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	<title>Ordine Ingegneri Agrigento &#187; Prevenzione Incendi</title>
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		<title>Giornata di Approfondimento sulla nuova Norma Antincendio. Ordine, Ven.2.Dic</title>
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		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 09:06:44 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Prevenzione Incendi]]></category>
		<category><![CDATA[formazione]]></category>

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		<description><![CDATA[[ 2 dicembre 2011; 16:30 a 18:30. 16:30 a 18:30. 16:30 a 18:30. 16:30 a 18:30. ] Caro Collega, le novità introdotte dal decreto n. 151 dell’1 agosto 2011 ed entrato in vigore il 7 ottobre u.s., assegnano all’Ingegnere un ruolo da protagonista e ciò comporta conseguentemente l’assunzione di grosse responsabilità.



Con questo decreto vengono ridefiniti i procedimenti di prevenzione incendi e l’elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli dei Vigili del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Caro Collega, le novità introdotte dal <a href="http://www.ordineingegneriagrigento.it/2011/09/nuove-procedure-di-prevenzione-incendi-sulla-g-u-lo-schema-di-regolamento/">decreto n. 151 dell’1 agosto 2011 </a>ed entrato in vigore il 7 ottobre u.s., assegnano all’Ingegnere un ruolo da protagonista e ciò comporta conseguentemente l’assunzione di grosse responsabilità.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-9999" title="giornata-di-approndimento-sulla-nuova-norma-antincendio-lordine" src="http://www.ordineingegneriagrigento.it/images/giornata-di-approndimento-sulla-nuova-norma-antincendio-lordine.jpg" alt="" width="551" height="435" /></p>
<p>Con questo decreto <strong>vengono ridefiniti i procedimenti di prevenzione incendi</strong> e <strong>l’elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli dei Vigili del fuoco</strong>; si stabilisce il principio della proporzionalità dei procedimenti amministrativi, in funzione del quale ciascuna delle attività soggette viene suddivisa in tre categorie: <strong>A</strong> (semplici), <strong>B</strong> (mediamente complesse), <strong>C</strong> (complesse) ed altresì vengono stabilite nuove procedure e nuove asseverazioni da parte del professionista.</p>
<p><a href="http://www.ordineingegneriagrigento.it/images/nuove-produre-di-prevenzione-incendi-schema.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-9777" title="nuove-produre-di-prevenzione-incendi-schema" src="http://www.ordineingegneriagrigento.it/images/nuove-produre-di-prevenzione-incendi-schema-300x218.jpg" alt="" width="300" height="218" /></a></p>
<p>Questo Consiglio, quindi, ha ritenuto indispensabile organizzare, per <strong>Venerdì 2 Dicembre 2011 alle ore 16:30</strong> presso la <strong>sede dell’Ordine</strong>, una giornata di approfondimento sulle novità scaturite dal predetto decreto. In tale occasione verranno affrontati sia gli aspetti tecnici che gli aspetti legali collegati alla problematica.</p>
<p><strong>Siete, pertanto, invitati tutti ad intervenire, spero numerosi.</strong></p>
<p>Cordiali saluti</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Il Presidente Dott. Ing. Vincenzo Di Rosa                      </strong><strong><a href="http://www.ordineingegneriagrigento.it/documents/giornata-di-approndimento-sulla-nuova-norma-antincendio-ordine-ven-2-dic.pdf">Scarica la Circolare in PDF</a></strong></p>
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		<title>Presentazione D.P.R. 1.8.2011 N° 151 &#8211; Modulistica del Nuovo Regolamento di Prevenzione Incendi</title>
		<link>http://www.ordineingegneriagrigento.it/2011/10/presentazione-d-p-r-1-8-2011-n%c2%b0-151-modulistica-del-nuovo-regolamento-di-prevenzione-incendi/</link>
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		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 08:41:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prevenzione Incendi]]></category>

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		<description><![CDATA[Nella Gazzetta Ufficiale n° 221 del 22 settembre 2011 è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica n° 151 del 1 agosto 2011, “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nella Gazzetta Ufficiale n° 221 del 22 settembre 2011 è stato <a href="http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2011_0151.htm">pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica n° 151 del 1 agosto 2011</a>, “<em>Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.</em>“</p>
<p>Il provvedimento, entrato in vigore il 7 ottobre 2011, ha abrogato, tra gli altri, il DPR 12 gennaio 1998 n° 37 e il D.M. 16 febbraio 1982.</p>
<p>Con questo decreto vengono <a href="http://www.ordineingegneriagrigento.it/2011/09/nuove-procedure-di-prevenzione-incendi-sulla-g-u-lo-schema-di-regolamento/">ridefiniti i procedimenti di prevenzione incendi</a> e l’elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli dei Vigili del fuoco; viene introdotto il principio della proporzionalità dei procedimenti amministrativi, in funzione del quale ciascuna delle attività soggette viene suddivisa in tre categorie: <strong>A</strong> (semplici), <strong>B</strong> (mediamente complesse), <strong>C</strong> (complesse).<a href="http://www.ordineingegneriagrigento.it/images/nuove-produre-di-prevenzione-incendi-schema.jpg"><img title="nuove-produre-di-prevenzione-incendi-schema" src="http://www.ordineingegneriagrigento.it/images/nuove-produre-di-prevenzione-incendi-schema-600x437.jpg" alt="" width="600" height="437" /></a></p>
<p>Per le attività di tipo A (semplici) è sufficiente la presentazione della SCIA (segnalazione certificata di Inizio Attività) con i relativi allegati; le visite dei VVF (anche) a campione verranno effettuate entro 60 giorni e potrebbero determinare prescrizioni o sospensione dell’attività.</p>
<p>Per le attività mediamente complesse è necessario il deposito di un progetto, che sarà esaminato entro 60 giorni; prima dell’inizio dell’esercizio anche per queste attività dovrà essere presentata la SCIA.</p>
<p>Per le attività complesse, infine, il progetto sarà esaminato entro 60 giorni ma in questo caso dovrà essere richiesto il Certificato di Prevenzione Incendi e i controlli avverranno a tappeto.</p>
<h2>Nuova Modulistica di Prevenzione Incendi:</h2>
<p>Il Ministero dell’Interno, in attesa della pubblicazione del Decreto previsto al comma 7 dell’articolo 2 del DPR 151/2011, ha dato già le prime indicazioni applicative e pubblicato la <strong>nuova modulistica</strong> che <a href="http://www.vigilfuoco.it/aspx/download_file.aspx?id=10437">può essere Scaricata in formato .zip</a> oppure consultata sulla pagina: <a href="http://www.vigilfuoco.it/aspx/Page.aspx?IdPage=737">http://www.vigilfuoco.it/aspx/Page.aspx?IdPage=737</a></p>
<p>I nuovi procedimenti assegnano all’Ingegnere un ruolo da protagonista che comporta necessariamente l’assunzione di grosse responsabilità, infatti, soprattutto per le attività di tipo A la redazione delle “asseverazioni”, delle dichiarazioni e delle certificazione, richiede  grande familiarità con la vigente normativa di prevenzione incendi.</p>
<p><strong>L’Ordine di Agrigento ha già attivato le procedure per l’effettuazione di un nuovo corso ex L. 818/84</strong> e ss.mm.ii.</p>
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		<title>Nuove Procedure di Prevenzione Incendi, Sulla G.U. Lo Schema Di Regolamento</title>
		<link>http://www.ordineingegneriagrigento.it/2011/09/nuove-procedure-di-prevenzione-incendi-sulla-g-u-lo-schema-di-regolamento/</link>
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		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 13:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prevenzione Incendi]]></category>

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		<description><![CDATA[È stato pubblicato il 22 Settembre 2011 sulla G.U. il D.P.R. 1 agosto 2011, n 151, riguardante lo Schema di regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi.
Il nuovo regolamento, recependo quanto previsto dalla l. 30 luglio 2010, n. 122 in materia di snellimento dell&#8217;attività amministrativa, individua le attività soggette alla disciplina della [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>È stato pubblicato il 22 Settembre 2011 sulla G.U. il <a href="http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2011_0151.htm">D.P.R. 1 agosto 2011, n 151, riguardante lo Schema di regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi.</a></p>
<p>Il nuovo regolamento, recependo quanto previsto dalla l. 30 luglio 2010, n. 122 in materia di snellimento dell&#8217;attività amministrativa, individua le attività soggette alla disciplina della prevenzione incendi ed opera una sostanziale semplificazione relativamente agli adempimenti da parte dei soggetti interessati.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-7945" title="dm-27-luglio-2010-attivita-commerciali-400-mq-norma-di-prevenzione-incendi-cartoon" src="http://www.ordineingegneriagrigento.it/images/dm-27-luglio-2010-attivita-commerciali-400-mq-norma-di-prevenzione-incendi-cartoon-300x223.jpg" alt="" width="300" height="223" /></p>
<p>Le nuova disciplina tiene ovviamente conto degli effetti che l&#8217;avvento della segnalazione certificata di inizio attività (l. n. 122/2010) dispiega, seppure con le limitazioni già descritte, sui procedimenti di competenza del Corpo Nazionale, nonché di quanto previsto dal rego­lamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive (S.U.A.P.), di cui al d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160.</p>
<p>Per la prima volta, in una materia così complessa, viene concretamente incoraggiata un&#8217;impostazione fondata sul principio di proporzionalità, in base al quale gli adempimenti amministrativi vengono diversificati in relazione alla dimensione, al settore in cui opera l&#8217;impresa e all&#8217;effettiva esigenza di tutela degli interessi pubblici</p>
<p>In primo luogo, il nuovo regolamento attualizza l&#8217;elenco delle attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi e, introducendo il principio di proporzionalità, correla le stesse a tre categorie, A, B e C, individuate in ragione della gravità del rischio piuttosto che della dimensione o, comunque, del grado di complessità che contraddistingue l&#8217;attività stessa.<br />
In secondo luogo, il provvedimento individua, per ciascuna categoria, procedimenti differenziati, più semplici rispetto agli attuali procedimenti, con riguardo alle attività ricondotte alle categorie A e B.</p>
<p>Grazie alla individuazione di distinte categorie, A, B e C, è stato possibile effettuare una modulazione degli adempimenti procedurali e, in particolare:</p>
<p><a href="http://www.ordineingegneriagrigento.it/images/nuove-produre-di-prevenzione-incendi-schema.jpg"><img title="nuove-produre-di-prevenzione-incendi-schema" src="http://www.ordineingegneriagrigento.it/images/nuove-produre-di-prevenzione-incendi-schema-600x437.jpg" alt="" width="600" height="437" /></a></p>
<p style="padding-left: 30px;">- nella<strong> categoria A</strong> sono state inserite quelle attività dotate di &#8216;regola tecnica&#8217; di riferimento e contraddistinte da un limitato livello di complessità, legato alla consistenza dell&#8217;attività, all&#8217;affollamento ed ai quantitativi di materiale presente;</p>
<p style="padding-left: 30px;">- nella <strong>categoria B</strong> sono state inserite le attività presenti in A, quanto a tipologia, ma caratterizzate da un maggiore livello di complessità, nonché le attività sprovviste di una specifica regolamentazione tecnica di riferimento, ma comunque con un livello di complessità inferiore al parametro assunto per la categoria &#8216;superiore&#8217;;</p>
<p style="padding-left: 30px;">- nella <strong>categoria C s</strong>ono state inserite le attività con alto livello di complessità, indipendentemente dalla presenza o meno della &#8216;regola tecnica&#8217;.</p>
<p>In linea con quanto stabilito dal nuovo quadro normativo generale, sono state quindi ag­giornate e riadattate le modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi, per ciò che attiene la valutazione dei progetti, i controlli di prevenzione incendi, il rinnovo periodico di conformità antincendio, la deroga, il nulla osta di fattibilità, le verifiche in corso d&#8217;opera, la voltura, prevedendo sia il caso in cui l&#8217;attivazione avvenga attraverso lo Sportello Unico per le attività produttive sia l&#8217;eventualità che si proceda diret­tamente investendo il Comando Provinciale VV.F. competente per territorio.</p>
<p>Nelle more dell&#8217;emanazione del nuovo regolamento recante la disciplina delle modalità di presentazione delle istanze per l&#8217;avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, continue­ranno a trovare applicazione le disposizioni contenute nel d.m. 4 maggio 1998. A breve saranno impartite ai Comandi Provinciali apposite istruzioni operative.</p>
<div><em><strong>Ringraziamo</strong> il collega del nostro Ordine <strong>ing. Gerlando Lena</strong> per la segnalazione della notizia.</em></div>
<div><em>Articolo originale pubblicato il 23 settembre 2011 sul sito <a href="http://www.vigilfuoco.it/">http://www.vigilfuoco.it</a> con il titolo <a href="http://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=12658">Sulla G.U. lo Schema di regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi</a></em></div>
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		</item>
		<item>
		<title>Nuovi Corsi Ordine: Prevenzione Incendi e Certificazione Energetica. Compila il Modulo di Preadesione</title>
		<link>http://www.ordineingegneriagrigento.it/2011/09/nuovi-corsi-ordine-prevenzione-incendi-e-certificazione-energetica-compila-il-modulo-di-preadesione/</link>
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		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 12:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energetica]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Prevenzione Incendi]]></category>

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		<description><![CDATA[[ 28 settembre 2011; 23:55; ] A breve l'ordine avvierà 2 corsi, uno sulla Prevenzioni incendi (L. 818/84) ed uno sulla Certificazione Energetica. Stiamo quindi avviando 2 moduli di preadesione ai corsi per valutare il numero dei colleghi che parteciperanno ai suddetti corsi.  I colleghi dovranno rispondere entro Mercoledì 28 settembre 2011.

Compila il Modulo per il Corso di Prevenzione Incendi ai sensi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A breve l&#8217;ordine avvierà 2 corsi, uno sulla <strong>Prevenzioni incendi (L. 818/84)</strong> ed uno sulla <strong>Certificazione Energetic</strong>a. Stiamo quindi avviando 2 moduli di preadesione ai corsi per valutare il numero dei colleghi che parteciperanno ai suddetti corsi.  <strong>I colleghi dovranno rispondere entro Mercoledì 28 settembre 2011</strong>.</p>
<p><a href="https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?hl=it&amp;formkey=dDV6cXhqZnpERS1pRmNxcEhab0xpeGc6MQ#gid=0">Compila il <strong>Modulo</strong> per il Corso di <strong>Prevenzione Incendi</strong> ai sensi della L. 818/84</a></p>
<p><a href="https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?hl=it&amp;formkey=dE9Wb2ZQNzR2WTFkWjQ1Nk9NSnpSN2c6MQ#gid=0">Compila il <strong>Modulo</strong> per Corso per la <strong>Diagnosi e la Certificazione Energetica</strong></a> degli edifici. Aggiornato alle norme UNITS 11300 parte 3.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-9737" title="Aula_Corsi" src="http://www.ordineingegneriagrigento.it/images/Aula_Corsi.jpg" alt="" width="300" height="194" /></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Nuove Procedure di Iscrizione negli Elenchi del Ministero dell’Interno ex L. 818/84 in materia Antincendio</title>
		<link>http://www.ordineingegneriagrigento.it/2011/09/nuove-procedure-di-iscrizione-negli-elenchi-del-ministero-dell%e2%80%99interno-ex-l-81884-in-materia-antincendio/</link>
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		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 06:49:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prevenzione Incendi]]></category>

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		<description><![CDATA[Emanate nuove procedure e requisiti per l&#8217;iscrizione dei professionisti negli elenchi ministeriali. Il D.M. Interno 05/08/2011 pubblicato sulla G.U. n. 198 del 28/08/2011 individua i requisiti per l&#8217;iscrizione, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell&#8217;Interno, dei professionisti iscritti in albi professionali, nonché il rilascio delle autorizzazioni ai sensi del comma 4, dell&#8217;art. 16, del D. Leg.vo 08/03/2006, n. 139 (certificazioni e dichiarazioni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Emanate nuove procedure e requisiti per l&#8217;iscrizione dei professionisti negli elenchi ministeriali. Il <strong><a href="http://www.ordineingegneriagrigento.it/documents/decreto-5-agosto-2011-iscrizione-elenchi-ministero-antincendio.pdf">D.M. Interno 05/08/2011</a></strong> pubblicato sulla G.U. n. 198 del 28/08/2011 individua i requisiti per l&#8217;iscrizione, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell&#8217;Interno, dei <strong>professionisti iscritti in albi professionali</strong>, nonché il rilascio delle autorizzazioni ai sensi del comma 4, dell&#8217;art. 16, del D. Leg.vo 08/03/2006, n. 139 (certificazioni e dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi, ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi).</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-9672" title="Nuove Procedure di Iscrizione negli Elenchi del Ministero dell’Interno ex L. 818/84 in materia Antincendio" src="http://www.ordineingegneriagrigento.it/images/nuove-procedure-iscrizione-elenchi-ministero-dell’interno-ex-l-818-84-antincendio.jpg" alt="" width="412" height="354" /></p>
<p>Il decreto in commento sostituisce il previgente <strong><a href="http://www.architettitrapani.it/pro_data/a11_d.m.25_03_1985.pdf" target="_blank">D.M. 25/03/1985</a> </strong>(<em>Procedure e requisiti per l&#8217;autorizzazione e l&#8217;<a href="http://www.ordineingegneriagrigento.it/2005/06/domanda-iscrizione-elenchi-di-cui-alla-l-81884/">iscrizione dei professionisti negli elenchi</a> del Ministero dell&#8217;interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818</em>),  abrogato dal D.P.R. 13/12/2010, n. 248.</p>
<p>In particolare i professionisti iscritti negli albi degli ingegneri, degli architetti-pianificatori-paesaggisti e conservatori, dei chimici, dei dottori agronomi e dottori forestali, dei geometri e dei geometri laureati, dei periti industriali e periti industriali laureati, degli agrotecnici ed agrotecnici laureati, dei periti agrari e periti agrari laureati iscritti negli elenchi del Ministero dell&#8217;Interno sono autorizzati:</p>
<ul>
<li>al rilascio delle certificazioni e delle dichiarazioni di cui al comma 4, dell&#8217;art. 16, del D. Leg.vo 08/03/2006, n. 139;</li>
<li>alla redazione dei progetti elaborati con l&#8217;approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio di cui al D.M. Interno 09/05/2007, nonché del relativo documento sul sistema di gestione della sicurezza antincendio.</li>
</ul>
<p>Per l&#8217;iscrizione negli elenchi i suddetti professionisti <strong>devono essere in possesso dei seguenti requisiti</strong>:</p>
<ul>
<li><strong>iscrizione all&#8217;albo</strong> professionale;</li>
</ul>
<ul>
<li>attestazione di <strong>frequenza con esito positivo del corso base</strong> di specializzazione di prevenzione incendi.</li>
</ul>
<p><strong>Detta attestazione non è richiesta:</strong></p>
<ul>
<li>
<div>ai professionisti appartenuti, per almeno un anno, ai ruoli dei direttivi e dirigenti, degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed abbiano cessato di prestare servizio;</div>
</li>
<li>
<div>
<div>ai dottori agronomi e dottori forestali, agrotecnici laureati, architetti-pianificatori-paesaggisti e conservatori, chimici, geometri laureati, <strong>ingegneri</strong>, periti agrari laureati e periti industriali laureati <strong>che comprovino di aver seguito favorevolmente, durante il corso degli studi universitari, uno dei corsi d&#8217;insegnamento in materia di prevenzione incendi previsti dal decreto</strong>. Per i suddetti professionisti è richiesto soltanto il superamento dell&#8217;esame inteso ad accertare l&#8217;idoneità dei candidati.</div>
</div>
</li>
</ul>
<div>Per il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi, i professionisti devono effettuare corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di <strong>almeno quaranta ore nell’arco di cinque anni dalla data di iscrizione nell’elenco</strong> o dalla data di entrata in vigore del presente decreto (27/08/2011), per coloro già iscritti a tale data.</div>
<h2><strong>Abrogazioni</strong></h2>
<p><strong></strong>Dalla data di entrata in vigore del decreto in oggetto (27/08/2011) sono abrogati i seguenti decreti:<br />
D.M. Interno 3.5.1986; D.M. Interno 27.4.2005; D.M. Interno 30.4.1993.</p>
<h2 style="text-align: center;"><a href="http://www.ordineingegneriagrigento.it/documents/decreto-5-agosto-2011-iscrizione-elenchi-ministero-antincendio.pdf">Scarica il Testo del Decreto in PDF</a></h2>
<p><em>Articolo originale pubblicato il 29 Agosto 2011 sul sito <a href="http://www.legislazionetecnica.it/">http://www.legislazionetecnica.it</a> col titolo <a href="http://www.legislazionetecnica.it/anticipazioni.asp?id_dett=2115">Elenchi professionisti per certificazione e progettazione antincendio</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ordineingegneriagrigento.it/2011/09/nuove-procedure-di-iscrizione-negli-elenchi-del-ministero-dell%e2%80%99interno-ex-l-81884-in-materia-antincendio/feed/</wfw:commentRss>
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		</item>
		<item>
		<title>Seminario “Progettare Correttamente Con La Nuova Norma Impianti Sprinkler”. Agrigento, 19 Aprile 2011 Hotel Tre Torri</title>
		<link>http://www.ordineingegneriagrigento.it/2011/04/seminario-%e2%80%9cprogettare-correttamente-con-la-nuova-norma-impianti-sprinkler%e2%80%9d-agrigento-19-aprile-2011-hotel-tre-torri/</link>
		<comments>http://www.ordineingegneriagrigento.it/2011/04/seminario-%e2%80%9cprogettare-correttamente-con-la-nuova-norma-impianti-sprinkler%e2%80%9d-agrigento-19-aprile-2011-hotel-tre-torri/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 09:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Prevenzione Incendi]]></category>

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		<description><![CDATA[[ 19 aprile 2011; 15:00 a 19:00. ] Seminario “Progettare Correttamente Con La Nuova Norma Impianti Sprinkler” Agrigento, Martedì 19 Aprile 2011 Hotel Tre Torri ore 15.20. I sistemi di protezione sprinkler sono sempre più diffusi per la protezione dei fabbricati e per preservare il valore della vita. L’Italia è tra i paesi dove le installazioni sprinkler risultano inferiori alla media europea. Scopo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seminario “Progettare Correttamente Con La Nuova Norma Impianti Sprinkler” Agrigento, Martedì 19 Aprile 2011 <a href="http://www.hoteltretorri.eu/it/dove_siamo_2.html">Hotel Tre Torri</a> ore 15.20. I sistemi di protezione sprinkler sono sempre più diffusi per la protezione dei fabbricati e per preservare il valore della vita. L’Italia è tra i paesi dove le installazioni sprinkler risultano inferiori alla media europea. Scopo di questo seminario è quello di fare chiarezza sugli effettivi vantaggi e benefici che questi sistemi di protezione automatica possono garantire. <strong><a href="http://www.ordineingegneriagrigento.it/documents/seminario-“progettare-correttamente-con-la-nuova-norma-impianti-sprinkler”-agrigento-19-aprile.pdf">Scarica Locandina Evento &#8211; Pdf</a></strong></p>
<h2><strong>Programma</strong></h2>
<p><strong><img class="alignnone size-full wp-image-8952" title="seminario-progettare-correttamente-con-la-nuova-norma-impianti-sprinkler-agrigento-19-aprile" src="http://www.ordineingegneriagrigento.it/images/seminario-progettare-correttamente-con-la-nuova-norma-impianti-sprinkler-agrigento-19-aprile.jpg" alt="" width="600" height="227" /></strong></p>
<p>15.20 Registrazione dei partecipanti</p>
<p>15.25 Saluti del Presidente dell’ordine degli Ingegneri &#8211; Ing. Enzo Di Rosa</p>
<p>15.30 Saluti del Presidente dell’Ordine degli Architetti &#8211; Arch. Salvatore La Mendola</p>
<p>15.35 Inizio dei lavori Giovanni La Cagnina &#8211; Dirigente BM Sistemi</p>
<ul>
<li>Il nuovo approccio della norme EN 12845;</li>
</ul>
<ul>
<li>Progettazione e documentazione contrattuale;</li>
</ul>
<ul>
<li>Analisi della norma e iter progettuale attraverso l’esempio pratico di una autorimessa: Calcolo del rischio e definizione della classe di pericolo;</li>
</ul>
<ul>
<li>Scelta dellerogatore sprinkler;</li>
</ul>
<ul>
<li>Distribuzione degli sprinkler;</li>
</ul>
<ul>
<li>Criteri minimi di progetto, i dati idraulici e dati geometrici: Come calcolare tutti i dati caratteristici necessari, I principi del calcolo,le aree operative,bilanciamento di una rete, ingegneria di dettaglio, tipi di riserva idrica;</li>
</ul>
<ul>
<li>Uno sguardo ai depositi intensivi.</li>
</ul>
<p>18,00 Intervento dei partecipanti e dibattito</p>
<p><strong>Modalità di partecipazione</strong></p>
<p>La partecipazione al corso è gratuita e aperta a tutti, previa iscrizione online dal sito <a href="http://www.bmsistemi.com/site/pages/info/iscrizione.htm">www.bmsistemi.com sezione Formazione</a>. L’Attestato di Partecipazione e gli atti del corso, disponibili solo per i partecipanti iscritti via web, potranno essere scaricati dal sito www.bmsistemi.com sezione Formazione. Non appena disponibili tutti gli intervenuti verranno raggiunti da una mail con la procedura da seguire per scaricare atti e attestato.</p>
<p><strong>Materiale Distribuito</strong></p>
<p>Tutti gli intervenuti riceveranno IN OMAGGIO il seguente materiale: atti del seminario DVD contenente</p>
<div id="_mcePaste">
<ul>
<li>2 software completi in omaggio: Calcolo carico Incendio e Progettazione attività autorimessa</li>
</ul>
</div>
<div id="_mcePaste">
<ul>
<li>Software Completi in prova per 30 giorni: Suite Sicurezza, Suite Termitecnica, Fotovoltaico, Pec Mailer</li>
</ul>
</div>
<div id="_mcePaste">
<ul>
<li>Progetti Completi e modificabili tramite trial di DVR, POS, PSC, Certificazione Energetica, Fotovoltaico</li>
</ul>
</div>
<div id="_mcePaste">
<ul>
<li>2 esempi di Applicazione della FSE</li>
</ul>
</div>
<p>Catalogo prodotti della BM  Sistemi</p>
<h1 style="text-align: center;"><a href="http://www.bmsistemi.com/site/pages/info/iscrizione.htm"> Iscriviti Clicca Qui </a></h1>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.hoteltretorri.eu/it/dove_siamo_2.html"><strong>Come raggiungere l&#8217;Hotel Tre Torri</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ordineingegneriagrigento.it/2011/04/seminario-%e2%80%9cprogettare-correttamente-con-la-nuova-norma-impianti-sprinkler%e2%80%9d-agrigento-19-aprile-2011-hotel-tre-torri/feed/</wfw:commentRss>
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		</item>
		<item>
		<title>Convenzione con BM Sistemi per Acquisto Software</title>
		<link>http://www.ordineingegneriagrigento.it/2011/02/convenzione-con-bm-sistemi-per-acquisto-software/</link>
		<comments>http://www.ordineingegneriagrigento.it/2011/02/convenzione-con-bm-sistemi-per-acquisto-software/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 12:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prevenzione Incendi]]></category>
		<category><![CDATA[convenzioni]]></category>

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		<description><![CDATA[
La BM Sistemi è una società che produce software per l&#8217;edilizia. L&#8217;Ordine ha stipulato una convenzione (Pdf &#8211; 1Mb) per agevolare i propri iscritti all&#8217;acquisto di software (Termotecnica, Antincendio e Sicurezza) utili per lo svolgimento dell&#8217; attività.


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-8656 alignnone" title="bm-sistemi-logo" src="http://www.ordineingegneriagrigento.it/images/bm-sistemi-logo.jpg" alt="" width="200" height="122" /></p>
<p>La <a href="http://www.bmsistemi.com/site/?chisiamo">BM Sistemi</a> è una società che produce software per l&#8217;edilizia. L&#8217;Ordine <a href="http://www.ordineingegneriagrigento.it/documents/convenzione-con-bm-sistemi-per-acquisto-software.pdf">ha stipulato una convenzione</a> (Pdf &#8211; 1Mb) per agevolare i propri iscritti all&#8217;acquisto di software (Termotecnica, Antincendio e Sicurezza) utili per lo svolgimento dell&#8217; attività.</p>
<p><a href="http://www.ordineingegneriagrigento.it/images/1-convenzione-con-bm-sistemi-per-acquisto-software.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-8649" title="1-convenzione-con-bm-sistemi-per-acquisto-software" src="http://www.ordineingegneriagrigento.it/images/1-convenzione-con-bm-sistemi-per-acquisto-software-600x859.jpg" alt="" width="600" height="859" /></a></p>
<p><a href="http://www.ordineingegneriagrigento.it/images/2-convenzione-con-bm-sistemi-per-acquisto-software.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-8650" title="2-convenzione-con-bm-sistemi-per-acquisto-software" src="http://www.ordineingegneriagrigento.it/images/2-convenzione-con-bm-sistemi-per-acquisto-software-600x840.jpg" alt="" width="600" height="840" /></a></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Convegno: Protezione Passiva All’Incendio La Resistenza Al Fuoco Delle Strutture . AG 19.Nov.&#8217;10 &#8211; Atti del Convegno in Pdf</title>
		<link>http://www.ordineingegneriagrigento.it/2010/11/convegno-protezione-passiva-all%e2%80%99incendio-la-resistenza-al-fuoco-delle-strutture-palacongressi-ven-19-nov-2010/</link>
		<comments>http://www.ordineingegneriagrigento.it/2010/11/convegno-protezione-passiva-all%e2%80%99incendio-la-resistenza-al-fuoco-delle-strutture-palacongressi-ven-19-nov-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 13:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Prevenzione Incendi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ordineingegneriagrigento.it/?p=8299</guid>
		<description><![CDATA[[ 19 novembre 2010; 09:00 a 19:00. ] Convegno: "Protezione Passiva All’Incendio - La Resistenza Al Fuoco Delle Strutture Nell’Ambito Della Prevenzione Incendi". 19 novembre 2010 presso la Sala Zeus del Palacongressi - Viale Leonardo Sciascia, Agrigento. I nuovi decreti sulla resistenza al fuoco (D.M. 9 marzo 2007 e D.M. 16 febbraio 2007), nati per dare attuazione, nel territorio italiano, alla oramai famosa Direttiva [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Convegno: &#8220;Protezione Passiva All’Incendio &#8211; La Resistenza Al Fuoco Delle Strutture Nell’Ambito Della Prevenzione Incendi&#8221;. 19 novembre 2010 presso la Sala Zeus del Palacongressi &#8211; Viale Leonardo Sciascia, Agrigento. <strong>I nuovi decreti sulla resistenza al fuoco </strong>(<a href="http://www.ordineingegneriagrigento.it/2008/09/prevenzione-incendi-abbrogata-la-circolare-9161/">D.M. 9 marzo 2007 e D.M. 16 febbraio 2007</a>), nati per dare attuazione, nel territorio italiano, alla oramai famosa Direttiva Prodotti da Costruzione (CPD 89/106/CEE), recitano oggi una parte importante ai fini del raggiungimento degli obiettivi connessi alla Sicurezza Antincendio.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-8328" title="convegno-protezione-passiva-all’incendio-nov-2010-img" src="http://www.ordineingegneriagrigento.it/images/convegno-protezione-passiva-all’incendio-nov-2010-img.jpg" alt="" width="600" height="346" /></p>
<p>Essi, devono, inoltre, essere guardati come strumenti di elevato contenuto tecnico, capaci di offrire al progettista delle opere di ingegneria migliori e più moderni riferimenti nell’ambito di problematiche così complesse come quelle legate all’incendio.</p>
<p>Il Convegno, a oltre 3 anni dalla loro emanazione, si prefigge lo scopo di fare il punto della situazione, presentando, nel contempo, interessanti problematiche che ad essi sono legate, come quelle relative alle nuove norme/classificazioni europee dei prodotti ed alla sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili&#8221;. <a href="http://www.ordineingegneriagrigento.it/documents/convegno-protezione-passiva-all-incendio-nov-2010.pdf"><strong>Scarica Invito/Programma dell&#8217;Evento</strong> (Pdf 250kb)</a></p>
<h1>Programma del convegno e Slide presentate (Pdf)</h1>
<p><strong>Venerdì 19 novembre 2010 ore 9/18.30 </strong>Sala Zeus Palacongressi,  Viale Leonardo Sciascia, Agrigento.</p>
<p>Moderatore Ing. Abruzzo Andrea<br />
9.00 -  Registrazione Partecipanti<br />
9.30 – Saluti  Ing. Vincenzo Di  Rosa &#8211; Presidente Ordine Ingegneri Agrigento<br />
9.45 – Saluti Ing. Salvatore Rizzo &#8211; Comandante VV.F. di Agrigento</p>
<p>10.00 – <strong>I Decreti per la Resistenza al fuoco: il DM 9 marzo 2007  e il DM 16 febbraio 2007</strong>,<strong> </strong><a href="http://www.ordineingegneriagrigento.it/documents/convegno-protezione-all-incendio-slide-i-decreti-mazziotti.pdf"><strong><span style="color: #ff0000;">Scarica  le Slide presentate al Convegno</span></strong><span style="color: #ff0000;"> (1Mb .PDF)</span></a><span style="color: #ff0000;"> </span>Ing. Lamberto Mazziotti Dir. Direzione Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento VV.del F.</p>
<p>11.00 – Coffee break</p>
<p>11.30 -<strong> </strong> <strong>La problematica della Sicurezza Antincendio delle facciate negli edifici civili,  La Guida Tecnica</strong>, <a href="http://www.ordineingegneriagrigento.it/documents/convegno-protezione-all-incendio-slide-le-facciate-mazziotti.pdf"><strong><span style="color: #ff0000;">Scarica  le Slide presentate al Convegno</span></strong><span style="color: #ff0000;"> (1Mb .PDF)</span></a> Ing. Lamberto Mazziotti</p>
<p>15.00 &#8211;  Riapertura Lavori</p>
<p>15.15 - <strong>Necessità degli adeguamenti strutturali</strong> di Ing Andrea  Abruzzo</p>
<p>15,30 &#8211; <strong>Valutazione delle prestazioni dei prodotti secondo DM 16 febbraio 2007. Scenario normativo dopo il 25 settembre 2010. Metodo sperimentale: Nuovi Test EN del </strong>Dott. Marco Antonelli (Membro G.L. UNI “Resistenza all’incendio” della Commissione “Resistenza al fuoco”  e del G.L. Ingegneria della sicurezza contro l&#8217;incendio &#8211; Gruppo misto Comportamento all&#8217;incendio / Protezione attiva contro gli incendi.</p>
<p>17.15 &#8211; Intervallo</p>
<p>17.30 – <strong>Compilazione dei modelli CERT 2008 (casi pratici). Breve analisi critica dell’approccio Fire Safety Engineering (luci ed ombre dell’approccio prestazionale) </strong>di Dott. Marco Antonelli,  <a href="http://www.ordineingegneriagrigento.it/documents/convegno-protezione-all-incendio-slide-antonelli"><strong><span style="color: #ff0000;">Scarica  le Slide presentate al Convegno</span></strong><span style="color: #ff0000;"> (7 Mb .PDF)</span></a></p>
<p>18.15 – Dibattito/domande;  18.30 – Chiusura Lavori;  <a href="http://www.facebook.com/event.php?eid=117344598329293&amp;num_event_invites=0">Calendarizza l&#8217;evento su Facebook</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ordineingegneriagrigento.it/2010/11/convegno-protezione-passiva-all%e2%80%99incendio-la-resistenza-al-fuoco-delle-strutture-palacongressi-ven-19-nov-2010/feed/</wfw:commentRss>
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		</item>
		<item>
		<title>Attività Commerciali, Regola Tecnica di Prevenzione Incendi. DM 27 Luglio 2010</title>
		<link>http://www.ordineingegneriagrigento.it/2010/08/dm-27-luglio-2010-attivita-commerciali-400-mq-norma-di-prevenzione-incendi/</link>
		<comments>http://www.ordineingegneriagrigento.it/2010/08/dm-27-luglio-2010-attivita-commerciali-400-mq-norma-di-prevenzione-incendi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 11:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prevenzione Incendi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ordineingegneriagrigento.it/?p=7932</guid>
		<description><![CDATA[Decreto 27 luglio 2010 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attivita&#8217; commerciali con superficie superiore a 400 mq &#8211; Ministero Dell&#8217;Interno &#8211; (GU n. 187 del 12.8.2010)

Il Ministero Dell&#8217;Interno. Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Decreto 27 luglio 2010 <strong>Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attivita&#8217; commerciali con superficie superiore a 400 mq</strong> &#8211; Ministero Dell&#8217;Interno &#8211; (GU n. 187 del 12.8.2010)</p>
<ul>
<li>Il Ministero Dell&#8217;Interno. Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell&#8217;art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229;</li>
<li>Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 19qua98, n. 37, concernente il regolamento recante la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell&#8217;art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;</li>
<li>Rilevata la necessita&#8217; di emanare specifiche disposizioni di prevenzione incendi per le attivita&#8217; commerciali aventi superficie lorda superiore a 400 mq;</li>
<li>Visto il progetto di regola tecnica approvato dal comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all&#8217;art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, come modificato dall&#8217;art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 200;</li>
<li>Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n. 98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;</li>
</ul>
<p>Decreta:</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-7942" title="DM 27 Luglio 2010, Attività Commerciali &gt; 400 Mq. Norma di Prevenzione Incendi " src="http://www.ordineingegneriagrigento.it/images/dm-27-luglio-2010-attivita-commerciali-400-mq-norma-di-prevenzione-incendi.jpg" alt="DM 27 Luglio 2010, Attività Commerciali &gt; 400 Mq. Norma di Prevenzione Incendi " width="500" height="375" /></p>
<p><strong>Art. 1  Campo di applicazione</strong><br />
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano per la progettazione, la costruzione e l&#8217;esercizio delle attivita&#8217; commerciali all&#8217;ingrosso o al dettaglio, ivi compresi i centri commerciali, aventi superficie lorda, comprensiva di servizi e depositi, nonche&#8217; degli spazi comuni coperti, superiore a 400 mq.</p>
<p><strong>Art. 2  Obiettivi</strong><br />
1. Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, le attivita&#8217; commerciali, di cui all&#8217;art. 1 del presente decreto, sono realizzate e gestite in modo da:</p>
<p style="padding-left: 30px;">a) minimizzare le cause di incendio;<br />
b) garantire la stabilita&#8217; delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;<br />
c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all&#8217;interno dei locali;<br />
d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici o locali contigui;<br />
e) assicurare la possibilita&#8217; che gli occupanti lascino il locale indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;<br />
f) garantire la possibilita&#8217; per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.</p>
<p><strong>Art. 3  Disposizioni tecniche</strong><br />
1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all&#8217;art. 2, e&#8217; approvata la regola tecnica di prevenzione incendi allegata al presente decreto.</p>
<p><strong>Art. 4  Applicazione delle disposizioni tecniche</strong></p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td width="652" valign="top"><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;"><strong>1.</strong> Le disposizioni riportate nella regola tecnica allegata al <strong>presente decreto si applicano alle attivita&#8217;</strong> commerciali di cui all&#8217;art. 1 del presente decreto <strong>di nuova realizzazione</strong>. </span></p>
<p><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;"><strong>Non sussiste l&#8217;obbligo</strong> di adeguamento alla regola tecnica allegata al presente decreto per le attivita&#8217; commerciali <strong>esistenti alla data di entrata in vigore</strong> <strong>(26.8.2010)</strong> del presente decreto<strong> ove si configuri una delle seguenti situazioni</strong>:</span></p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>a) </strong>sia stato rilasciato il certificato di prevenzione incendi, o ne sia regolarmente in corso il rilascio;<br />
<strong>b) </strong>siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di modifica, adeguamento, ristrutturazione o ampliamento sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco.</p>
<p><strong>2. </strong><strong>Le disposizioni di cui alla regola tecnica allegata al presente decreto si applicano, altresi&#8217;,</strong> alle attivita&#8217; esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ove siano oggetto di interventi comportanti la loro ristrutturazione, come specificato al successivo comma 3. Nelle ipotesi in cui tali interventi di ristrutturazione attengano ad aspetti di ristrutturazione edilizia si fa riferimento a quanto riportato dall&#8217;art. 3 (L), comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.</p>
<p><strong>3. </strong><strong>Qualora gli interventi di ristrutturazione effettuati su attivita&#8217; esistenti</strong> di cui al precedente comma 2 comportino la sostituzione o modifica di impianti o attrezzature di protezione attiva antincendio, la modifica parziale delle caratteristiche costruttive o del sistema di vie di uscita, o aumenti di volume, le disposizioni previste dalla regola tecnica allegata al presente decreto si applicano agli impianti o alle parti della costruzione oggetto degli interventi di modifica ovvero di aumenti di volume. Se l&#8217;aumento di volume e&#8217; superiore al 50% della volumetria esistente, fermo restando gli adeguamenti sopra prescritti, gli impianti di protezione attiva antincendio devono essere adeguati, per l&#8217;intera attivita&#8217;, alle disposizioni stabilite per le nuove attivita&#8217;.</p>
<p><strong>4</strong><strong>. I progetti per l&#8217;acquisizione del parere di conformita&#8217; presentati</strong> ai competenti comandi provinciali, ai sensi dell&#8217;art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, in data antecedente alla entrata in vigore del presente decreto, al fine della apertura di nuove attivita&#8217; commerciali, sono esaminati dai comandi medesimi con riferimento alla previgente normativa di prevenzione incendi.</p>
<p><strong>5. </strong><strong>Resta ferma la possibilita&#8217;,</strong> per ognuna delle situazioni elencate ai commi 3 e 4 del presente articolo, <strong>di avvalersi, su base volontaria, della presente regola tecnica.</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>Art. 5  Commercializzazione CE</strong></p>
<p><strong> </strong><strong>1. </strong>Possono essere impiegati nel campo di applicazione del presente decreto i prodotti regolamentati dalle disposizioni comunitarie applicabili ed a queste conformi.</p>
<p><strong>2.</strong> Gli estintori portatili, gli estintori carrellati, i liquidi schiumogeni, i prodotti per i quali e&#8217; richiesto il requisito di reazione al fuoco diversi da quelli di cui al comma precedente, gli elementi di chiusura per i quali e&#8217; richiesto il requisito di resistenza al fuoco, disciplinati in Italia da apposite disposizioni nazionali, gia&#8217; sottoposte con esito positivo alla procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE, che prevedono apposita omologazione per la commercializzazione sul territorio italiano e, a tale fine, il mutuo riconoscimento, sono impiegabili nel campo di applicazione del presente decreto se conformi alle suddette disposizioni.</p>
<p><strong>3. </strong>Le tipologie di prodotti non contemplati dai commi 1 e 2, purche&#8217; legalmente fabbricati o commercializzati in uno degli Stati membri dell&#8217;Unione europea o in Turchia, in virtu&#8217; di specifici accordi internazionali stipulati con l&#8217;Unione europea, ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell&#8217;Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell&#8217;accordo sullo spazio economico europeo (SEE), per l&#8217;impiego nelle stesse condizioni che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza antincendio, equivalente a quello prescritto dal presente decreto, possono essere impiegati nel campo di applicazione del decreto stesso.</p>
<p><strong>Art. 6 Centri commerciali</strong><br />
1. Per i centri commerciali aventi le caratteristiche di cui all&#8217;art. 1 del presente decreto nei quali coesistono piu&#8217; esercizi commerciali, il certificato di prevenzione incendi ricomprende anche le parti comuni a servizio degli stessi esercizi commerciali.</p>
<p><strong>Art. 7 Disposizioni finali</strong></p>
<p><strong>1. </strong>Le disposizioni di prevenzione incendi emanate in materia e, in particolare, con la circolare n. 75 del 3 luglio 1967 recante «Criteri di prevenzione incendi per grandi magazzini, empori, ecc.», e con la lettera circolare n. 5210/4118/4 del 17 febbraio 1975, recante «Parziali modifiche alla circolare n. 75 del 3 luglio 1967», continuano a disciplinare le attivita&#8217; preesistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto alle condizioni espressamente indicate nel medesimo provvedimento.</p>
<p><strong>2. </strong>Le medesime disposizioni di cui alle predette circolari continuano, altresi&#8217;, a disciplinare le fattispecie espressamente indicate nel presente decreto.</p>
<p><strong>3. </strong>Il presente decreto entra in vigore trenta giorni successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 luglio 2010. Il Ministro: Maroni</p>
<h1>Allegato</h1>
<p><strong>Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie lorda superiore a 400 mq. (<a href="http://www.ordineingegneriagrigento.it/documents/dm-27-luglio-2010-prevenzione-incendi-attivita-commerciali-superiori-a-400-mq.pdf">Scarica DM e Allegato .pdf</a></strong><strong>)</strong></p>
<h2><strong> </strong><img class="alignnone size-full wp-image-7945" title="Allegato DM 27 Luglio 2010, Attività Commerciali &gt; 400 Mq" src="http://www.ordineingegneriagrigento.it/images/dm-27-luglio-2010-attivita-commerciali-400-mq-norma-di-prevenzione-incendi-cartoon.jpg" alt="Allegato DM 27 Luglio 2010, Attività Commerciali &gt; 400 Mq" width="380" height="283" /><br />
<strong>1. &#8211; Generalità</strong></h2>
<p><strong>1.1 -Termini, Definizioni E Tolleranze Dimensionali</strong></p>
<p>Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda al D.M. 30/11/1983 (G.U. n. 339, del 12/12/1983) e successive modifiche ed integrazioni.<br />
Ai fini della presente regola tecnica si definisce:</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>a. Corridoio cieco: </strong>corridoio o porzione di corridoio dal quale sia possibile l&#8217;esodo in un&#8217;unica direzione. La lunghezza del corridoio cieco va calcolata dall&#8217;inizio dello stesso fino all&#8217;incrocio con un corridoio dal quale sia possibile l&#8217;esodo in almeno due direzioni o fino al più prossimo luogo sicuro o via di esodo verticale.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>b. Percorsi alternativi</strong>: da un dato punto due percorsi si considerano alternativi se formano tra loro un angolo maggiore di 45.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>c. Scala di sicurezza esterna:</strong> scala totalmente esterna, rispetto al fabbricato servito, munita di parapetto regolamentare e realizzata secondo i seguenti criteri:</p>
<ul>
<li>
<ul>
<li>i materiali devono essere incombustibili;</li>
<li>la parete esterna dell’edificio su cui è collocata la scala, compresi gli eventuali infissi, deve possedere, per una larghezza pari alla proiezione della scala, incrementata di 2,5 m per ogni lato, requisiti di resistenza al fuoco almeno REI/EI 60. In alternativa la scala esterna deve distaccarsi di 2,5 m dalle pareti dell’edificio e collegarsi alle porte di piano tramite passerelle protette con setti laterali, a tutta altezza, aventi requisiti di resistenza al fuoco pari a quanto sopra indicato.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>d. Mall:</strong> galleria interna, coperta, realizzata anche su più piani,  su cui si affacciano varie attività commerciali e\o di servizio. Essa deve presentare uscite in posizione contrapposta, altezza (H) minima 7 m e larghezza (L) pari almeno a (radice quadrata) √(7*H) deve essere priva di ingombri che possano essere di ostacolo per l’esodo in emergenza e il carico di incendio specifico non deve essere superiore a 50 MJ/m2 anche in presenza di allestimenti e/o promozioni a carattere temporaneo.<br />
<strong> </strong></p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>e. Piano di riferimento</strong>: piano ove avviene l&#8217;esodo degli occupanti all&#8217;esterno dell&#8217;edificio, normalmente corrispondente con il piano della strada pubblica o privata di accesso.<br />
<strong> </strong></p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>f. Edifici di tipo isolato</strong>: edifici esclusivamente destinati ad attività commerciali e ad attività pertinenti funzionalmente collegate, eventualmente adiacenti ad edifici destinati ad altri usi, strutturalmente e funzionalmente separati da questi, anche se con strutture di fondazione comuni.<br />
<strong> </strong></p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>g. Edifici di tipo misto</strong>: edifici non isolati con vie di esodo indipendenti.<br />
<strong> </strong></p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>h. Altezza:</strong> altezza massima misurata dal piano esterno accessibile ai mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco all&#8217;estradosso del soffitto del più elevato locale adibito ad attività commerciale.<br />
<strong> </strong></p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>i. Attività di vendita monopiano</strong>: struttura in cui le aree accessibili al pubblico sono ubicate su un unico livello fuori terra a quota compresa tra r 1 m rispetto al piano di riferimento; è ammesso che le aree adibite ad uffici e/o servizi, non accessibili al pubblico, siano organizzate su più livelli.</p>
<p><strong>1.2 &#8211; Rinvio A Disposizioni E Criteri Di Prevenzione Incendi</strong></p>
<p>Per le aree e impianti a rischio specifico classificate come attività soggette a controllo ai sensi del DM 16/02/82, salvo quanto diversamente previsto nella presente regola tecnica, si applicano le specifiche disposizioni di prevenzione incendi o, in mancanza di esse, i criteri tecnici generali di prevenzione incendi di cui all’art. 15 del d.lgs n. 139/2006.<br />
<strong> </strong></p>
<h2><strong>2. &#8211; Ubicazione</strong></h2>
<p>2.1 -Generalità</p>
<p>Le attività commerciali devono essere ubicate nel rispetto delle distanze di sicurezza, stabilite dalle disposizioni vigenti, da altre attività che comportino rischi di esplosione od incendio. Possono essere ubicate:</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>a) in edifici di tipo isolato</strong>;</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>b) in edifici di tipo misto</strong>. Qualora in essi si svolgano attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, queste ultime devono essere limitate a quelle di cui ai punti 43 (limitatamente ad archivi), 64, 83, 84, 87, 89, 90, 91, 92, 94, e 95 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982), fermo restando l&#8217;osservanza delle vigenti disposizioni di prevenzione incendi per le specifiche attività.</p>
<p><strong>2.2 &#8211; Ubicazione ai piani interrati</strong><br />
Le aree destinate al pubblico non possono essere ubicate oltre il primo piano interrato, fino alla quota di -7,5 m rispetto al piano di riferimento.  Le predette aree devono disporre di uscite di sicurezza che immettano all’esterno direttamente ovvero tramite luoghi sicuri dinamici; dette aree devono essere protette mediante impianto di spegnimento automatico ad acqua, ad eccezione delle attività commerciali per le quali risultino soddisfatte tutte le seguenti condizioni:</p>
<ul>
<li>superficie complessiva di vendita non superiore a 1000 m2;</li>
<li>superficie del piano interrato non superiore a 400 m2;</li>
<li>carico di incendio specifico inferiore a 300 MJ/m2.</li>
</ul>
<p><strong> 2.3 &#8211; Comunicazioni e separazioni</strong><br />
Salvo quanto disposto nelle specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, le attività commerciali:</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>a. </strong>non devono comunicare con attività ad esse non pertinenti; per le attività commerciali ubicate nell’ambito degli scali aeroportuali e delle stazioni ferroviarie e marittime è ammessa la comunicazione con le parti aperte al pubblico delle suddette attività;</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>b. </strong>possono comunicare con attività ad esse pertinenti non soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del D.M. 16/2/1982;</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>c. </strong>possono comunicare con le attività pertinenti soggette a controllo ai sensi del D.M. 16/2/1982 elencate al punto 2.1 lettera b) secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di prevenzione incendi; per attività di cui al punto 43 del suddetto decreto, la comunicazione è consentita tramite porte di caratteristiche di resistenza al fuoco coerenti con il successivo punto 3.1. E’ inoltre consentita la comunicazione con depositi pertinenti l’attività di vendita, secondo quanto riportato al successivo punto 5.3.2.</p>
<p><strong>2.4 &#8211; Accesso all&#8217;area ed accostamento dei mezzi di soccorso</strong></p>
<ol>
<li>Per consentire l&#8217;intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco, gli accessi all&#8217;area devono avere i seguenti requisiti minimi:
<ul>
<li>larghezza: 3,5 m;</li>
</ul>
<ul>
<li>altezza libera: 4 m;</li>
</ul>
<ul>
<li>raggio di volta: 13 m;</li>
</ul>
<ul>
<li>pendenza: non superiore al 10 %;</li>
</ul>
<ul>
<li>resistenza al carico: almeno 20 t (8 asse anteriore e 12 asse posteriore; passo 4 m).</li>
</ul>
</li>
<li>Deve essere assicurata la possibilità di accostamento agli edifici delle autoscale dei Vigili del Fuoco.</li>
<li>Per le attività fino a 1000 m2 e di altezza non superiore a 15 m non sono richiesti i requisiti di cui ai commi precedenti.</li>
<li>L&#8217;utilizzo degli spazi esterni, di pertinenza dell’attività , ai fini del parcheggio di autoveicoli, non deve pregiudicare l&#8217;accesso e la manovra dei mezzi di soccorso e non deve costituire ostacolo al deflusso del pubblico.</li>
</ol>
<h2>3. &#8211; Caratteristiche costruttive</h2>
<p><strong>3.1 &#8211; Resistenza al fuoco</strong></p>
<p>Le strutture portanti e gli elementi di compartimentazione dell’attività commerciale devono garantire rispettivamente requisiti di resistenza al fuoco R e REI/EI non inferiori a quelli riportati nella seguente</p>
<p><strong>Tabella 1 -Requisiti minimi di resistenza al fuoco delle strutture portanti  e degli elementi di compartimentazione:</strong></p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="576">
<tbody>
<tr>
<td width="141" valign="top">Caratteristiche<br />
dell’edificio in cui è ubicata<br />
l’attività</td>
<td style="text-align: center;" width="142" valign="top">Altezza</td>
<td width="146" valign="top">Classe di resistenza al fuoco <strong>in presenza</strong> di impianto di spegnimento<br />
automatico</td>
<td width="146" valign="top">Classe di resistenza al fuoco <strong>in assenza</strong> di impianto di spegnimento<br />
automatico</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="3" width="141">Edificio tipo   <strong>isolato</strong></td>
<td style="text-align: left;" width="142">≤ 8 m</td>
<td style="text-align: center;" width="146">30</td>
<td style="text-align: center;" width="146">45</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: left;" width="142">&gt; 8 m ≤ 15 m</td>
<td style="text-align: center;" width="146">45</td>
<td style="text-align: center;" width="146">60</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: left;" width="142">&gt; 15 m</td>
<td style="text-align: center;" width="146">60</td>
<td style="text-align: center;" width="146">90</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="3" width="141">Edificio tipo   <strong>misto</strong></td>
<td style="text-align: right;" width="142">≤ 8 m</td>
<td style="text-align: center;" width="146">45</td>
<td style="text-align: center;" width="146">60</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: right;" width="142">&gt; 8 m ≤ 15 m</td>
<td style="text-align: center;" width="146">60</td>
<td style="text-align: center;" width="146">90</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: right;" width="142" valign="top">&gt; 15 m</td>
<td style="text-align: center;" width="146" valign="top">90</td>
<td style="text-align: center;" width="146" valign="top">120</td>
</tr>
<tr>
<td width="141" valign="top">Piani interrati</td>
<td style="text-align: center;" colspan="3" width="434" valign="top">90</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Le strutture portanti e gli elementi di compartimentazione  delle aree a rischio specifico devono rispettare le disposizioni di prevenzione incendi all’uopo emanate.</p>
<p>Le zone di copertura piana destinate a qualsiasi attività e quelle previste per essere utilizzate nell&#8217;evacuazione delle persone devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiore a quanto stabilito nella precedente tabella 1.</p>
<p>Per le attività commerciali ubicate in edifici di tipo isolato, le strutture della copertura possono avere caratteristiche R commisurate alla classe del compartimento determinata in conformità al decreto del Ministro dell’interno 9 marzo 2007, purché non vengano utilizzate per l’evacuazione delle persone e il carico permanente non superi i 100 Kg/m2.</p>
<p>Le strutture portanti e gli elementi di compartimentazione delle attività commerciali con altezza non superiore a 15 m, superficie di vendita non superiore a 1000 m2, carico di incendio specifico non superiore a 300 MJ/m2 ed inserite in edifici esistenti. devono presentare caratteristiche R e REI/EI non inferiore a 30; per le medesime attività , qualora di tipo isolato, la classe di resistenza al fuoco è determinata in conformità al decreto del Ministro dell’interno 9 marzo 2007.</p>
<p>Per attività commerciali monopiano, isolate e con carico di incendio specifico non superiore a 100 MJ/m2 è ammessa una classe di resistenza al fuoco pari a 15.</p>
<p>Le canalizzazioni utilizzate dai sistemi di controllo dei fumi devono essere realizzate con materiale incombustibile e, in caso di attraversamento di altri compartimenti  diversi da quello servito, devono presentare caratteristiche REI/EI pari a quelle richieste per il compartimento attraversato.</p>
<p><strong>3.2 -Reazione al fuoco</strong><br />
I prodotti da costruzione rispondenti al sistema di classificazione europeo di cui al decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 2005 (Gazzetta Ufficiale n. 73 del 30 marzo 2005) e successive modifiche ed integrazioni, devono essere installati seguendo le prescrizioni e le limitazioni previste al capoverso successivo</p>
<p>I materiali installati, eccettuati gli espositori per la merce in vendita, devono essere conformi a quanto di seguito specificato:</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>a1</strong>) negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, e&#8217; consentito l&#8217;impiego, in ragione del 50 % massimo della loro superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale) di prodotti classificati in una delle seguenti classi di reazione al fuoco, in funzione del tipo di impiego previsto:</p>
<ul style="padding-left: 30px;">
<li>
<ul>
<li style="padding-left: 30px;">Impiego a pavimento: (A2FL-s1), (BFL-s1), (CFL-s1)</li>
<li style="padding-left: 30px;">Impiego a parete: (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s1,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0), (B-s1,d1)</li>
<li style="padding-left: 30px;">Impiego a soffitto: (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (B-s1,d0), (B-s2,d0).</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="padding-left: 60px;"><strong>a1.1)</strong> I prodotti isolanti installati: negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, devono essere classificati in classe (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s1,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0) e (B-s1,d1), per impiego a pavimento e a parete, e in classe (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (B-s1,d0) e (B-s2,d0) per impiego a soffitto.</p>
<p style="padding-left: 60px;"><strong>a1.2) </strong>Qualora per i prodotti isolanti installati negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere è prevista una protezione da realizzare in sito, affinché gli stessi non siano direttamente esposti alle fiamme, sono ammesse le seguenti classi di reazione al fuoco:</p>
<ul style="padding-left: 30px;">
<li>
<ul>
<li>
<ul>
<li>protezione con prodotti isolanti classificati in classe (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s1,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0) e (B-s1,d1) per impiego a pavimento e a parete, e in classe (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (B-s1,d0) e (B-s2,d0) per impiego a soffitto;</li>
<li>protezione con prodotti e/o elementi da costruzione aventi classe di resistenza al fuoco non inferiore a EI 30: prodotti isolanti classificati (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0), (B-s1,d1), (B-s2,d1), per qualsiasi tipo di impiego (pavimento, parete e soffitto).</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="padding-left: 60px;"><strong> a1.3)</strong> Qualora l’installazione tecnica è ubicata all’interno di un’intercapedine orizzontale e/o verticale delimitata da prodotti e/o elementi da costruzione aventi classe di resistenza al fuoco almeno EI 30, sono ammessi, lungo le vie di esodo, prodotti isolanti ricompresi in una delle seguenti classi di reazione al fuoco: (A2L-s1,d0), (A2L-s2,d0), (A2L-s3,d0), (A2L-s1,d1), (A2L-s2,d1), (A2L-s3,d1), (BL-s1,d1), (BL-s2,d1).</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>a2) </strong>Per le restanti parti devono essere impiegati prodotti di classe (A1) per impiego a parete e a soffitto, di classe (A1FL) per impiego a pavimento e di classe (A1L) per l’isolamento di installazioni tecniche a prevalente sviluppo lineare.</p>
<p><strong>b) </strong>In tutti gli altri ambienti accessibili al pubblico le pavimentazioni devono avere una classe di reazione al fuoco del tipo (A2FL-s1), (A2FL-s2), (BFL-s1), (BFL-s2), (CFL-s1), (CFL-s2), (DFL-s1) e le coperture ed i controsoffitti devono avere una classe di reazione al fuoco del tipo (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0), (B-s3,d0).</p>
<p><strong>c) Prodotti isolanti: </strong></p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>c1)</strong> In tutti gli altri ambienti non facenti parte delle vie di esodo, possono essere installati prodotti isolanti classificati (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0), (B-s1,d1), (B-s2,d1) per impiego a pavimento e a parete, e classificati (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0), (B-s3,d0) per impiego a soffitto.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>c2) </strong>Qualora per il prodotto isolante da installare in tutti gli altri ambienti non facenti parte delle vie di esodo è prevista una protezione da realizzare in sito affinché lo stesso non sia direttamente esposto alle fiamme, in luogo delle classi italiane richieste sono ammesse le seguenti classi di reazione al fuoco, in funzione delle caratteristiche della protezione adottata:</p>
<ul>
<li>
<ul>
<li>protezione almeno con prodotti di classe di reazione al fuoco (A2FL-s1), (A2FL-s2), (BFL-s1), (BFL-s2), (CFL-s1) per impiego pavimento fuoco (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0), (B-s1,d1), (B-s2,d1) per impiego parete e (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0), (B-s3,d0) per impiego soffitto: prodotti isolanti classificati in una delle classi di reazione al fuoco (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0), (B-s1,d1), (B-s2,d1) per impiego a pavimento e a parete, e (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0), (B-s3,d0) per impiego a soffitto;</li>
<li>protezione con prodotti di classe di reazione al fuoco almeno (A2-s3,d0) ovvero (A2FL-s2) con esclusione dei materiali metallici: prodotti isolanti classificati in una delle classi di reazione al fuoco (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0), (B-s1,d1), (B-s2,d1) per impiego a pavimento e a parete, e (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0), (B-s3,d0) per impiego a soffitto;</li>
<li>protezione con prodotti di classe di reazione al fuoco (A1) ovvero (A1FL) con esclusione dei materiali metallici: prodotti isolanti classificati in una delle classi di reazione al fuoco (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0), (B-s1,d1), (B-s2,d1) per impiego a pavimento e a parete, e (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0) per impiego a soffitto</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="padding-left: 30px;"><strong> c3) </strong>In tutti gli altri ambienti non facenti parte delle vie di esodo, è consentito l’isolamento di installazioni tecniche a prevalente sviluppo lineare con prodotti classificati in una delle seguenti classi di reazione al fuoco: (A2L-S1,d0), (A2L-s2,d0), (A2L-s3,d0), (A2L-s1,d1), (A2L-s2,d1), (A2L-s3,d1), (BL-s1,d0), (BL-s2,d0), (BL-s3,d0).</p>
<p style="padding-left: 30px;">Nei centri commerciali, le pareti di separazione tra le varie attività di vendita devono essere realizzate in materiali di classe (A1).</p>
<p style="padding-left: 30px;">I requisiti di posa in opera dei materiali devono rispettare quanto previsto all’art. 9 del D.M. 15 marzo 2005. L’impiego dei prodotti da costruzione per i quali sono prescritti specifici requisiti di reazione al fuoco, deve avvenire conformemente a quanto previsto all’art. 4 del D.M. 10 marzo 2005. In particolare per i prodotti, di cui ai punti a1, a2, b e c1, per i quali non è applicata la procedura ai fini della marcatura CE – in assenza di specificazioni tecniche o in applicazione volontaria delle procedure nazionali durante il periodo di coesistenza, gli stessi devono essere installati, tenendo conto delle corrispondenze con le classi di reazione al fuoco italiane  nei casi previsti dal decreto del Ministro dell’interno 15 marzo 2005 (Gazzetta Ufficiale n. 73 del 30 marzo 2005).</p>
<p style="padding-left: 30px;">I materiali non ricompresi nella fattispecie dei prodotti da costruzione devono essere omologati ai sensi del decreto ministeriale 26 giugno 1984 (supplemento ordinario Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984) e successive modifiche ed integrazioni. Per i materiali rientranti nei casi specificatamente previsti dall&#8217;art. 10 del citato D.M. 26/06/1984, è consentito che la relativa classe di reazione al fuoco sia attestata ai sensi del medesimo articolo.</p>
<p style="padding-left: 30px;">I tendaggi devono avere una classe di reazione al fuoco non superiore a 1.</p>
<p><strong>3.3 &#8211; Compartimentazione</strong></p>
<p><strong> </strong>Le attività commerciali devono essere suddivise in compartimenti antincendio, distribuiti sul medesimo livello o su più livelli, di superficie singola non superiore a 2.500 m2, estendibile fino a:</p>
<ul>
<li>a) 5.000 m2 se l’intera attività commerciale è protetta da impianto automatico di spegnimento</li>
<li>ed è inserita in edificio di tipo misto;</li>
<li>b) 10.000 m2 se l’intera attività commerciale è protetta da impianto di spegnimento automatico ed è inserita in edifici di tipo isolato non sottostante ad altri edifici;</li>
<li>c) 15.000 m2 se l’intera attività commerciale è protetta da impianto di spegnimento automatico ed è isolata lungo l’intero perimetro.</li>
<li>d) 30.000 m2 se l’attività commerciale:
<ul>
<li>ha non più di due piani fuori terra ed è priva di piani interrati destinati alla vendita;</li>
<li>è interamente protetta da impianto di spegnimento automatico e da un sistema di controllo dei fumi realizzato in conformità a quanto previsto al successivo punto 4.9, lettera b);</li>
<li>è isolata lungo l’intero perimetro;</li>
<li>è dotata di una squadra di personale destinata esclusivamente al servizio di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze presente durante l’intero orario di apertura al pubblico.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p>Gli elementi di separazione dei compartimenti devono possedere una classe di resistenza al fuoco non inferiore a quella indicata nella tabella 1 del punto 3.1.</p>
<p><strong>3.4 &#8211; Scale</strong></p>
<p><strong> </strong>Tutte le scale facenti parte del sistema di vie di esodo devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto previsto al punto 3.1</p>
<p><strong>Le rampe delle scale devono essere rettilinee</strong>, avere non meno di tre gradini e non più di quindici. I gradini devono essere a pianta rettangolare, di alzata e pedata costanti, rispettivamente non superiore a 17 cm e non inferiore a 30 cm.  Sono ammesse rampe non rettilinee, a condizione che vi siano pianerottoli di riposo almeno ogni quindici gradini e che la pedata del gradino sia di almeno 30 cm, misurata a 40 cm dal montante centrale o dal parapetto interno.</p>
<p><strong> I vani scala di tipo protetto</strong> devono essere provvisti di aperture di aerazione in sommità di superficie non inferiore ad 1 m2, con sistema di apertura degli infissi comandato sia automaticamente da rivelatori di incendio che manualmente mediante dispositivo posto in prossimità dell’entrata alla scala, in posizione segnalata.</p>
<p><strong>Nessuna sporgenza</strong> deve esistere nelle pareti delle scale per un&#8217;altezza di 2 m dal piano di calpestio.  I corrimano lungo le pareti non devono sporgere più di 8 cm e le loro estremità devono essere arrotondate verso il basso o rientrare, con raccordo, verso le pareti stesse.</p>
<p>Le scale di larghezza superiore a 3 m devono essere dotate di <strong>corrimano centrale</strong>.</p>
<p><strong>Qualora le scale siano aperte </strong>su uno o entrambi i lati, devono avere ringhiere o balaustre alte almeno 1 m, atte a sopportare le sollecitazioni derivanti da un rapido deflusso in situazioni di emergenza o di panico.</p>
<p><strong>Qualora le scale siano protette</strong> devono immettere, direttamente o tramite percorsi orizzontali protetti, in luogo sicuro all’esterno dell’edificio da cui sia possibile allontanarsi liberamente.</p>
<p><strong>Qualora le scale siano a prova di fumo</strong> devono immettere, direttamente, o tramite percorso orizzontale a prova di fumo, in luogo sicuro all’esterno dell’edificio da cui sia possibile allontanarsi liberamente.</p>
<p><strong>In attività commerciali di altezza superiore a 24 m</strong>, oppure di altezza superiore a 18 m se in presenza di mall, le scale facenti parte del sistema di vie di esodo devono essere a prova di fumo o di sicurezza esterna.</p>
<p><strong>3.5 -Ascensori, scale e rampe mobili</strong><br />
Tutti gli ascensori  che attraversano più compartimenti devono avere il vano corsa di tipo protetto, con caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto previsto al punto 3.1.<br />
Gli ascensori non devono essere utilizzati in caso di incendio ad eccezione di quelli antincendio.<br />
Le caratteristiche dei vani degli ascensori  debbono rispondere alle specifiche disposizioni vigenti di prevenzione incendi.<br />
Nelle attività commerciali di altezza superiore a 24 m, deve essere previsto almeno un ascensore<br />
antincendio.</p>
<h2>4. &#8211; Misure per il dimensionamento delle vie esodo</h2>
<p><strong>4.1 -DENSITÀ DI AFFOLLAMENTO</strong></p>
<p><strong>1) Attività commerciali al Dettaglio:</strong></p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>a)</strong> aree adibite alla vendita settore alimentare o misto:</p>
<p style="padding-left: 60px;">-0,4 persone/m2 per attività con superficie di vendita fino a 2500 m2</p>
<p style="padding-left: 60px;">-0,2 persone /m2 per attività con superficie di vendita superiore a 2500 m2;</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>b) </strong>aree adibite alla vendita settore non alimentare 0,2: persone/m2</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>c)</strong> aree adibite ad uffici e servizi: persone dichiarate dal titolare + 20%.</p>
<p><strong>2) Attività commerciali all’ Ingrosso:</strong></p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>a) </strong>aree adibite alla vendita 0,1 persone/m2;</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>b)</strong> aree adibite ad uffici e servizi: persone dichiarate dal titolare + 20%.</p>
<p><strong>3) Negozi specialistici</strong> che trattano una specifica gamma merceologica (non alimentare) con superficie di vendita non superiore a 1000 m2: 0,1 persone/m2.</p>
<p>Nei centri commerciali l’affollamento complessivo è determinato sommando quello previsto nelle singole attività commerciali, applicando le densità di affollamento in funzione del settore di vendita (alimentare/misto o non alimentare), e considerando per le parti comuni frequentate dal pubblico una densità di affollamento non inferiore a 0,2 persone/m2.</p>
<p>Per le aree adibite a ristorazione si applica una densità di affollamento di 0,7 persone/m2; per tali aree, qualora l’affollamento superi le 200 persone, almeno la metà delle uscite di sicurezza deve immettere direttamente all’esterno dell’attività commerciale su spazio scoperto,ovvero su luogo sicuro dinamico anche facente parte del sistema di vie di esodo dell’attività commerciale.</p>
<p>Ferme restando le necessarie autorizzazioni, qualora  nell’ambito della attività commerciale siano previste aree per mostre, esposizioni, manifestazioni varie di intrattenimento a carattere temporaneo con capienza superiore a 100 persone, valore determinato considerando una densità di affollamento di 1,2 persone/m2, il dimensionamento delle vie di esodo deve tener conto di tale affollamento in aggiunta a quello stabilito per le superfici di vendita.</p>
<p><strong>4.2 &#8211; Capacità di deflusso</strong></p>
<p>La capacità di deflusso non deve essere superiore ai seguenti valori:</p>
<p style="padding-left: 30px;">a) 50 per locali con pavimento a quota compresa tra +o- 1 m rispetto al piano di riferimento;<br />
b) 37,5 per locali con pavimento a quota compresa tra +o- 7,5 m rispetto al piano di riferimento;<br />
c) 33 per locali con pavimento a quota al di sopra o al di sotto di 7,5 m rispetto al piano di riferimento.</p>
<p><strong> 4.3 &#8211; Lunghezza dei percorsi di esodo</strong></p>
<p>Il percorso effettivo per raggiungere un luogo sicuro, non può essere superiore a 50 m, incrementabili a 60 m in presenza di un sistema di smaltimento fumi realizzato secondo quanto previsto al successivo punto 4.9, lettera b); i corridoi ciechi non possono avere lunghezza superiore a 15 m.</p>
<p>Il percorso per raggiungere una scala di tipo protetto non può essere superiore a 30 m incrementabili a 40 m in presenza di un sistema di smaltimento fumi realizzato secondo quanto previsto al successivo punto 4.9, lettera b); il percorso all’interno del vano scala protetto non deve essere computato ai fini della lunghezza massima ammessa.</p>
<p>Nelle attività commerciali dove è prevista la realizzazione della mall, è consentito considerare ulteriori 40 m di percorso di esodo all’interno della mall per raggiungere un’uscita su  spazio scoperto.</p>
<p>Nelle zone comprendenti aree od impianti a rischio specifico deve essere presente una viabilità di emergenza indipendente dai percorsi di esodo dell’ attività  commerciale.</p>
<p><strong>4.4 &#8211; Sistemi di vie di esodo</strong></p>
<p>I compartimenti di cui al punto 3.3 devono essere ognuno provvisti di un proprio sistema organizzato di vie d’uscita, che adduca verso un luogo sicuro, dimensionato in base al massimo affollamento previsto ed alla capacità di deflusso, realizzato secondo le indicazioni di cui ai seguenti punti.</p>
<p>I percorsi del sistema di vie di esodo comprendono corridoi, mall, vani di accesso alle scale, scale, rampe e passaggi in genere.</p>
<p><strong>4.5 &#8211; Caratteristiche delle vie di esodo</strong><br />
La larghezza utile delle vie di esodo deve essere misurata deducendo l&#8217;ingombro di eventuali elementi sporgenti. Tra gli elementi sporgenti non sono considerati quelli posti ad altezza superiore a 2 m ed eventuali corrimano lungo le pareti nonché dispositivi di apertura delle porte, con ingombro non superiore ad 8 cm.</p>
<p>L’altezza delle vie di esodo non deve essere inferiore a 2 m.</p>
<p>I pavimenti ed i gradini non devono avere superfici sdrucciolevoli.</p>
<p>Le porte che si aprono sulle vie di esodo e/o sulle scale non devono ridurre la larghezza utile delle stesse. Le vie di esodo devono essere tenute sgombre da materiali che possano costituire impedimento al regolare deflusso delle persone.</p>
<p>Quando il pavimento inclinato immette in una scala, la pendenza deve interrompersi almeno ad una distanza dalla scala di 1,2 m.</p>
<p>La larghezza minima delle vie di esodo deve essere multipla del modulo di uscita e non inferiore a due moduli (1,2 m).</p>
<p>Nelle attività commerciali aventi superficie di vendita non superiore a 1000 m2 è ammesso che le uscite abbiano ampiezza inferiore ad 1,2 m, con un minimo di 0,9 m, purché conteggiate come un modulo; nelle attività commerciali aventi superficie di vendita non superiore a 2.500 m2  è ammesso che una percentuale non superiore al 50% delle uscite abbia larghezza inferiore ad 1,2 m, con un minimo di 0,9 m, purché conteggiate come un modulo.</p>
<p>Le vie di esodo dell’area vendita non devono attraversare zone adibite a depositi e/o scarico merce. La larghezza delle uscite deve essere misurata nel punto più stretto della luce di passaggio. Non è consentito utilizzare come vie di esodo per le aree di vendita le zone di carico/scarico delle merci.</p>
<p><strong>4.6 -Larghezza totale delle vie di esodo</strong></p>
<p><strong> </strong>La larghezza totale delle uscite da ogni piano deve essere determinata dal rapporto tra il massimo affollamento previsto e la capacità di deflusso del piano.</p>
<p>Per le attività che occupano più di due piani fuori terra, la larghezza totale delle vie di esodo verticali che conducono al piano di riferimento, deve essere calcolata sommando la larghezza totale delle uscite di due piani consecutivi, con riferimento a quelli aventi maggiore affollamento.<br />
La larghezza totale delle uscite a servizio del piano di riferimento deve essere determinata sulla base del massimo affollamento previsto a tale livello e comunque non inferiore alla larghezza complessiva delle vie di esodo verticali provenienti dagli altri piani.</p>
<p>Le eventuali rampe mobili e scale mobili non devono essere computate ai fini della larghezza delle uscite.</p>
<p><strong>4.7 &#8211; Sistemi di apertura delle porte e di eventuali infissi</strong></p>
<p>Le porte installate lungo le vie di esodo, ad uno o due battenti, devono aprirsi nel verso dell’esodo a semplice spinta, mediante l’azionamento di dispositivi  antipanico a barra orizzontale. I battenti delle porte, quando sono aperti, non devono ostruire passaggi, corridoi e pianerottoli.</p>
<p>E’ consentito installare porte d’ingresso di tipo scorrevole con azionamento automatico, a condizione che siano predisposte anche per l’apertura a spinta verso l’esterno e restare in  posizione di apertura in assenza di alimentazione elettrica. In prossimità di tali porte, in posizione segnalata e facilmente accessibile, deve essere posto un dispositivo di blocco nella posizione di apertura.</p>
<p>Le porte, comprese quelle di ingresso, devono aprirsi su area piana, di profondità almeno pari alla larghezza delle porte stesse.</p>
<p>E’ consentito che le porte resistenti al fuoco, installate lungo le vie di uscita, in corrispondenza di compartimentazioni o nei filtri a prova di fumo, siano tenute in posizione aperta tramite appositi dispositivi elettromagnetici che ne consentano il rilascio a seguito di:</p>
<ul>
<li>attivazione dell’impianto di rivelazione automatica di incendio;</li>
<li>attivazione del sistema di allarme incendio;</li>
<li>mancanza di alimentazione elettrica;</li>
<li>intervento manuale su comando posto in prossimità delle porte in posizione segnalata.</li>
</ul>
<p><strong>4.8 &#8211; Numero di uscite</strong></p>
<p>Le uscite da ciascun piano/compartimento frequentato dal pubblico non devono essere inferiori a due, ed essere posizionate in punti ragionevolmente contrapposti.<br />
In corrispondenza delle barriere casse devono essere previsti passaggi per l’esodo di larghezza singola non inferiore a 1,2 m con un numero complessivo di moduli non inferiore a quello delle uscite di sicurezza esistenti davanti alla barriera casse.<br />
In ogni caso devono essere garantiti i seguenti passaggi:</p>
<ul>
<li>batteria da 1 a 5 casse: almeno un passaggio ad una delle estremità;</li>
<li>batteria da 6 a 10 casse: almeno due passaggi posti alle due estremità;</li>
<li>batteria con più di 10 casse: almeno due passaggi posti alle due estremità più passaggi intermedi uno ogni 10 casse.</li>
</ul>
<p>E’ ammesso che i negozi specialistici con superficie aperta al pubblico non superiore a 600 m2 e carico di incendio non superiore a 200 MJ/m2 siano dotati di un’unica uscita, di larghezza non inferiore a 1,2 m, perché il percorso di massimo di esodo effettivo sia non superiore a 30 m.</p>
<p><strong>4.9 &#8211; Sistema di controllo dei fumi naturale o meccanico</strong></p>
<p>Le aree adibite alla vendita devono essere provviste di un sistema di controllo dei fumi finalizzato a garantire un’altezza libera dal fumo pari almeno a 2,00 metri. Per un efficace lavaggio degli ambienti è necessario provvedere ad immettere dal basso tanta aria pulita esterna quanta ne viene estratta dall’alto, in modo da avere una zona libera da fumo che favorisca l’esodo degli occupanti e le operazioni di soccorso. Gli ambienti di edifici pluripiano che si affacciano sulla mall devono presentare compartimentazioni fisse o mobili sugli affacci stessi per evitare la propagazione dei fumi verso i vari piani dell’edificio.</p>
<p>Tale obiettivo può essere raggiunto con una delle seguenti soluzioni:</p>
<ul>
<li><strong>a) aperture di aerazione naturale </strong>ricavate lungo il perimetro e/o in copertura aventi superficie non inferiore ad 1/40 della superficie in pianta del compartimento. Le aperture devono essere distribuite il più possibile uniformemente privilegiando la realizzazione di aperture sia nella parte bassa che nella parte alta delle pareti o in copertura. Le superfici di aerazione devono essere dotate di un sistema di apertura automatico o manuale degli infissi la cui gestione deve essere considerata nel piano di emergenza e segnalata per le squadre di soccorso. L’aerazione naturale può essere realizzata anche tramite camini ed intercapedini;</li>
<li><strong>b)	sistema di controllo dei fumi</strong> con l’ausilio di evacuatori di fumo e calore (EFC) a funzionamento naturale o con l’ausilio di estrattori meccanici, dimensionato e realizzato in conformità alle vigenti norme tecniche di impianto e di prodotto.</li>
</ul>
<h2>5. &#8211; Aree ed impianti a rischio specifico</h2>
<p>5.1 &#8211; Generalità</p>
<p>Gli impianti tecnologici devono essere realizzati a regola d’arte e secondo le norme tecniche vigenti e devono essere intercettabili da posizioni segnalate e facilmente accessibili.</p>
<p><strong>5.2 &#8211; Classificazione</strong></p>
<p><strong> </strong>Le aree a rischio specifico sono così classificate:</p>
<ul>
<li>spazi per depositi (5.3)</li>
<li>impianti di produzione calore (5.4)</li>
<li>impianti di ventilazione/condizionamento (5.5)</li>
</ul>
<p><strong> 5.3 &#8211; Spazi per depositi</strong></p>
<p><strong>5.3.1 &#8211; Depositi di  liquidi combustibili, infiammabili e </strong><strong>di g.p.l.</strong><br />
I depositi di liquidi infiammabili e combustibili, nelle confezioni originali, devono essere ubicati in locali appositi rispondenti alle specifiche norme  di prevenzione incendi in vigore. La vendita al pubblico di fluidi combustibili e di prodotti contenuti in recipienti a pressione per uso domestico (insetticidi, prodotti spray in genere, cosmetici, alcooli in concentrazione superiore a 60 % in volume, oli lubrificanti, ecc.) è consentita alle seguenti prescrizioni:</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>a) </strong>tali prodotti devono essere esposti al pubblico esclusivamente nei relativi contenitori originali sigillati e deve essere imposto il divieto di travaso;<br />
<strong>b) </strong>al personale addetto devono essere fornite istruzioni al fine di evitare perdite di prodotti e di intervenire tempestivamente in caso di spargimenti accidentali,</p>
<p>Il quantitativo complessivo in vendita di tali prodotti non deve essere superiore a 600 kg; di questi il quantitativo di prodotti con punto di infiammabilità inferiore a 21 °C , non deve essere superiore a 200 kg.</p>
<p>I depositi di g.p.l., nei recipienti portatili originali, devono essere ubicati in locali appositi rispondenti alle specifiche norme di prevenzione incendi in vigore. La vendita al pubblico di g.p.l. in piccoli recipienti portatili del tipo “da campeggio” può essere consentita esclusivamente in compartimenti monopiano fuori terra, non sovrastanti altri locali, alle seguenti condizioni:</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>a)</strong> i recipienti devono avere  capacità singola non superiore a 5 kg;<br />
<strong>b)</strong> l’alloggiamento deve essere effettuato su un solo ripiano posizionato a non più di 1 m dal pavimento;<br />
<strong>c) </strong>prima della collocazione dei recipienti sulle scaffalature, deve essere verificata, da parte del personale addetto, l’integrità dei contenitori stessi;<br />
<strong>d)</strong> il quantitativo di g.p.l. complessivo in vendita  deve essere inferiore a 75 kg.</p>
<p><strong>5.3.2 &#8211; Depositi di merci varie e spazi di ricevimento delle merci</strong></p>
<p><strong> </strong>E’ consentito destinare a deposito o ricevimento di  merci appositi spazi, anche non compartimentati, nell’ambito dell’area di vendita o in adiacenza alla stessa, di superficie non superiore a 200 m2, e comunque non eccedenti il 20% della superficie di vendita: ciò a condizione che non venga modificata la classe di resistenza al fuoco del compartimento.<br />
I locali destinati a deposito e/o ricevimento delle merci, eccedenti le dimensioni di cui sopra, devono essere compartimentati dalle aree di vendita con elementi costruttivi aventi resistenza al fuoco congrua con il carico di incendio specifico e comunque non inferiore ai valori riportati al punto 3.1. ed avere un sistema indipendente di vie di esodo.</p>
<p>È consentita la comunicazione con le aree di vendita attraverso aperture dotate di porte almeno EI 60 per depositi di superficie fino a 500 m2, disimpegno con strutture e porte almeno EI 60 per depositi di superficie maggiore di 500 m2 e fino a 1000 m2, ovvero attraverso filtri a prova di fumo per depositi di superficie superiore a 1000 m2. Nel caso di depositi ubicati ai piani interrati la comunicazione con le aree di vendita deve avvenire in ogni caso tramite filtro a prova di fumo, indipendentemente dalla superficie del deposito. Le porte devono presentare caratteristiche di cui al punto 3.1. Se tali porte sono ad intervento automatico il loro azionamento deve avvenire come indicato al punto 4.7.</p>
<p>I depositi devono avere un sistema di smaltimento dei fumi conforme alle indicazioni contenute nel punto 4.9.</p>
<p>A servizio di ogni locale deve essere previsto un numero di estintori portatili in ragione di almeno uno ogni 150 m2 di superficie in pianta aventi carica minima pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 34A 144BC.</p>
<p>I depositi aventi superficie superiore a 200 m2 devono essere protetti con impianto idrico antincendio a naspi e/o idranti realizzato in conformità a quanto previsto al successivo punto 7.3; i depositi aventi superficie superiore a 1000 m2 o carico di incendio specifico superiore a 600 MJ/m2 devono inoltre essere protetti con impianto di spegnimento automatico con agenti estinguenti di tipo idoneo all’uso previsto.</p>
<p>I depositi di materiali di scarto ubicati all’esterno devono essere posizionati in maniera tale da garantire, in caso di incendio, la non propagazione dell’incendio all’interno dei locali.</p>
<p><strong>5.3.3 -Aree destinate alla ricarica accumulatori di carrelli e simili </strong></p>
<p>Le aree destinate alla ricarica accumulatori di carrelli elevatori e simili, nonché le eventuali officine per la manutenzione dei macchinari, sono ammesse all’interno di locali ad uso esclusivo, ubicati al piano terra, separati dagli altri ambienti mediante elementi aventi caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI/EI 60 con aperture d’aerazione permanente pari almeno ad 1/30 della superficie in pianta realizzate anche mediante camini a tiraggio naturale. Le eventuali comunicazioni con ambienti di attività pertinente devono essere munite di porte EI 60 con autochiusura.</p>
<p><strong>5.4 &#8211; Impianti di produzione di calore</strong><br />
Per gli impianti di produzione di calore, compresi quelli di cottura cibi, panificazione e lavaggio stoviglie, si applicano le disposizioni di prevenzione incendi in vigore. E’ vietato installare all’interno degli ambienti di vendita apparecchi per la produzione di calore funzionanti a combustibile solido, liquido o gassoso, e apparecchi elettrici con resistenza in vista.  E’ ammessa soltanto la presenza di forni per pizza e/o pane con funzionamento a legna con caricamento manuale.</p>
<p><strong>5.5 -Impianti di climatizzazione</strong></p>
<p>5.5.1 &#8211; Generalità<br />
Gli impianti di climatizzazione, di tipo centralizzato o localizzato, devono possedere requisiti che<br />
garantiscano il raggiungimento dei seguenti obiettivi:</p>
<ul>
<li>non alterare la compartimentazione;</li>
<li>evitare il ricircolo dei prodotti della combustione o di altri gas ritenuti pericolosi;</li>
<li>non produrre, a causa di avarie e/o guasti propri, fumi che si diffondano nei locali serviti;</li>
<li>non costituire elemento di propagazione di fumi e/o fiamme, anche nella fase iniziale degli incendi.</li>
</ul>
<p><strong> 5.5.2 &#8211; Impianti centralizzati</strong></p>
<p><strong> </strong>Le unità di trattamento dell&#8217;aria e i gruppi frigoriferi non devono essere installati nei locali dove sono ubicati gli impianti di produzione calore.</p>
<p>I gruppi frigoriferi possono essere installati all’aperto, anche sui terrazzi, ovvero all’interno del fabbricato servito In tal caso i gruppi frigoriferi di potenza superiore a 100 kW elettrici devono essere installati in appositi locali, realizzati con elementi di separazione di caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI/EI 60 con porte REI/EI 60; quelli con potenzialità superiore a 200 kW devono avere accesso direttamente dall&#8217;esterno o tramite disimpegno aerato di analoghe caratteristiche di resistenza al fuoco.</p>
<p>L&#8217;aerazione nei locali dove sono installati i gruppi frigoriferi non deve essere inferiore a quella indicata dal costruttore dei gruppi stessi, con una superficie minima non inferiore a 1/20 della superficie in pianta del locale.</p>
<p>Nei gruppi frigoriferi devono essere utilizzati come fluidi frigorigeni prodotti non infiammabili e non tossici. I gruppi refrigeratori che utilizzano soluzioni acquose di ammoniaca possono essere installati solo all&#8217;esterno dei fabbricati o in locali aventi caratteristiche analoghe a quelli delle centrali termiche alimentate a gas.</p>
<p>Le centrali frigorifere destinate a contenere gruppi termorefrigeratori ad assorbimento a fiamma diretta devono rispettare le disposizioni di prevenzione incendi in vigore per gli impianti di produzione calore, riferite al tipo di combustibile impiegato. I gruppi autonomi di condizionamento alimentati a gas (Roof-Top) devono essere realizzati nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di impianti di produzione di calore alimentati a gas.</p>
<p>Non è consentito utilizzare aria di ricircolo proveniente da cucine, autorimesse e comunque da spazi a rischio specifico.</p>
<p><strong>5.5.3 &#8211; Condotte di distribuzione e ripresa aria</strong></p>
<p>Le condotte di distribuzione e ripresa aria devono essere conformi per quanto riguarda i requisiti di reazione al fuoco alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi vigenti in materia. Le condotte non devono attraversare:</p>
<ul>
<li>luoghi sicuri, che non siano a cielo libero;</li>
<li>vani scala e vani ascensore;</li>
<li>locali, non di vendita, a rischio specifico di incendio.</li>
</ul>
<p>Qualora, per tratti limitati, non fosse possibile rispettare quanto sopra indicato, le condotte devono essere separate con elementi REI/EI di classe pari al compartimento interessato ed intercettate con serrande tagliafuoco aventi analoghe caratteristiche.</p>
<p>Negli attraversamenti di pareti e solai, lo spazio attorno alle condotte deve essere sigillato con idoneo materiale , senza tuttavia ostacolare le dilatazioni delle stesse. Detto materiale, nel caso di attraversamenti di compartimenti, deve garantire una resistenza al fuoco per un tempo almeno pari alla maggiore delle classi dei compartimenti attraversati.</p>
<p><strong>5.5.4 &#8211; Dispositivi di controllo</strong></p>
<p>Ogni impianto deve essere dotato di un dispositivo di comando manuale per l&#8217;arresto dei ventilatori in caso d&#8217;incendio, situato in un punto facilmente accessibile, protetto dall’incendio e ben segnalato. Gli impianti devono essere dotati di sistema localizzato di rilevazione fumi all’interno della condotta di ricircolo che comandi automaticamente l&#8217;arresto dell’impianto. L&#8217;intervento dei rivelatori deve essere segnalato nella centrale di controllo.</p>
<p>L&#8217;intervento dei dispositivi, sia manuali che automatici, non deve permettere la rimessa in funzione dei ventilatori senza l’intervento manuale dell’operatore.</p>
<p><strong>5.5.5 &#8211; Schemi funzionali</strong></p>
<p>Per ciascun impianto deve essere predisposto uno schema funzionale in cui risultino:</p>
<ul>
<li>gli attraversamenti di elementi e/o strutture resistenti al fuoco;</li>
<li>l&#8217;ubicazione delle serrande tagliafuoco;</li>
<li>l&#8217;ubicazione delle macchine;</li>
<li>l&#8217;ubicazione di rivelatori di fumo e del comando manuale;</li>
<li>lo schema di flusso dell&#8217;aria primaria e secondaria;</li>
<li>la logica sequenziale delle manovre e delle azioni previste in emergenza.</li>
</ul>
<p><strong>5.5.6 &#8211; Impianti localizzati</strong></p>
<p>Gli impianti comunemente denominati Unità di Trattamento Aria (UTA) possono essere installati direttamente negli ambienti serviti, compresi quelli con gruppo frigo incorporato purché la potenza elettrica di ognuno non ecceda i 50 KW e a condizione che il fluido refrigerante sia non infiammabile e non tossico. E’ comunque escluso l’impiego di apparecchiature a fiamma libera.</p>
<h2><strong>6. &#8211; Impianti elettrici</strong></h2>
<p>6.1 Generalità</p>
<p>Gli impianti elettrici devono essere realizzati ed installati in conformità alla Legge n. 186 del 01.03.1968. Ai fini della prevenzione degli incendi, devono avere le seguenti caratteristiche:</p>
<ul>
<li>non costituire causa primaria di incendio o di esplosione;</li>
<li>non fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi.</li>
<li>il comportamento al fuoco della membratura deve essere compatibile con la specifica destinazione d’uso dei singoli locali;</li>
<li>essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio dell’intero sistema (utenza) garantendo comunque la sicurezza dei soccorritori;</li>
<li>disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni “protette” e riportare chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono.</li>
</ul>
<p><strong>6.2  Quadri elettrici generali</strong></p>
<p>I quadri elettrici generali devono essere ubicati in posizione segnalata, protetta dall’incendio e facilmente accessibile. Nel caso in cui i quadri elettrici siano installati in posizione che non risulti facilmente accessibile deve essere previsto un comando di sgancio a distanza.</p>
<p><strong>6.3  Impianti elettrici di sicurezza</strong></p>
<p><strong> </strong>I seguenti sistemi di utenza devono disporre di impianti di sicurezza:</p>
<p style="padding-left: 30px;">a) illuminazione di sicurezza;<br />
b) allarme;<br />
c) rivelazione;<br />
d) impianto di diffusione sonora;<br />
e) sistema di controllo fumi;<br />
f) ascensori antincendio.</p>
<p>L’alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione breve (d 0,5 s) per gli impianti di cui alle lettere a-b-c-d, e ad interruzione media (d 15 s) per gli impianti di cui alla lettera e ed f.<br />
Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore.<br />
L’autonomia di alimentazione è stabilita come segue:</p>
<ul>
<li>impianti di cui alle lettere b-c-d -e                <strong>60 minuti</strong>;</li>
<li>impianti di cui alle lettere a- f                       <strong>90 minuti</strong>;</li>
</ul>
<p>L’installazione dei gruppi elettrogeni deve essere conforme alle regole tecniche vigenti.</p>
<p><strong>6.4 -Illuminazione di sicurezza</strong></p>
<p>In tutte le attività commerciali deve essere installato un impianto di illuminazione di sicurezza che deve assicurare un livello di illuminazione non inferiore a 10 lux ad un metro di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita, e non inferiore a 5 lux negli altri ambienti accessibili al pubblico. Per l’impianto di illuminazione di sicurezza possono essere utilizzate singole lampade autoalimentate oppure con alimentazione centralizzata.</p>
<h2><strong>7. &#8211; Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi</strong></h2>
<p><strong> </strong>7.1 &#8211; Generalità</p>
<p>Le apparecchiature e gli impianti di estinzione degli incendi devono essere realizzati ed installati a regola d&#8217;arte,  conformemente alle vigenti norme di buona tecnica e a quanto di seguito indicato.</p>
<p><strong>7.2 &#8211; Estintori</strong><br />
Le attività commerciali devono essere dotate di un adeguato numero di estintori portatili, di tipo omologato, distribuiti in modo uniforme nell&#8217;area da proteggere e in prossimità delle uscite; devono essere ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile in modo che la distanza che una persona deve percorrere per utilizzarli non sia superiore a 30 m. Gli estintori devono essere  installati in ragione di almeno uno ogni 150 m2 di pavimento, o frazione, con un minimo di due estintori per piano o per compartimento e di uno per ciascun impianto a rischio specifico.</p>
<p>Gli estintori portatili devono avere carica minima pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 34A &#8211; 144B C.</p>
<p>Gli estintori a protezione di aree ed impianti a rischio specifico devono avere agenti estinguenti di tipo idoneo all’uso previsto</p>
<p><strong>7.3 &#8211; Reti naspi e idranti</strong></p>
<p>Le attività commerciali devono essere dotate di apposita rete naspi/idranti progettate, installate, collaudate e gestite secondo le norme di buona tecnica vigenti.<br />
Per i criteri di dimensionamento degli impianti, il livello di  pericolo, con riferimento alla UNI<br />
10779, è così stabilito:</p>
<ul>
<li>superficie di vendita fino a 2.500 m2            = livello 1</li>
<li>superficie di vendita tra 2.500 e 15.000 m2     = livello 2</li>
<li>superficie di vendita superiore a 15.000 m2     = livello 3</li>
</ul>
<p>E’ ammesso che le attività commerciali con superficie di vendita fino a 600 m2 e carico di incendio non superiore a 100 MJ/m2 siano prive di impianti naspi/idranti.</p>
<p>Per le attività commerciali con superficie di vendita maggiore di 5.000 m2 deve essere prevista anche la protezione esterna conforme alla norma UNI 10779. L’alimentazione idrica deve essere almeno di tipo singolo superiore, come definita dalla UNI EN 12845.</p>
<p><strong>7.4 &#8211; Impianto di spegnimento automatico</strong></p>
<p>Nelle attività commerciali con superficie di vendita maggiore di 5.000 m2 o con carico di incendio specifico superiore a 600 MJ/m2 l’attività, depositi compresi, deve essere protetta da impianto di spegnimento automatico, progettato, installato, collaudato e gestito secondo le norme di buona tecnica vigenti. Nelle aree accessibili al pubblico l’impianto di spegnimento automatico deve essere ad acqua; l’alimentazione idrica deve essere classificata almeno come alimentazione idrica singola superiore secondo i criteri stabiliti dalla norma UNI EN 12845. Nelle aree adibite a depositi e servizi,non accessibili al pubblico, possono essere utilizzati agenti estinguenti diversi dall’acqua purché di tipo idoneo all’uso previsto.</p>
<h2>8. &#8211; Impianti di rivelazione, segnalazione e allarme</h2>
<p>8.1 &#8211; Generalità</p>
<p>Nelle attività commerciali tutte le aree devono essere protette da impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi, progettato, installato, collaudato e gestito secondo le norme di buona tecnica vigenti, in grado di rilevare e segnalare a distanza un principio di incendio. L’impianto deve anche essere corredato di segnalatori del tipo a pulsante manuale opportunamente distribuiti ed ubicati in prossimità delle uscite.</p>
<p><strong>8.2 &#8211; Caratteristiche</strong></p>
<p>La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei rivelatori o pulsanti deve determinare una segnalazione ottica ed acustica di allarme di incendio presso un luogo presidiato durante le ore di attività.</p>
<p>L&#8217;impianto di rivelazione deve consentire l&#8217;attivazione automatica delle seguenti operazioni:</p>
<ul>
<li>chiusura di eventuali porte tagliafuoco, appartenenti al compartimento antincendio da cui è pervenuta la segnalazione;</li>
<li>chiusura di eventuali serrande tagliafuoco 	riferite al compartimento da cui proviene la segnalazione;</li>
<li>eventuale trasmissione a distanza delle segnalazioni di allarme, in posti predeterminati in un piano operativo interno di emergenza;</li>
<li>attivazione del sistema di controllo fumi.</li>
</ul>
<p><strong>8.3 &#8211; Sistemi di diffusione sonora</strong><br />
Le attività commerciali devono essere provviste di un sistema di diffusione sonora in grado di diffondere avvisi e segnali di allarme allo scopo di dare avvio alle procedure di emergenza nonché alle connesse operazioni di evacuazione.</p>
<p>Le procedure di diffusione dei segnali di allarme devono essere opportunamente regolamentate nel piano di emergenza.</p>
<p><strong>9. &#8211; Segnaletica di sicurezza</strong></p>
<p><strong> </strong>Deve essere installata la segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza antincendio, conforme al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che indichi:</p>
<ul>
<li>le uscite di sicurezza e i relativi percorsi d’esodo;</li>
<li>l’ubicazione dei mezzi fissi e portatili di estinzione incendi;</li>
<li>i divieti di fumare ed uso di fiamme libere;</li>
<li>il divieto di utilizzare gli ascensori in caso di incendio, ad eccezione degli ascensori antincendio;</li>
<li>i pulsanti di sgancio dell’alimentazione elettrica;</li>
<li>i pulsanti di allarme.</li>
</ul>
<p>Le uscite di sicurezza ed i percorsi di esodo devono essere evidenziati da segnaletica di tipo luminoso mantenuta sempre accesa durante l’esercizio dell’attività, alimentata sia da rete normale che da alimentazione di sicurezza.</p>
<h2>10. &#8211; Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio</h2>
<p>L’organizzazione e la gestione della sicurezza deve rispondere ai criteri  contenuti nel decreto del Ministero dell’interno 10 marzo 1998 (S.O.G.U. n. 81, del 7 aprile 1998) e per i centri commerciali deve essere di tipo unitaria.</p>
<p>Ai fini del necessario coordinamento delle operazioni di emergenza, deve essere predisposto un apposito locale o punto di gestione delle emergenze commisurato alla complessità della attività commerciale .</p>
<p>Nell’attività commerciale  devono essere collocate in vista le planimetrie semplificate dei locali, recanti la disposizione delle indicazioni delle vie di esodo e dei mezzi antincendio.<br />
Presso il locale o il punto di gestione delle emergenze, presidiato durante l’orario di attività, devono far capo le segnalazioni di allarme e deve essere disponibile il piano di emergenza ed una<br />
planimetria generale, per le squadre di soccorso, riportante la ubicazione:</p>
<ul>
<li>delle vie di uscita (corridoi, scale, uscite);</li>
<li>dei mezzi e degli impianti di estinzione;</li>
<li>dei dispositivi di arresto dell&#8217;impianto di ventilazione;</li>
<li> dei dispositivi di arresto degli impianti elettrici e dell&#8217;impianto di distribuzione di gas combustibile;</li>
<li>dei vari ambienti di pertinenza con indicazione delle relative destinazioni d&#8217;uso.</li>
</ul>
<p>Per le attività di superficie complessiva superiore a 20.000 m2 il centro di gestione delle emergenze deve avere i seguenti requisiti:</p>
<ul>
<li>ubicato in apposito locale costituente compartimento antincendio dotato di accesso diretto dall’esterno e di strumenti idonei per ricevere e trasmettere comunicazioni agli addetti al servizio antincendio, alle aree della struttura ed all’esterno. In esso devono essere installate le centrali di controllo e segnalazione degli incendi nonché quanto altro ritenuto necessario alla gestione delle emergenze;</li>
<li>essere accessibile al personale responsabile della gestione dell’emergenza ed ai Vigili del Fuoco, ed essere presidiato da personale incaricato.</li>
</ul>
<h2><a href="http://www.ordineingegneriagrigento.it/documents/dm-27-luglio-2010-prevenzione-incendi-attivita-commerciali-superiori-a-400-mq.pdf">Scarica Regola Tecnica DM 27 Luglio 2010 (pdf)</a></h2>
<h2>Quadro normativo:</h2>
<p>Nelle fattispecie escluse dall&#8217;applicazione delle nuove disposizioni, sopra descritte, continuano ad applicarsi le disposizioni di prevenzione incendi di cui alla Circolare 75/1967 ed alla Lettera circolare 5210/4118/4 del 17 febbraio 1975.</p>
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		<title>Progettazione Costruzioni in Acciaio per la Sicurezza in caso di Incendio. Palermo 7-8.Lug.&#8217;09</title>
		<link>http://www.ordineingegneriagrigento.it/2009/06/la-progettazione-delle-costruzioni-di-acciaio-per-la-sicurezza-in-caso-di-incendio-palermo-7-8lug09/</link>
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		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 03:00:19 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Prevenzione Incendi]]></category>
		<category><![CDATA[corsi di formazione]]></category>

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		<description><![CDATA[[ 7 luglio 2009 a 8 luglio 2009. ] Si terrà a Palermo il 7 e 8 luglio 2009 il corso di formazione La Progettazione delle Costruzioni di Acciaio per la Sicurezza in caso di Incendio organizzato dalla Commissione Tecnica per la Sicurezza delle Costruzioni in Acciaio in caso di Incendio supportata da Fondazione Promozione Acciaio. Iscrizione Obbligatoria entro il 2.Luglio.2009. Costo € 120.

Presentazione e finalità del corso
Negli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.ordineingegneriagrigento.it/wp-content/uploads/2009/06/logoacciaiopalermo.jpg" alt="" width="197" height="267" />Si terrà a Palermo il 7 e 8 luglio 2009 il corso di formazione <strong>La Progettazione delle Costruzioni di Acciaio per la Sicurezza in caso di Incendio</strong> organizzato dalla <strong>Commissione Tecnica per la Sicurezza delle Costruzioni in Acciaio in caso di Incendio supportata da Fondazione Promozione Acciaio. </strong><strong><span style="text-decoration: underline;">Iscrizione Obbligatoria entro il 2.Luglio.2009. Costo € 120.</span></strong></p>
<p><strong>Presentazione e finalità del corso</strong><br />
Negli ultimi anni il tema della sicurezza strutturale in caso di incendio è stato oggetto di numerose attività che hanno prodotto una notevole evoluzione del quadro normativo.<br />
I criteri generali della sicurezza stabiliti nel 1988 dalla Direttiva della Commissione Europea sono stati sviluppati attraverso procedure messe a punto nell&#8217;ambito degli Eurocodici, ora disponibili nella versione definitiva approvata da tutti i paesi europei. Come negli altri Paesi membri, <span id="more-4822"></span>anche in Italia il nuovo approccio normativo europeo è stato un riferimento per le norme nazionali che hanno subito un sensibile rinnovamento: dalle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni, ai nuovi Decreti Ministeriali del 16 febbraio, del 9 marzo e del 9 maggio 2007, che in pratica hanno abrogato la Circolare n. 91 del 1961 ed introdotto in ambito nazionale le parti fuoco degli Eurocodici. Con la pubblicazione del D.M. del 16/02/07 anche le metodologie di qualificazione e di certificazione dei sistemi di protezione dal fuoco delle strutture sono stati oggetto di radicali cambiamenti rispetto al precedente quadro normativo, regolato dalla Circolare n. 91 del 1961. A tal riguardo di importanza rilevante sono le procedure per la qualificazione dei sistemi protettivi delle strutture di acciaio previste dalla normativa europea, con cui committenti e professionisti operanti nel mercato delle costruzioni ormai sono chiamati a confrontarsi.<br />
Fin dall&#8217;inizio il mondo delle costruzioni di acciaio ha seguito con interesse questa evoluzione del quadro normativo. I risultati delle numerose ricerche condotte, le nuove normative per la progettazione e le soluzioni ormai correntemente adottate per la realizzazione di edifici dimostrano come le costruzioni di acciaio possono essere progettate per soddisfare qualunque livello di sicurezza necessario per le costruzioni in caso di incendio.</p>
<p><a href="http://www.ordineingegneriagrigento.it/wp-content/uploads/2009/06/incendio_acciaio_palermo.jpg"><img src="http://www.ordineingegneriagrigento.it/wp-content/uploads/2009/06/incendio_acciaio_palermo.jpg" alt="" width="466" height="341" /></a></p>
<h2 style="text-align: center;"><a href="http://www.promozioneacciaio.it/documenti_pdf/pal2009/pieghevole.pdf">Scarica Brochure Locandina</a></h2>
<p>Sulla base di tali considerazioni, Fondazione Promozione Acciaio ha costituito un organo tecnico/scientifico permanente ed indipendente, la Commissione per la Sicurezza delle Costruzioni in Acciaio in caso di Incendio, al fine di consentire un continuo e qualificato approfondimento tecnico nell&#8217;ambito della sicurezza strutturale delle costruzioni di acciaio in caso di incendio. Il corso La Progettazione delle Costruzioni di Acciaio per la Sicurezza in caso di Incendio è rivolto ai progettisti e ai professionisti impegnati nell&#8217;ambito delle pratiche di prevenzione incendi. Esso si pone l&#8217;obiettivo di fornire le informazioni tecniche di base necessarie per il progetto e la verifica in caso d&#8217;incendio di soluzioni costruttive di acciaio alla luce delle nuove normative vigenti.</p>
<p><strong>Introduzione al Corso</strong><br />
Il corso si articolerà in due giornate, dedicate al tema della sicurezza strutturale in caso di incendio, centrando l&#8217;attenzione sulle prestazioni che le strutture di acciaio devono garantire per soddisfare i livelli di sicurezza fissati dalle normative vigenti ed ai criteri generali che sono alla base della verifica dei requisiti necessari a garantire la sicurezza in caso d&#8217;incendio di un organismo strutturale di acciaio.<br />
Ai partecipanti del corso saranno distribuiti materiale didattico e documentazione tecnica aggiornata alle nuove normative, unitamente all&#8217;attestato di presenza al corso stesso.<br />
<strong><br />
</strong><strong>L&#8217;iscrizione al corso è obbligatoria e dovrà essere perfezionata mediante l&#8217;invio a mezzo fax al numero 02 86313031, entro il 2 Luglio 2009</strong>, della scheda di adesione e della ricevuta di versamento della quota d&#8217;iscrizione prevista secondo quanto sotto elencato alla Segreteria della Fondazione Promozione Acciaio.</p>
<p><strong>Quota d&#8217;iscrizione:</strong> <strong>euro 120,00. </strong><br />
La quota d&#8217;iscrizione comprende anche la distribuzione del libro Sicurezza-Incendio, del Nomogramma della resistenza al fuoco delle strutture di acciaio ed un abbonamento annuale alla rivista &#8220;Europ&#8217;A Acciaio Architettura&#8221;.</p>
<p><strong>Sede del corso: </strong>Sala del Consiglio di Facoltà di Ingegneria Presidenza della Facoltà di Ingegneria Viale delle Scienze 90128 Palermo. <strong>Per informazioni: </strong><a href="http://www.promozioneacciaio.it/" target="_blank">www.promozioneacciaio.it</a>. <strong>Per le iscrizioni:</strong> <strong>Fondazione Promozione Acciaio. Dott.sa Carmela Moccia </strong>Piazza Velasca, 10 20122 Milano tel. +39 02 86313020 fax +39 02 86313031e-mail: <a style="text-decoration: none;" href="mailto:segreteria@promozioneacciaio.it">segreteria@promozioneacciaio.it</a></p>
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