<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ordine Ingegneri Agrigento &#187; Lavori Pubblici</title>
	<atom:link href="http://www.ordineingegneriagrigento.it/categorie/professione/lavori-pubblici-professione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ordineingegneriagrigento.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 06:56:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Tabella Costo Orario Manodopera Edile Provincia Agrigento, Marzo 2006</title>
		<link>http://www.ordineingegneriagrigento.it/2009/12/tabella-costo-orario-manodopera-edile-provincia-agrigento-marzo-2006/</link>
		<comments>http://www.ordineingegneriagrigento.it/2009/12/tabella-costo-orario-manodopera-edile-provincia-agrigento-marzo-2006/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 09:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavori Pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[manodopera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ordineingegneriagrigento.it/?p=6781</guid>
		<description><![CDATA[Tabella Costo Orario Manodopera Edile Provincia Agrigento, Marzo 2006. Tabella-costo-orario-manodopera-edile-agrigento-marzo-2006
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tabella Costo Orario Manodopera Edile Provincia Agrigento, Marzo 2006. <a href="http://www.ordineingegneriagrigento.it/documents/tabella-costo-orario-manodopera-edile-agrigento-marzo-2006.pdf">Tabella-costo-orario-manodopera-edile-agrigento-marzo-2006</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ordineingegneriagrigento.it/2009/12/tabella-costo-orario-manodopera-edile-provincia-agrigento-marzo-2006/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Errata corrige nuovo prezzario unico regionale per i lavori pubblici 2009 (decreto presidenziale 16 aprile 2009)</title>
		<link>http://www.ordineingegneriagrigento.it/2009/10/errata-corrige-nuovo-prezzario-unico-regionale-per-i-lavori-pubblici-2009-decreto-presidenziale-16-aprile-2009/</link>
		<comments>http://www.ordineingegneriagrigento.it/2009/10/errata-corrige-nuovo-prezzario-unico-regionale-per-i-lavori-pubblici-2009-decreto-presidenziale-16-aprile-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 08:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavori Pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[prezzario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ordineingegneriagrigento.it/?p=6478</guid>
		<description><![CDATA[Nel nuovo prezziario unico regionale per i lavori pubblici, pubblicato con decreto presidenziale 16 aprile 2009 nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, parte I, n° 18 del 24 aprile 2009, vanno apportate le seguenti rettifiche (riguardanti pozzetti per fognatura), pubblicate nella G.U.R.S. 31 luglio 2009, n° 36, pagina 43. Visiona la Comunicazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nel <a href="http://www.ordineingegneriagrigento.it/2009/04/pubblicato-oggi-24apr09-il-nuovo-prezzario-unico-regionale-per-i-lavori-pubblici/">nuovo prezziario</a> unico regionale per i lavori pubblici, pubblicato con decreto presidenziale 16 aprile 2009 nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, parte I, n° 18 del 24 aprile 2009, vanno apportate le seguenti rettifiche (riguardanti pozzetti per fognatura), pubblicate nella <a href="http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g09-36/g09-36-p42.html">G.U.R.S. 31 luglio</a> 2009, n° 36, pagina 43. <a href="http://www.ordineingegneriagrigento.it/documents/errata-corrige-nuovo-prezzario-unico.pdf">Visiona la Comunicazione dell&#8217;Ordine in PDF</a></p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2" valign="top">
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td width="130" valign="top">
<p align="center"><strong>N. identificativo voce</strong></p>
</td>
<td width="130" valign="top">
<p align="center"><strong>Valore pubblicato</strong></p>
</td>
<td width="130" valign="top">
<p align="center"><strong>Pagina</strong></p>
</td>
<td width="130" valign="top">
<p align="center"><strong>Posizione nella pagina</strong></p>
</td>
<td width="130" valign="top">
<p align="center"><strong>Valore corretto</strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="130" valign="top">
<p align="center">13.9.5.22)</p>
</td>
<td width="130" valign="top">
<p align="center">€ 4.310,00</p>
</td>
<td width="130" valign="top">
<p align="center">133</p>
</td>
<td width="130" valign="top">
<p align="center">Rigo 51</p>
</td>
<td width="130" valign="top">
<p align="center">€  859,80</p>
<p align="center">
</td>
</tr>
<tr>
<td width="130" valign="top">
<p align="center">13.9.5.23)</p>
</td>
<td width="130" valign="top">
<p align="center">€ 4.983,00</p>
</td>
<td width="130" valign="top">
<p align="center">133</p>
</td>
<td width="130" valign="top">
<p align="center">Rigo 52</p>
</td>
<td width="130" valign="top">
<p align="center">€ 1.015,00</p>
<p align="center">
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ordineingegneriagrigento.it/2009/10/errata-corrige-nuovo-prezzario-unico-regionale-per-i-lavori-pubblici-2009-decreto-presidenziale-16-aprile-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opera Pubblica Tutte le Fasi. Soggetti Coinvolti Compiti e Responsabilità</title>
		<link>http://www.ordineingegneriagrigento.it/2009/08/guida-per-la-gestione-di-unopera-pubblica-funzioni-compiti-e-responsabilita-dei-soggetti-coinvolti/</link>
		<comments>http://www.ordineingegneriagrigento.it/2009/08/guida-per-la-gestione-di-unopera-pubblica-funzioni-compiti-e-responsabilita-dei-soggetti-coinvolti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 06:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>e.a.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atti Convegni]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Lavori Pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[avviamento professione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ordineingegneriagrigento.it/?p=5678</guid>
		<description><![CDATA[Pubblichiamo le slide sfogliabili on line presentate Durante il Seminario di Avviamento all&#8217;Esercizio della Professione di Ingegnere tenutosi a Palermo nel Giugno 2009 sulla normativa sulla gestione delle opere pubbliche e sulle Funzioni e compiti e responsabilità del RUP, del Progettista, del Direttore dei Lavori, del Direttore Operativo, dei Collaudatori a cura dell&#8217;Ing. Accursio Pippo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Pubblichiamo le slide sfogliabili on line presentate Durante il Seminario</strong> di Avviamento all&#8217;Esercizio della Professione di Ingegnere tenutosi a <strong>Palermo nel Giugno 2009</strong> sulla normativa sulla gestione delle opere pubbliche e sulle Funzioni e compiti e responsabilità del RUP, del Progettista, del Direttore dei Lavori, del Direttore Operativo, dei Collaudatori a cura dell&#8217;Ing. Accursio Pippo Oliveri.</p>
<p><strong>Le 88 Slide </strong>che potete sfogliare on line riguardano ogni aspetto del <a href="http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1999_0554.htm" target="_blank">Regolamento</a> della <a href="http://www.ordineingegneriagrigento.it/2007/09/testo-legge-10994-coordinato-la-legge-regionale-2-agosto-2002-n-7/">Legge Quadro</a> dei Lavori Pubblici recepita in Sicilia. Per sfogliare le slide a <strong>schermo intero</strong> premere il <strong>pulsante &#8220;full&#8221; in basso</strong>.</p>
<div id="__ss_1775957" style="width: 425px; text-align: left;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="465" height="390" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="data" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=2ing-oliverinormativgestioneoperepubbliche-090727130735-phpapp01&amp;stripped_title=2-ingoliveri-normativ-gestione-opere-pubbliche" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=2ing-oliverinormativgestioneoperepubbliche-090727130735-phpapp01&amp;stripped_title=2-ingoliveri-normativ-gestione-opere-pubbliche" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="465" height="390" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=2ing-oliverinormativgestioneoperepubbliche-090727130735-phpapp01&amp;stripped_title=2-ingoliveri-normativ-gestione-opere-pubbliche" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" data="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=2ing-oliverinormativgestioneoperepubbliche-090727130735-phpapp01&amp;stripped_title=2-ingoliveri-normativ-gestione-opere-pubbliche"></embed></object></div>
<h2><a href="http://www.ordineingegneriagrigento.it/documents/guida-per-la-gestione-di-un-opera-pubblica-funzioni-compiti-e-responsabilita-dei-soggetti-oliveri.pdf">Download Presentazione (PDF 18 Mb)</a></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ordineingegneriagrigento.it/2009/08/guida-per-la-gestione-di-unopera-pubblica-funzioni-compiti-e-responsabilita-dei-soggetti-coinvolti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offerta Economicamente Piu’ Vantaggiosa: Linee Guida dall’Autorità Lavori Pubblici, Determinazione n. 4 del 20 maggio 2009</title>
		<link>http://www.ordineingegneriagrigento.it/2009/07/linee-guida-offerta-economicamente-piu%e2%80%99-vantaggiosa-dall%e2%80%99autorita-lavori-pubblici-del-mag%e2%80%9909/</link>
		<comments>http://www.ordineingegneriagrigento.it/2009/07/linee-guida-offerta-economicamente-piu%e2%80%99-vantaggiosa-dall%e2%80%99autorita-lavori-pubblici-del-mag%e2%80%9909/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 03:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>e.a.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavori Pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[offerte anomale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ordineingegneriagrigento.it/?p=5135</guid>
		<description><![CDATA[L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha recentemente pubblicato la determinazione n. 4 del 20 maggio 2009 recante “Linee guida per l’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa nelle procedure previste dall’articolo 153 del Codice dei contratti pubblici.&#8221;
Nella determinazione, nelle premesse viene precisato che il Codice dei contratti (D.Lgs. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha recentemente pubblicato la determinazione n. 4 del 20 maggio 2009 recante “<strong>Linee guida per l’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa</strong> nelle procedure previste dall’articolo 153 del Codice dei contratti pubblici.&#8221;</p>
<p>Nella determinazione, nelle premesse viene precisato che il Codice dei contratti (<a href="http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm" target="_blank">D.Lgs. n. 163/2006</a>) in conformità alla giurisprudenza europea, ha liberalizzato <strong>la scelta da parte delle stazioni appaltanti del criterio di aggiudicazione degli appalti</strong> (prezzo più basso o offerta economicamente più vantaggiosa), rendendola indipendente dalla tipologia di procedura adottata e condizionata, invece, all’oggetto dell’appalto ed all’obiettivo perseguito.</p>
<p>Tuttavia nei casi di affidamento delle co<strong>ncessioni di lavori pubblici </strong>(art. 142 e seguenti Codice dei contratti) ed in quelli di <strong>finanza di progetto</strong> (art. 153 e seguenti Codice dei contratti) il legislatore ha stabilito l’obbligo per le stazioni appaltanti di utilizzare, per l’aggiudicazione, il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.</p>
<p><strong>L’offerta economicamente più vantaggiosa</strong> consente l’aggiudicazione dei contratti pubblici integrando, a differenza del <a href="http://www.ordineingegneriagrigento.it/2009/02/affidamento-incarichi-procedure-di-aggiudicazione-mediante-il-criterio-del-prezzo-piu-basso/">criterio con il prezzo più basso</a>, il dato economico con quello tecnico e qualitativo ed è, particolarmente, adatto a selezionare il contraente privato quando le prestazioni comprendono, come nel caso della concessione, non soltanto la realizzazione dell’opera ma, anche la progettazione e la gestione funzionale ed economica della stessa.</p>
<p>Nella individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa occorre risolvere i problemi legati alla <strong>comparabilità dei criteri </strong>che a causa della loro diversa natura, quantitativa e qualitativa e delle diverse unità di misura, rende complesse le operazioni relative alla valutazione delle offerte.<br />
L’Autorità, ricordando che con la <strong><a href="http://www.edilnotizie.it/2009/03/dall’autorita-le-indicazioni-sulla-scelta-del-criterio-di-aggiudicazione/" target="_blank">determinazione n. 5 del </a></strong><strong><a href="http://www.edilnotizie.it/2009/03/dall’autorita-le-indicazioni-sulla-scelta-del-criterio-di-aggiudicazione/" target="_blank">2008</a></strong><strong> </strong>ha delineato le condizioni che suggeriscono l’utilizzo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ha predisposto le linee guida con cui vengono fornite indicazioni circa gli aspetti giuridici ed operativi maggiormente problematici di tale criterio di aggiudicazione.</p>
<p>Le line guida sono suddivise in cinque paragrafi riguardanti:</p>
<ol>
<li>aspetti giuridici ed operativi del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa</li>
<li>elementi di valutazione dell’offerta</li>
<li>metodi di scelta dell’offerta</li>
<li>sub-criteri, sub-pesi e criteri motivazionali</li>
<li>suggerimenti per l’individuazione dei criteri di valutazione della finanza di progetto</li>
</ol>
<p>Le linee guida contengono, poi, due allegati in cui viene dettagliatamente descritta l’Analisi di alcuni metodi multicriteri per l’individuazione della migliore offerta ed un esempio di applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.<br />
<em>Autore Paolo Oreto da <a href="http://www.lavoripubblici.it/2007/dettaglio_notizia.php?agap=czo4OiJORGt3TlE9PSI7">lavoripubblici.it</a></em></p>
<h2 style="text-align: center;"><a href="http://www.ordineingegneriagrigento.it/documents/det_4_2009.pdf">Scarica Determina 4/2009<span style="font-weight: normal;"> (pdf 12Mb)</span></a></h2>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">E&#8217; stata anche Pubblicata sul sito dell&#8217;Autorità</span></strong> la <a href="http://www.venetoappalti.it/normativa/autorit%C3%A0/determine/2009/2009_det_3.pdf">Determina n. 3 del 20 maggio 2009</a> avente ad oggetto: procedure di cui all&#8217;art. 153 del Codice dei contratti pubblici. <strong>linee guida per i documenti di gara.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ordineingegneriagrigento.it/2009/07/linee-guida-offerta-economicamente-piu%e2%80%99-vantaggiosa-dall%e2%80%99autorita-lavori-pubblici-del-mag%e2%80%9909/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Procedure Aperte, Procedure Ristrette e Procedure Negoziate</title>
		<link>http://www.ordineingegneriagrigento.it/2009/07/procedure-aperte-procedure-ristrette-e-procedure-negoziate/</link>
		<comments>http://www.ordineingegneriagrigento.it/2009/07/procedure-aperte-procedure-ristrette-e-procedure-negoziate/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 12:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>e.a.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavori Pubblici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ordineingegneriagrigento.it/?p=5190</guid>
		<description><![CDATA[Il &#8220;Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture&#8221; oltre a contemplare l’abrogazione di 29 leggi, decreto, regolamenti ed altri 100 articoli inseriti in 30 testi di legge, recependo le direttive 2004/18/CE e 200/17/CE, introduce, anche, importanti innovazioni lessicali:

La procedura Aperta (definita &#8220;pubblico incanto&#8221; dalla precedente legge n. 109 del 1994)
La procedura Ristretta (definita &#8220;licitazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il &#8220;<a href="http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm" target="_blank">Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture</a>&#8221; oltre a contemplare l’abrogazione di 29 leggi, decreto, regolamenti ed altri 100 articoli inseriti in 30 testi di legge, recependo le direttive 2004/18/CE e 200/17/CE, introduce, anche, importanti innovazioni lessicali:</p>
<ul>
<li>La procedura <strong>Aperta </strong>(definita &#8220;pubblico incanto&#8221; dalla precedente legge n. 109 del 1994)</li>
<li>La procedura <strong>Ristretta </strong>(definita &#8220;licitazione privata&#8221; dalla precedente legge n. 109 del 1994)</li>
<li>La procedura <strong>Negoziata </strong>(definita &#8220;trattativa privata&#8221; dalla precedente legge n. 109 del 1994)</li>
</ul>
<p>Con il recepimento delle direttive, in riferimento agli articoli dal 54 al 57</p>
<p><span id="more-5190"></span>del nuovo Codice, viene precisato che per l’individuazione degli operatori economici che possono presentare offerte per l’affidamento di un contratto pubblico le stazioni appaltanti utilizzano:</p>
<ol>
<li>le procedure aperte;</li>
<li>le procedure ristrette;</li>
<li>le procedure negoziate, ovvero il dialogo competitivo.</li>
</ol>
<p>L’articolo 54 del nuovo Codice recependo fedelmente l’articolo 28 della direttiva2004/18/CE, traccia il quadro delle procedure di affidamento, stabilendo che le procedure aperte e ristrette sono la regola generale, e sono sempre ammesse. Invece, il dialogo competitivo e le procedure negoziate sono ammesse solo nei casi previsti espressamente. Anche nei casi espressamente previsti, l’utilizzo di tali procedure derogatorie è solo facoltativo.</p>
<p>Nell’articolo 55 del nuovo Codice vengono definite le procedure aperte e ristrette. Deve, però, essere precisato che nelle direttive comunitarie vi è una scarna definizione delle procedure aperte e ristrette, e viene stabilito (art. 28, direttiva 18) che gli Stati membri applicano le procedure nazionali di aggiudicazione, &#8220;adattate&#8221; ai fini del diritto comunitario.</p>
<p>Il diritto nazionale limitatamente ai lavori pubblici ha nella legge n. 109/1994 stabilito che alla licitazione vanno invitate tutte le imprese che ne fanno richiesta, e non solo quelle prescelte dalla stazione appaltante. Tale soluzione viene per i lavori confermata, dal codice, per importi inferiori a quaranta milioni di euro.</p>
<p>Per concludere sui commi da 1 a 3, è opportuno adottare definitivamente la terminologia comunitaria (procedure aperte, ristrette, negoziate), ed metter da parte le ormai obsolete espressioni di asta pubblica, pubblico incanto, licitazione privata, appalto concorso, trattativa privata. Si lascia in vita solo l’espressione &#8220;cottimo fiduciario&#8221; che viene comunque ascritto al novero delle procedure negoziate (art. 3).</p>
<p>Il comma 4 lascia pertanto al bando la facoltà di prevedere che non si procederà ad aggiudicazione o nel caso di una sola offerta valida, o nel caso di due sole offerte valide: va da sé che se il bando contiene tale previsione, in presenza di una sola offerta o di due sole offerte, l’amministrazione aggiudicatrice non è nemmeno tenuta a valutarle.</p>
<p>Nell’articolo 56 del nuovo Codice viene trattata la procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara. Il legislatore ha optato per l’integrale e puntuale recepimento della direttiva anche per gli appalti di lavori, con conseguente caducazione dell’art. 24 della legge n. 109/994, e relative norme di attuazione contenute nel regolamento.</p>
<p>Nell’articolo in commento viene recepito fedelmente l’art. 30 della direttiva 18/2004, che a sua volta non si discosta in maniera sostanziale dalle precedenti direttive. nfine con l’articolo 57 del nuovo Codice che tratta la Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara viene recepito fedelmente l’articolo 31 della direttiva 18/2004.</p>
<p>Il comma 6 riproduce l’art. 24, comma 3 della legge n. 109/1994, e, parzialmente, l’art. 78, del DPR n. 554/1999, introducendo, ove possibile, un minimo di garanzia procedurali anche nella trattativa privata senza bando.</p>
<p>Il comma 7 riproduce l’art. 6, comma 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, estendendolo ai lavori, che introduce il divieto di rinnovo tacito dei contratti pubblici di forniture, servizi. Tale rinnovo tacito è una forma di trattativa privata che esula dalle ipotesi consentite dal diritto comunitario. Il citato art. 6, comma 2, ha formato anche oggetto di intervento abrogativo parziale ad opera dell’art. 23 della legge n. 62/2005.</p>
<p>fonte <a href="http://www.lavoripubblici.it/2007/dettaglio_notizia.php?agap=czo0OiJNemczIjs=">lavoripubblici.it</a> del 6.apr.&#8217;09</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ordineingegneriagrigento.it/2009/07/procedure-aperte-procedure-ristrette-e-procedure-negoziate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sicilia: Disegno di Legge &#8220;Sicurezza Patrimonio Edilizio e Istituzione Fascicolo del Fabbricato&#8221;</title>
		<link>http://www.ordineingegneriagrigento.it/2009/05/sicilia-disegno-di-legge-su-norme-per-la-sicurezza-del-patrimonio-edilizio-regionale-e-istituzione-del-fascicolo-del-fabbricato/</link>
		<comments>http://www.ordineingegneriagrigento.it/2009/05/sicilia-disegno-di-legge-su-norme-per-la-sicurezza-del-patrimonio-edilizio-regionale-e-istituzione-del-fascicolo-del-fabbricato/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 18:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>e.a.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavori Pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[NTC]]></category>
		<category><![CDATA[Aggiungi nuovo tag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ordineingegneriagrigento.it/?p=4648</guid>
		<description><![CDATA[Assemblea Regionale Siciliana: Disegno di Legge n.404 dell’8.Apr.2009 concernente &#8220;Norme per la Sicurezza del Patrimonio Edilizio nel Territorio Regionale e 
Istituzione del Fascicolo di Fabbricato”:
RELAZIONE DEL DEPUTATO PROPONENTE:
Onorevoli colleghi, il  recente sisma che ha colpito l&#8217;Abruzzo impone una riflessione  sulla necessità di interventi  legislativi immediati  e  diretti  alla messa  in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.sebd.org/2008/sponsor_files/logoARS.gif" alt="" width="105" height="130" />Assemblea Regionale Siciliana: <strong>Disegno di Legge</strong> n.404 dell’8.<strong>Apr.2009</strong> concernente &#8220;<strong>Norme per la Sicurezza del Patrimonio Edilizio nel Territorio Regionale e </strong><br />
<strong><span style="text-decoration: underline;">Istituzione del Fascicolo di </span><span style="text-decoration: underline;">Fabbricato</span></strong>”:</p>
<p>RELAZIONE DEL DEPUTATO PROPONENTE:<br />
Onorevoli colleghi, il  recente sisma che ha colpito l&#8217;Abruzzo impone una riflessione  sulla necessità di interventi  legislativi immediati  e  diretti  alla messa  in  sicurezza  degli edifici  nelle  zone a rischio sismico  che  riguardano oltre  a  gran  parte  dell&#8217;Italia,   anche  la  nostra Regione  che  già nel passato ha vissuto la  drammatica esperienza  della perdita di vite umane e  del proprio patrimonio  edilizio  a seguito di  fenomeni  tellurici devastanti,  come <span id="more-4648"></span>quello di Messina e della  Valle  del Belice  e  quelli  più  recenti che  hanno  colpito  le comunità  di Santa Venerina, Acireale, Milo,  Nicolosi, Zafferana  ed altri comuni etnei. In quest&#8217;ultimo  caso non   sono  stati  ancora  completati  i  provvedimenti necessari   per   la  ricostruzione  delle   abitazioni danneggiate  dal  sisma del 2002. Per il  completamento della  ricostruzione  occorrono altri  100  milioni  di euro,  di  cui 35 milioni per le strutture pubbliche  e 65   milioni  di  euro  per  il  privato.</p>
<p>Dette  somme servirebbero,  in  particolare,  per  esitare  le   600 domande  presentate dai cittadini dei  predetti  comuni per abitazioni inagibili o agibili ma danneggiati.</p>
<p>I   luttuosi  eventi  conseguenti  ai  crolli   degli edifici  denotano  che vi è una assoluta  inadeguatezza delle   disposizioni  volte  a  garantire  l&#8217;incolumità delle vite umane. Gli abitanti degli edifici di cui  si ignorano totalmente le condizioni di staticità  corrono numerosi  rischi per il semplice fatto che  non  esiste nella  nostra  Regione,  come a  livello  nazionale  un codificato   obbligo  di  verifica   delle   condizioni stesse.  Al  di là dei danni economici che  provoca  il crollo  di  un  edificio,  certamente  superiore  è  da considerarsi  la  perdita di  vite  umane  che  occorre garantire  nelle condizioni di sicurezza e di  serenità connesse  all&#8217;idea stessa dell&#8217;abitazione,  come  luogo di rifugio dai pericoli esterni.</p>
<p>Il  presente  disegno  di  legge  vuole  fornire  una risposta   concreta   alla   prevenzione   dai   rischi derivanti  da  un  inesistente e  ormai  indispensabile controllo dello stato di fatto del patrimonio  edilizio ed  è  finalizzato  a  tutelare la pubblica  e  privata incolumità dei cittadini.</p>
<p>Da  una valutazione per difetto gli alloggi a rischio di  pericolosità,  che necessitano di  controllo  e  di<br />
interventi  operativi  di  restauro,  sono  almeno   un milione  e  sono  da  associarsi  soprattutto  al  boom edilizio  del passato che, con la sua rapida  e  talora improvvisata   urbanizzazione,  ha   portato   con   sé un&#8217;edilizia     speculativa    dissennata     e     non sufficientemente  programmata.</p>
<p>Molto  spesso,  infatti, sono   da   collegarsi   all&#8217;abusivismo   incontrollato edifici  poco sicuri per ragioni costruttive e  per  un mancato rispetto delle cautele idrogeologiche in  suoli non  vocati e non sufficientemente investigati, per una forma    di    indifferenza   nei    confronti    delle caratteristiche   geologiche  del   terreno   che,   se inidoneo  perchè  troppo scadente o  perchè  indebolito dalla  presenza di acque freatiche, può  non  sostenere il   peso  delle  costruzioni.  Di  qui  l&#8217;urgenza   di intervenire   a   salvaguardia   del   bene    edilizio esistente,   con  l&#8217;istituzione  dell&#8217;obbligo   e   del periodico  aggiornamento del fascicolo  del  fabbricato introdotto dal presente disegno di legge. </p>
<p><strong>Le finalità del fascicolo sono, infatti:</strong></p>
<p>1)  l&#8217;attuazione  di una politica  di  prevenzione  e protezione    per    la   sicurezza    strutturale    e impiantistica degli edifici pubblici e privati;</p>
<p>2)  la  realizzazione  di  un  sistema  integrato  ed informatizzato per la conoscenza dello stato  di  fatto del patrimonio edilizio esistente;</p>
<p>3) la corretta gestione del patrimonio edilizio.</p>
<p>Il   fascicolo   fabbricato   servirà,   dunque,   ad assicurare  una  conoscenza completa dei  fabbricati  a partire  dall&#8217;epoca della loro costruzione,  riportando tutte  le  modificazioni e gli adeguamenti  strutturali ed  impiantistici  eventualmente introdotti  in  epoche successive.</p>
<p>In  particolare,  sono  due gli strumenti  essenziali del   fascicolo  del  fabbricato,  per  la   messa   in sicurezza del patrimonio edilizio:</p>
<p>1)  lo  screening  generale  delle  condizioni  degli edifici  per  una  necessaria opera di prevenzione,  di manutenzione  e di consolidamento statico  dal  momento che  sono  tante le costruzioni vetuste e  comunque  in situazioni  di  degrado  perchè  realizzate  senza  che sarebbero  state osservate le norme antisismiche  e  di sicurezza   nelle  tecniche  di  costruzione.   Ci   si riferisce  soprattutto a quegli edifici  che  risalgono agli   anni  &#8217;70,  quando  con  una  serie  di   azioni speculative  fu consumato il &#8216;sacco&#8217; in  diverse  città siciliane;</p>
<p>2)  lo  studio delle connessioni interattive  tra  le fondazioni di un&#8217;opera con il suo substrato di  sedime, anche  perchè nelle nostre città sono spesso rilevabili presenze  di  grotte  artificiali  dovute  talvolta  ad azioni   di   maldestro  sfruttamento  del   sottosuolo prolungato  nei  decenni, o peggio presenze  di  cavità naturali   nei  siti  su  cui  poggiano  magari   degli edifici,  cavità  che,  se non  sanate,  sono  soggette sicuramente ad irreversibili forme di subsidenza  e  di degrado.   In  una  realtà  ad  altissima  pericolosità sismica  ed  idrogeologica come  quella  siciliana,  il fascicolo  del  fabbricato  si  pone  dunque  come  uno strumento   indispensabile   per   avere   il    quadro conoscitivo   completo   delle   strutture   edili   ed acquisire   tutti   i   dati  necessari   a   garantire l&#8217;incolumità  dei  cittadini e  la  salvaguardia  degli immobili  già  costruiti. A  ciò  va  aggiunto  che  la tenuta   del   fascicolo   dovrà   essere   curata   da professionisti con livelli di conoscenze ed  esperienze diverse,  capaci  di effettuare una  valutazione  della situazione  reale delle costruzioni, con  lo  scopo  di ridurre  al  massimo i rischi fornendo, con  metodi  di analisi  mirate e con interventi coordinati e coerenti, delle   schede   di   verifica  della   sicurezza   del fabbricato.</p>
<p>Al    fine   di   agevolare   i   proprietari   nella realizzazione   delle   opere   necessarie    per    il mantenimento  in condizioni di sicurezza degli  edifici il  disegno  di legge che si propone prevede,  inoltre, la  concessione di un contributo pari al 30  per  cento dell&#8217;importo   speso  per  l&#8217;esecuzione   delle   opere realizzate  e comprovate da documentazione  fiscalmente idonea.</p>
<p>Alla    luce    delle    superiori    considerazioni, auspichiamo,   pertanto,  che  la   presente   proposta legislativa   venga accolta  con   responsabilità   e interesse  da  tutte le forze politiche, che  hanno  il dovere  di  sensibilizzare i cittadini  sull&#8217;importanza del  concetto  di  sicurezza e qualità  dei  fabbricati pubblici e privati.</p>
<p><span style="font-size: large;">DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE</span></p>
<p><strong>Art. 1. Principi e finalità</strong></p>
<p><img src="http://www.corriere.it/speciali/gallerie/palermo_terr/galleria/jpg/image8.jpg" alt="" /></p>
<p>1.  La presente legge intende perseguire una politica di  conoscenza  costante dello stato  conservativo  del patrimonio   edilizio   e   di   programmazione   degli interventi   di  ristrutturazione  e  di  manutenzione. Intende,    inoltre,   sensibilizzare   i   proprietari sull&#8217;importanza   di  introdurre  il   concetto   della sicurezza  dei  fabbricati a tutela  della  pubblica  e privata  incolumità, anche al fine di prevenire  rischi dovuti ad eventi calamitosi.</p>
<p>2.   Al   fine  di  cui  sopra  la  Regione  promuove l&#8217;adozione  di  misure volte a garantire  la  sicurezza degli   edifici   pubblici  e  privati   ed   il   loro mantenimento  obbligatorio in condizioni  di  sicurezza mediante  un  insieme  sistematico  e  programmato   di interventi  manutentori e di verifiche della  stabilità degli  edifici, con particolare riferimento al rispetto delle norme antisismiche.</p>
<p><strong>Art. 2. Fascicolo fabbricato</strong></p>
<p>1.  La  presente  legge  istituisce  l&#8217;obbligo  della predisposizione  e  del periodico aggiornamento  di  un fascicolo  per ogni fabbricato esistente sul territorio regionale.</p>
<p>2.   Le  finalità  dell&#8217;adozione  del  fascicolo  del fabbricato sono le seguenti:</p>
<p>a)  attuare  una politica di prevenzione e protezione per la pubblica e privata incolumità;</p>
<p>b)  realizzare un sistema integrato ed informatizzato per  la  conoscenza dello stato di fatto del patrimonio edilizio;</p>
<p>c)   ottimizzare   i   servizi   sul   territorio   e programmare gli interventi;</p>
<p>d)  consentire  una corretta gestione del  patrimonio edilizio.</p>
<p>3.  Il  fascicolo  deve  assicurare,  di  norma,  una conoscenza   completa   dei   fabbricati   a    partire dall&#8217;epoca della loro costruzione, riportando tutte  le modificazioni    e   gli   adeguamenti    eventualmente introdotti.</p>
<p><strong>Art. 3. Fascicolo fabbricato, scheda di sintesi e periodici aggiornamenti</strong></p>
<p>1.  I  proprietari  devono affidare a  professionisti iscritti   ai   rispettivi  albi   professionali,   nel rispetto   delle  competenze  previste  dalla   vigente normativa,  l&#8217;incarico  di  predisporre  il   fascicolo fabbricato,  che  deve contenere  in  sintesi,  per  il fabbricato  e  le  pertinenze,  tutte  le  informazioni riguardanti  la  sicurezza, la situazione  progettuale, urbanistica,     edilizia,    catastale,     geologica, geotecnica,  strutturale, impiantistica, autorizzativa, con  le  modificazioni e gli adeguamenti  eventualmente intervenuti  nel tempo. Una sintesi delle  informazioni contenute  nel fascicolo deve essere riportata  in  una scheda  informatizzabile. Nel regolamento  d&#8217;attuazione di  cui  all&#8217;articolo  7, sono definiti  i  modelli  di riferimento  e sono fornite le disposizioni  necessarie per la redazione del fascicolo e della scheda.</p>
<p>2.  In  caso  di necessità e sulla base  di  adeguate motivazioni i professionisti incaricati propongono  una seconda   fase   di  approfondimento  conoscitivo   per effettuare  ulteriori specifici controlli specialistici<br />
ed  eventualmente, a seguito dei conseguenti risultati, per   eseguire  interventi  idonei  ad  assicurare   al fabbricato un sufficiente livello di sicurezza.</p>
<p>3.  Il  fascicolo, completo di tutti  gli  elaborati, deve   essere   in   possesso   del   proprietario    o dell&#8217;amministratore del fabbricato, a disposizione  per ogni controllo da parte delle autorità competenti.</p>
<p>4.  Il proprietario o l&#8217;amministratore hanno comunque l&#8217;obbligo di trasmettere entro trenta giorni al  comune il   nome  dei  professionisti  incaricati  nonché  gli eventuali interventi disposti ai sensi del comma 2.</p>
<p>5.  In  ogni  contratto di locazione o  compravendita deve  essere  fatto esplicito riferimento ai  contenuti del fascicolo fabbricato.</p>
<p><strong>Art. 4. Termini di scadenza e aggiornamenti</strong></p>
<p>1.  I  termini  di scadenza per il completamento  del fascicolo   sono   fissati  secondo   quanto   disposto all&#8217;articolo   7,  sulla  base  della   vetustà   degli edifici.</p>
<p>2.   La  scheda  di  sintesi,  di  cui  al  comma   1 dell&#8217;articolo 3, nonché gli aggiornamenti,  di  cui  ai commi  3 e 4, devono essere trasmessi all&#8217;ente preposto entro   trenta  giorni  dal  termine  fissato  per   il completamento del fascicolo fabbricato.</p>
<p>3.  Il  fascicolo  e  la relativa scheda  di  sintesi devono essere aggiornati in occasione di ogni lavoro  o modifica  significativa dello stato di fatto e/o  della destinazione d&#8217;uso dell&#8217;intero fabbricato  o  di  parte di  esso. L&#8217;aggiornamento deve essere effettuato  anche nel  caso  di  lavori  eseguiti da  enti  erogatori  di pubblici   servizi   (luce,   acqua,   gas,   telefono) direttamente  nel  fabbricato  o  nelle  sue  immediate vicinanze.   L&#8217;aggiornamento  deve  essere   completato entro  trenta  giorni  dalla data  di  ultimazione  dei lavori o delle modifiche effettuate.</p>
<p>4.  Oltre  agli aggiornamenti di cui al  comma  3,  i proprietari    devono   assicurare   un   aggiornamento periodico  del  fascicolo e della  relativa  scheda  di sintesi almeno ogni dieci anni.</p>
<p>5.  L&#8217;acquisizione presso gli uffici  pubblici  della documentazione  tecnico-amministrativa necessaria  alla predisposizione  del fascicolo del fabbricato,  avviene senza oneri per la parte interessata.</p>
<p><strong>Art. 5. Ente preposto</strong></p>
<p>1.  I comuni della Sicilia sono individuati come ente preposto,    nell&#8217;ambito   della   propria   competenza territoriale,  a  provvedere  alla  diretta   vigilanza sull&#8217;attuazione della presente legge.</p>
<p>2.   I   comuni   devono  raccogliere   su   supporto informatico  i dati relativi alle schede del  fascicolo fabbricato  e  devono trasmettere  i  dati  complessivi alla   Regione,  tramite  l&#8217;ufficio  del  Genio  civile competente per territorio.</p>
<p>3.  I comuni devono, altresì, intervenire in caso  di inadempienza    dei   soggetti   interessati,    nonché utilizzare  la banca dati dei fascicoli fabbricati  per attuare   una  politica  di  prevenzione   e   corretta gestione  territoriale e per ottimizzare i servizi  sul territorio.</p>
<p><strong>Art. 6. Messa in sicurezza del patrimonio edilizio</strong></p>
<p>1.  I  comuni individuano, entro sei mesi dalla  data di  entrata in vigore della presente legge, le aree  al cui  interno sono compresi i fabbricati da assoggettare prioritariamente  al programma di  messa  in  sicurezza del   patrimonio  edilizio,  attraverso   la   puntuale ricognizione  del  singolo fabbricato  e  del  relativo stato   di  conservazione,  nonché  l&#8217;attuazione  delle misure tese a favorirne la manutenzione programmata.</p>
<p>2.  L&#8217;individuazione delle aree di cui al comma  1  è effettuata sulla base dei seguenti criteri:</p>
<p>a) particolari caratteristiche del sottosuolo;</p>
<p>b) manifesta presenza di abusivismo edilizio;</p>
<p>c)  inclusione  tra  quelle  assoggettate  a  vincoli derivanti da condizioni di fragilità;</p>
<p>d)  presenza  di insediamenti definibili come  centri storici.</p>
<p>3.    In    relazione   a   particolari    situazioni territoriali,  i  comuni, al fine della  individuazione delle  aree di cui al comma 1, possono indicare criteri aggiuntivi rispetto a quelli elencati alle lettere  a), b), c) e d) del comma 2.</p>
<p>4.  All&#8217;interno delle aree delimitate  ai  sensi  dei commi  1  e  2, i comuni possono graduare l&#8217;obbligo  di sottoporre a verifica gli edifici, tenendo conto  anche dei seguenti caratteri:</p>
<p>a) epoca di costruzione;</p>
<p>b) sistema costruttivo;</p>
<p>c)   rilevanza   di  interventi  di   risanamento   o ristrutturazione   edilizia  che   abbiano   comportato mutamento nella destinazione d&#8217;uso ovvero siano  stati oggetto  di incremento di volumetria, superiore  al  20 per cento, rispetto a quella originaria;</p>
<p>d)  particolare consistenza in termini volumetrici  o dimensionali.</p>
<p>5.  Le disposizioni della presente legge si applicano a   tutti   gli   edifici  ricadenti   nel   territorio regionale,    qualunque   ne   sia   la    destinazione funzionale,  ad  eccezione  degli  edifici  aventi   un numero  di piani fuori terra non superiore a due.  Sono escluse,   altresì,  dall&#8217;ambito  di  applicazione   le costruzioni   ad   uso   artigianale,   commerciale   o industriale aventi un&#8217;altezza non superiore a nove.</p>
<p><strong>Art. 7. Attestato di conformità e certificato di idoneità statico-funzionale</strong></p>
<p>1.   Il   professionista  incaricato,   all&#8217;atto   di predisporre il fascicolo del fabbricato e in  occasione di  ogni suo aggiornamento, rilascia una delle seguenti certificazioni:</p>
<p>a)   attestazione   di  conformità  alla   originaria configurazione del fabbricato, nel caso che  l&#8217;immobile non  abbia  subito modifiche sostanziali sia  sotto  il profilo  strutturale che funzionale, e  di  rispondenza degli   impianti   alla   vigente   normativa,   nonché dichiarazione  di assenza di elementi rilevabili  senza ausilio  di  specifica strumentazione che  possano  far ritenere come necessarie ulteriori verifiche;</p>
<p>b)   certificazione  di  idoneità  statico-funzionale dell&#8217;edificio  in relazione alle attuali condizioni  di esercizio dello stesso nel caso siano state  apportate modifiche   sostanziali  rispetto  alla  configurazione originaria dell&#8217;immobile    ovvero    siano    stati prescritti,   in  sede  di  redazione  del   fascicolo, interventi    ritenuti   necessari    al    fine    del raggiungimento di adeguate condizioni di sicurezza.</p>
<p>2.  Nell&#8217;impossibilità  di immediato  rilascio  della attestazione  di cui alla lettera a) del  comma  1,  il professionista  incaricato propone  al  proprietario  o all&#8217;amministratore   del   condominio,   in    apposita relazione   tecnica,  le  ulteriori  indagini   e   gli eventuali   interventi   da   predisporre   ovvero    i provvedimenti da assumere al fine di poter  dichiarare, entro  i successivi dodici mesi, l&#8217;idoneità, sia  sotto<br />
il  profilo  statico  che  funzionale  dell&#8217;edificio  o l&#8217;adeguamento   alla  normativa  vigente   per   quanto  attiene l&#8217;impiantistica.</p>
<p>3.  Copia  conforme delle certificazioni  di  cui  al comma  1,  nonché della relazione di cui  al  comma  2, devono  essere  trasmesse, a cura  del  proprietario  o dell&#8217;amministratore  del  condominio,   al   competente ufficio  comunale  entro i successivi  sessanta  giorni dall&#8217;acquisizione.</p>
<p><strong>Art. 8. Requisiti professionali del tecnico incaricato</strong></p>
<p>1.  Il  fascicolo  di  cui alla presente  legge  deve essere   redatto   da  professionisti  abilitati   alla progettazione  di  edifici  di  caratteristiche  uguali all&#8217;edificio stesso.</p>
<p><strong>Art. 9. Convenzioni</strong></p>
<p>1.  Al  fine  di assicurare la corretta e  tempestiva attuazione  della  presente legge, la  Regione  stipula apposite convenzioni con i comuni.</p>
<p>2.  In  considerazione delle particolari  motivazioni sociali   che   impongono  l&#8217;adozione   del   fascicolo fabbricato,  la  Regione stipula  apposite  convenzioni con  gli  Ordini e i Collegi professionali interessati al  fine  di  concordare  le prestazioni  e  gli  oneri professionali,   che   sono   interamente   a    carico<br />
dell&#8217;Amministrazione regionale.</p>
<p>3.  Con  le  medesime finalità di  cui  al  comma  1,l&#8217;Assessore per i lavori pubblici, entro trenta  giorni dalla  data di entrata in vigore della presente  legge, convoca    le    organizzazioni   delle   società    di assicurazione  e quelle della  proprietà  edilizia  al fine  di  promuovere  una  convenzione  regionale   che definisca   prem assicurativi   agevolati   per    i fabbricati dotati del fascicolo di cui all&#8217;articolo 1.</p>
<p><strong>Art. 10. Controllo</strong></p>
<p>1.   E&#8217;   demandato  ai  comuni  il  controllo  sugli adempimenti  indicati  negli  articoli  della  presente legge  e,  a  tal fine, gli stessi hanno la facoltà  di istituire   una   speciale  anagrafe   del   patrimonio edilizio.</p>
<p><strong>Art. 11. Agevolazioni</strong></p>
<p>1.  Per  l&#8217;esecuzione degli interventi  di  cui  alla presente  legge  sono concessi i  benefici  di  cui  al presente articolo.</p>
<p>2.  Ai  proprietari che eseguano le opere  necessarieper  il  mantenimento in condizioni di sicurezza  degli edifici  in  fase di prima applicazione della  legge  è concesso   un   contributo  pari  al   30   per   cento dell&#8217;importo   speso  per  l&#8217;esecuzione   delle   opere realizzate,   comprensivo   dell&#8217;imposta   sul   valore aggiunto    (IVA),   e   provato   con   documentazione fiscalmente idonea. </p>
<p><strong>Art. 12. Tempi di attuazione</strong></p>
<p>1.  Il  fascicolo in sede di prima applicazione  deve essere compilato:</p>
<p>a)  entro  un  anno dalla data di entrata  in  vigore della  presente  legge per i fabbricati costruiti  fino al 31 dicembre 1950;</p>
<p>b)  entro  due anni dalla data di entrata  in  vigore della  presente legge per i fabbricati costruiti dal  1 gennaio 1951 al 31 dicembre 1980;</p>
<p>c)  entro  tre anni dalla data di entrata  in  vigore della  presente  legge per i fabbricati costruiti  dopo il 31 dicembre 1980.</p>
<p><strong>Art. 13. Nuove costruzioni</strong></p>
<p>1.  Nel  caso  di  nuove costruzioni  i  proprietari, entro centottanta giorni dalla data di ultimazione  dei lavori, devono raccogliere in un fascicolo e riportare in  una  scheda  di sintesi tutti i documenti  tecnici, amministrativi   e   autorizzativi   del    fabbricato, compresi i documenti di cui all&#8217;articolo 4 del  decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494.</p>
<p><strong>Art. 14. Sanzioni</strong></p>
<p>1.  Fatta  salva l&#8217;applicazione di eventuali sanzioni penali,  chiunque  violi  gli obblighi  previsti  dalla presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa del  pagamento di una somma pari al doppio dell&#8217;importo complessivo  dell&#8217;imposta annuale sulla casa,  relativa al fabbricato.</p>
<p>2.  In  caso  di inadempienza dei proprietari  l&#8217;ente preposto  procede in via sostitutiva all&#8217;esecuzione  di  quanto  previsto  nella presente legge,  addebitando  i relativi oneri al soggetto inadempiente.</p>
<p>3.  L&#8217;accertamento delle violazioni e  l&#8217;applicazionedelle  sanzioni  amministrative di  cui  alla  presente legge sono effettuati dall&#8217;ente preposto in conformità alle procedure previste dalle leggi in vigore. </p>
<p><strong>Art. 15. Fondo per l&#8217;adeguamento alla normativa sulla sicurezza degli edifici</strong></p>
<p>1.   Agli   oneri  derivanti  dall&#8217;attuazione   della presente  legge  si  fa fronte con  un  apposito  fondo  regionale  istituito mediante versamento di  parte  dei proventi  derivanti dalle imposte regionali e  comunali e  di  parte  dei fondi regionali, statali e comunitari finalizzati alle politiche abitative.</p>
<p>2.   Per  gli  interventi  su  immobili  pubblici  di interesse  storico ed artistico o di proprietà  privata in  uso  pubblico, gli enti proprietari o  utilizzatori istituiscono  un  apposito  capitolo  di  bilancio  nel quale   versano   il   50  per  cento   degli   importi attualmente  iscritti nei capitoli di  spesa  destinati alla  manutenzione  del patrimonio in  proprietà  o  in uso.</p>
<p><strong>Art. 16. Norma finale</strong></p>
<p>1.  La  presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in  vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.</p>
<p>2.  E&#8217;  fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.</p>
<p>fonte <a href="http://www.ars.sicilia.it/icaro/default.jsp?icaDB=221&amp;icaQuery=(15.LEGISL+E+2009.IDEDDL+E+(404).NUMDDL)">ARS</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ordineingegneriagrigento.it/2009/05/sicilia-disegno-di-legge-su-norme-per-la-sicurezza-del-patrimonio-edilizio-regionale-e-istituzione-del-fascicolo-del-fabbricato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pubblicato il 24.Apr.&#8217;09, il Nuovo prezzario Unico Regionale per i Lavori Pubblici. Sfoglia slide on line</title>
		<link>http://www.ordineingegneriagrigento.it/2009/04/pubblicato-oggi-24apr09-il-nuovo-prezzario-unico-regionale-per-i-lavori-pubblici/</link>
		<comments>http://www.ordineingegneriagrigento.it/2009/04/pubblicato-oggi-24apr09-il-nuovo-prezzario-unico-regionale-per-i-lavori-pubblici/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 10:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>e.a.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Lavori Pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[prezzario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ordineingegneriagrigento.it/?p=4257</guid>
		<description><![CDATA[E’ Stato Pubblicato il Nuovo Prezzario nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale delle Regione Siciliana n. 18 di Venerdì 24 Aprile 2009 avente titolo “Nuovo prezzario unico regionale per i lavori pubblici“.
DECRETO PRESIDENZIALE 16 aprile 2009. Nuovo prezzario unico regionale per i lavori pubblici.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignright" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" src="http://www.edilnotizie.it/wp-content/uploads/2009/03/regione_sicilia.jpg" alt="" width="200" height="247" />E’ Stato Pubblicato</strong> il Nuovo Prezzario nel Supplemento Ordinario della <strong>Gazzetta Ufficiale delle Regione Siciliana</strong> n. 18 di <strong>Venerdì 24 Aprile 2009</strong> avente titolo “<strong>N</strong><strong>uovo prezzario unico regionale per i lavori pubblici</strong>“.</p>
<p>DECRETO PRESIDENZIALE 16 aprile 2009. <strong>Nuovo prezzario unico regionale per i lavori pubblici.</strong><br />
<strong><span style="font-weight: normal;">IL PRESIDENTE DELLA REGIONE</span></strong><br />
Visto lo Statuto della Regione;<br />
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;<br />
Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni;</p>
<p>Visto, in particolare, l&#8217;art. 14, comma 1, della legge regionale n. 7/2002, che prevede, previa deliberazione della Giunta regionale e su proposta dell&#8217;Assessorato regionale dei lavori pubblici, l&#8217;adozione con decreto del Presidente della Regione del prezzario unico regionale per i lavori pubblici;</p>
<p><a href="http://gurs.pa.cnr.it/gurs/Gazzette/g09-18o/g09-18o-a.pdf"><img class="alignleft" title="Scarica PDF Prezzario Sicilia 2009" src="http://www.edilnotizie.it/wp-content/uploads/2009/02/lis_pdf-150x150.gif" alt="q" width="135" height="135" /></a></p>
<p><a href="http://gurs.pa.cnr.it/gurs/Gazzette/g09-18o/g09-18o-a.pdf"><strong>Scarica il PDF: &#8220;Nuovo Prezzario unico Regionale per i Lavori Pubblici 2009&#8243;</strong></a></p>
<p><a href="http://gurs.pa.cnr.it/gurs/Gazzette/g09-18o/g09-18o-a.pdf"></a>Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 76 del 6 marzo 2009, con la quale, su proposta dell&#8217;Assessorato regionale dei lavori pubblici, di cui alla nota prot. n. 2417 del 23 dicembre 2008, è stato approvato il nuovo prezzario unico regionale per i lavori pubblici;<br />
Ritenuto di dover procedere, in conformità, all&#8217;adozione del provvedimento presidenziale consequenziale;<br />
Decreta:<br />
<strong>Articolo unico</strong><br />
E&#8217; adottato, ai sensi dell&#8217;art. 14 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, il nuovo prezzario unico regionale per i lavori pubblici nella Regione siciliana, nel testo allegato sotto la lettera &#8220;A&#8221; alla deliberazione della Giunta regionale n. 76 del 6 marzo 2009, che costituisce parte integrante del presente decreto. Il presente decreto sarà pubblicato nella <em>Gazzetta Ufficiale</em> della Regione siciliana. Palermo, 16 aprile 2009. LOMBARDO</p>
<h2><strong>Premesse ed avvertenze</strong></h2>
<p>Il prezzario unico regionale per i lavori pubblici predisposto dal servizio affari generali interni del dipartimento ispettorato tecnico dell&#8217;Assessorato regionale dei lavori pubblici ai sensi dell&#8217;art. 14 della legge regionale n. 7/2002, è stato redatto tenendo conto delle variazioni dei costi elementari intervenute dall&#8217;ultima pubblicazione. Esso è stato esitato favorevolmente dalla commissione ex art. 2 della legge regionale n. 20 del 21 agosto 2007, nelle sedute che vanno dal 13 febbraio 2008 al 18 dicembre 2008.</p>
<div id="__ss_1340287" style="width: 477px; text-align: left;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="477" height="510" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="data" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayerd.swf?doc=1340287&amp;stripped_title=prezzario-lavori-pubblici-regione-sicilia" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayerd.swf?doc=1340287&amp;stripped_title=prezzario-lavori-pubblici-regione-sicilia" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="477" height="510" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayerd.swf?doc=1340287&amp;stripped_title=prezzario-lavori-pubblici-regione-sicilia" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" data="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayerd.swf?doc=1340287&amp;stripped_title=prezzario-lavori-pubblici-regione-sicilia"></embed></object> <strong>Sfoglia il Prezzario in Full Screen cliccando sul pulsante qui su  ▲</strong></div>
<p>Nella determinazione dei singoli prezzi, validi per i lavori da eseguirsi nell&#8217;intero territorio regionale, si è tenuto conto dell&#8217;incidenza degli elementi (materiali, noli, trasporti, manodopera) che intervengono nella formazione del prezzo delle singole categorie di lavoro. Detti prezzi rispecchiano la situazione di mercato emersa sulla base dei dati acquisiti a seguito delle indagini condotte nelle più rappresentative località della Sicilia, e devono ritenersi validi per opere che riguardano le nuove costruzioni.</p>
<p>Per quanto concerne invece le opere di ristrutturazione si applicano i prezzi inseriti nel capitolo 21, che si intendono per opere di civile abitazione che non rientrano nell&#8217;ambito degli interventi su opere di restauro monumentale.<br />
E&#8217; importante sottolineare che per la determinazione dei prezzi elencati, sono state considerate per le lavorazioni esaminate incidenze di oneri correnti medi.</p>
<p>E&#8217; pertanto facoltà dei progettisti e/o ai direttori dei lavori, e sotto la loro diretta responsabilità, formulare nuovi prezzi, anche in sostituzione di quelli presenti in questo Prezzario ove siano accertate obiettive situazioni per le quali tali prezzi risultino non congrui, desunti da regolari e dettagliate analisi che tengano conto delle specifiche situazioni, così come peraltro previsto dall&#8217;art. 34 del regolamento di cui al D.P.R. n. 554 del 21 dicembre 1999 nel suo testo coordinato con il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto in Sicilia con legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002 e successive integrazioni e modificazioni. (La presente disposizione è stata interpretata dal titolo I, punto I, lett. B, della circolare assessoriale lavori pubblici 24 ottobre 2002, relativa alla legge regionale n. 7/2002, in tali termini: &#8220;Art. 34, comma 1 &#8211; Il suddetto articolo può essere applicato, atteso che i prezzi della stazione appaltante si identificano con il prezzario unico regionale per i lavori pubblici di cui all&#8217;art. 18bis del testo coordinato, introdotto dall&#8217;art. 14 della legge regionale n. 7/2002; prezzario che tutti gli enti di cui alla lett. a) del comma 2 dell&#8217;art. 2 della legge regionale n. 7/2002 sono obbligati ad applicare.&#8221;).</p>
<p>I prezzi pubblicati comprendono tutti gli oneri indicati nelle voci per dare il lavoro compiuto e si riferiscono a lavori eseguiti con l&#8217;impiego di materiali di ottima qualità che s&#8217;intendono corredati dei marchi, delle attestazioni di conformità e delle certificazioni di qualità richieste, necessari ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.<br />
In essi sono comprese le spese generali e l&#8217;utile d&#8217;impresa nella misura complessiva del 25,00% arrotondata per difetto, ottenuta sommando l&#8217;aliquota del 13,64% per spese generali e l&#8217;ulteriore aliquota del 10% per utili d&#8217;impresa, nonché gli oneri &#8220;medi&#8221; per la sicurezza.</p>
<p>Si evidenzia che non sono, invece, compresi nei prezzi gli oneri per gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie finalizzate all&#8217;accettazione dei materiali e delle singole lavorazioni previste ai sensi dell&#8217;art. 15 del capitolato generale d&#8217;appalto di cui al decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, in quanto ai sensi degli artt. 17 e 152 del regolamento n. 554/99, i relativi oneri vanno inseriti fra le somme a disposizione dell&#8217;Amministrazione.</p>
<p>Per quanto riguarda i costi per le analisi e gli accertamenti di laboratorio è stata introdotta un&#8217;apposita sezione nel capitolo 20 del presente prezzario ove sono indicati i costi delle prove in sito e di laboratorio &#8211; previste dal decreto ministeriale 14 gennaio 2008 &#8220;Norme tecniche per le costruzioni&#8221; &#8211; che devono essere eseguite dai laboratori ufficiali o dai laboratori in concessione di cui all&#8217;art. 59 del D.P.R. n. 380/2001. I prezzi unitari di detto capitolo sono comprensivi degli oneri di certificazione e di redazione del rapporto di prova. In ogni voce è indicato il relativo riferimento identificativo della prova secondo le norme vigenti.</p>
<p>Come negli anni precedenti, per i lavori da eseguire nelle isole minori, i prezzi del presente elenco vanno maggiorati di una percentuale massima del 30% variabile a seconda delle categorie di lavoro che si dovranno realizzare, ad esclusione di quelle voci in cui è specificamente indicato.</p>
<p>Ai sensi dell&#8217;art. 35 del D.P.R. n. 554/99 (Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici) a fianco dei prezzi elencati è esposta la percentuale d&#8217;incidenza media della manodopera utilizzata in cantiere.</p>
<p>Nel presente prezzario è inserito il capitolo 23 sulla &#8220;Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili&#8221; ai fini della stima analitica degli oneri della sicurezza specifici ai sensi dell&#8217;allegato XV, punto 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.</p>
<p>I costi medi della mano d&#8217;opera sono stati aggiornati con le ultime rilevazioni vigenti alla data del 12 dicembre 2008 così come la rilevazione dei materiali metallici, e della zincatura.<br />
<a href="http://gurs.pa.cnr.it/gurs/Gazzette/g09-18o/g09-18o-a.pdf" target="_blank"><strong>Cliccare qui per visualizzare il Nuovo Prezzario 2009 in formato PDF</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ordineingegneriagrigento.it/2009/04/pubblicato-oggi-24apr09-il-nuovo-prezzario-unico-regionale-per-i-lavori-pubblici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Affidamento Incarichi: Procedure di Aggiudicazione Mediante il Criterio del Prezzo più Basso</title>
		<link>http://www.ordineingegneriagrigento.it/2009/02/affidamento-incarichi-procedure-di-aggiudicazione-mediante-il-criterio-del-prezzo-piu-basso/</link>
		<comments>http://www.ordineingegneriagrigento.it/2009/02/affidamento-incarichi-procedure-di-aggiudicazione-mediante-il-criterio-del-prezzo-piu-basso/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 04:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>e.a.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affidamento Incarichi]]></category>
		<category><![CDATA[Lavori Pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[bersani]]></category>
		<category><![CDATA[offerte anomale]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo più basso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ordineingegneriagrigento.it/?p=3351</guid>
		<description><![CDATA[A seguito dell’entrata in vigore del cosiddetto “Decreto Bersani&#8221;, che ha disposto l’abrogazione dell’obbligatorietà delle tariffe fisse o minime, il sistema di affidamento degli incarichi di natura tecnica, se da un canto subisce una profonda innovazione, dall’altro non viene applicato in maniera ortodossa dagli operatori, soprattutto per le difficoltà interpretative incontrate nella pratica attuazione delle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://farm2.static.flickr.com/1170/1471903505_b1129107b7.jpg?v=0" alt="" width="245" height="184" /><strong>A seguito dell’entrata in vigore del cosiddetto “Decreto Bersani&#8221;</strong><strong>,</strong> che ha disposto l<strong>’abrogazione dell’obbligatorietà delle tariffe fisse o minime</strong>, il sistema di affidamento degli incarichi di natura tecnica, se da un canto subisce una profonda innovazione, dall’altro<strong> non viene applicato in maniera ortodossa dagli operatori</strong>, soprattutto<strong> per le difficoltà interpretative</strong> incontrate nella pratica attuazione delle procedure di aggiudicazione e, <strong>in particolar modo</strong>, nei casi non infrequenti di <strong>eccessivi ribassi </strong><span id="more-3351"></span>offerti in sede di gara e che verranno qui esaminati a fondo alla luce della normativa vigente.</p>
<p class="MsoNormal"><span>Dalla presente disamina dei relativi aspetti giuridici sui quali si articola la materia, ne è scaturita una conclusione, di cui siamo fermamente convinti e che intendiamo portare alla conoscenza dei professionisti e degli operatori pubblici, al fine di porre le basi per un’omogeneità di comportamento e di scongiurare, quanto meno di scoraggiare concretamente,<span> </span>la “<em>famigerata</em>” pratica dei ribassi eccessivi</span>.<span> </span></p>
<p class="MsoNormal"><span><span> </span>Ma per meglio comprendere la questione, ancor prima di affrontarla in dettaglio in tutti i suoi aspetti, giova fare un <em>escursus</em>, sia pure non esauriente, sulle più recenti norme o circolari seguite al “<em>decreto Bersani</em>”. <span> </span><span> <strong> </strong></span></span></p>
<h2><strong><span style="text-decoration: underline;"><span>Normativa di riferimento</span></span></strong></h2>
<p class="MsoNormal"><span>- I minimi tariffari, seppur abrogati dall’art.2, comma 1 del D.L. 223/2006 (<em>decreto Bersani</em>), convertito con modifiche con L.248/2006, potranno essere utilizzati dalle stazioni appaltanti nelle procedure di evidenza pubblica quale criterio o base di riferimento nella determinazione dei compensi, sui quali formulare l’offerta.<span> </span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span>- Con l’entrata in vigore (<em>luglio 2006</em>) del D. Lgs. 12/4/2006 n.163 (<em>G.U. n.100 del 2/5/2006 – S.O. n.107/L</em>), che per brevità chiameremo Codice, e dei successivi provvedimenti, tra cui il D. Lgs. 31/7/2007 n.113 <span> </span>(<em>G.U. n.176 del 31/7/2007 – S.O. n.173/L</em>) che abroga le parti del Codice in conflitto con il<em> decreto Bersani</em> (vedi art.92. commi 2 e 4 e art.53 comma 3 del Codice) e in ultimo il D. Lgs 11/9/2008 n.152 (<em>G.U. n.231 del 02/10/2008 – S.O. n.227– in vigore dal 17/10/2008</em>), le attività di progettazione, di direzione dei lavori e di coordinatore per la sicurezza, nonché altre attività inerenti l’ingegneria, l’architettura, l’urbanistica, la consulenza scientifica e la sperimentazione tecnica, ai sensi della declaratoria della Categoria 12, dell’allegato II A del Codice, sono da considerarsi servizi e, pertanto,<span style="text-decoration: underline;"> il loro affidamento deve essere effettuato nel rispetto delle prescrizioni generali previste nel Codice per l’affidamento dei servizi.</span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span>- A<span> </span>seguito dei rilievi mossi dalla CE e dell’emanazione dell’art.24 della L.62/2005, viene approvata la L.R. 29/11/2005 n.16 che, nel modificare l’art.17, comma 11 della L. 109/94 con le modifiche e integrazioni in Sicilia, per brevità di seguito denominata L.109/94, recepisce il principio “<em>di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza</em>”, anche nel caso di prestazioni professionali d’importo stimato sotto i 100.000 euro, esclusa IVA (sino a quel momento per quest’ultime prestazioni i relativi incarichi erano di tipo fiduciario e potevano essere affidati direttamente e senza obbligo di gara). </span></p>
<p class="MsoNormal"><span><span> </span>Pertanto i testè detti incarichi professionali vanno affidati seguendo le procedure di aggiudicazione per i contratti pubblici sotto soglia comunitaria previste dal Codice (Parte II, Titolo II, articoli da 121 a 125) di cui ricordiamo le principali: procedura aperta (ex asta pubblica), procedura ristretta (ex licitazione privata) e procedura negoziata (ex trattativa privata) così come definite dall’art.3 del Codice. </span></p>
<p class="MsoNormal"><span><span> </span>Discorso a parte meritano le prestazioni professionali d’importo stimato sotto i 20.000 euro, esclusa IVA e di cui si dirà più avanti.</span></p>
<p class="MsoNormal">- Con Determinazione del 29/3/2007 n.4 (<em>G.U. n.84 del 11/4/2007</em>) l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, nel formulare le proprie indicazioni nel merito, ha ritenuto che i servizi tecnici di importo stimato sotto i 100.000 euro, esclusa IVA, possano essere affidati dalle stazioni appaltanti ai sensi dell’art.91, comma 2 del Codice (poi modificato dall’art. 2 del D. Lgs. 113/2007) previo esperimento di una procedura competitiva e comparativa con modalità di pubblicità adeguate, quali albo pretorio, sito internet, diffusione presso i rispettivi ordini professionali (vedi anche Determinazione Autorità Vigilanza LL.PP. del 19/1/2006 n.1 – <em>G.U. 14/2/2006 n. 37</em>).</p>
<p class="MsoNormal"><span>- L’Assessorato Regionale dei LL.PP., dopo aver chiarito con Circolare del 18/9/2006 (<em>G.U.R.S. n.45 del 25/9/2006</em>), che il Codice è immediatamente applicabile in Sicilia per le forniture dei beni e appalti dei servizi, con successiva Circolare del 18/12/2006 (<em>G.U.R.S. n.1 del 5/1/2007</em>), nel rinviare alle disposizioni di cui all’art.17 della L.109/94, in particolare al comma 9 (importi di rilevanza comunitaria<sup>(1)</sup>) e al comma 10 (importi sotto soglia ma superiore a 100.000 euro esclusa IVA), richiama l’obbligo in capo alle stazioni appaltanti di instaurare, nel caso di affidamento degli incarichi d’importo stimato inferiore a 100.000 euro, esclusa IVA, la procedura negoziata secondo quanto previsto dall’art.91, comma 2 e dall’art.57 comma 6, invitando almeno 5 operatori inseriti in albi di fiducia appositamente costituiti.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span>- L’Assessorato Regionale dei LL.PP. con Circolare del 30/3/2007 (<em>G.U.R.S. n.16 del 13/4/2007</em>), nel richiamare la succitata Determinazione n.4/2007 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, pone in rilievo la possibilità per gli enti di procedere all’affidamento diretto per le prestazioni professionali d’importo stimato inferiore a € 20.000, esclusa IVA, purchè tali prestazioni siano ricomprese, in un apposito regolamento interno, fra i servizi acquisibili in economia ai sensi dell’art.125, comma 11 del Codice.</span></p>
<h2><strong><span style="text-decoration: underline;"><span>Brevi considerazioni sulla struttura del Codice<span> </span></span></span></strong></h2>
<p class="MsoNormal"><span><span> </span>Per meglio comprendere la questione giuridica sulle procedure di aggiudicazione mediante il criterio del prezzo più basso, vale la pena dare un sguardo alla struttura del Codice, i cui estensori, pur apprezzandone il lavoro svolto per la complessità della materia, certo non hanno brillato in chiarezza.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span><span> </span>Il Codice si compone di 5 Parti:</span></p>
<p class="MsoNormal">- PARTE I<span> </span>- <em>Principi e disposizioni comuni e contratti esclusi in tutto o in parte</em><br />
<em><span><span> </span><span> </span>dall’ambito di applicazione del codice</span></em><span> – artt. 1-27</span><br />
- PARTE II &#8211; <em>Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari</em><br />
<span> </span>Artt. 28-205. La Parte  II<span> </span>a sua volta si suddivide in:<span> </span><br />
<span> </span><span> </span>Titolo I<span> </span>– <em>Contratti di rilevanza comunitaria</em> &#8211; artt. 28-120<br />
<span> </span>Titolo II – <em>Contratti sotto soglia comunitaria</em> &#8211; artt. <span> </span>121-125<br />
<span> </span><span> </span>Titolo III – <em>Disposizioni ulteriori per i contratti relativi ai lavori pubblici</em><br />
<span> </span><span> </span>artt.<span> </span>126-194<br />
<span> </span><span> </span><span> </span>Titolo IV– <em>Contratti in taluni settori </em><span> </span>- artt.<span> </span>195-205<br />
- PARTE III &#8211; <em>Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori speciali</em><br />
<span> </span>Artt. 206-238. La Parte  III<span> </span>a sua volta si suddivide in:<span> </span><br />
<span> </span>Titolo I<span> </span>– <em>Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori speciali <span> </span></em><br />
<em><span><span> </span>di rilevanza comunitaria</span></em><span> &#8211; artt. 206-237</span><br />
<span> </span>Titolo II – <em>Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori speciali</em><br />
<em><span><span> </span>sotto soglia comunitaria</span></em><span> &#8211; art.238</span><br />
- PARTE IV – <em>Contenzioso – </em>Artt.<em> </em>239-246<br />
- PARTE <span> </span>V <span> </span>- <em>Disposizioni di coordinamento finali e transitorie – abrogazioni</em><br />
<span> </span>Artt. 247 &#8211; 257</p>
<p class="MsoNormal"><span><span> </span>Molta attenzione, per gli argomenti trattati in questa sede, va posta ai Titoli I e II della Parte II ed in particolare all’art.121 del Codice ove è precisato che si applicano, tra l’altro, le disposizioni della Parte I (<em>Principi e disposizioni comuni e contratti esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione del codice, articoli da 1 a 27</em>) e della Parte II (<em>Contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture nei settori ordinari,<span> </span>articoli da 28 a 205</em>) in quanto non derogate dal Titolo II (<em>Contratti sotto soglia comunitaria, articoli da 121 a 125</em>). Da questo articolo, si ricava che per i settori ordinari sottosoglia comunitaria si applicano gli articoli del Codice da 1 a 205, con le deroghe previste dagli articoli da 121 a 125.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span><span> </span>Si potrebbe disquisire a lungo sulle diverse anomalie nell’impostazione del Codice, ma per dare un’idea di ciò, segnaliamo l’incoerenza, riscontrata all’interno del Titolo I (<em>Contratti di rilevanza comunitaria</em>) sotto la Parte II, di occuparsi di affidamenti o concorsi di progettazione di importo inferiore alla soglia comunitaria (che invece andrebbero trattati nel Titolo II – contratti sotto soglia). Tali incoerenze si rilevano ad esempio nell’art.91, comma 2 (procedure di affidamento) e nell’art.110 (concorsi sotto soglia) del Codice.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span><span> </span>Sarebbe stato meglio, a costo di ripetere articoli uguali e in un numero maggiore, tenere distinti le Parti, quella relativa ai contratti sotto soglia e quella relativa ai contratti di rilevanza comunitaria per evitare rompicapi e intricati andirivieni tra una noma ed un’altra. Questo vizio italico di produrre norme che si richiamano e si rincorrono l’una con l’altra, non facilita certo i compiti degli operatori, anche perché occorre tener presente che il Codice deve essere applicato, oltre che da stazioni appaltanti molto attrezzate, anche da stazioni appaltanti poco attrezzate. E ciò potrà comportare un forte rallentamento nell’attuazione dei programmi di realizzazione di infrastrutture a causa delle difficoltà interpretative e dell’innesco di lunghi contenziosi. </span></p>
<p class="MsoNormal"><span><span> </span>La difficile lettura del Codice, sia pur giustificata per la complessità della materia, ha ingenerato nelle stazioni appaltati comportamenti non omogenei e, nel caso dei ribassi per gli affidamenti dei servizi tecnici, modalità applicative non proprio conformi alle prescrizioni del Codice.</span></p>
<h2><strong><span style="text-decoration: underline;"><span>Procedure di affidamento di incarichi mediante il criterio del prezzo più basso</span></span></strong></h2>
<p class="MsoNormal"><span><span> </span>Fatte le superiori considerazioni ed esaminato l’impianto normativo di riferimento, affrontiamo più da vicino la questione degli eccessivi ribassi, che molta preoccupazione destano sia in seno ai professionisti concorrenti, sia per la qualità e la garanzia delle prestazioni professionali.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span><span> </span>A tal proposito si richiama l’art.86 del Codice, valido in genere per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria e sotto soglia, il quale pone un obbligo in capo alla stazione appaltante di valutare in ogni caso la congruità dell’offerta, sia nel caso del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso (art.82 del Codice) e sia nel caso del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa <span> </span>(art.81 del Codice).</span></p>
<p class="MsoNormal"><span><span> </span>Segnaliamo inoltre che nel citato art.86 del Codice sono stati aggiunti i commi 3-bis e 3-ter dall’art.8 della Legge 3/8/2007 n.123 (<em>G.U. n.185 del 10/8/2007</em>) che prescrivono più precisi adempimenti nella valutazione dell’anomalia dell’offerta.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span><span> </span>Ma in questa sede, ripetiamo, ci occupiamo più specificatamente delle problematiche connesse al criterio di aggiudicazione del prezzo più basso (art.82 del Codice).</span></p>
<p class="MsoNormal"><span><span> </span>Il comma 1 dell’art.86 del Codice così recita: “<em>Nei contratti di cui al presente codice, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, le stazioni appaltanti valutano</em></span><strong><em> la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media</em></strong>”.</p>
<p class="MsoNormal"><span><span> </span>Al comma 3 del predetto art. 86 del Codice è prescritto che “<em>In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa</em>”, quindi anche nel caso di offerte ammesse inferiori a 5 (vedi commi 3 e 4 del citato art.86 del Codice) e per le quali in genere non ne viene valutata la congruità.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span><span> </span>Ebbene è fuor di dubbio che vi è un obbligo tassativo per la stazione appaltante di valutare comunque la congruità dell’offerta secondo le modalità stabilite dall’art.86 del Codice. In altre parole la stazione appaltante non può accettare <em>tout-court</em> qualunque ribasso offerto dai concorrenti, senza prima valutarne la congruità.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span><span> </span>A questo punto occorre distinguere, nel caso in cui il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, i servizi tecnici in base al relativo importo stimato posto a base della gara.</span></p>
<p class="MsoNormal"><strong><em><span style="text-decoration: underline;"><span>Importi di rilevanza comunitaria </span></span></em></strong><sup><span>(1)<span> </span></span></sup><span><span> </span><strong></strong></span></p>
<p class="MsoNormal"><span><span> </span>La stazione appaltante dapprima individua tra le offerte ammesse in gara quelle anormalmente basse con il criterio matematico stabilito nel comma 1 dell’art.86 del Codice, come avanti riportato. <span> </span>Dopo di chè applica i criteri di verifica e procede alla eventuale esclusione delle offerte anormalmente basse secondo le procedure previste dagli artt.87, 88 e 89 del Codice.<span> </span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span><span> </span>Per la valutazione delle offerte, occorre però che nel bando venga prescritta la presentazione delle offerte con allegate le giustificazioni sull’entità dell’offerta. </span></p>
<p class="MsoNormal"><span><span style="text-decoration: underline;">Non è consentita in ogni caso la esclusione automatica delle offerte anormalmente basse</span></span></p>
<p class="MsoNormal"><strong><em><span style="text-decoration: underline;"><span>Importi di sotto soglia</span></span></em></strong><strong><span> </span></strong><sup><span>(1)<strong><span> </span></strong></span></sup><strong><span><span> </span></span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><span><span> </span>In questa fattispecie sono compresi anche gli incarichi di importo stimato inferiore a € 100.000 esclusa IVA.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span><span> </span>La stazione appaltante prima di indire la gara o rivolgere l’invito a presentare le offerte, potrà stabilire, sempre nel caso di applicazione del criterio aggiudicazione del prezzo più basso, di optare per una delle seguenti modalità:</span></p>
<p class="MsoNormal"><em><span><span>a)<span> </span></span></span></em><span>valutazione della congruità dell’offerta secondo la procedura nel caso di importi di rilevanza comunitaria, sopra descritta;</span></p>
<p class="MsoNormal"><em><span><span>b)<span> </span></span></span></em><span>valutazione della congruità dell’offerta <span style="text-decoration: underline;">con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse</span>, individuate come tali ai sensi dell’art.86, comma 1 del Codice, a condizione però che l’importo stimato dell’incarico sia inferiore o pari a € 100.000<span> </span>e il numero delle offerte ammesse in gara sia pari o superiore a 10.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span><span> </span>La regola generale ai sensi dell’art.86 del Codice è la valutazione della congruità dell’offerta e soltanto nel caso di prestazioni con importo stimato sotto soglia, ove il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 124, comma 8 del Codice “<em>la stazione appaltante può prevedere nel bando la esclusione automatica</em>” delle offerte individuate come anormalmente basse con i criteri del summenzionato art.86, comma 1 del Codice. </span></p>
<p class="MsoNormal"><span><span> </span>L’art. 121 del Codice stabilisce che ai contratti pubblici aventi per oggetto i lavori, servizi e forniture di importo sotto soglia si applicano le stesse norme per quelli d’importo di rilevanza comunitaria, salvo le deroghe di cui agli artt.122, 123, 124 e 125 del Codice.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span><span> </span>Ebbene nei testè citati articoli non si rinviene nessun’altra deroga, se non quella dell’art.124, comma 8 che dà la facoltà di prevedere nel bando la esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, per come innanzi chiarito. Quindi le stazioni appaltanti dovranno seguire tassativamente le procedure dell’artt. 86 del Codice ed eventualmente quelle degli artt. 87, 88 e 89 del Codice.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span><span> </span>Non è ammissibile, perché non previsto dal Codice, prevedere nel bando o nell’invito di gara la possibilità di poter accogliere un qualunque ribasso ignorando le offerte anormalmente basse.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span><span> </span>Ebbene, fatta salva la discrezionalità nel valutare l’offerta anomala come nel caso di offerte ammesse inferiori a 5, la stazione appaltante dovrà seguire le due modalità alternative di cui ai sopraelencati casi <em>a)</em> e <em>b)</em>. </span></p>
<p class="MsoNormal"><span><span> </span><span style="text-decoration: underline;">Va precisato che queste regole valgono anche per gli affidamenti di cui all’art.91, comma 2 e all’art.57 comma 6 del Codice, cioè per importi stimati inferiori a € 100.000 esclusa IVA e con invito ad almeno 5 professionisti facenti parte di appositi albi di fiducia</span></span></p>
<p class="MsoNormal"><strong><span style="text-decoration: underline;"><span><span> </span>Importi inferiori a € 20.000</span></span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><span><span> </span>Discorso a parte meritano gli affidamenti di servizi tecnici con importo stimato inferiore a € 20.000. </span></p>
<p class="MsoNormal"><span><span> </span>Per come già avanti cennato nel paragrafo “Normativa di riferimento” al di sotto di tale importo si potrà procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art.125, comma 11 del Codice di tali servizi tecnici, purchè vengano contestualizzati fra i servizi acquisibili in economia in un apposito regolamento interno.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span><span> </span>In questo caso non si pone il problema della congruità delle offerte, in quanto queste vengono liberamente concordate tra il responsabile del procedimento e il professionista, senza ricorrere a gare, neanche di tipo informale.</span></p>
<h2><strong><span style="text-decoration: underline;"><span>Conclusioni </span></span></strong></h2>
<p class="MsoNormal"><span><span> </span>Per il combinato disposto degli articoli 86, 124 comma 8 e 121 del Codice incombe in capo alle stazioni appaltanti, fatta eccezione per gli affidamenti diretti laddove consentiti, l’obbligo di valutare la congruità delle offerte di qualunque importo stimato, sia di rilevanza comunitaria <sup>(1)</sup>, sia sotto soglia <sup>(1)</sup><span> </span>compresi gli affidamenti di cui all’art.91, comma 2 (importi sotto i 100.000 euro esclusa IVA).</span></p>
<p class="MsoNormal"><span><span> </span>Ove si prevede l’aggiudicazione del criterio del prezzo più basso, la valutazione della congruità dell’offerta va sempre eseguita individuando le offerte anormalmente basse ai sensi dell’art.86, comma 1 del Codice.<span> </span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span><span> </span>Quando il criterio di<span> </span>aggiudicazione è quello del prezzo più basso si verifica che: </span></p>
<p class="MsoNormal"><em><span><span>1)<span> </span></span></span></em><span style="text-decoration: underline;"><span>nel caso di importi di rilevanza comunitaria</span></span><span> la valutazione della congruità delle offerte individuate come anormalmente basse ai sensi dell’art.86. comma 1 del Codice, va comunque effettuata seguendo i procedimenti di cui agli artt.87, 88 e 89 del Codice con divieto di procedere all’esclusione automatica delle stesse; </span></p>
<p class="MsoNormal"><em><span><span>2)<span> </span></span></span></em><span style="text-decoration: underline;"><span>nel caso di importi sotto soglia, comprese le procedure di scelta tra professionisti inseriti in appositi albi,</span></span><span> <span> </span>si prospettano due possibilità alternative fra loro:</span></p>
<p class="MsoNormal"><em><span><span>a)<span> </span></span></span></em><span>valutazione della congruità dell’offerta come nel caso degli importi di rilevanza comunitaria descritta al precedente punto <em>1)</em>;</span></p>
<p class="MsoNormal"><em><span><span>b)<span> </span></span></span></em><span><span> </span>valutazione della congruità dell’offerta <span style="text-decoration: underline;">con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse</span>, individuate come tali ai sensi dell’art.86, comma 1 del Codice, a condizione però che l’importo stimato dell’incarico sia inferiore o pari a € 100.000<span> </span>e il numero delle offerte ammesse in gara sia pari o superiore a 10;</span></p>
<p class="MsoNormal"><em><span><span>3)<span> </span></span></span></em><span>nel caso di affidamento diretto di servizi tecnici per importi stimati al di sotto di € 20.000, mancando di fatto un’espressa competizione o comparazione delle offerte, le procedure di cui al punto <em>2)</em> non sono applicabili; </span></p>
<p class="MsoNormal"><em><span><span>4)<span> </span></span></span></em><span>sono da ritenersi illegittimi, per violazione dell’art.86 del Codice, le aggiudicazioni mediante gara di contratti pubblici, aventi per oggetto gli affidamenti di incarichi professionali, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, laddove <span style="text-decoration: underline;">non viene prevista nel bando o nell’invito la valutazione della congruità delle cosiddette offerte anormalmente basse oppure, ove consentito (importi sotto soglia) e in alternativa, la esclusione automatica delle stesse</span>.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span><span> </span>Per una migliore lettura di quanto sopra esposto si allega una Tavola Sinottica di sintesi delle procedure di affidamento dei servizi tecnici.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span>(1)<em>Gli importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria con riferimento al Codice, in vigore dal 1/1/2008, sono riportati in appendice alla presente.</em></span></p>
<p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: medium;">APPENDICE</span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><em><span><span style="font-style: normal; "><span><strong><em>SOGLIE COMUNITARIE IN VIGORE DAL 1/1/2008</em></strong></span></span></span></em></p>
<p>Per effetto del Regolamento (CE) del 4/12/2007 n.1422, pubblicato sulla G.U. delle Comunità Europee n. L 317 del 5/12/2007, che modifica le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/17/CE e 2004/18/CE gli artt.28 e 215 del Codice divengono i seguenti (<em>gli importi tra parentesi sono quelli in vigore sino al 31/12/2007</em>):</p>
<p><strong>CONTRATTI PUBBLICI</strong> RELATIVI A LAVORI,SERVIZI E FORNITURE NEI <strong>SETTORI ORDINARI</strong></p>
<p><strong>ART.28 <span style="font-weight: normal;">Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria</span></strong></p>
<p><strong><span style="font-weight: normal;">(artt. 7, 8, 56, 78, direttiva 2004/18; regolamento CE n. 1874/2004; regolamento CE n. 2083/2005)</span></strong></p>
<p>1. Fatto salvo quanto previsto per gli appalti di forniture del Ministero della difesa dall&#8217;articolo 196, per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria il valore stimato al netto dell&#8217;imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) è pari o superiore alle soglie seguenti:</p>
<p>a) <strong>133.000 euro</strong><em> (</em><em>137.000</em><em>)</em>, per gli appalti pubblici di forniture e di servizi diversi da quelli di cui alla lettera b.2), aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorita&#8217; governative centrali indicate nell&#8217;allegato IV;</p>
<p>b) <strong>206.000 euro</strong> (<em>211.000</em><em>),</em></p>
<p>b.1) per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da stazioni appaltanti diverse da quelle indicate nell&#8217;allegato IV;</p>
<p>b.2) per gli appalti pubblici di servizi, aggiudicati da una qualsivoglia stazione appaltante, aventi per oggetto servizi della categoria 8 dell&#8217;allegato II A, servizi di telecomunicazioni della categoria 5 dell&#8217;allegato II A, le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento CPC 7524, 7525 e 7526, servizi elencati nell&#8217;allegato II B;</p>
<p>c) <strong>5.150.000 euro</strong> (<em>5.278.000</em>) per gli appalti di lavori pubblici e per le concessioni di lavori pubblici.</p>
<p><strong>CONTRATTI PUBBLICI </strong>RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI <strong>SETTORI SPECIALI</strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong>Art. 215 </strong>Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria nei settori speciali (art. 16, direttiva 2004/17; regolamento CE n. 1874/2004; regolamento CE 2083/2005)</p>
<p>1. Le norme della presente parte si applicano agli appalti che non sono esclusi in virtù delle eccezioni di cui agli articoli 17, 18, 19, 24, 25, 217 e 218 o secondo la procedura di cui all&#8217;articolo 219 e il cui valore stimato al netto dell&#8217;imposta sul valore aggiunto<br />
(i.v.a.) è pari o superiore alle soglie seguenti:</p>
<p>a) <strong>412.000 euro</strong> (<em>422.000</em>) per quanto riguarda gli appalti di forniture e di servizi;<br />
b)   <strong>5.150.000 euro</strong> (<em>5.278.000</em>) per quanto riguarda gli appalti di lavori.</p>
<p>Inoltre,</p>
<p>- gli importi di € 211.000 ed € 137.000  riportati negli artt. 32, 99, 125, 196 del Codice  sono sostituti rispettivamente con  €  206.000 ed €  133.000</p>
<p>- l&#8217;importo di € 422.000 riportato nell&#8217;art.235 del Codice è sostituto con € 412.000.</p>
<p><a href="http://www.edilnotizie.it/wp-content/uploads/2008/12/affidamento-incarichi.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-184" title="affidamento-incarichi" src="http://www.edilnotizie.it/wp-content/uploads/2008/12/affidamento-incarichi.png" alt="" width="448" height="366" /></a></p>
<p><strong>(*)</strong> Tale facoltà, a seguito delle modifiche introdotte dal D. L.vo 152/2008,  può essere prevista nel bando in presenza delle seguenti condizioni:</p>
<p>-          importo stimato dell&#8217;incarico inferiore a  € 100.000<br />
-          numero di offerte ammesse non inferiore a 10.</p>
<p><strong> (**) </strong>Giova far osservare che l&#8217;esclusione automatica delle offerte anomale è una facoltà e va prevista nel bando. Il D. L.vo 152/2008 ha in pratica introdotto una sorta di complicazione anche nei piccoli lavori, nel senso che le offerte vanno presentate in ogni caso sulla base di vari elementi di valutazione predeterminati dall&#8217;Amministrazione nel proprio bando (Art.86, comma 2 del Codice). Se le offerte presentate non sono inferiori a dieci, in pratica si considerano solo i ribassi offerti, in base ai quali si calcola la soglia di anomalia (art.86, comma 1 del Codice) e si escludono automaticamente tutte le offerte con ribasso superiore alla predetta soglia.</p>
<p>Per ovviare a tale inconveniente, nelle procedure a trattativa privata (ove ad esempio sono stati istituiti degli albi di professionisti a cui affidare l&#8217;incarico per importi inferiori o pari a € 100.000) basterebbe invitare non più di nove professionisti, per essere certi di utilizzare il criterio del prezzo più basso con l&#8217;esclusione automatica.<br />
<strong>[puoi scaricare l'articolo in pdf dalla Fonte <a href="http://www.edilnotizie.it/2008/12/affidamento-incarichi-procedure-di-aggiudicazione-mediante-il-criterio-del-prezzo-piu-basso/">EdilNotizie.it</a>]</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ordineingegneriagrigento.it/2009/02/affidamento-incarichi-procedure-di-aggiudicazione-mediante-il-criterio-del-prezzo-piu-basso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabella Costo Orario Manodopera Edile Provincia Agrigento, Giugno 2008</title>
		<link>http://www.ordineingegneriagrigento.it/2009/02/tabella-costo-manodopera-edile-dal-1giu08-provincia-agrigento/</link>
		<comments>http://www.ordineingegneriagrigento.it/2009/02/tabella-costo-manodopera-edile-dal-1giu08-provincia-agrigento/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 11:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>e.a.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavori Pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[manodopera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ordineingegneriagrigento.it/?p=2998</guid>
		<description><![CDATA[Tabella Costo Orario Manodopera Edile dal 1.Giu.&#8217;08  Provincia Agrigento (Sicilia). Clicca Sulla Tabella per ingrandirla ed aprirla in formato Pdf:

.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2007/08/ristrutturazioni.jpg" alt="" width="110" height="102" />Tabella <strong>Costo </strong>Orario <strong>Manodopera </strong><strong>Edile</strong> dal <strong>1.Giu.&#8217;08 </strong> Provincia <strong>Agrigento </strong>(Sicilia)<span id="more-2998"></span>. <strong>Clicca Sulla Tabella per ingrandirla ed aprirla in formato Pdf</strong>:<br />
<a href="http://www.ordineingegneriagrigento.it/wp-content/uploads/2009/02/tabella-costo-manodopera-edile-agrigento-giugno-2008.pdf"><img class="alignnone" src="http://www.ordineingegneriagrigento.it/wp-content/uploads/2009/02/tabella-costo-manodopera-edile-agrigento-giugno-2008.jpg" alt="" width="410" height="530" /></a></p>
<p>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ordineingegneriagrigento.it/2009/02/tabella-costo-manodopera-edile-dal-1giu08-provincia-agrigento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edilizia: i Nuovi Minimi di Paga e di Stipendio. Accordo 18.Giu.&#8217;08</title>
		<link>http://www.ordineingegneriagrigento.it/2009/02/edilizia-i-nuovi-minimi-di-paga-e-di-stipendio-accordo-18-giugno-2008/</link>
		<comments>http://www.ordineingegneriagrigento.it/2009/02/edilizia-i-nuovi-minimi-di-paga-e-di-stipendio-accordo-18-giugno-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 02:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>e.a.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavori Pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[manodopera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ordineingegneriagrigento.it/?p=2995</guid>
		<description><![CDATA[Circolare n. 1 &#8211; 8.Gen.’09 dell&#8217;ANCE Confindustria Agrigento.
Oggetto: Accordo Nazionale 18 giugno 2008.Nuovi Minimi di paga Base e di stipendio a decorrere dal 1.Gen.’09. 
Con riferimento a quanto stabilito con l’Accordo del 18 giugno 2008, si  allega di seguito la tabella relativa ai minimi di paga base oraria per gli operai e di stipendio mensile per gli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Circolare n. 1 &#8211; 8.Gen.’09 dell&#8217;A<strong>NCE Confindustria Agrigento</strong>.<br />
<strong>Oggetto: </strong><strong>Accordo Nazionale 18 giugno 2008.Nuovi Minimi di paga Base e di stipendio a decorrere dal 1.Gen.’09. </strong></p>
<p class="MsoNormal">Con riferimento a quanto stabilito con l’<strong><a href="http://www.ordineingegneriagrigento.it/wp-content/uploads/2009/02/accordo-nazionale-18giu08-paga-base-ance.pdf">Accordo del 18 giugno 2008</a></strong>, si<span>  </span>allega di seguito la tabella relativa ai minimi di paga base oraria per gli operai e di stipendio mensile per gli impiegati da applicare dal<span>  </span>1 gennaio 2009. Si allegano, inoltre, i minimi di retribuzione per gli addetti a lavori di semplice attesa o custodia e per gli apprendisti.<br />
<strong>Tabella 1- Impiegati: Stipendi</strong><strong><span id="more-2995"></span>minimi mensil</strong>i</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td width="76" valign="top">LIVELLI</td>
<td width="151" valign="top">1° gennaio  2009              </p>
<p> </td>
</tr>
<tr>
<td width="76" valign="top">7</td>
<td width="151" valign="top">1.418,71</td>
</tr>
<tr>
<td width="76" valign="top">6</td>
<td width="151" valign="top">1.276,83</td>
</tr>
<tr>
<td width="76" valign="top">5</td>
<td width="151" valign="top">1.064,02</td>
</tr>
<tr>
<td width="76" valign="top">4</td>
<td width="151" valign="top">993,11</td>
</tr>
<tr>
<td width="76" valign="top">3</td>
<td width="151" valign="top">922,16</td>
</tr>
<tr>
<td width="76" valign="top">2</td>
<td width="151" valign="top">829,95</td>
</tr>
<tr>
<td width="76" valign="top">1</td>
<td width="151" valign="top">709,36</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p> </p>
<p><strong>Tabella 2 - Operai: MINIMI DI PAGA BASE ORARIA</strong></p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td width="331" valign="top"> </td>
<td width="138" valign="top">1° gennaio  2009</td>
</tr>
<tr>
<td width="331" valign="top">Operai di produzione              </p>
<p>Operaio di quarto livello</td>
<td width="138" valign="top">               </p>
<p>5,74</td>
</tr>
<tr>
<td width="331" valign="top">Operaio specializzato</td>
<td width="138" valign="top">5,33</td>
</tr>
<tr>
<td width="331" valign="top">Operaio qualificato</td>
<td width="138" valign="top">4,80</td>
</tr>
<tr>
<td width="331" valign="top">Operaio comune</td>
<td width="138" valign="top">4,10</td>
</tr>
<tr>
<td width="331" valign="top"> </td>
<td width="138" valign="top"> </td>
</tr>
<tr>
<td width="331" valign="top">Custodi, guardiani, portinai, fattorini,              </p>
<p>uscieri e inservienti</td>
<td width="138" valign="top">               </p>
<p>3,69</td>
</tr>
<tr>
<td width="331" valign="top"> </td>
<td width="138" valign="top"> </td>
</tr>
<tr>
<td width="331" valign="top">Custodi, portinai, guardiani con              </p>
<p>alloggio</td>
<td width="138" valign="top">               </p>
<p>3,28</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p> </p>
<p><strong>Tabella 3 APPRENDISTI: MINIMI DI STIPENDIO MENSILE APPRENDISTI IMPIEGATI</strong></p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td width="274" valign="top">LIVELLO FINALE</td>
<td width="301" valign="top">1° gennaio 2009</td>
</tr>
<tr>
<td width="274" valign="top">5° livello</td>
<td width="301" valign="top">993,11</td>
</tr>
<tr>
<td width="274" valign="top">5° livello primo impiego</td>
<td width="301" valign="top">922,16              </p>
<p>(prima metà periodo di apprendistato)</p>
<p>993,11</p>
<p>(seconda metà periodo di apprendistato)</td>
</tr>
<tr>
<td width="274" valign="top">4° livello</td>
<td width="301" valign="top">922,16</td>
</tr>
<tr>
<td width="274" valign="top">4° livello primo impiego</td>
<td width="301" valign="top">829,95              </p>
<p>(prima metà periodo di apprendistato)</p>
<p>922,16</p>
<p>(seconda metà periodo di apprendistato)</td>
</tr>
<tr>
<td width="274" valign="top">3° livello</td>
<td width="301" valign="top">829,95</td>
</tr>
<tr>
<td width="274" valign="top">3° livello primo impiego</td>
<td width="301" valign="top">709,36              </p>
<p>(prima metà periodo di apprendistato)</p>
<p>829,95</p>
<p>(seconda metà periodo di apprendistato)</td>
</tr>
<tr>
<td width="274" valign="top">2° livello</td>
<td width="301" valign="top">709,36</td>
</tr>
<tr>
<td width="274" valign="top">2° livello primo impiego</td>
<td width="301" valign="top">709,36</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p> </p>
<p><strong>MINIMI DI STIPENDIO MENSILE APPRENDISTI IMPIEGATI <span style="font-weight: normal;">ai sensi della legge n. 25/1955</span></strong></p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td width="283" valign="top"> </td>
<td width="138" valign="top">1° gennaio 2009</td>
</tr>
<tr>
<td width="283" valign="top">Primo semestre</td>
<td width="138" valign="top">553,30</td>
</tr>
<tr>
<td width="283" valign="top">Secondo semestre</td>
<td width="138" valign="top">599,40</td>
</tr>
<tr>
<td width="283" valign="top">Terzo semestre</td>
<td width="138" valign="top">645,51</td>
</tr>
<tr>
<td width="283" valign="top">Quarto semestre</td>
<td width="138" valign="top">691,62</td>
</tr>
<tr>
<td width="283" valign="top">Quinto semestre</td>
<td width="138" valign="top">737,73</td>
</tr>
<tr>
<td width="283" valign="top">Sesto semestre</td>
<td width="138" valign="top">783,84</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p> </p>
<p><strong>MINIMI DI PAGA BASE ORARIA  APPRENDISTI OPERAI</strong></p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td width="286" valign="top">LIVELLO FINALE</td>
<td width="304" valign="top">1° gennaio  2009</td>
</tr>
<tr>
<td width="286" valign="top">4° livello</td>
<td width="304" valign="top">5,33</td>
</tr>
<tr>
<td width="286" valign="top">4° livello primo inserimento</td>
<td width="304" valign="top">4,80              </p>
<p>(prima metà periodo di apprendistato)</p>
<p>5,33</p>
<p>(seconda metà periodo di apprendistato)</p>
<p> </td>
</tr>
<tr>
<td width="286" valign="top">3° livello</td>
<td width="304" valign="top">4,80</td>
</tr>
<tr>
<td width="286" valign="top">3° livello primo inserimento              </p>
<p> </td>
<td width="304" valign="top">4,10              </p>
<p>(prima metà periodo di apprendistato)</p>
<p>4,80</p>
<p>(seconda metà periodo di apprendistato)</p>
<p> </td>
</tr>
<tr>
<td width="286" valign="top">2° livello</td>
<td width="304" valign="top">4,10</td>
</tr>
<tr>
<td width="286" valign="top">2° livello primo inserimento</td>
<td width="304" valign="top">4,10              </p>
<p> </td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p> </p>
<p><strong>MINIMI DI PAGA BASE ORARIA APPRENDISTI OPERAI </strong>ai sensi della legge n. 25/1955</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td width="132" valign="top"> </td>
<td width="138" valign="top">1° gennaio  2009</td>
</tr>
<tr>
<td width="132" valign="top">Primo semestre</td>
<td width="138" valign="top">2,88</td>
</tr>
<tr>
<td width="132" valign="top">Secondo semestre</td>
<td width="138" valign="top">3,12</td>
</tr>
<tr>
<td width="132" valign="top">Terzo semestre</td>
<td width="138" valign="top">3,36</td>
</tr>
<tr>
<td width="132" valign="top">Quarto semestre</td>
<td width="138" valign="top">3,60</td>
</tr>
<tr>
<td width="132" valign="top">Quinto semestre</td>
<td width="138" valign="top">3,84</td>
</tr>
<tr>
<td width="132" valign="top">Sesto semestre</td>
<td width="138" valign="top">4,08</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: right;"> </p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.ordineingegneriagrigento.it/wp-content/uploads/2009/02/accordo-nazionale-18giu08-paga-base-ance.pdf">Scarica l&#8217;articolo in PDF (Accordo del 18 giugno 2008)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ordineingegneriagrigento.it/2009/02/edilizia-i-nuovi-minimi-di-paga-e-di-stipendio-accordo-18-giugno-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
