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	<title>Ordine Ingegneri Agrigento &#187; Sicurezza Lavoro</title>
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		<title>Apertura Iscrizioni Corso Coordinatore Per La Progettazione E L’Esecuzione Dei Lavori Nei Cantieri. Entro il 15 Dicembre 2009</title>
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		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 13:32:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[coordinatori]]></category>
		<category><![CDATA[corsi di formazione]]></category>

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		<description><![CDATA[[ 15 dicembre 2009; ] Prot. n. 690. Agrigento 25/11/2009. A tutti gli iscritti. Loro Sedi. Corso Per Coordinatore Per La Progettazione E Per L’Esecuzione Dei Lavori Nei Cantieri Temporanei E Mobili - (D.lgs. 81/2008 e D.lgs. 106/2009) -120 ore-

L’Ordine organizza, a partire dal mese di gennaio 2010, un corso per coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prot. n. 690. Agrigento 25/11/2009. A tutti gli iscritti. Loro Sedi. <strong>Corso Per Coordinatore Per La Progettazione E Per L’Esecuzione Dei Lavori Nei Cantieri Temporanei E Mobili </strong>- (D.lgs. 81/2008 e D.lgs. 106/2009) -120 ore-</p>
<p><a href="http://www.ordineingegneriagrigento.it/images/logo-ordine-ingegneri-agrigento.JPG"></a><img class="alignleft" title="logo-ordine-ingegneri-agrigento" src="http://www.ordineingegneriagrigento.it/images/logo-ordine-ingegneri-agrigento.JPG" alt="logo-ordine-ingegneri-agrigento" width="237" height="116" />L’Ordine organizza,<strong> a partire dal mese di gennaio 2010</strong>, un corso per coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei e mobili (D.lgs.9/4/2008 n°81 – D.lgs 106/2009) .</p>
<p>Le lezioni si svolgeranno presso la sede dell’Ordine degli  Ingegneri di Agrigento – Via Gaglio  1 – secondo un programma dettagliato che verrà di seguito comunicato. <strong>Al termine del corso , previa verifica di apprendimento, sarà rilasciato l’attestato di superamento</strong> .</p>
<p><strong>La frequenza è obbligatoria e sono ammesse assenze per in massimo del 10% del monte orario complessivo.</strong></p>
<p>Solo per i nostri iscritti ,la quota d’iscrizione, con il contributo dell’Ordine è di complessive € <strong>500,00 oneri inclusi</strong> di cui € 150,00 dovranno essere versate come anticipo al momento dell’iscrizione ( <strong>entro e non oltre il 15.12.2009</strong>) . Qualora si rendessero disponibili posti, il corso sarà aperto anche ad altri professionisti non iscritti all’Ordine per un costo complessivo di <strong>€ 700,00 oneri inclusi</strong>.</p>
<p><strong>Il corso sarà  attivato se si raggiungeranno almeno 25 iscrizioni, rispettando tassativamente il protocollo di entrata</strong>. (Qualora il corso non dovesse essere realizzato agli iscritti verrà restituita la quota anticipata).</p>
<p><strong> Gli interessati possono prenotarsi </strong>presso la segreteria dell&#8217;Ordine degli  Ingegneri di Agrigento   <strong>entro e non oltre  il 15 dicembre</strong> p.v. inviando la <a href="http://www.ordineingegneriagrigento.it/documents/corso-per-coordinatore-ingegneri-agrigento-2010.pdf">scheda di adesione (allegata)</a> per fax 0922/29092 o  via e-mail ordine@ordineingegneriagrigento.it  unitamente alla ricevuta di <strong>€ 150,00 versate tramite le seguenti modalità</strong>:</p>
<ul>
<li>sul ccp n°  11800927 intestato a Ordine Ingegneri Agrigento;</li>
<li>sul c/c bancario -Banca Monte Paschi Siena &#8211; IBAN : IT  03 B 01030 16600 00000 3735119</li>
<li>sul c/c bancario – Banca BCC- IBAN: IT 97 E 07108 16600 000000000 591</li>
<li>direttamente in Segreteria tramite POS.</li>
</ul>
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		<title>D.Lgs 81/2008: Analisi Novità DL 106 / 2009 Introdotte al Testo Unico Sicurezza del Lavoro</title>
		<link>http://www.ordineingegneriagrigento.it/2009/09/analisi-delle-modifiche-al-dl-81-2008-novita-introdotte-dal-dl-106-2009-al-testo-unico-sicurezza/</link>
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		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 17:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sicurezza Lavoro]]></category>

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		<description><![CDATA[Pubblichiamo un&#8217;interessante analisi sintetica delle modifiche introdotte dal D.Lgs 106 del 2009 al Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro giusto D.Lgs 81 del 2008, che è stata pubblicata oggi sul sito dell&#8217; ordine ingegneri di ragusa a firma dell&#8217;ing. Giuseppe Di Natale, che riportiamo qui integralmente. La Relazione è suddivisa nei seguenti paragrafi:
 1.  Sospensione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Pubblichiamo un&#8217;interessante analisi sintetica delle modifiche </strong>introdotte dal D.Lgs 106 del 2009 al Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro giusto D.Lgs 81 del 2008, che è stata pubblicata oggi sul sito dell&#8217; <a>ordine ingegneri di ragusa</a> a firma dell&#8217;ing. Giuseppe Di Natale, che riportiamo qui integralmente. La Relazione è suddivisa <strong>nei seguenti paragrafi:</strong></p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-6015" title="analisi-delle-modifiche-al-dl-81-2008-novita-introdotte-dal-dl-106-2009-top" src="http://www.ordineingegneriagrigento.it/images/analisi-delle-modifiche-al-dl-81-2008-novita-introdotte-dal-dl-106-2009-top.jpg" alt="" width="300" height="200" /> <strong>1.  Sospensione delle attivita’</strong> (art. 14). <strong> </strong></p>
<p><strong>2. Obblighi connessi ai contratti di appalto</strong> o d’opera o somministrazione (artt. 26-28) <strong> </strong></p>
<p><strong>3. Sistema di qualificazione </strong>delle <strong>imprese: <strong>Patente a punti </strong><span style="font-weight: normal;">(art. 27)</span></strong> <strong> </strong></p>
<p><strong>4. </strong>Adeguamento del <strong>documento di <strong>valutazione dei rischi</strong> </strong>(art. 29) <strong> </strong></p>
<p><strong>5.  Formazione dei lavoratori</strong> e dei loro rappresentanti (art. 37) <strong> </strong></p>
<p><strong>6.  Misure di sicurezza nei cantieri temporanei</strong> o mobili (art. 88 segg.) <strong> </strong></p>
<p><strong>7. Sanzioni</strong> <strong> </strong><strong> </strong></p>
<p><strong>“</strong>Come vi è noto Sul supplemento ordinario n. 142 alla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 2009 è stato pubblicato il <strong><a href="http://www.ordineingegneriagrigento.it/2009/08/testo-sicurezza-sul-lavoro-con-modifiche-dl-1062006-scaricabile-e-stampabile-in-pdf/">decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106</a></strong> recante: “<strong><em>Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro</em></strong>”. Il <a href="http://www.ordineingegneriagrigento.it/2009/08/testo-sicurezza-aggiornato-e-coordinato-con-il-dlgs-correttivo-n106-del-3-agosto-2009/">Nuovo Testo Normativo</a>, entrato in vigore il 20 agosto 2009, apporta significative modifiche <span id="more-6000"></span>alla disciplina in tema di sicurezza.</p>
<p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 1.2em; padding-left: 0px; margin: 0px;">Accanto alle misure di semplificazione degli adempimenti posti a carico dei datori di lavoro e a una <strong>rivisitazione dell’apparato sanzionatorio</strong>, vengono poste le basi soprattutto per una maggiore prevenzione degli infortuni nel comparto dell’edilizia. <strong>Il Decreto mira</strong>, inoltre,<strong> a risolvere alcune criticità emerse nella prima fase</strong> di applicazione del T.U. sulla sicurezza. Successivamente trovate un&#8217;analisi sugli aspetti che maggiormente interessano il nostro settore, con particolare riferimento alle modifiche apportate agli articoli contenuti nel Titolo 1 del <a href="http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2008_0081.htm">Decreto legislativo 81/08</a>.</p>
<h2>Sospensione dell&#8217;Attività (Art. 14)</h2>
<p><img class="size-full wp-image-6014 alignnone" title="analisi-delle-modifiche-al-dl-81-2008-novita-introdotte-dal-dl-106-2009-stop" src="http://www.ordineingegneriagrigento.it/images/analisi-delle-modifiche-al-dl-81-2008-novita-introdotte-dal-dl-106-2009-stop.jpg" alt="analisi-delle-modifiche-al-dl-81-2008-novita-introdotte-dal-dl-106-2009-stop" width="233" height="350" />Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, nel caso di riscontrato impiego di personale irregolare in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, gli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro, su segnalazione delle PP.AA., possono adottare provvedimenti sospensivi dell’attività delle imprese, per un periodo non superiore a due anni (cfr. anche art. 36-bis d.l. 223/06, convertito in legge 248/06).</p>
<p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 1.2em; padding-left: 0px; margin: 0px;">La procedura viene attivata a seguito del provvedimento adottato dall’organo di vigilanza, che deve essere tempestivamente comunicato all’Autorità di vigilanza sui contratti e al Ministero delle Infrastrutture, che provvederà poi all’emissione delprovvedimento interdittivo alla contrattazione con le PP.AA. ed alla partecipazione a pubbliche gare.</p>
<p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 1.2em; padding-left: 0px; margin: 0px;">Il provvedimento sospensivo, per il quale era stato introdotto il concetto di violazioni plurime, è stato modificato, prevedendo la reiterazione, accanto alla gravità, come presupposto indispensabile per la comminazione del provvedimento medesimo.  Con riferimento alla reiterazione, il nuovo testo dell’art. 14 del T.U. 81 specifica che la stessa si rileva quando “<em>nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione oggetto di prescrizione dell’organo di vigilanza ottemperata dal contravventore o di una violazione accertata con sentenza definitiva, lo stesso soggetto commette più violazioni della stessa indole</em>”.  L’ambito di applicazione del provvedimento sospensivo viene circoscritto alla sola parte di attività imprenditoriale interessata dalle violazioni.  Tale attività si riferisce alla specifica unità produttiva rispetto alla quale vanno verificati i presupposti di applicazione del provvedimento, circoscrivendone gli effetti sospensivi.</p>
<p>Un’ulteriore novità che ha interessato l’art. 14 del d.lgs. n. 81/08 è quella relativa al provvedimento interdittivo che, come precisato, segue la misura principale della sospensione. Il decreto 106/09, infatti, ha introdotto una più dettagliata previsione relativamente all’applicazione dell’interdizione, a seconda che la sospensione scaturisca<br style="padding: 0px; margin: 0px;" />dall’utilizzo di lavoratori irregolari o dalle gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.  In attesa di uno specifico decreto che definirà le gravi violazioni ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione, permane il riferimento all’allegato I, che ha subito importanti e opportune modifiche relativamente ai casi richiamati.</p>
<p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 1.2em; padding-left: 0px; margin: 0px;">In particolare, sono stati eliminati gli adempimenti in capo al committente (nomina dei coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione) e specificato che non è sanzionabile il mancato utilizzo del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto, ma più correttamente, la mancata fornitura dello stesso.</p>
<p>Per ciò che concerne il pagamento della somma aggiuntiva ai fini dell’estinzione del provvedimento sospensivo, la relativa sanzione pecuniaria è stata diversificata a seconda che si tratti di ipotesi di sospensione per lavoro irregolare o di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro,rispettivamente pari a 1.500 euro e a 2.500 euro.  Parimenti, il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro, nel primo caso;con l’arresto fino a sei mesi, nel secondo.  Infine, il legislatore ha escluso dai soggetti destinatari del provvedimento sospensivo e per le sole ipotesi di lavoro irregolare, quelle imprese che occupino un unico lavoratore.</p>
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</p>
<h2><strong>Obblighi Connessi Ai Contratti Di Appalto O D’opera O Di Somministrazione (artt. 26-28)</strong></h2>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-6010" title="analisi-delle-modifiche-al-dl-81-2008-novita-introdotte-dal-dl-106-2009-contratti" src="http://www.ordineingegneriagrigento.it/images/analisi-delle-modifiche-al-dl-81-2008-novita-introdotte-dal-dl-106-2009-contratti.jpg" alt="analisi-delle-modifiche-al-dl-81-2008-novita-introdotte-dal-dl-106-2009-contratti" width="300" height="202" />I datori di lavoro che affidano l’esecuzione di lavori, servizi e forniture a un’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sono tenuti ad una serie di obblighi connessi alla sicurezza.  In particolare:</p>
<p><strong>a)</strong> per quanto concerne gli adempimenti documentali, in attesa di uno specifico d.P.R. che stabilirà le modalità per la verifica della idoneità tecnico-professionale delleimprese, il datore di lavoro deve effettuare tale verifica mediante:</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>1)</strong> l’acquisizione del certificato della C.C.I.A.A.;</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>2)</strong> l’acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi in merito al possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale, secondo le procedure e modalità stabilite dagli artt. 38 e 47 del d.P.R. 445/00;</p>
<p><strong>b)</strong> per quanto riguarda gli oneri informativi, il datore di lavoro dovrà fornire ai soggetti esecutori dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono chiamati a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.</p>
<p>I datori di lavoro dovranno cooperare, nei confronti delle ditte appaltatrici o dei lavoratori autonomi, all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro per incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto.</p>
<p>Inoltre, dovranno coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di evitare rischi da interferenze tra i lavoratori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera.  Per attuare il principio di cooperazione e di coordinamento, il comma 3 dell’articolo 26 stabilisce che il datore di lavoro deve elaborare un documento di valutazione dei rischi da interferenze (Duvri), tra cui anche quelli collegati allo “stress lavoro correlato” (SLC) (e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro), contenente le misure per eliminare o – là dove non sia possibile – ridurre al minimo i rischi da interferenze.</p>
<p>Non sono presi in esame i rischi specifici propri all’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, salvo ovviamente che questi non abbiano riflessi verso gli altri lavoratori.</p>
<p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 1.2em; padding-left: 0px; margin: 0px;">In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare la valutazione dei rischi, elaborando il relativo documento, entro 90 gg. dalla data di inizio della propria attività.</p>
<p>Ai sensi dell’art. 28 del T.U. 81/08, si precisa inoltre che la valutazione dei rischi concernenti lo “<em>stress lavoro correlato</em>” è adempimento obbligatorio solo dal 1° agosto 2012.  Il Duvri è allegato al contratto di appalto o d’opera e deve essere aggiornato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture.  Inoltre, il Duvri deve essere custodito presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi e può essere conservato anche su supporto informatico.</p>
<p>Il documento deve essere munito, altresì, di data certa.  A questo proposito, viene chiarito che la certezza della data può essere dimostrata anche mediante la sottoscrizione contestuale del documento da parte di tutti i soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza (Datore di lavoro, responsabile del Servizio di prevenzione e protezione, Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, Medico competente ove nominato).</p>
<p>In ogni caso, resta confermata la previsione secondo cui, nel settore edile, l’accettazione del PSC e la redazione del POS presuppongono adempimento alla redazione del Duvri ed alla stima ed evidenziazione dei costi derivanti dalle interferenze (art. 96).  Ai sensi del comma 3-bis dell’art. 26, l’obbligo della valutazione dei rischi da interferenze non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature e ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore a due giorni,sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni,biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari derivanti da lavori elencati nell’allegato XI.Regole specifiche sono dettate anche per le centrali di committenza.</p>
<p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 1.2em; padding-left: 0px; margin: 0px;">Nel caso in cui il contratto di lavori, forniture o servizi sia affidato da una centrale di committenza o da un datore di lavoro che non coincide con il committente, gli obblighi connessi al Duvri si diversificano.</p>
<p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 1.2em; padding-left: 0px; margin: 0px;">Infatti, il soggetto che affida il contratto dovrà redigere il documento di valutazione dei rischi da interferenze, con una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione, che potrebbero “<em>potenzialmente</em>” derivare dall’esecuzione del contratto.</p>
<p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 1.2em; padding-left: 0px; margin: 0px;">Invece, il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, secondo le tipologie sopra indicate, prima dell’inizio dell’esecuzione della prestazione, integra questo documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto.</p>
<p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 1.2em; padding-left: 0px; margin: 0px;">Il documento – sottoscritto per accettazione dall’impresa esecutrice –integra gli atti contrattuali, mediante allegazione.</p>
<p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 1.2em; padding-left: 0px; margin: 0px;">Significative disposizioni, sono contenute al nuovo comma 5 dell’art. 26, con riferimento ai costi legati alla sicurezza.  Innanzitutto, la norma fa riferimento alle seguenti tipologie contrattuali:  &#8211; contratti di appalto, di cui all’articolo 1655 del codice civile;</p>
<p>- contratti di subappalto, di cui all’articolo 1656;<br style="padding: 0px; margin: 0px;" />- contratti per prestazioni continuative e periodiche di servizi, di cui all’articolo 1677;<br style="padding: 0px; margin: 0px;" />- contratti di somministrazione, di cui all’articolo 1559, con l’esclusione di quelli riguardanti la somministrazione di beni e servizi essenziali.  Per l’esecuzione di detti contratti devono essere specificamente indicati sugli stessi – a pena di nullità – i costi delle misure adottate per eliminare oppure, ove ciò non fosse possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Tali costi non sono soggetti al ribasso.  E’ bene precisare che non si tratta di costi della sicurezza relativi all’esecuzione dell’appalto, ma soltanto di quelli riferiti alle interferenze tra gli eventuali rischi derivanti dall’attività del committente e quelli propri dell’appaltatore.</p>
<p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 1.2em; padding-left: 0px; margin: 0px;">Da sottolineare che, per espressa previsione di legge, la mancata indicazione dei costi è un fattore che, ai sensi dell’articolo 1418, comma 3, del codice civile, rende nullo il contratto.</p>
<p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 1.2em; padding-left: 0px; margin: 0px;">La disposizione in questione si applica ai singoli contratti sopra indicati, compresi quelli in essere alla data di entrata in vigore del T.U. (16 aprile 2008). Per quelli stipulati prima del 25 agosto 2007, invece, i costi della sicurezza del lavoro dovevano essere indicati entro il 31 dicembre 2008, ove fossero ancora in corso a quella data.  Da ultimo, è necessario segnalare che, ai sensi dell’art. 306, le disposizioni relative all’obbligo di valutazione dei rischi (art. 17, comma 1, lett. a) e art. 28) saranno efficaci solo a decorrere dal novantesimo giorno dall’entrata in vigore del decreto.</p>
<h2><strong>Sistema Di Qualificazione Delle Imprese &#8211; Patente A Punti (art. 27)</strong></h2>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-6011" title="analisi-delle-modifiche-al-dl-81-2008-novita-introdotte-dal-dl-106-2009-license" src="http://www.ordineingegneriagrigento.it/images/analisi-delle-modifiche-al-dl-81-2008-novita-introdotte-dal-dl-106-2009-license.jpg" alt="analisi-delle-modifiche-al-dl-81-2008-novita-introdotte-dal-dl-106-2009-license" width="300" height="200" />Con specifico riferimento all’edilizia, è introdotto un sistema di qualificazione degli operatori economici, in grado di garantire la continua verifica della loro idoneità e di assicurare vantaggi per la partecipazione ad appalti pubblici e per l’accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi.</p>
<p>In particolare, è previsto che Aziende e lavoratori autonomi avranno un punteggio iniziale, soggetto a decurtazione in caso di accertamento delle violazioni, che ne misurerà l’idoneità tecnico-professionale. L’azzeramento dei punti impedirà la prosecuzione dell’attività.</p>
<p>In buona sostanza, il sistema ha la finalità di selezionare le imprese secondo un meccanismo basato sulla regolarità e virtuosità delle stesse, valorizzando lo strumento della premialità e, al contempo, contrastando forme di lavoro irregolare e privo di sicurezza.  Termini e condizioni per il funzionamento della c.d. “<em>patente a punti</em>” saranno individuati con apposito decreto, da emanarsi entro 12 mesi.</p>
<h2><strong><span style="text-decoration: none;">Adeguamento Del Documento Di Valutazione Dei Rischi (art. 29)</span></strong></h2>
<p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 1.2em; padding-left: 0px; margin: 0px;"><img class="alignleft size-full wp-image-6012" title="analisi-delle-modifiche-al-dl-81-2008-novita-introdotte-dal-dl-106-2009-rischi" src="http://www.ordineingegneriagrigento.it/images/analisi-delle-modifiche-al-dl-81-2008-novita-introdotte-dal-dl-106-2009-rischi.jpg" alt="analisi-delle-modifiche-al-dl-81-2008-novita-introdotte-dal-dl-106-2009-rischi" width="234" height="350" />A modifica del comma 3 dell’art. 29 del T.U. 81/09, si stabilisce che il datore di lavoro deve rielaborare il documento di valutazione dei rischi, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati dellasorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.</p>
<p>Nel momento in cui si verifica una di queste ipotesi, deve essere effettuata immediatamente la nuova valutazione dei rischi e aggiornato il relativo documento. In particolare, il documento va rielaborato entro trenta giorni dal verificarsi di una delle situazioni descritte in precedenza.<br style="padding: 0px; margin: 0px;" />Il datore di lavoro deve effettuare la valutazione ed elaborare il relativo documento in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e, se previsto, con il medico competente.  Inoltre, la nuova valutazione e il documento devono essere rielaborati previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.</p>
<p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 1.2em; padding-left: 0px; margin: 0px;">All’obbligo in parola sono soggetti anche i datori di lavoro che occupano fino a dieci lavoratori. Tuttavia, in base a quanto disposto dal comma 5, essi effettuano la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate, secondo i criteri che saranno individuati da uno specifico decreto interministeriale (articolo 8, lettera f) delTesto unico).</p>
<p>In sostituzione del documento e fino al 30 giugno 2012 essi potranno continuare ad autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi.  I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori potranno effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle medesime procedure standardizzate, ma fino alla loro definizione dovranno applicare tutti gli obblighi sanciti dalla normativa.  Il nuovo adempimento si applica anche nei riguardi dei datori di lavoro che operano con cantieri temporanei o mobili, così come definiti nel Titolo IV del Testo unico.  In caso si inosservanza degli indicati adempimenti, scatta l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro.</p>
<h2><strong>Formazione Dei Lavoratori E Dei Loro Rappresentanti (art. 37)</strong></h2>
<p>Confermata la necessità del datore di lavoro di assicurare a ciascun lavoratore la formazione adeguata e sufficiente in materia di sicurezza.  Anche i dirigenti e i preposti devono ricevere un’adeguata e specifica formazione ed aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti.  La formazione (effettuata da persona esperta e, di norma, sul luogo di lavoro) può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici o le scuole edili o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.  In ogni caso, le attività formative devono avvenire durante l’orario di lavoro e non possono comportare oneri economici a carico dei lavoratori.</p>
<h2><strong>Misure Di Sicurezza Nei Cantieri Temporanei O Mobili (art. 88 segg.)</strong></h2>
<p>Testo Unico Sicurezza 81 2008 Coordinato Decreto 106 2009 <a href="http://it.calameo.com/read/000098409934c0ed3cba5">Sfogliabile on line</a>:</p>
<div style="text-align: center;">
<div style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: normal;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="240" height="147" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="scale" value="noscale" /><param name="loop" value="false" /><param name="salign" value="t" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://v.calameo.com/1.0/cmini.swf?bkcode=000098409934c0ed3cba5&amp;langid=en&amp;clickTo=public&amp;clickTarget=_blank&amp;autoFlip=0&amp;showArrows=1&amp;page=1" /><param name="flashvars" value="bkcode=000098409934c0ed3cba5&amp;langid=en&amp;clickTo=public&amp;clickTarget=_blank&amp;autoFlip=0&amp;showArrows=1&amp;page=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="240" height="147" src="http://v.calameo.com/1.0/cmini.swf?bkcode=000098409934c0ed3cba5&amp;langid=en&amp;clickTo=public&amp;clickTarget=_blank&amp;autoFlip=0&amp;showArrows=1&amp;page=1" flashvars="bkcode=000098409934c0ed3cba5&amp;langid=en&amp;clickTo=public&amp;clickTarget=_blank&amp;autoFlip=0&amp;showArrows=1&amp;page=1" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" salign="t" loop="false" scale="noscale"></embed></object></span></div>
</div>
<p>Numerose le modifiche ed integrazioni alla disciplina sulla sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.  Tra le novità più significative si segnalano, in particolare, le seguenti previsioni:</p>
<p><strong>a)</strong> ai fini della redazione del PSC non è stato confermato il riferimento alla soglia dei 200 uomini/giorni;</p>
<p><strong>b)</strong> sono esclusi, tra gli altri, dall’applicazione delle disposizioni in tema di sicurezza i lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’Allegato X (art. 88);</p>
<p><strong>c)</strong> non sussiste l’obbligo di redigere il PSC nell’ipotesi in cui occorre garantire la continuità in condizioni di emergenza nell’erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, acqua, gas, reti di telecomunicazione (art. 100);</p>
<p><strong>d)</strong> il responsabile dei lavori (incaricato dal committente di svolgere i compiti ad esso attribuiti dal decreto n. 81/08) coincide con il responsabile del procedimento, nel campo di applicazione del d.lgs. 163/06 (art. 89);</p>
<p><strong>e)</strong> ai fini dell’applicazione delle disposizioni in tema di sicurezza, si chiarisce che, nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l’impresa affidataria è l’impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto, individuata dal consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell’atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione; l’impresa esecutrice è quella che esegue un’opera a parte di essa, impegnando proprie risorse umane e materiali (art. 89);</p>
<p><strong>f)</strong> il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera, si attiene ai seguenti principi e misure generali di tutela: al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente; all’atto della previsione della durata di realizzazione di lavori o fasi di lavoro.  Per i lavori pubblici, l’attuazione di detti adempimenti avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista (art. 90);</p>
<p><strong>g)</strong> nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.  La disposizione non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori (art. 90);</p>
<p><strong>h)</strong> nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti prescritti dalla legge (art. 90).  La disposizione si applica anche nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese;</p>
<p><strong>i)</strong> Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l’esecuzione dei lavori (art. 90);</p>
<p><strong>l)</strong> il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere (art. 90);</p>
<p><strong>m)</strong> il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo:</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>1)</strong> verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (acquisizione d’ufficio del D.U.R.C.), corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti dall’allegato XVII;</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>2)</strong> chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.  Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva e dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>3)</strong> trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b);</p>
<p><strong>n)</strong> il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione redige il PSC in base ai contenuti dell’Allegato XV e predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera in base ai contenuti dell’Allegato XVI.  Inoltre, il coordinatore verifica che il committente si attenga ai principi e alle misure generali di tutela di cui al Titolo I del T.U. e che preveda nel progetto la durata dei lavori o delle fasi di lavoro che si svolgono simultaneamente o successivamente tra loro (cfr. art.39 della legge 7 luglio 2009, n. 88).</p>
<h2><strong>Sanzioni</strong></h2>
<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-6013" title="analisi-delle-modifiche-al-dl-81-2008-novita-introdotte-dal-dl-106-2009-sanzioni" src="http://www.ordineingegneriagrigento.it/images/analisi-delle-modifiche-al-dl-81-2008-novita-introdotte-dal-dl-106-2009-sanzioni.jpg" alt="analisi-delle-modifiche-al-dl-81-2008-novita-introdotte-dal-dl-106-2009-sanzioni" width="300" height="200" /></strong><strong>L’intero apparato sanzionatorio previsto dal T.U. 81 è stato rimodulato e risulta, ora, meno oneroso</strong>.  Il nuovo art. 306 del T.U. stabilisce innanzitutto che le ammende e le sanzioni amministrative in materia di sicurezza sul lavoro, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto, vengono rivalutate ogni cinque anni in misura pari all’indice Istat dei prezzi di consumo.</p>
<p>Nel dettaglio, è previsto che, a fronte della sanzione prevista, per esempio, per la mancata valutazione dei rischi ed elaborazione del relativo documento, o in difetto di nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, originariamente punita con l’arresto da 4 a 8 mesi o con l’ammenda da 5.000 a 15.000 euro, la condotta è ora punita con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro.</p>
<p>Se la violazione riguarda aziende esposte a particolari rischi (articolo 31), ovvero ove i lavoratori siano esposti a rischi biologici (articolo 268) e nelle attività edili (Titolo IV) caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non si a inferiore a 200 uomini-giorno, il datore di lavoro è punito con l’arresto da quattro a otto mesi (rispetto all’arresto da 6 a 18 mesi).</p>
<p>Ammenda, invece, da 2.000 a 4.000 euro se il datore di lavoro elabora il documento della sicurezza in assenza degli elementi essenziali dell’articolo 28 o senza le modalità di cui al successivo articolo 29.  L’ammenda si riduce da 1.000 a 2.000 euro se la violazione riguarda la mancata indicazione dei criteri adottati per elaborare il documento e l’individuazione delle mansioni che espongono a particolari rischi.</p>
<p>Sono state modificate anche le sanzioni per le contravvenzioni commesse dal datore di lavoro, in alternativa al dirigente.  Per le violazioni più gravi &#8211; relative, per esempio, alla mancata verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi &#8211; in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture, il datore committente o il dirigente rischiano l’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro.<strong>&#8220;</strong></p>
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		<title>Testo Unico Sicurezza sul Lavoro in PDF con Modifiche D.Lgs. 106/2009. Scaricabile e Stampabile. SLIDE</title>
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		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 13:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>e.a.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sicurezza Lavoro]]></category>

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		<description><![CDATA[Considerato il grande interesse che sta suscitando la pubblicazione del Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, avevamo pubblicato su questo sito un&#8217;interessante articolo &#8220;Testo Sicurezza Novità D.Lgs Correttivo n.106 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Considerato il grande interesse che sta suscitando la pubblicazione del <strong>Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106</strong> recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, avevamo pubblicato su questo sito un&#8217;interessante articolo &#8220;<a href="http://www.ordineingegneriagrigento.it/2009/08/testo-sicurezza-aggiornato-e-coordinato-con-il-dlgs-correttivo-n106-del-3-agosto-2009/">Testo Sicurezza Novità D.Lgs Correttivo n.106 del 3 Agosto 2009</a>&#8221; contenente una accurata analisi di Paolo Oreto sulle disposizioni del Decreto Legislativo.<br />
<img class="alignright" src="http://thumbs.dreamstime.com/thumb_303/1219839958g0NU6i.jpg" alt="" width="240" height="175" /></p>
<p>L&#8217;articolo offriva anche la possibilità di esaminare il testo del Decreto 81 del 2008 coordinato con il nuovo 106 del 2009, tramite il link ad una <a href="http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2008_0081.htm">pagina in html ipertestuale</a> praticissima da utilizzare. Spesso c&#8217;è l&#8217;esigenza di avere fra le mani una copia cartacea da poter sottolineare, evidenziare e che ci si può portare dietro per le varie occasioni di lavoro.</p>
<p>Il collega, <a href="http://www.iseaengin.it/">Ing. Nanni Infantino</a>, ha realizzato un utilissimo documento <strong>in formato PDF </strong>scaricabile <span id="more-5819"></span>e stampabile, <a href="http://www.ordineingegneriagrigento.it/documents/testo_unico_sicurezza_81_2008_coordinato_decreto_106_2009.pdf">Download Qui Pdf 1 Mb</a><strong>: sul Testo Unico sulla Sicurezza 81/2008 coordinato con il D.Lgs 106/2009, </strong>che lui stesso descrive così:&#8221;<strong>&#8230;E’ soprattutto un testo di “studio” nel quale sono evidenziate le parti del testo abrogate e quelle di nuova introduzione&#8230;</strong>&#8220;.</p>
<p>Il Testo Coordinato<strong> lo potete anche sfogliare on line, SLIDE</strong>:</p>
<div id="__ss_1899318" style="width: 477px; text-align: left;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="477" height="660" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayerd.swf?doc=dlgs81coord-106-090824083002-phpapp01&amp;rel=0&amp;stripped_title=testo-unico-sicurezza-dlgs81-2008-coordinato-106-2009" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="477" height="660" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayerd.swf?doc=dlgs81coord-106-090824083002-phpapp01&amp;rel=0&amp;stripped_title=testo-unico-sicurezza-dlgs81-2008-coordinato-106-2009" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></div>
<p><br/></p>
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		<title>Testo Sicurezza Novità D.Lgs n.106 del 3 Agosto 2009. Consulta il Nuovo Testo Modificato.</title>
		<link>http://www.ordineingegneriagrigento.it/2009/08/testo-sicurezza-aggiornato-e-coordinato-con-il-dlgs-correttivo-n106-del-3-agosto-2009/</link>
		<comments>http://www.ordineingegneriagrigento.it/2009/08/testo-sicurezza-aggiornato-e-coordinato-con-il-dlgs-correttivo-n106-del-3-agosto-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 13:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>e.a.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sicurezza Lavoro]]></category>

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		<description><![CDATA[&#8220;Sul supplemento ordinario n. 142/L alla Gazzetta ufficiale n. 180 di ieri 5 agosto 2009 è stato pubblicato il Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
Il Decreto legislativo consta di 149 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://thumbs.dreamstime.com/thumb_133/1174892470b5CY9I.jpg" alt="" width="240" height="161" />&#8220;Sul supplemento ordinario n. 142/L alla Gazzetta ufficiale n. 180 di ieri 5 agosto 2009 è stato pubblicato il <strong>Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106</strong> recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.<br />
Il Decreto legislativo consta di <strong>149 articoli</strong> che intervengono sul Decreto legislativo n. 81/2008 cercando di raggiungere due obiettivi:</p>
<ul>
<li>il primo che è quello di correggere i molti errori materiali e tecnici presenti nella attuale disciplina &#8211; approvata, come noto, a Camere oramai sciolte e in tutta fretta &#8211; alcuni dei quali suscettibili di ricadute gravi sulla salute e sicurezza dei lavoratori;</li>
<li>il secondo obiettivo che è quello di superare le difficoltà operative, le criticità e le lacune evidenziate dai primi mesi di applicazione delle nuove regole.</li>
</ul>
<p>La principale finalità del D.Lgs. n. 106/2009 resta quella di rendere <strong>maggiormente effettiva la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro</strong> secondo le seguenti linee di azione:<span id="more-5738"></span></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2008_0081.htm"><strong>Consulta Il Testo del Decreto on line in forma ipertestuale htm</strong></a></p>
<p><script type="text/javascript"><!--
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//--></script>
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</p>
<ul>
<li><strong>Introduzione </strong>di un sistema di <strong>qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi</strong> in settori a particolare rischio infortunistico in modo che in essi possano operare unicamente aziende o lavoratori autonomi rispettosi delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tale sistema, in vista della sua estensione in altri ambiti, inizierà ad operare nel settore edile per mezzo della istituzione di una “patente”, strumento che utilizzerà un criterio certo e semplice per la verifica della idoneità tecnico-professionale delle imprese o dei lavoratori autonomi edili, la quale verrà valutata tenendo conto di elementi quali la effettuazione delle attività di formazione e la assenza di sanzioni da parte degli organi di vigilanza;</li>
<li><strong>Superamento </strong>di un <strong>approccio meramente formalistico e burocratico </strong>al tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro prestando maggiore attenzione ai profili sostanziali (approccio per obiettivi e non solo per regole). Ad esempio, il correttivo ribadisce la assoluta e inderogabile necessità per ogni impresa di valutare tutti i rischi per la salute e sicurezza dei propri lavoratori ma, al contempo, semplifica la procedura per dare prova della data del medesimo documento;</li>
<li><strong>Rivisitazione del potere di sospensione dell’impresa</strong>, in modo da perfezionare tale importante procedura rendendo maggiormente certi sia i requisiti che ne legittimano la adozione che i casi nei quali la sospensione possa essere imposta;</li>
<li>integrale ricezione delle proposte avanzate in sede tecnica dalle parti sociali nell’ambito degli incontri, tenutisi nell’arco degli ultimi quattro mesi del 2008, presso il Ministero del lavoro e finalizzati alla predisposizione di un “avviso comune” tra loro sulla salute e sicurezza in ambiente di lavoro;</li>
<li><strong>definizione di un corpo normativo coerente anche con la realtà</strong> e le caratteristiche delle piccole e medie imprese e con le peculiarità delle forme di lavoro atipico e temporaneo;</li>
<li>valorizzazione del ruolo degli enti bilaterali quali strumenti di ausilio alle imprese e ai lavoratori per il corretto adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro e per l’innalzamento dei livelli di tutela negli ambienti di lavoro;</li>
<li>miglioramento della efficacia dell’apparato sanzionatorio, con l’obiettivo di assicurare una migliore corrispondenza tra infrazioni e sanzioni.</li>
</ul>
<p><strong>In particolare il decreto legislativo in argomento interviene con parecchie modifiche</strong> sui<strong>Titoli IV, V e VI</strong> del Decreto legislativo n. 81/2008 rubricati come:</p>
<ul>
<li><strong>Cantieri temporanei e mobili</strong></li>
<li><strong>Segnaletica </strong>di salute e sicurezza sul lavoro</li>
<li><strong>Movimentazione manuale dei carichi</strong>.</li>
</ul>
<p>Per quanto concerne il <strong>Titolo IV</strong> relativo ai cantieri temporanei e mobili vengono modificati quasi tutti gli articoli con la precisazione che si tratta di modifiche in alcuni casi soltanto formali ma in parecchi altri casi sostanziali&#8221; <em>Fonte Paolo Oreto da </em><a href="http://www.lavoripubblici.it/news/2009/08/sicurezza/sicurezza-decreto-legislativo-correttivo.html"><em>lavoripubblici.it</em></a></p>
<p><em> </em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em></p>
<h2><a href="http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2008_0081.htm" target="_blank"><span style="font-style: normal;">Visiona il D.Lgs .htm Ipertestuale</span></a><em><a style="text-decoration: none;" href="http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2008_0081.htm"><img class="alignnone" src="http://www.ordineingegneriagrigento.it/images/dlgs81_2008.jpg" alt="" width="433" height="372" /></a></em></h2>
<h2></h2>
<p></em></p>
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		<title>Messa a Terra dei Ponteggi. Sicurezza Elettrica nei Cantieri &#8211; Articolo TuttoNormel</title>
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		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 08:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>e.a.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impianti Elettrici]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza elettrica]]></category>

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		<description><![CDATA[ Il collegamento a terra di un ponteggio metallico può essere necessario per tre motivi:
1. Il ponteggio è una struttura metallica di notevoli dimensioni situata all’aperto e deve essere protetta contro i fulmini, ai sensi del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro DLgs 81/08, art. 84 e All. IV, art. 1.1.8 (ex DPR 547/55, art. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.ordineingegneriagrigento.it/wp-content/uploads/2009/06//ponteggifig3.jpg" alt="" width="222" height="184" /> <strong>Il collegamento a terra di un ponteggio metallico può essere necessario per tre motivi:</strong></p>
<p><strong>1.</strong> Il ponteggio è una struttura metallica di notevoli dimensioni situata all’aperto e deve essere protetta contro i fulmini, ai sensi del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro DLgs 81/08, art. 84 e All. IV, art. 1.1.8 (ex DPR 547/55, art. 39).<br />
<strong> 2. </strong>Il ponteggio è una massa e deve essere protetta contro i contatti indiretti.<br />
<strong> 3.</strong> Il ponteggio è una massa estranea e deve essere collegata allostesso impianto di terra delle masse.</p>
<p class="MsoNormal">Esaminiamo brevemente te <strong>tre</strong> situazioni in cui occorre mettere a terra il ponteggio.</p>
<h2><strong>1- Il Ponteggio è una Struttura di Notevoli Dimensioni</strong></h2>
<p class="MsoNormal">Una struttura metallica è di notevoli dimensioni quando il rischio relativo al fulmine supera quello ritenuto tollerabile dalla norma (<sup>1</sup>).</p>
<p class="MsoNormal">Il software SPIN “Ponteggi/gru e fulmini” indica quando il ponteggio è di notevoli dimensioni e deve essere protetto, tenuto conto:</p>
<p>• delle sue dimensioni,<br />
• del Comune in cui si trova (numero di fulmini all’anno e al kilometro quadrato),<br />
• del tipo di suolo circostante (resistività),<br />
• della sua posizione, ad esempio è ubicato in cima ad una collina.</p>
<p class="MsoNormal">In tutti i casi, il programma PIN “Ponteggi/gru e fulmini” compila una relazione per dimostrare che il ponteggio è autoprotetto dai fulmini, oppure per spiegare i motivi per cui necessita della protezione contro i fulmini. Il sistema di protezione contro i fulmini, se realizzato, deve essere denunciato a cura del datore di lavoro (impresa edile), ai sensi del DPR 462/01 all’Asl/Arpa e all’Ispesl mediante invio di copia della dichiarazione di conformità rilasciata dall’impresa installatrice con il relativo modulo di accompagnamento (il modulo è variabile da zona a zona per l’AsI/Arpa; al modulo dell’Ispesl va allegata la ricevuta del versamento di 30 €).</p>
<p class="MsoNormal">In genere, la denuncia viene inoltrata dall’impresa installatrice per conto del datore di lavoro, ma si tratta di un favore e non va scambiato per un obbligo.</p>
<p class="MsoNormal">Va da sè che mettere a terra tutti i ponteggi ai fini della protezione contro le scariche atmosferiche, comporta:</p>
<p>• la denuncia all’Asi/Arpa e all’Ispesl;<br />
• la relativa verifica a campione dell’Ispesl;<br />
• la verifica biennale da parte delI’Asl/Arpa, oppure di un organismo abilitato.</p>
<p class="MsoNormal">Tutti questi adempimenti possono essere evitati, se la messa a terra non è richiesta, come spesso accade. Non sono mai necessari i ponticelli per assicurare la continuità metallica tra le diverse parti del ponteggio, ai fini della protezione contro le scariche atmosferiche (il fulmine tira dritto.., ma non segue il ponticello).</p>
<p class="MsoNormal"><sup><span style="font-family: mceinline;"><strong>1</strong></span></sup> Per stabilire se il ponteggio è di notevoli dimensioni” non si può quindi giudicare ad occhio o misurare con il metro.</p>
<p class="MsoNormal"><script type="text/javascript"><!--
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</p>
<p class="MsoNormal"><strong> </strong></p>
<h2><strong><span style="text-decoration: underline;">2. Il ponteggio è una massa</span></strong></h2>
<p class="MsoNormal">È appena il caso di ricordare che una massa è una parte metallica di un componente elettrico, che può andare in tensione per un guasto all’isolamento principale e che può essere toccata.</p>
<p class="MsoNormal">Se sul ponteggio sono applicati componenti elettrici diventa una massa? Va collegato a terra? I casi sono i seguenti.</p>
<h3><strong>Cavi sul ponteggio</strong></h3>
<p class="MsoNormal">Frequentemente sul ponteggio sono posati cavi elettrici. In genere, sono cavi di classe II, ad esempio HO7RN-F, oppure cavi unipolari senza guaina ad es. NO7V-K (cordina) posati in tubo protettivo. In questi casi, il ponteggio non diventa una massa, perché tra il ponteggio e te parti in tensione c’è un isolamento doppio o rinforzato e una sufficiente protezione meccanica (guaina e/o tubo protettivo). Se le cordine vengono posate direttamente a contatto del ponteggio, questo diventa una massa, ma si tratta di una posa non ammessa, fig. 1a). Occorre quindi cambiare il tipo di cavo o di posa, più che collegare a terra il ponteggio, fig. 1b). Infatti, anche con il ponteggio messo a terra la situazione sarebbe sempre e comunque fuori norma, anche perché la cordina, esposta al pericolo di abrasioni, costituisce un pericolo di contatto diretto.</p>
<p><a href="http://www.ordineingegneriagrigento.it/wp-content/uploads/2009/06//ponteggifig1.jpg"><img src="http://www.ordineingegneriagrigento.it/wp-content/uploads/2009/06//ponteggifig1.jpg" alt="" width="459" height="646" /></a><br />
<em><strong>Fig. 1 </strong></em><strong>- Messa a terra del ponteggio.</strong></p>
<p><strong> </strong><em><strong>a) </strong></em><em>il cavo N07V-K (cordina) non è di classe II. Questo tipo di posa non è ammesso.</em><br />
<em><strong>b)</strong> Il cavo HO7RN-F è di classe II. Non occorre La messa a terra del ponteggio.</em><br />
<em><strong>c)</strong> L’apparecchio di illuminazione è di classe Il. Non occorre La messa a terra del ponteggio.</em><br />
<em><strong>d)</strong> Il montacarichi è messo a terra, ad esempio tramite il PE del cavo di alimentazione. Non occorre la messa a terra del ponteggio.</em></p>
<h3><strong>Apparecchio isolante, non di classe II</strong></h3>
<p class="MsoNormal">Un apparecchio con l’involucro isolante e avente solo l’isolamento principale, non è di classe II, perché non ha l’isolamento doppio o rinforzato (non è di classe I, perché non ha la massa).</p>
<p class="MsoNormal">Tale apparecchio montato sul ponteggio metallico lo trasforma in una massa, perché tra il ponteggio e le parti in tensione c’è solo un isolamento principale.</p>
<p class="MsoNormal">In questo caso, il ponteggio va collegato a terra, come tutte le masse, o meglio, va collegato a terra il tratto di ponteggio sul quale è montato l’apparecchio, fig. 2  a).</p>
<p class="MsoNormal">Inutili tutti i ponticelli tra le varie parti del ponteggio.</p>
<p class="MsoNormal">Nell’installazione di questo apparecchio si può tuttavia prevedere un isolamento supplementare, ad esempio un interruttore entro un quadretto isolante; in questo modo si ricade nel componente elettrico di classe II (per installazione) e non occorre più collegare a terra il ponteggio.</p>
<h3><strong>Apparecchio di classe III</strong></h3>
<p class="MsoNormal">Se l’apparecchio montato sul ponteggio è alimentato da un sistema SELV (bassissima tensione di sicurezza) o PELV (bassissima tensione di protezione), non occorre mettere a terra il ponteggio, fig. 2 b).</p>
<p class="MsoNormal">Si ricorda che un sistema SELV:</p>
<p>• ha una tensione che non supera 50 V c.a. e 120 V c.c.,<br />
• è alimentato da un trasformatore di sicurezza,<br />
• non ha alcun punto del sistema elettrico collegato a terra,<br />
• è separato dagli altri circuiti con isolamento doppio o rinforzato, TNE 1/08, pag. 18.</p>
<p class="MsoNormal"><a href="http://www.ordineingegneriagrigento.it/wp-content/uploads/2009/06//ponteggifig2.jpg"><img src="http://www.ordineingegneriagrigento.it/wp-content/uploads/2009/06//ponteggifig2.jpg" alt="" width="454" height="351" /></a></p>
<p class="MsoNormal">
<p><em><strong>Fig2</strong>-Messa a terra del ponteggio. </em></p>
<p><em> </em><em><strong>a)</strong> <em>Un apparecchio isolante, ma non di classe II, è montato sul ponteggio. Il ponteggio è una massa. La parte del ponteggio che sorregge l’apparecchio di illuminazione va collegata a terra. </em></em><br />
<em><strong>b) </strong>Un apparecchio alimentato SELV (apparecchio di classe III) è montato sul ponteggio. Il ponteggio non va collegato a terra.</em></p>
<p><a href="http://www.ordineingegneriagrigento.it/wp-content/uploads/2009/06//ponteggifig3.jpg"><img src="http://www.ordineingegneriagrigento.it/wp-content/uploads/2009/06//ponteggifig3.jpg" alt="" width="461" height="383" /></a></p>
<p class="MsoNormal"><em><strong>Fig. 3 </strong></em><em>- Misura della resistenza di terra naturale del ponteggio.</em></p>
<p class="MsoNormal">Il sistema PELV ha le stesse caratteristiche di un sistema SELV salvo un punto del sistema elettrico a terra.</p>
<h2><strong><span style="text-decoration: underline;">3. Il ponteggio è una massa estranea</span></strong></h2>
<p class="MsoNormal">Il ponteggio appoggia su terreno tramite i”piedini” (piastre) e costituisce quindi un dispersore naturale di fatto.</p>
<p class="MsoNormal">Quando la resistenza verso terra de ponteggio è a 200 ohm  il ponteggio costituisce una massa estranea, che va collegata ai fini dell’equipotenzialità stesso impianto di terra esistente, al quale sono collegate le masse.</p>
<p class="MsoNormal">Se il terreno è asfaltato, o ricoperto di ghiaia, oppure è lastricato o costituito di roccia, marmo o similari, sicuramente il ponteggio non è una massa estranea, perché k sua resistenza verso terra supera senz’altro 200 ohm.</p>
<p class="MsoNormal">Negli altri casi, in caso di dubbio, bisogna misurare la resistenza verso terra de ponteggio, come se fosse un dispersore, mediante un misuratore di terra, fig. 3.</p>
<p class="MsoNormal">Se il ponteggio è una massa estranea va collegato, in uno o due punti alla base de ponteggio, all’impianto di terra del cantiere.</p>
<p class="MsoNormal">Il conduttore equipotenziale deve avere una sezione di almeno 6 mm2 (CEI 64-8, V2).</p>
<p class="MsoNormal">Anche in questo caso, non sono mai necessari ponticelli per assicurare b continuità metallica tra e diverse parti de ponteggio, infatti a resistenza che il ponticello elimina, non è attraversata da una corrente di guasto, e dunque non introduce una differenza di potenziale.</p>
<h2><strong><span style="text-decoration: underline;">4. Conclusioni</span></strong></h2>
<p class="MsoNormal">Il diagramma di flusso di fig. 4 può essere utile per stabilire se collegare a terra il ponteggio e per quale motivo.</p>
<p class="MsoNormal"><img src="http://www.ordineingegneriagrigento.it/wp-content/uploads/2009/06//ponteggifig4.jpg" alt="" width="476" height="668" /></p>
<p class="MsoNormal">A ben vedere, occorre mettere a terra un ponteggio so’o in casi particolari. In nessun caso, occorrono i ponticelli (cavallotti) tra e varie parti de ponteggio.</p>
<p class="MsoNormal">Ciò contrasta con l’abitudine di collegare sempre a terra i ponteggi, secondo l’idea per cui è sempre meglio collegare a terra: non si sa mai, e si evitano e contestazioni di qualche ispettore che, vedendo sempre i ponteggi collegati a terra, appena ne vede uno non a terra lo ritiene fuori norma.</p>
<p class="MsoNormal">La professionalità consiste innanzi tutto nel conoscere bene la regola dell’arte. Per conoscere bisogna pensare. Pensare è faticoso, sicché molti non pensano a niente&#8230; e collegano a terra tutto. (<em>&#8220;Messa a Terra dei Ponteggi&#8221; </em><em><em>da TuttoNormel num Mar.&#8217;09</em>)</em></p>
<h1 style="text-align: center;"><a style="text-decoration: none;" href="http://www.ordineingegneriagrigento.it/wp-content/uploads/2009/06/messa_a_terra_ponteggi_metallici.pdf">Scarica Articolo in PDF</a></h1>
<p><em>Il Documento in Pdf è stato gentilmente fornito dal collega Calogero Zuppardo. Poi è stata eseguita una trasposizione semi automatica da pdf a testo che nell&#8217;articolo sopra riportato può aver portato a qualche errore; in ogni caso il documento originale è quello in pdf che potete scaricare.</em></p>
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		<title>Calcolo Uomini Giorno</title>
		<link>http://www.ordineingegneriagrigento.it/2009/05/calcolo-uomini-giorno/</link>
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		<pubDate>Mon, 18 May 2009 21:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>e.a.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sicurezza Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[piano sicurezza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ordineingegneriagrigento.it/?p=4596</guid>
		<description><![CDATA[Cari Colleghi vi segnalo questo utile Foglio di Calcolo (fonte sAgprogetti.net) per la Determinazione degli Uomini Giorno. Consente un calcolo rapido degli uomini/giorno al fine di poter verificare l&#8217;eventuale superamento della soglia dei 200 U/G che impone l&#8217;obbligo dell&#8217;invio della Notifica Preliminare ai sensi dell&#8217;art 99 del D.Lgs 81 2008
Dott. Ing. Vincenzo Di Rosa

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cari Colleghi vi segnalo questo utile </strong><strong><a href="http://www.ordineingegneriagrigento.it/wp-content/uploads/2009/05/calcolo_uomini_giorno.xls">Foglio di Calcolo</a> </strong><em>(fonte sAgprogetti.net) </em>per la Determinazione degli Uomini Giorno. Consente un calcolo rapido degli uomini/giorno al fine di poter verificare l&#8217;eventuale <a href="http://www.ordineingegneriagrigento.it/2008/11/tabella-di-sintesi-degli-adempimenti-coordinatore-sicurezza/">superamento della soglia dei 200 U/G</a> che impone l&#8217;obbligo dell&#8217;invio della Notifica Preliminare ai sensi dell&#8217;<a href="http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2008_0081.htm">art 99 del D.Lgs 81 2008</a></p>
<p style="text-align: right;"><strong>Dott. Ing. Vincenzo Di Rosa</strong></p>
<p><strong><a href="http://www.ordineingegneriagrigento.it/wp-content/uploads/2009/05/calcolo_uomini_giorno.xls"><img title="Scarica Foglio di Calcolo" src="http://www.ordineingegneriagrigento.it/wp-content/uploads/2009/05/uominigiorno.jpg" alt="" width="207" height="190" /></a></strong></p>
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		</item>
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		<title>Seminario a Licata “La Sicurezza nel Cantiere Edile alla luce del D. LGS 81/08” il 22.Mag.&#8217;09</title>
		<link>http://www.ordineingegneriagrigento.it/2009/05/seminario-a-licata-%e2%80%9cla-sicurezza-nel-cantiere-edile-alla-luce-del-d-lgs-8108%e2%80%9d-il-22mag09/</link>
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		<pubDate>Thu, 14 May 2009 20:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>e.a.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Ordine]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[formazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ordineingegneriagrigento.it/?p=4583</guid>
		<description><![CDATA[[ 22 maggio 2009; 15:30 a 20:00. ] Colleghi, Consulenti del Lavoro e tutte le attività produttive, Con tempestiva sensibilità l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di AGRIGENTO e l’ordine dei Consulenti del Lavoro hanno ritenuto di adoperarsi per favorire la massima divulgazione della normativa e la condivisione delle prime nuove esperienze da parte dei tecnici e professionisti del territorio; il convegno si rivolge, infatti, alle diverse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Colleghi, Consulenti del Lavoro e tutte le attività produttive,<strong> Con tempestiva sensibilità l&#8217;Ordine degli Ingegneri della Provincia di AGRIGENTO</strong> e l’ordine dei Consulenti del Lavoro hanno ritenuto di adoperarsi <strong>per favorire la massima </strong><img class="alignleft" src="http://www.ordineingegneriagrigento.it/wp-content/uploads/2009/05/d81licata.jpg" alt="" width="250" height="314" /><strong>divulgazione della normativa</strong> e la condivisione delle prime nuove esperienze da parte dei tecnici e professionisti del territorio; il convegno si rivolge, infatti, alle diverse accezioni della sicurezza, come quella nei “cantieri temporanei e mobili” e, più in generale, sui luoghi di lavoro non tralasciando l’aspetto lavoristico.</p>
<p>Seppur tendenzialmente in lento miglioramento <strong>le costruzioni rimangono fra i settori a più alto indice di </strong><strong>infortuni</strong>, per numero e gravità, spesso riconducibili a carenze comportamentali e organizzative associabili talvolta alla  <span id="more-4583"></span>disapplicazione dei dettati normativi.</p>
<p><strong>Ciò rende quantomeno opportuno mantenere alto l’impegno dell’organo di vigilanza in tale settore</strong>, anche attraverso periodiche azioni di sensibilizzazione e informazione sul tema della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, al fine di favorire l’aggiornamento e la sensibilizzazione degli operatori sull’ evoluzione normativa.</p>
<p><strong>L’incontro si propone, in particolare, di ribadire alcuni dei principali obblighi contenuti nel Testo Unico (D.Lgs 81/08)</strong>, anche alla luce dell’imminente modifiche ed emanazione dei decreti attuativi previsti dallo stesso e di fare il quadro dell’attuale stato dell’arte con riferimento alla normativa tecnica in continua evoluzione. <strong>L&#8217;incontro si svolge e Licata (AG) Ven.22.Mag.&#8217;09 h. 15.30 presso l&#8217;Istituto Superiore  &#8221;E. Fermi&#8221; in Via Poggio Lembo.</strong> <a href="http://www.ordineingegneriagrigento.it/wp-content/uploads/2009/05/depliant_sedi_07_licata.pdf">Scarica Locandina e Scheda Adesione in Pdf</a></p>
<p>Ore 15.30 – REGISTRAZIONE SALUTO DEI PARTECIPANTI</p>
<p>Ore 15,45 – <strong>MESSAGGIO INTRODUTTIVO </strong>Dott. Ing. Vincenzo DI ROSA Presidente Ordine Ingegneri Agrigento</p>
<p>Ore 16,00 &#8211; “<strong>Attività ispettiva nell’edilizia</strong>” Dott. Guido CAPRARO Capo Ispettorato Prov. Lavoro – Agrigento</p>
<p>Ore 16,20 – “<strong>Qualificazione delle imprese</strong>” Dott. Antonio LICATA Ispettore del Lavoro – Agrigento</p>
<p>Ore 17,15– “<strong>Rischio chimico, biologico e agenti fisici nei cantier</strong>i&#8221; Dott. Salvatore Montana Lampo Direttore Prov. ARPA &#8211; Dipartimento Agrigento</p>
<p>Ore 18,00 &#8211; “<strong>G</strong><strong>li obblighi formativi rivolti a tutti i lavoratori</strong>” Dott. Ing. Ignazio ARNO ARPA – Agrigento Ore 18,20 &#8211; “I piani sicurezza, PSC ,POS, PIMUS e FASCICOLO ” Dott. Arch. Salvatore Galiano Libero Professionista – Agrigento</p>
<p>Ore 19,20 – “<strong>Il ruolo degli attori della Sicurezza, dal committente al lavoratore autonomo</strong>” Dott. Ing. Giuseppe CALE’ Ispettore del Lavoro – Agrigento</p>
<p>Ore 19,30–Dibattito</p>
<p>Ore 20,00 –Chiusure dei lavori e consegna del mate-riale presentato</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ordineingegneriagrigento.it/2009/05/seminario-a-licata-%e2%80%9cla-sicurezza-nel-cantiere-edile-alla-luce-del-d-lgs-8108%e2%80%9d-il-22mag09/feed/</wfw:commentRss>
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		</item>
		<item>
		<title>Sicurezza 81/2008: Seminario Gratuito a Palermo. Mer.6.Mag.&#8217;09 h.15.30</title>
		<link>http://www.ordineingegneriagrigento.it/2009/04/sicurezza-812008-seminario-gratuito-a-palermo/</link>
		<comments>http://www.ordineingegneriagrigento.it/2009/04/sicurezza-812008-seminario-gratuito-a-palermo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 09:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>e.a.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sicurezza Lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ordineingegneriagrigento.it/?p=4304</guid>
		<description><![CDATA[
L&#8217;elaborazione delle procedure di sicurezza richiede approfondite conoscenze in diversi settori lavorativi. Indispensabile, quindi, un valido strumento informatico in linea con i diversi e numerosi contenuti normativi, tecnici e procedurali necessari a garantire la stesura di procedure in linea con l&#8217;art. 33, comma 1, lettera C, D. Lgs. 81/08:
&#8220;Articolo 33 &#8211; Compiti del servizio di prevenzione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.lavoripubblici.it/gif/gif_newsletter/pezzi/seminario_060509_r3_c1.jpg" alt="" width="464" height="84" /><img src="http://www.lavoripubblici.it/gif/gif_newsletter/pezzi/seminario_060509_r4_c1.jpg" alt="" width="464" height="69" /><img src="http://www.lavoripubblici.it/gif/gif_newsletter/pezzi/seminario_060509_r5_c1.jpg" alt="" width="464" height="42" /></p>
<p>L&#8217;elaborazione delle procedure di sicurezza richiede approfondite conoscenze in diversi settori lavorativi. Indispensabile, quindi, un valido strumento informatico in linea<span id="more-4304"></span> con i diversi e numerosi contenuti normativi, tecnici e procedurali necessari a garantire la stesura di procedure in linea con l&#8217;art. 33, comma 1, lettera C, D. Lgs. 81/08:<br />
<em>&#8220;Articolo 33 &#8211; Compiti del servizio di prevenzione e protezione<br />
1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:<br />
a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;<br />
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;<br />
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;<br />
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;<br />
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35;<br />
f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36.<br />
2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.<br />
3. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.&#8221; </em></p>
<p>Per comprendere ciò si pensi ai nuovi rischi introdotti (rischio chimico, biologico, rumore, vibrazioni, rischi connessi con lo stress lavoro-correlato, ecc.) e soprattutto alle numerose nuove metodologie di valutazione degli stessi.<br />
Non è più possibile, quindi, utilizzare tanti strumenti, settoriali e tra loro disgiunti, anche perchè molto spesso occorre analizzare problematiche generate dall&#8217;interferenza tra lavorazioni diverse con il coinvolgimento di più rischi che si aggravano reciprocamente per la sola contemporanea presenza.<br />
Nel seminario si illustreranno le nuove metodologie di valutazione dei rischi, esaminando numerosi esempi di redazione di procedure di sicurezza.<br />
<strong> Programma del Seminario</strong><br />
<strong></strong><a href="http://www.blumatica.it/page.asp?up=prenotazione_eventi_090506"><img src="http://www.blumatica.it/img/PREN.jpg" alt="" width="240" height="45" /></a></p>
<p><a href="http://www.blumatica.it/page.asp?up=prenotazione_eventi_090506"></a>.</p>
<p>PRIMA PARTE<br />
<strong>- Illustrazione dei principi generali per la corretta elaborazione di una procedura di sicurezza ai sensi dell&#8217;art. 33, comma 1, lettera C, D. Lgs. 81/08</strong><br />
- Quando, perchè e <strong>come revisionare una procedura di sicurezza</strong>.<br />
COFFEE BREAK<br />
SECONDA PARTE<br />
<strong>- Elaborazione di alcune procedur</strong>e di sicuro interesse mediante lo strumento Blumatica Safety<br />
<strong>- Collegamenti tra revisioni delle procedure</strong> e processi formativi<br />
NoStress Moment<br />
<strong>- Stress Lavoro &#8211; Correlato: Gli obblighi normativi. La metodologia utilizzata. La sperimentazione</strong><br />
DIBATTITO FINALE</p>
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		<title>Sulla Responsabilità di Coordinatore e di Committente nei Cantieri</title>
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		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 06:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>e.a.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sicurezza Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[coordinatori]]></category>

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		<description><![CDATA[La Cassazione conferma le sentenze di condanna coordinatore e del committente a seguito di infortuni in un cantiere edile: negligenza ed imperizia nella redazione del psc, e assenza di controllo. Cassazione Sezione IV &#8211; Sentenza n. 1246 del 14 gennaio 2009 &#8211;  Pres. Campanato – Est. Galbiati – P.M. De Sandro &#8211; Ric. A. G. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img style="float: left;" src="http://www.iltaccoditalia.info/public/ape%20vale%20hp.jpg" alt="" width="190" height="190" />La Cassazione conferma le sentenze di condanna coordinatore e del committente a seguito di infortuni in un cantiere edile: negligenza ed imperizia nella redazione del psc, e assenza di controllo. </strong><em>Cassazione Sezione IV &#8211; Sentenza n. 1246 del 14 gennaio 2009 &#8211;  Pres. Campanato – Est. Galbiati – P.M. De Sandro &#8211; Ric. A. G. e V. V. <span style="font-style: normal;"><strong>Commento a cura di G. Porreca</strong> :</span></em><br />
<strong>Si ripetono le sentenze di condanna del committente e del coordinatore </strong>per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili di cui al Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, a riprova che queste sono considerate le figure chiave nella organizzazione della sicurezza <span id="more-4291"></span>nei cantieri temporanei o mobili. In particolare il committente è sempre stato considerato dalla giurisprudenza il perno della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e cioè colui che, a monte, deve organizzare il cantiere edile, designare o meno i coordinatori per la sicurezza se richiesto dalle disposizioni di legge ed assicurarsi che gli stessi svolgano le loro funzioni relative ad una corretta programmazione della sicurezza ed al controllo della attuazione del piano di sicurezza e di coordinamento in fase di esecuzione.</p>
<p>Con questa sentenza è stata confermata la <strong>condanna, congiuntamente al committente,  anche del coordinatore</strong> per la sicurezza in fase di <strong>progettazione </strong>per la sua <strong>negligenza </strong>ed imperizia nella redazione del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC), nonché <strong>per errate scelte progettuali</strong> ed inadeguatezza del PSC medesimo <strong>in relazione alle effettive modalità di esecuzione delle opere in corso</strong>.</p>
<p>Il cantiere di cui alla sentenza era stato installato per l’esecuzione di alcuni lavori pubblici di ampliamento del locale discarica di un Comune e durante gli stessi, mentre gli operai della impresa appaltatrice, ultimati i lavori di sbancamento, erano intenti a <strong>lavorare ai piedi della parete di uno scavo alta circa quattro metri, una consistente quantità di terreno era franata travolgendo e seppellendo un lavoratore</strong> il quale riportava delle lesioni che determinavano una malattia durata oltre 130 giorni. E’ singolare poi la circostanza emersa che nello stesso cantiere si era precedentemente verificato un altro incidente con modalità analoghe in quanto nel mentre alcuni operai si trovavano in fondo ad uno scavo una grande quantità di terra si era staccata dalla struttura laterale dello scavo stesso ed aveva travolto due lavoratori il primo dei quali è morto sul colpo mentre l&#8217;altro riportava lesioni gravissime decedendo però qualche giorno dopo.</p>
<p><img class="alignleft" src="http://www.mongabay.com/images/peru/manu/Manu_1024_2615.JPG" alt="" width="156" height="100" />La causa degli incidenti era stata individuata nello smottamento parziale della parete dello scavo, provocato a sua volta dalla saturazione da acqua del terreno per le consistenti piogge avutesi nei giorni precedenti e dalle modalità di esecuzione dei lavori che avevano comportato dei fattori di instabilità del terreno ed improprie sollecitazioni sul fronte della cavità, lavori quali l&#8217;infissione di puntoni in legno lungo il ciglio superiore, dei martellamenti alle banchine durante l&#8217;installazione delle strutture in legno nonché la presenza di una canaletta di scolo in cemento che, secondo le previsioni del progetto, avrebbe dovuto essere eliminata.</p>
<p>Dell’accaduto sono stati ritenuti dal Tribunale e successivamente dalla Corte di Appello responsabili sia il committente dell’opera che il coordinatore per la sicurezza designato dall’amministrazione pubblica, il primo dichiarato colpevole per il reato di omicidio colposo plurimo in relazione agli infortuni sul lavoro verificatisi nel cantiere ed il secondo per il reato di omicidio colposo plurimo e lesioni colpose e sono stati condannati il committente alla pena di mesi sei di reclusione ed il coordinatore alla pena di un anno e sei mesi di reclusione.<br />
<img style="float: left;" src="http://farm2.static.flickr.com/1429/1024961135_6139dd48c1.jpg?v=0" alt="" width="200" height="150" />In particolare il Tribunale configurava la responsabilità del coordinatore “nella ricorrenza di profili di negligenza ed imperizia nella redazione del progetto e del piano di sicurezza e di coordinamento, nella violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 1956, articolo 12 comma 2 (modalità C di realizzazione degli scavi) con errate scelte progettuali, nella inadeguatezza del piano rispetto alle effettive modalità di esecuzione delle opere in corso con mancata adozione dei provvedimenti conseguenti” mentre al committente, individuato in un geometra del Comune che aveva sostituito l’ingegnere Capo del Comune nel periodo durante il quale era accaduto l’infortunio, e che aveva firmato in tale veste il contratto di appalto, veniva contestato di “non avere effettuato la dovuta azione di vigilanza (prescritta dal Decreto Legislativo n. 494 del 1996, articolo 6 comma 2) sul cantiere e sulla attività del coordinatore”. “Le cautele non adottate da entrambi i prevenuti” si legge nella sentenza “riguardavano la mancata predisposizione di armatura dello scavo ovvero di consolidamento del terreno”.</p>
<p>Entrambi gli imputati hanno fatto ricorso alla Corte di Cassazione sostenendo il geometra individuato come committente di non rivestire nella circostanza tale figura non avendo lo stesso, nello svolgimento delle funzioni di ufficio, mai avuto autonomia decisionale e di spesa ed il secondo lamentando che la Corte di Appello non aveva individuato attraverso l’espletamento di una perizia tecnica il nesso di causalità tra la sua condotta omissiva e gli eventi verificatisi e che comunque, inoltre, non erano emersi concreti elementi attestanti la colpa a suo carico atteso anche che egli nel capitolato di appalto aveva indicato le cautele da adottare  nella esecuzione degli scavi.</p>
<p>La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi confermando la correttezza dell’operato della Corte di Appello. Giustamente, secondo la Sez. IV, è stato attribuito al geometra la “posizione di garanzia quale committente dell&#8217;opera pubblica, facendo riferimento al principio di effettività desumibile dal ruolo svolto dal predetto, fornito di autonomia tecnica e funzionale nonché di concreta capacità di ingerenza nella fase di ideazione e realizzazione dell&#8217;opera”. I poteri decisionali, in ordine all&#8217;esecuzione del rapporto contrattuale di appalto, esercitati dall&#8217;imputato, prosegue la Suprema Corte, “lo mettevano in condizione di adottare le misure di prevenzione, la cui attuazione diveniva parimenti obbligatoria in relazione alla posizione di garanzia rivestita”.</p>
<p>Analogamente per quanto riguarda il comportamento del coordinatore per la sicurezza la Corte di Cassazione ha ritenuto che nei precedenti giudizi era stata delineata compiutamente ed esaurientemente la sua condotta e che erano state sufficientemente esaminate e ribattute le sue doglianze.</p>
<p><strong>Fonte </strong><a href="http://www.puntosicuro.it/italian/index.php?VM=articolo&amp;IA=8862"><strong>puntosicuro.it</strong></a></p>
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		<title>Modifiche Calendari Corso Coordinatore Sicurezza D.Lgs 81/2008</title>
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		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 04:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>e.a.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sicurezza Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[formazione]]></category>

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		<description><![CDATA[l calendari del corso di Agrigento e di S. G. Gemini hanno subito delle modifiche da parte della Melam Group. Di seguito i link degli articoli, collegatevi e scaricate i nuovi documenti:
-  Corso Coordinatore Sicurezza D.Lgs 81/08: sede AGRIGENTO dal 21.Apr
-  Corso Coordinatore Sicurezza D.Lgs 81/08: sede San Giovanni Gemini dal 7.Mag

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>l calendari del corso di Agrigento e di S. G. Gemini hanno subito delle modifiche da parte della Melam Group. Di seguito i link degli articoli, collegatevi e scaricate i nuovi documenti:<br />
<strong><span>-  <a href="http://www.ordineingegneriagrigento.it/2009/04/sede-agrigento-avvio-corso-coordinatore-sicurezza-dlgs-812008/">Corso Coordinatore Sicurezza D.Lgs 81/08: sede AGRIGENTO dal 21.Apr</a></span></strong><br />
<strong><span>-  <a href="http://www.ordineingegneriagrigento.it/2009/04/avvio-corso-coordinatore-sicurezza-dlgs-812008-sede-san-giovanni-gemini/">Corso Coordinatore Sicurezza D.Lgs 81/08: sede San Giovanni </a></span></strong><strong><span><a href="http://www.ordineingegneriagrigento.it/2009/04/avvio-corso-coordinatore-sicurezza-dlgs-812008-sede-san-giovanni-gemini/">Gemini</a></span></strong><strong><span><a href="http://www.ordineingegneriagrigento.it/2009/04/avvio-corso-coordinatore-sicurezza-dlgs-812008-sede-san-giovanni-gemini/"> dal 7.Mag</a></span></strong></p>
<ul></ul>
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