordinatore-per-la-progettazione-e-per-l%e2%80%99esecuzione-dei-lavori-nei-cantieri-temporanei-e-mobili/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 13:32:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[coordinatori]]></category>
		<category><![CDATA[corsi di formazione]]></category>

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		<description><![CDATA[[ 15 dicembre 2009; ] Prot. n. 690. Agrigento 25/11/2009. A tutti gli iscritti. Loro Sedi. Corso Per Coordinatore Per La Progettazione E Per L’Esecuzione Dei Lavori Nei Cantieri Temporanei E Mobili - (D.lgs. 81/2008 e D.lgs. 106/2009) -120 ore-

L’Ordine organizza, a partire dal mese di gennaio 2010, un corso per coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prot. n. 690. Agrigento 25/11/2009. A tutti gli iscritti. Loro Sedi. <strong>Corso Per Coordinatore Per La Progettazione E Per L’Esecuzione Dei Lavori Nei Cantieri Temporanei E Mobili </strong>- (D.lgs. 81/2008 e D.lgs. 106/2009) -120 ore-</p>
<p><a href="http://www.ordineingegneriagrigento.it/images/logo-ordine-ingegneri-agrigento.JPG"></a><img class="alignleft" title="logo-ordine-ingegneri-agrigento" src="http://www.ordineingegneriagrigento.it/images/logo-ordine-ingegneri-agrigento.JPG" alt="logo-ordine-ingegneri-agrigento" width="237" height="116" />L’Ordine organizza,<strong> a partire dal mese di gennaio 2010</strong>, un corso per coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei e mobili (D.lgs.9/4/2008 n°81 – D.lgs 106/2009) .</p>
<p>Le lezioni si svolgeranno presso la sede dell’Ordine degli  Ingegneri di Agrigento – Via Gaglio  1 – secondo un programma dettagliato che verrà di seguito comunicato. <strong>Al termine del corso , previa verifica di apprendimento, sarà rilasciato l’attestato di superamento</strong> .</p>
<p><strong>La frequenza è obbligatoria e sono ammesse assenze per in massimo del 10% del monte orario complessivo.</strong></p>
<p>Solo per i nostri iscritti ,la quota d’iscrizione, con il contributo dell’Ordine è di complessive € <strong>500,00 oneri inclusi</strong> di cui € 150,00 dovranno essere versate come anticipo al momento dell’iscrizione ( <strong>entro e non oltre il 15.12.2009</strong>) . Qualora si rendessero disponibili posti, il corso sarà aperto anche ad altri professionisti non iscritti all’Ordine per un costo complessivo di <strong>€ 700,00 oneri inclusi</strong>.</p>
<p><strong>Il corso sarà  attivato se si raggiungeranno almeno 25 iscrizioni, rispettando tassativamente il protocollo di entrata</strong>. (Qualora il corso non dovesse essere realizzato agli iscritti verrà restituita la quota anticipata).</p>
<p><strong> Gli interessati possono prenotarsi </strong>presso la segreteria dell&#8217;Ordine degli  Ingegneri di Agrigento   <strong>entro e non oltre  il 15 dicembre</strong> p.v. inviando la <a href="http://www.ordineingegneriagrigento.it/documents/corso-per-coordinatore-ingegneri-agrigento-2010.pdf">scheda di adesione (allegata)</a> per fax 0922/29092 o  via e-mail ordine@ordineingegneriagrigento.it  unitamente alla ricevuta di <strong>€ 150,00 versate tramite le seguenti modalità</strong>:</p>
<ul>
<li>sul ccp n°  11800927 intestato a Ordine Ingegneri Agrigento;</li>
<li>sul c/c bancario -Banca Monte Paschi Siena &#8211; IBAN : IT  03 B 01030 16600 00000 3735119</li>
<li>sul c/c bancario – Banca BCC- IBAN: IT 97 E 07108 16600 000000000 591</li>
<li>direttamente in Segreteria tramite POS.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>D.Lgs 81/2008: Analisi Novità DL 106 / 2009 Introdotte al Testo Unico Sicurezza del Lavoro</title>
		<link>http://www.ordineingegneriagrigento.it/2009/09/analisi-delle-modifiche-al-dl-81-2008-novita-introdotte-dal-dl-106-2009-al-testo-unico-sicurezza/</link>
		<comments>http://www.ordineingegneriagrigento.it/2009/09/analisi-delle-modifiche-al-dl-81-2008-novita-introdotte-dal-dl-106-2009-al-testo-unico-sicurezza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 17:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sicurezza Lavoro]]></category>

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		<description><![CDATA[Pubblichiamo un&#8217;interessante analisi sintetica delle modifiche introdotte dal D.Lgs 106 del 2009 al Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro giusto D.Lgs 81 del 2008, che è stata pubblicata oggi sul sito dell&#8217; ordine ingegneri di ragusa a firma dell&#8217;ing. Giuseppe Di Natale, che riportiamo qui integralmente. La Relazione è suddivisa nei seguenti paragrafi:
 1.  Sospensione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Pubblichiamo un&#8217;interessante analisi sintetica delle modifiche </strong>introdotte dal D.Lgs 106 del 2009 al Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro giusto D.Lgs 81 del 2008, che è stata pubblicata oggi sul sito dell&#8217; <a>ordine ingegneri di ragusa</a> a firma dell&#8217;ing. Giuseppe Di Natale, che riportiamo qui integralmente. La Relazione è suddivisa <strong>nei seguenti paragrafi:</strong></p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-6015" title="analisi-delle-modifiche-al-dl-81-2008-novita-introdotte-dal-dl-106-2009-top" src="http://www.ordineingegneriagrigento.it/images/analisi-delle-modifiche-al-dl-81-2008-novita-introdotte-dal-dl-106-2009-top.jpg" alt="" width="300" height="200" /> <strong>1.  Sospensione delle attivita’</strong> (art. 14). <strong> </strong></p>
<p><strong>2. Obblighi connessi ai contratti di appalto</strong> o d’opera o somministrazione (artt. 26-28) <strong> </strong></p>
<p><strong>3. Sistema di qualificazione </strong>delle <strong>imprese: <strong>Patente a punti </strong><span style="font-weight: normal;">(art. 27)</span></strong> <strong> </strong></p>
<p><strong>4. </strong>Adeguamento del <strong>documento di <strong>valutazione dei rischi</strong> </strong>(art. 29) <strong> </strong></p>
<p><strong>5.  Formazione dei lavoratori</strong> e dei loro rappresentanti (art. 37) <strong> </strong></p>
<p><strong>6.  Misure di sicurezza nei cantieri temporanei</strong> o mobili (art. 88 segg.) <strong> </strong></p>
<p><strong>7. Sanzioni</strong> <strong> </strong><strong> </strong></p>
<p><strong>“</strong>Come vi è noto Sul supplemento ordinario n. 142 alla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 2009 è stato pubblicato il <strong><a href="http://www.ordineingegneriagrigento.it/2009/08/testo-sicurezza-sul-lavoro-con-modifiche-dl-1062006-scaricabile-e-stampabile-in-pdf/">decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106</a></strong> recante: “<strong><em>Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro</em></strong>”. Il <a href="http://www.ordineingegneriagrigento.it/2009/08/testo-sicurezza-aggiornato-e-coordinato-con-il-dlgs-correttivo-n106-del-3-agosto-2009/">Nuovo Testo Normativo</a>, entrato in vigore il 20 agosto 2009, apporta significative modifiche <span id="more-6000"></span>alla disciplina in tema di sicurezza.</p>
<p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 1.2em; padding-left: 0px; margin: 0px;">Accanto alle misure di semplificazione degli adempimenti posti a carico dei datori di lavoro e a una <strong>rivisitazione dell’apparato sanzionatorio</strong>, vengono poste le basi soprattutto per una maggiore prevenzione degli infortuni nel comparto dell’edilizia. <strong>Il Decreto mira</strong>, inoltre,<strong> a risolvere alcune criticità emerse nella prima fase</strong> di applicazione del T.U. sulla sicurezza. Successivamente trovate un&#8217;analisi sugli aspetti che maggiormente interessano il nostro settore, con particolare riferimento alle modifiche apportate agli articoli contenuti nel Titolo 1 del <a href="http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2008_0081.htm">Decreto legislativo 81/08</a>.</p>
<h2>Sospensione dell&#8217;Attività (Art. 14)</h2>
<p><img class="size-full wp-image-6014 alignnone" title="analisi-delle-modifiche-al-dl-81-2008-novita-introdotte-dal-dl-106-2009-stop" src="http://www.ordineingegneriagrigento.it/images/analisi-delle-modifiche-al-dl-81-2008-novita-introdotte-dal-dl-106-2009-stop.jpg" alt="analisi-delle-modifiche-al-dl-81-2008-novita-introdotte-dal-dl-106-2009-stop" width="233" height="350" />Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, nel caso di riscontrato impiego di personale irregolare in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, gli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro, su segnalazione delle PP.AA., possono adottare provvedimenti sospensivi dell’attività delle imprese, per un periodo non superiore a due anni (cfr. anche art. 36-bis d.l. 223/06, convertito in legge 248/06).</p>
<p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 1.2em; padding-left: 0px; margin: 0px;">La procedura viene attivata a seguito del provvedimento adottato dall’organo di vigilanza, che deve essere tempestivamente comunicato all’Autorità di vigilanza sui contratti e al Ministero delle Infrastrutture, che provvederà poi all’emissione delprovvedimento interdittivo alla contrattazione con le PP.AA. ed alla partecipazione a pubbliche gare.</p>
<p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 1.2em; padding-left: 0px; margin: 0px;">Il provvedimento sospensivo, per il quale era stato introdotto il concetto di violazioni plurime, è stato modificato, prevedendo la reiterazione, accanto alla gravità, come presupposto indispensabile per la comminazione del provvedimento medesimo.  Con riferimento alla reiterazione, il nuovo testo dell’art. 14 del T.U. 81 specifica che la stessa si rileva quando “<em>nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione oggetto di prescrizione dell’organo di vigilanza ottemperata dal contravventore o di una violazione accertata con sentenza definitiva, lo stesso soggetto commette più violazioni della stessa indole</em>”.  L’ambito di applicazione del provvedimento sospensivo viene circoscritto alla sola parte di attività imprenditoriale interessata dalle violazioni.  Tale attività si riferisce alla specifica unità produttiva rispetto alla quale vanno verificati i presupposti di applicazione del provvedimento, circoscrivendone gli effetti sospensivi.</p>
<p>Un’ulteriore novità che ha interessato l’art. 14 del d.lgs. n. 81/08 è quella relativa al provvedimento interdittivo che, come precisato, segue la misura principale della sospensione. Il decreto 106/09, infatti, ha introdotto una più dettagliata previsione relativamente all’applicazione dell’interdizione, a seconda che la sospensione scaturisca<br style="padding: 0px; margin: 0px;" />dall’utilizzo di lavoratori irregolari o dalle gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.  In attesa di uno specifico decreto che definirà le gravi violazioni ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione, permane il riferimento all’allegato I, che ha subito importanti e opportune modifiche relativamente ai casi richiamati.</p>
<p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 1.2em; padding-left: 0px; margin: 0px;">In particolare, sono stati eliminati gli adempimenti in capo al committente (nomina dei coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione) e specificato che non è sanzionabile il mancato utilizzo del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto, ma più correttamente, la mancata fornitura dello stesso.</p>
<p>Per ciò che concerne il pagamento della somma aggiuntiva ai fini dell’estinzione del provvedimento sospensivo, la relativa sanzione pecuniaria è stata diversificata a seconda che si tratti di ipotesi di sospensione per lavoro irregolare o di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro,rispettivamente pari a 1.500 euro e a 2.500 euro.  Parimenti, il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro, nel primo caso;con l’arresto fino a sei mesi, nel secondo.  Infine, il legislatore ha escluso dai soggetti destinatari del provvedimento sospensivo e per le sole ipotesi di lavoro irregolare, quelle imprese che occupino un unico lavoratore.</p>
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//--></script>
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</p>
<h2><strong>Obblighi Connessi Ai Contratti Di Appalto O D’opera O Di Somministrazione (artt. 26-28)</strong></h2>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-6010" title="analisi-delle-modifiche-al-dl-81-2008-novita-introdotte-dal-dl-106-2009-contratti" src="http://www.ordineingegneriagrigento.it/images/analisi-delle-modifiche-al-dl-81-2008-novita-introdotte-dal-dl-106-2009-contratti.jpg" alt="analisi-delle-modifiche-al-dl-81-2008-novita-introdotte-dal-dl-106-2009-contratti" width="300" height="202" />I datori di lavoro che affidano l’esecuzione di lavori, servizi e forniture a un’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sono tenuti ad una serie di obblighi connessi alla sicurezza.  In particolare:</p>
<p><strong>a)</strong> per quanto concerne gli adempimenti documentali, in attesa di uno specifico d.P.R. che stabilirà le modalità per la verifica della idoneità tecnico-professionale delleimprese, il datore di lavoro deve effettuare tale verifica mediante:</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>1)</strong> l’acquisizione del certificato della C.C.I.A.A.;</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>2)</strong> l’acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi in merito al possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale, secondo le procedure e modalità stabilite dagli artt. 38 e 47 del d.P.R. 445/00;</p>
<p><strong>b)</strong> per quanto riguarda gli oneri informativi, il datore di lavoro dovrà fornire ai soggetti esecutori dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono chiamati a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.</p>
<p>I datori di lavoro dovranno cooperare, nei confronti delle ditte appaltatrici o dei lavoratori autonomi, all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro per incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto.</p>
<p>Inoltre, dovranno coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di evitare rischi da interferenze tra i lavoratori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera.  Per attuare il principio di cooperazione e di coordinamento, il comma 3 dell’articolo 26 stabilisce che il datore di lavoro deve elaborare un documento di valutazione dei rischi da interferenze (Duvri), tra cui anche quelli collegati allo “stress lavoro correlato” (SLC) (e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro), contenente le misure per eliminare o – là dove non sia possibile – ridurre al minimo i rischi da interferenze.</p>
<p>Non sono presi in esame i rischi specifici propri all’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, salvo ovviamente che questi non abbiano riflessi verso gli altri lavoratori.</p>
<p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 1.2em; padding-left: 0px; margin: 0px;">In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare la valutazione dei rischi, elaborando il relativo documento, entro 90 gg. dalla data di inizio della propria attività.</p>
<p>Ai sensi dell’art. 28 del T.U. 81/08, si precisa inoltre che la valutazione dei rischi concernenti lo “<em>stress lavoro correlato</em>” è adempimento obbligatorio solo dal 1° agosto 2012.  Il Duvri è allegato al contratto di appalto o d’opera e deve essere aggiornato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture.  Inoltre, il Duvri deve essere custodito presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi e può essere conservato anche su supporto informatico.</p>
<p>Il documento deve essere munito, altresì, di data certa.  A questo proposito, viene chiarito che la certezza della data può essere dimostrata anche mediante la sottoscrizione contestuale del documento da parte di tutti i soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza (Datore di lavoro, responsabile del Servizio di prevenzione e protezione, Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, Medico competente ove nominato).</p>
<p>In ogni caso, resta confermata la previsione secondo cui, nel settore edile, l’accettazione del PSC e la redazione del POS presuppongono adempimento alla redazione del Duvri ed alla stima ed evidenziazione dei costi derivanti dalle interferenze (art. 96).  Ai sensi del comma 3-bis dell’art. 26, l’obbligo della valutazione dei rischi da interferenze non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature e ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore a due giorni,sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni,biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari derivanti da lavori elencati nell’allegato XI.Regole specifiche sono dettate anche per le centrali di committenza.</p>
<p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 1.2em; padding-left: 0px; margin: 0px;">Nel caso in cui il contratto di lavori, forniture o servizi sia affidato da una centrale di committenza o da un datore di lavoro che non coincide con il committente, gli obblighi connessi al Duvri si diversificano.</p>
<p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 1.2em; padding-left: 0px; margin: 0px;">Infatti, il soggetto che affida il contratto dovrà redigere il documento di valutazione dei rischi da interferenze, con una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione, che potrebbero “<em>potenzialmente</em>” derivare dall’esecuzione del contratto.</p>
<p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 1.2em; padding-left: 0px; margin: 0px;">Invece, il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, secondo le tipologie sopra indicate, prima dell’inizio dell’esecuzione della prestazione, integra questo documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto.</p>
<p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 1.2em; padding-left: 0px; margin: 0px;">Il documento – sottoscritto per accettazione dall’impresa esecutrice –integra gli atti contrattuali, mediante allegazione.</p>
<p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 1.2em; padding-left: 0px; margin: 0px;">Significative disposizioni, sono contenute al nuovo comma 5 dell’art. 26, con riferimento ai costi legati alla sicurezza.  Innanzitutto, la norma fa riferimento alle seguenti tipologie contrattuali:  &#8211; contratti di appalto, di cui all’articolo 1655 del codice civile;</p>
<p>- contratti di subappalto, di cui all’articolo 1656;<br style="padding: 0px; margin: 0px;" />- contratti per prestazioni continuative e periodiche di servizi, di cui all’articolo 1677;<br style="padding: 0px; margin: 0px;" />- contratti di somministrazione, di cui all’articolo 1559, con l’esclusione di quelli riguardanti la somministrazione di beni e servizi essenziali.  Per l’esecuzione di detti contratti devono essere specificamente indicati sugli stessi – a pena di nullità – i costi delle misure adottate per eliminare oppure, ove ciò non fosse possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Tali costi non sono soggetti al ribasso.  E’ bene precisare che non si tratta di costi della sicurezza relativi all’esecuzione dell’appalto, ma soltanto di quelli riferiti alle interferenze tra gli eventuali rischi derivanti dall’attività del committente e quelli propri dell’appaltatore.</p>
<p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 1.2em; padding-left: 0px; margin: 0px;">Da sottolineare che, per espressa previsione di legge, la mancata indicazione dei costi è un fattore che, ai sensi dell’articolo 1418, comma 3, del codice civile, rende nullo il contratto.</p>
<p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 1.2em; padding-left: 0px; margin: 0px;">La disposizione in questione si applica ai singoli contratti sopra indicati, compresi quelli in essere alla data di entrata in vigore del T.U. (16 aprile 2008). Per quelli stipulati prima del 25 agosto 2007, invece, i costi della sicurezza del lavoro dovevano essere indicati entro il 31 dicembre 2008, ove fossero ancora in corso a quella data.  Da ultimo, è necessario segnalare che, ai sensi dell’art. 306, le disposizioni relative all’obbligo di valutazione dei rischi (art. 17, comma 1, lett. a) e art. 28) saranno efficaci solo a decorrere dal novantesimo giorno dall’entrata in vigore del decreto.</p>
<h2><strong>Sistema Di Qualificazione Delle Imprese &#8211; Patente A Punti (art. 27)</strong></h2>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-6011" title="analisi-delle-modifiche-al-dl-81-2008-novita-introdotte-dal-dl-106-2009-license" src="http://www.ordineingegneriagrigento.it/images/analisi-delle-modifiche-al-dl-81-2008-novita-introdotte-dal-dl-106-2009-license.jpg" alt="analisi-delle-modifiche-al-dl-81-2008-novita-introdotte-dal-dl-106-2009-license" width="300" height="200" />Con specifico riferimento all’edilizia, è introdotto un sistema di qualificazione degli operatori economici, in grado di garantire la continua verifica della loro idoneità e di assicurare vantaggi per la partecipazione ad appalti pubblici e per l’accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi.</p>
<p>In particolare, è previsto che Aziende e lavoratori autonomi avranno un punteggio iniziale, soggetto a decurtazione in caso di accertamento delle violazioni, che ne misurerà l’idoneità tecnico-professionale. L’azzeramento dei punti impedirà la prosecuzione dell’attività.</p>
<p>In buona sostanza, il sistema ha la finalità di selezionare le imprese secondo un meccanismo basato sulla regolarità e virtuosità delle stesse, valorizzando lo strumento della premialità e, al contempo, contrastando forme di lavoro irregolare e privo di sicurezza.  Termini e condizioni per il funzionamento della c.d. “<em>patente a punti</em>” saranno individuati con apposito decreto, da emanarsi entro 12 mesi.</p>
<h2><strong><span style="text-decoration: none;">Adeguamento Del Documento Di Valutazione Dei Rischi (art. 29)</span></strong></h2>
<p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 1.2em; padding-left: 0px; margin: 0px;"><img class="alignleft size-full wp-image-6012" title="analisi-delle-modifiche-al-dl-81-2008-novita-introdotte-dal-dl-106-2009-rischi" src="http://www.ordineingegneriagrigento.it/images/analisi-delle-modifiche-al-dl-81-2008-novita-introdotte-dal-dl-106-2009-rischi.jpg" alt="analisi-delle-modifiche-al-dl-81-2008-novita-introdotte-dal-dl-106-2009-rischi" width="234" height="350" />A modifica del comma 3 dell’art. 29 del T.U. 81/09, si stabilisce che il datore di lavoro deve rielaborare il documento di valutazione dei rischi, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati dellasorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.</p>
<p>Nel momento in cui si verifica una di queste ipotesi, deve essere effettuata immediatamente la nuova valutazione dei rischi e aggiornato il relativo documento. In particolare, il documento va rielaborato entro trenta giorni dal verificarsi di una delle situazioni descritte in precedenza.<br style="padding: 0px; margin: 0px;" />Il datore di lavoro deve effettuare la valutazione ed elaborare il relativo documento in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e, se previsto, con il medico competente.  Inoltre, la nuova valutazione e il documento devono essere rielaborati previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.</p>
<p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 1.2em; padding-left: 0px; margin: 0px;">All’obbligo in parola sono soggetti anche i datori di lavoro che occupano fino a dieci lavoratori. Tuttavia, in base a quanto disposto dal comma 5, essi effettuano la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate, secondo i criteri che saranno individuati da uno specifico decreto interministeriale (articolo 8, lettera f) delTesto unico).</p>
<p>In sostituzione del documento e fino al 30 giugno 2012 essi potranno continuare ad autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi.  I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori potranno effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle medesime procedure standardizzate, ma fino alla loro definizione dovranno applicare tutti gli obblighi sanciti dalla normativa.  Il nuovo adempimento si applica anche nei riguardi dei datori di lavoro che operano con cantieri temporanei o mobili, così come definiti nel Titolo IV del Testo unico.  In caso si inosservanza degli indicati adempimenti, scatta l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro.</p>
<h2><strong>Formazione Dei Lavoratori E Dei Loro Rappresentanti (art. 37)</strong></h2>
<p>Confermata la necessità del datore di lavoro di assicurare a ciascun lavoratore la formazione adeguata e sufficiente in materia di sicurezza.  Anche i dirigenti e i preposti devono ricevere un’adeguata e specifica formazione ed aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti.  La formazione (effettuata da persona esperta e, di norma, sul luogo di lavoro) può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici o le scuole edili o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.  In ogni caso, le attività formative devono avvenire durante l’orario di lavoro e non possono comportare oneri economici a carico dei lavoratori.</p>
<h2><strong>Misure Di Sicurezza Nei Cantieri Temporanei O Mobili (art. 88 segg.)</strong></h2>
<p>Testo Unico Sicurezza 81 2008 Coordinato Decreto 106 2009 <a href="http://it.calameo.com/read/000098409934c0ed3cba5">Sfogliabile on line</a>:</p>
<div style="text-align: center;">
<div style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: normal;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="240" height="147" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="scale" value="noscale" /><param name="loop" value="false" /><param name="salign" value="t" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://v.calameo.com/1.0/cmini.swf?bkcode=000098409934c0ed3cba5&amp;langid=en&amp;clickTo=public&amp;clickTarget=_blank&amp;autoFlip=0&amp;showArrows=1&amp;page=1" /><param name="flashvars" value="bkcode=000098409934c0ed3cba5&amp;langid=en&amp;clickTo=public&amp;clickTarget=_blank&amp;autoFlip=0&amp;showArrows=1&amp;page=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="240" height="147" src="http://v.calameo.com/1.0/cmini.swf?bkcode=000098409934c0ed3cba5&amp;langid=en&amp;clickTo=public&amp;clickTarget=_blank&amp;autoFlip=0&amp;showArrows=1&amp;page=1" flashvars="bkcode=000098409934c0ed3cba5&amp;langid=en&amp;clickTo=public&amp;clickTarget=_blank&amp;autoFlip=0&amp;showArrows=1&amp;page=1" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" salign="t" loop="false" scale="noscale"></embed></object></span></div>
</div>
<p>Numerose le modifiche ed integrazioni alla disciplina sulla sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.  Tra le novità più significative si segnalano, in particolare, le seguenti previsioni:</p>
<p><strong>a)</strong> ai fini della redazione del PSC non è stato confermato il riferimento alla soglia dei 200 uomini/giorni;</p>
<p><strong>b)</strong> sono esclusi, tra gli altri, dall’applicazione delle disposizioni in tema di sicurezza i lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’Allegato X (art. 88);</p>
<p><strong>c)</strong> non sussiste l’obbligo di redigere il PSC nell’ipotesi in cui occorre garantire la continuità in condizioni di emergenza nell’erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, acqua, gas, reti di telecomunicazione (art. 100);</p>
<p><strong>d)</strong> il responsabile dei lavori (incaricato dal committente di svolgere i compiti ad esso attribuiti dal decreto n. 81/08) coincide con il responsabile del procedimento, nel campo di applicazione del d.lgs. 163/06 (art. 89);</p>
<p><strong>e)</strong> ai fini dell’applicazione delle disposizioni in tema di sicurezza, si chiarisce che, nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l’impresa affidataria è l’impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto, individuata dal consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell’atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione; l’impresa esecutrice è quella che esegue un’opera a parte di essa, impegnando proprie risorse umane e materiali (art. 89);</p>
<p><strong>f)</strong> il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera, si attiene ai seguenti principi e misure generali di tutela: al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente; all’atto della previsione della durata di realizzazione di lavori o fasi di lavoro.  Per i lavori pubblici, l’attuazione di detti adempimenti avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista (art. 90);</p>
<p><strong>g)</strong> nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.  La disposizione non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori (art. 90);</p>
<p><strong>h)</strong> nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti prescritti dalla legge (art. 90).  La disposizione si applica anche nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese;</p>
<p><strong>i)</strong> Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l’esecuzione dei lavori (art. 90);</p>
<p><strong>l)</strong> il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere (art. 90);</p>
<p><strong>m)</strong> il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo:</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>1)</strong> verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (acquisizione d’ufficio del D.U.R.C.), corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti dall’allegato XVII;</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>2)</strong> chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.  Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva e dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>3)</strong> trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b);</p>
<p><strong>n)</strong> il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione redige il PSC in base ai contenuti dell’Allegato XV e predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera in base ai contenuti dell’Allegato XVI.  Inoltre, il coordinatore verifica che il committente si attenga ai principi e alle misure generali di tutela di cui al Titolo I del T.U. e che preveda nel progetto la durata dei lavori o delle fasi di lavoro che si svolgono simultaneamente o successivamente tra loro (cfr. art.39 della legge 7 luglio 2009, n. 88).</p>
<h2><strong>Sanzioni</strong></h2>
<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-6013" title="analisi-delle-modifiche-al-dl-81-2008-novita-introdotte-dal-dl-106-2009-sanzioni" src="http://www.ordineingegneriagrigento.it/images/analisi-delle-modifiche-al-dl-81-2008-novita-introdotte-dal-dl-106-2009-sanzioni.jpg" alt="analisi-delle-modifiche-al-dl-81-2008-novita-introdotte-dal-dl-106-2009-sanzioni" width="300" height="200" /></strong><strong>L’intero apparato sanzionatorio previsto dal T.U. 81 è stato rimodulato e risulta, ora, meno oneroso</strong>.  Il nuovo art. 306 del T.U. stabilisce innanzitutto che le ammende e le sanzioni amministrative in materia di sicurezza sul lavoro, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto, vengono rivalutate ogni cinque anni in misura pari all’indice Istat dei prezzi di consumo.</p>
<p>Nel dettaglio, è previsto che, a fronte della sanzione prevista, per esempio, per la mancata valutazione dei rischi ed elaborazione del relativo documento, o in difetto di nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, originariamente punita con l’arresto da 4 a 8 mesi o con l’ammenda da 5.000 a 15.000 euro, la condotta è ora punita con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro.</p>
<p>Se la violazione riguarda aziende esposte a particolari rischi (articolo 31), ovvero ove i lavoratori siano esposti a rischi biologici (articolo 268) e nelle attività edili (Titolo IV) caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non si a inferiore a 200 uomini-giorno, il datore di lavoro è punito con l’arresto da quattro a otto mesi (rispetto all’arresto da 6 a 18 mesi).</p>
<p>Ammenda, invece, da 2.000 a 4.000 euro se il datore di lavoro elabora il documento della sicurezza in assenza degli elementi essenziali dell’articolo 28 o senza le modalità di cui al successivo articolo 29.  L’ammenda si riduce da 1.000 a 2.000 euro se la violazione riguarda la mancata indicazione dei criteri adottati per elaborare il documento e l’individuazione delle mansioni che espongono a particolari rischi.</p>
<p>Sono state modificate anche le sanzioni per le contravvenzioni commesse dal datore di lavoro, in alternativa al dirigente.  Per le violazioni più gravi &#8211; relative, per esempio, alla mancata verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi &#8211; in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture, il datore committente o il dirigente rischiano l’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro.<strong>&#8220;</strong></p>
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		<title>Testo Unico Sicurezza sul Lavoro in PDF con Modifiche D.Lgs. 106/2009. Scaricabile e Stampabile. SLIDE</title>
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		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 13:10:47 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[Sicurezza Lavoro]]></category>

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		<description><![CDATA[Considerato il grande interesse che sta suscitando la pubblicazione del Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, avevamo pubblicato su questo sito un&#8217;interessante articolo &#8220;Testo Sicurezza Novità D.Lgs Correttivo n.106 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Considerato il grande interesse che sta suscitando la pubblicazione del <strong>Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106</strong> recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, avevamo pubblicato su questo sito un&#8217;interessante articolo &#8220;<a href="http://www.ordineingegneriagrigento.it/2009/08/testo-sicurezza-aggiornato-e-coordinato-con-il-dlgs-correttivo-n106-del-3-agosto-2009/">Testo Sicurezza Novità D.Lgs Correttivo n.106 del 3 Agosto 2009</a>&#8221; contenente una accurata analisi di Paolo Oreto sulle disposizioni del Decreto Legislativo.<br />
<img class="alignright" src="http://thumbs.dreamstime.com/thumb_303/1219839958g0NU6i.jpg" alt="" width="240" height="175" /></p>
<p>L&#8217;articolo offriva anche la possibilità di esaminare il testo del Decreto 81 del 2008 coordinato con il nuovo 106 del 2009, tramite il link ad una <a href="http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2008_0081.htm">pagina in html ipertestuale</a> praticissima da utilizzare. Spesso c&#8217;è l&#8217;esigenza di avere fra le mani una copia cartacea da poter sottolineare, evidenziare e che ci si può portare dietro per le varie occasioni di lavoro.</p>
<p>Il collega, <a href="http://www.iseaengin.it/">Ing. Nanni Infantino</a>, ha realizzato un utilissimo documento <strong>in formato PDF </strong>scaricabile <span id="more-5819"></span>e stampabile, <a href="http://www.ordineingegneriagrigento.it/documents/testo_unico_sicurezza_81_2008_coordinato_decreto_106_2009.pdf">Download Qui Pdf 1 Mb</a><strong>: sul Testo Unico sulla Sicurezza 81/2008 coordinato con il D.Lgs 106/2009, </strong>che lui stesso descrive così:&#8221;<strong>&#8230;E’ soprattutto un testo di “studio” nel quale sono evidenziate le parti del testo abrogate e quelle di nuova introduzione&#8230;</strong>&#8220;.</p>
<p>Il Testo Coordinato<strong> lo potete anche sfogliare on line, SLIDE</strong>:</p>
<div id="__ss_1899318" style="width: 477px; text-align: left;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="477" height="660" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayerd.swf?doc=dlgs81coord-106-090824083002-phpapp01&amp;rel=0&amp;stripped_title=testo-unico-sicurezza-dlgs81-2008-coordinato-106-2009" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="477" height="660" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayerd.swf?doc=dlgs81coord-106-090824083002-phpapp01&amp;rel=0&amp;stripped_title=testo-unico-sicurezza-dlgs81-2008-coordinato-106-2009" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></div>
<p><br/></p>
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		<title>Testo Sicurezza Novità D.Lgs n.106 del 3 Agosto 2009. Consulta il Nuovo Testo Modificato.</title>
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		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 13:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sicurezza Lavoro]]></category>

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		<description><![CDATA[&#8220;Sul supplemento ordinario n. 142/L alla Gazzetta ufficiale n. 180 di ieri 5 agosto 2009 è stato pubblicato il Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
Il Decreto legislativo consta di 149 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://thumbs.dreamstime.com/thumb_133/1174892470b5CY9I.jpg" alt="" width="240" height="161" />&#8220;Sul supplemento ordinario n. 142/L alla Gazzetta ufficiale n. 180 di ieri 5 agosto 2009 è stato pubblicato il <strong>Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106</strong> recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.<br />
Il Decreto legislativo consta di <strong>149 articoli</strong> che intervengono sul Decreto legislativo n. 81/2008 cercando di raggiungere due obiettivi:</p>
<ul>
<li>il primo che è quello di correggere i molti errori materiali e tecnici presenti nella attuale disciplina &#8211; approvata, come noto, a Camere oramai sciolte e in tutta fretta &#8211; alcuni dei quali suscettibili di ricadute gravi sulla salute e sicurezza dei lavoratori;</li>
<li>il secondo obiettivo che è quello di superare le difficoltà operative, le criticità e le lacune evidenziate dai primi mesi di applicazione delle nuove regole.</li>
</ul>
<p>La principale finalità del D.Lgs. n. 106/2009 resta quella di rendere <strong>maggiormente effettiva la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro</strong> secondo le seguenti linee di azione:<span id="more-5738"></span></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2008_0081.htm"><strong>Consulta Il Testo del Decreto on line in forma ipertestuale htm</strong></a></p>
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</p>
<ul>
<li><strong>Introduzione </strong>di un sistema di <strong>qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi</strong> in settori a particolare rischio infortunistico in modo che in essi possano operare unicamente aziende o lavoratori autonomi rispettosi delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tale sistema, in vista della sua estensione in altri ambiti, inizierà ad operare nel settore edile per mezzo della istituzione di una “patente”, strumento che utilizzerà un criterio certo e semplice per la verifica della idoneità tecnico-professionale delle imprese o dei lavoratori autonomi edili, la quale verrà valutata tenendo conto di elementi quali la effettuazione delle attività di formazione e la assenza di sanzioni da parte degli organi di vigilanza;</li>
<li><strong>Superamento </strong>di un <strong>approccio meramente formalistico e burocratico </strong>al tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro prestando maggiore attenzione ai profili sostanziali (approccio per obiettivi e non solo per regole). Ad esempio, il correttivo ribadisce la assoluta e inderogabile necessità per ogni impresa di valutare tutti i rischi per la salute e sicurezza dei propri lavoratori ma, al contempo, semplifica la procedura per dare prova della data del medesimo documento;</li>
<li><strong>Rivisitazione del potere di sospensione dell’impresa</strong>, in modo da perfezionare tale importante procedura rendendo maggiormente certi sia i requisiti che ne legittimano la adozione che i casi nei quali la sospensione possa essere imposta;</li>
<li>integrale ricezione delle proposte avanzate in sede tecnica dalle parti sociali nell’ambito degli incontri, tenutisi nell’arco degli ultimi quattro mesi del 2008, presso il Ministero del lavoro e finalizzati alla predisposizione di un “avviso comune” tra loro sulla salute e sicurezza in ambiente di lavoro;</li>
<li><strong>definizione di un corpo normativo coerente anche con la realtà</strong> e le caratteristiche delle piccole e medie imprese e con le peculiarità delle forme di lavoro atipico e temporaneo;</li>
<li>valorizzazione del ruolo degli enti bilaterali quali strumenti di ausilio alle imprese e ai lavoratori per il corretto adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro e per l’innalzamento dei livelli di tutela negli ambienti di lavoro;</li>
<li>miglioramento della efficacia dell’apparato sanzionatorio, con l’obiettivo di assicurare una migliore corrispondenza tra infrazioni e sanzioni.</li>
</ul>
<p><strong>In particolare il decreto legislativo in argomento interviene con parecchie modifiche</strong> sui<strong>Titoli IV, V e VI</strong> del Decreto legislativo n. 81/2008 rubricati come:</p>
<ul>
<li><strong>Cantieri temporanei e mobili</strong></li>
<li><strong>Segnaletica </strong>di salute e sicurezza sul lavoro</li>
<li><strong>Movimentazione manuale dei carichi</strong>.</li>
</ul>
<p>Per quanto concerne il <strong>Titolo IV</strong> relativo ai cantieri temporanei e mobili vengono modificati quasi tutti gli articoli con la precisazione che si tratta di modifiche in alcuni casi soltanto formali ma in parecchi altri casi sostanziali&#8221; <em>Fonte Paolo Oreto da </em><a href="http://www.lavoripubblici.it/news/2009/08/sicurezza/sicurezza-decreto-legislativo-correttivo.html"><em>lavoripubblici.it</em></a></p>
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<p><em></p>
<h2><a href="http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2008_0081.htm" target="_blank"><span style="font-style: normal;">Visiona il D.Lgs .htm Ipertestuale</span></a><em><a style="text-decoration: none;" href="http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2008_0081.htm"><img class="alignnone" src="http://www.ordineingegneriagrigento.it/images/dlgs81_2008.jpg" alt="" width="433" height="372" /></a></em></h2>
<h2></h2>
<p></em></p>
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