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	<title>Ordine Ingegneri Agrigento &#187; Impianti Elettrici</title>
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		<title>Ascensori: Nuovo Decreto Per Il Miglioramento Della Sicurezza. In Vigore dal 1 Settembre 2009</title>
		<link>http://www.ordineingegneriagrigento.it/2009/09/ascensori-interventi-per-il-miglioramento-della-sicurezza-il-1%c2%b0-settembre-in-vigore-il-nuovo-decreto/</link>
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		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 21:44:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impianti Elettrici]]></category>
		<category><![CDATA[ascensori]]></category>

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		<description><![CDATA[Il 1° settembre 2009 è entrato in vigore il Decreto del ministero dello Sviluppo Economico 23 luglio 2009 recante &#8220;Miglioramento della sicurezza degli impianti ascensoristici anteriori alla direttiva 95/16/CE&#8221;, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.189 del 17 agosto 2009.
L&#8217;obiettivo, rientrante nel più vasto piano di rilancio dell&#8217;edilizia, è quello di adeguare allo stesso livello di sicurezza tutti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://iconiq.com/wp-content/uploads/2008/03/elevator-button.jpg" alt="" width="258" height="258" />Il 1° settembre 2009 è entrato in vigore il <a href="http://www.sicet.it/pages/normativa/decreti/DM/DM_23-07-09.htm">Decreto del ministero dello Sviluppo Economico</a> 23 luglio 2009 recante &#8220;Miglioramento della sicurezza degli impianti ascensoristici anteriori alla direttiva 95/16/CE&#8221;, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.189 del 17 agosto 2009.</p>
<p>L&#8217;obiettivo, <strong>rientrante nel più vasto piano di rilancio dell&#8217;edilizia,</strong> è quello di adeguare allo stesso livello di sicurezza tutti gli ascensori in esercizio sul territorio italiano, molti dei quali obsoleti.</p>
<p>Il decreto prevede, infatti, <strong>interventi sugli ascensori installati e posti in esercizio prima del 1999</strong>, da attuarsi in modo selettivo in funzione della situazione di rischio riscontrata su ogni <span id="more-6035"></span>impianto.</p>
<p>Destinatari del provvedimento sono:</p>
<p>- proprietari degli impianti, amministratori, associazioni  di piccoli proprietari immobiliari;<br />
- imprese  che effettuano manutenzione, riparazione e ammodernamento di ascensori;<br />
- ASL e Ispettorato del lavoro</p>
<p><strong>VALUTAZIONE DEI RISCHI PRESENTI SUGLI ASCENSORI</strong><br />
Per valutare la situazione di rischio, sulla base delle norme di buona tecnica più recenti, come UNI EN 81 &#8211; 80, il proprietario  o il suo legale rappresentante deve richiedere e concordare una verifica straordinaria dell&#8217;impianto.</p>
<p>La <strong>verifica straordinaria va fatta:</strong><br />
- entro il 1° settembre 2011 per gli ascensori installati prima del 15 novembre 1964<br />
- entro il 1° settembre 2012 per gli ascensori installati prima del 24 ottobre 1979<br />
- entro il 1° settembre 2013 per gli ascensori installati prima del 9 aprile 1991<br />
- entro il 1° settembre 2014 per gli ascensori installati prima del 24 giugno 1999</p>
<p>L&#8217;onere per l&#8217;esecuzione dell&#8217;analisi e la valutazione dei rischi è carico del proprietario dell&#8217;ascensore. <em>Fonte </em><a href="http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/ascensori/"><em>governo.it</em></a></p>
<p style="text-align: left;"><strong><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #000000;"><a href="http://prezzari.livecommerce.it/PONTEWEB/news/2009dm23luglio.pdf">Visiona Testo del Decreto in PDF</a></span></span></strong></p>
<p><img class="alignleft" src="http://scienceblogs.com/worldsfair/Elevator.gif" alt="" width="287" height="287" /><em>da </em><a href="http://www.pervoicostruire.it/nuova-direttiva-per-la-sicurezza-degli-ascensori-2128.html"><em>pervoicostruire.it</em></a><em>: <span style="font-style: normal; line-height: 18px; font-size: 12px;"><strong>Il <a href="http://www.sicet.it/pages/normativa/decreti/DM/DM_23-07-09.htm">nuovo decreto</a></strong><strong> interrompe una situazione di stallo venutasi a creare a partire dal 2005</strong> per la mancanza di un decreto attuativo e impone l’adeguamento di tutti gli ascensori installati prima del 24 giugno 1999, stimati essere circa 700mila tra ascensori elettrici a fune, da sottoporre ad analisi dei rischi, e ascensori idraulici da adeguare.</span></em></p>
<p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 15px; padding-left: 0px; text-align: left; font-size: 12px; line-height: 18px; margin: 0px; border: 0px initial initial;"><strong>Tutti gli ascensori, entrati in servizio precedentemente </strong>alla data sovra indicata, dovranno rispettare le norme europee in materia di sicurezza contenute nella direttiva 95/16 CE, recepita dal DPR 162/99 e ora la norma UNI EN 81-80, resa cogente dal DM 108/09.</p>
<p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 15px; padding-left: 0px; text-align: left; font-size: 12px; line-height: 18px; margin: 0px; border: 0px initial initial;">Nel settore impiantistico è infatti prassi che si provveda all’<strong>adeguamento piuttosto che alla sostituzione integrale</strong>.</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
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<br />
<strong>Il proprietario dell’immobile o il suo legale rappresentante</strong> (l’amministratore di condominio ad esempio), in occasione della prossima verifica periodica biennale già programma da parte dell’ente preposto, deve “richiedere e concordare”, così come espresso dal comma 1 dell’art. 1 del DM 108/09, la data di una verifica straordinaria (art. 14 DPR 162/99), per effettuare la valutazione dei rischi previsti dalla norma UNI EN 81-80, filtro nazionale NA.</p>
<p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 15px; padding-left: 0px; text-align: left; font-size: 12px; line-height: 18px; margin: 0px; border: 0px initial initial;">La data concordata non dovrà esser fissata oltre i due anni dall’entrata in vigore del decreto per gli ascensori di anzianità 1, tre anni per gli ascensori di anzianità 2, quattro anni per gli ascensori di anzianità 3 e cinque anni per quelli di anzianità 4.</p>
<p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 15px; padding-left: 0px; text-align: left; font-size: 12px; line-height: 18px; margin: 0px; border: 0px initial initial;"><strong>La verifica straordinaria dovrà individuare</strong> per ciascun ascensore gli adeguamenti necessari tra i 74 punti previsti dalla EN 81-80 e classificati con priorità diversa in base alla situazione di pericolo connesso: alta, media e bassa.<br style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px initial initial;" />Gli oneri della verifica straordinaria sono a carico del proprietario, così come è previsto dal DPR 162/99 e ribadito dal DM 108/09, che stabilirà con il manutentore gli adeguamenti necessari rispettando i tempi previsti:<br style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px initial initial;" />- entro 5 anni dalla verifica straordinaria, gli adeguamenti di priorità alta;<br style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px initial initial;" />- entro 10 anni quelli di priorità media;<br style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px initial initial;" />- nell’occasione di successive ulteriori modifiche importanti, quelli di priorità bassa.<br style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px initial initial;" />La non ottemperanza alle disposizioni di legge implica per i proprietari l’impossibilità di mantenere in esercizio l’impianto di elevazione e responsabilità penali.</p>
<p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 15px; padding-left: 0px; text-align: left; font-size: 12px; line-height: 18px; margin: 0px; border: 0px initial initial;"><strong>Per l’Italia, che detiene il primato per numero di ascensori in esercizio al mondo</strong>, dei quali, però, il 60% ha oltre 25 anni, gli adeguamenti imposti dal nuovo DM rappresentano oltre che l’occasione di allinearsi con il resto dei paesi europei in tema di sicurezza, anche la possibilità di riqualificare il parco immobili esistenti, rivalutandone il valore di mercato, diminuendo i costi a carico del sistema sanitario nazionale e incrementando il risparmio energetico, con una riduzione del 30% dei consumi elettrici.<br style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px initial initial;" />Questo decreto arriva dopo l’istituzione di un severo quadro giuridico nel quale la sorveglianza del mercato e l’attenzione verso il consumatore hanno assunto nuova importanza grazie alla “Direttiva macchine” 2006/42/CE pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 9 giugno 2006.<br style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px initial initial;" />Il campo d’applicazione della Direttiva 2006/42/CE è stato ampliato a comprendere le macchine, le attrezzature intercambiabili, i componenti di sicurezza, gli accessori di sollevamento, le catene, le funi e le cinghie, i dispositivi amovibili di trasmissione meccanica, le quasi-macchine (delle quali è stata dato una nuova definizione) e gli ascensori da cantiere.<br style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px initial initial;" /><strong>Per attestare la rispondenza di una macchina alle disposizioni della Direttiva</strong>, il fabbricante o il suo mandatario applicheranno una delle procedure di valutazione della conformità previste, a seconda che la macchina rientri o meno nell’elenco dell’Allegato IV. Se la macchina non vi rientra, sarà applicato il contenuto dell’allegato VIII, che prevede l’elaborazione del fascicolo tecnico e l’adozione delle misure necessarie affinché il processo di fabbricazione assicuri la conformità della macchina al fascicolo tecnico stesso.</p>
<p><strong>Se al contrario la macchina figurerà nell’allegato IV </strong>e sarà stata progettata applicando una norma armonizzata che copre tutti i requisiti essenziali ad essa pertinenti, non si sarà più tenuti a far intervenire un organismo notificato al fine di farne valutare la conformità e si potrà seguire una delle tre vie di seguito elencate:<br />
<strong>a) </strong>la procedura di valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione della macchina;<br />
<strong>b) </strong>la procedura di esame per la certificazione CE del tipo accompagnato da un controllo interno sulla <strong>fabbricazione della macchina;</strong><br />
<strong>c) </strong>la nuova procedura “Garanzia qualità totale”.</p>
<p><strong>Le principali modifiche e integrazioni</strong> contenute nel nuovo testo in merito ai requisiti essenziali di sicurezza hanno lo scopo di rendere le norme al contempo più restrittive e più chiare:<br style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px initial initial;" /></p>
<ul>
<li>i requisiti utili alla valutazione del rischio sono più dettagliati;</li>
<li>i requisiti relativi all’ergonomia e alle emissioni sono formulati in maniera più precisa;</li>
<li>nuovi requisiti per le macchine che collegano piani definiti;</li>
<li>i requisiti relativi ai sedili e alla protezione contro i fulmini, in precedenza limitati alle macchine mobili e alle macchine di sollevamento, sono applicabili a tutte le macchine;</li>
<li>nuove prescrizioni per la sicurezza dei sistemi di comando e per l’avviamento delle macchine;</li>
<li>introduzione dell’arresto operativo e nuove prescrizioni per il selettore modale;</li>
<li>nuove prescrizioni per i ripari fissi.</li>
</ul>
<p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 15px; padding-left: 0px; text-align: left; font-size: 12px; line-height: 18px; margin: 0px; border: 0px initial initial;"><strong>In definitiva l’introduzione delle nuove normative ha lo scopo</strong> di attestare la sicurezza degli ascensori con controlli che iniziano durante la fase produttiva e proseguono per l’intero ciclo di vita dell’impianto con verifiche periodiche obbligatorie.&#8221;</p>
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		<title>Messa a Terra dei Ponteggi. Sicurezza Elettrica nei Cantieri &#8211; Articolo TuttoNormel</title>
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		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 08:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>e.a.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impianti Elettrici]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza elettrica]]></category>

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		<description><![CDATA[ Il collegamento a terra di un ponteggio metallico può essere necessario per tre motivi:
1. Il ponteggio è una struttura metallica di notevoli dimensioni situata all’aperto e deve essere protetta contro i fulmini, ai sensi del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro DLgs 81/08, art. 84 e All. IV, art. 1.1.8 (ex DPR 547/55, art. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.ordineingegneriagrigento.it/wp-content/uploads/2009/06//ponteggifig3.jpg" alt="" width="222" height="184" /> <strong>Il collegamento a terra di un ponteggio metallico può essere necessario per tre motivi:</strong></p>
<p><strong>1.</strong> Il ponteggio è una struttura metallica di notevoli dimensioni situata all’aperto e deve essere protetta contro i fulmini, ai sensi del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro DLgs 81/08, art. 84 e All. IV, art. 1.1.8 (ex DPR 547/55, art. 39).<br />
<strong> 2. </strong>Il ponteggio è una massa e deve essere protetta contro i contatti indiretti.<br />
<strong> 3.</strong> Il ponteggio è una massa estranea e deve essere collegata allostesso impianto di terra delle masse.</p>
<p class="MsoNormal">Esaminiamo brevemente te <strong>tre</strong> situazioni in cui occorre mettere a terra il ponteggio.</p>
<h2><strong>1- Il Ponteggio è una Struttura di Notevoli Dimensioni</strong></h2>
<p class="MsoNormal">Una struttura metallica è di notevoli dimensioni quando il rischio relativo al fulmine supera quello ritenuto tollerabile dalla norma (<sup>1</sup>).</p>
<p class="MsoNormal">Il software SPIN “Ponteggi/gru e fulmini” indica quando il ponteggio è di notevoli dimensioni e deve essere protetto, tenuto conto:</p>
<p>• delle sue dimensioni,<br />
• del Comune in cui si trova (numero di fulmini all’anno e al kilometro quadrato),<br />
• del tipo di suolo circostante (resistività),<br />
• della sua posizione, ad esempio è ubicato in cima ad una collina.</p>
<p class="MsoNormal">In tutti i casi, il programma PIN “Ponteggi/gru e fulmini” compila una relazione per dimostrare che il ponteggio è autoprotetto dai fulmini, oppure per spiegare i motivi per cui necessita della protezione contro i fulmini. Il sistema di protezione contro i fulmini, se realizzato, deve essere denunciato a cura del datore di lavoro (impresa edile), ai sensi del DPR 462/01 all’Asl/Arpa e all’Ispesl mediante invio di copia della dichiarazione di conformità rilasciata dall’impresa installatrice con il relativo modulo di accompagnamento (il modulo è variabile da zona a zona per l’AsI/Arpa; al modulo dell’Ispesl va allegata la ricevuta del versamento di 30 €).</p>
<p class="MsoNormal">In genere, la denuncia viene inoltrata dall’impresa installatrice per conto del datore di lavoro, ma si tratta di un favore e non va scambiato per un obbligo.</p>
<p class="MsoNormal">Va da sè che mettere a terra tutti i ponteggi ai fini della protezione contro le scariche atmosferiche, comporta:</p>
<p>• la denuncia all’Asi/Arpa e all’Ispesl;<br />
• la relativa verifica a campione dell’Ispesl;<br />
• la verifica biennale da parte delI’Asl/Arpa, oppure di un organismo abilitato.</p>
<p class="MsoNormal">Tutti questi adempimenti possono essere evitati, se la messa a terra non è richiesta, come spesso accade. Non sono mai necessari i ponticelli per assicurare la continuità metallica tra le diverse parti del ponteggio, ai fini della protezione contro le scariche atmosferiche (il fulmine tira dritto.., ma non segue il ponticello).</p>
<p class="MsoNormal"><sup><span style="font-family: mceinline;"><strong>1</strong></span></sup> Per stabilire se il ponteggio è di notevoli dimensioni” non si può quindi giudicare ad occhio o misurare con il metro.</p>
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</p>
<p class="MsoNormal"><strong> </strong></p>
<h2><strong><span style="text-decoration: underline;">2. Il ponteggio è una massa</span></strong></h2>
<p class="MsoNormal">È appena il caso di ricordare che una massa è una parte metallica di un componente elettrico, che può andare in tensione per un guasto all’isolamento principale e che può essere toccata.</p>
<p class="MsoNormal">Se sul ponteggio sono applicati componenti elettrici diventa una massa? Va collegato a terra? I casi sono i seguenti.</p>
<h3><strong>Cavi sul ponteggio</strong></h3>
<p class="MsoNormal">Frequentemente sul ponteggio sono posati cavi elettrici. In genere, sono cavi di classe II, ad esempio HO7RN-F, oppure cavi unipolari senza guaina ad es. NO7V-K (cordina) posati in tubo protettivo. In questi casi, il ponteggio non diventa una massa, perché tra il ponteggio e te parti in tensione c’è un isolamento doppio o rinforzato e una sufficiente protezione meccanica (guaina e/o tubo protettivo). Se le cordine vengono posate direttamente a contatto del ponteggio, questo diventa una massa, ma si tratta di una posa non ammessa, fig. 1a). Occorre quindi cambiare il tipo di cavo o di posa, più che collegare a terra il ponteggio, fig. 1b). Infatti, anche con il ponteggio messo a terra la situazione sarebbe sempre e comunque fuori norma, anche perché la cordina, esposta al pericolo di abrasioni, costituisce un pericolo di contatto diretto.</p>
<p><a href="http://www.ordineingegneriagrigento.it/wp-content/uploads/2009/06//ponteggifig1.jpg"><img src="http://www.ordineingegneriagrigento.it/wp-content/uploads/2009/06//ponteggifig1.jpg" alt="" width="459" height="646" /></a><br />
<em><strong>Fig. 1 </strong></em><strong>- Messa a terra del ponteggio.</strong></p>
<p><strong> </strong><em><strong>a) </strong></em><em>il cavo N07V-K (cordina) non è di classe II. Questo tipo di posa non è ammesso.</em><br />
<em><strong>b)</strong> Il cavo HO7RN-F è di classe II. Non occorre La messa a terra del ponteggio.</em><br />
<em><strong>c)</strong> L’apparecchio di illuminazione è di classe Il. Non occorre La messa a terra del ponteggio.</em><br />
<em><strong>d)</strong> Il montacarichi è messo a terra, ad esempio tramite il PE del cavo di alimentazione. Non occorre la messa a terra del ponteggio.</em></p>
<h3><strong>Apparecchio isolante, non di classe II</strong></h3>
<p class="MsoNormal">Un apparecchio con l’involucro isolante e avente solo l’isolamento principale, non è di classe II, perché non ha l’isolamento doppio o rinforzato (non è di classe I, perché non ha la massa).</p>
<p class="MsoNormal">Tale apparecchio montato sul ponteggio metallico lo trasforma in una massa, perché tra il ponteggio e le parti in tensione c’è solo un isolamento principale.</p>
<p class="MsoNormal">In questo caso, il ponteggio va collegato a terra, come tutte le masse, o meglio, va collegato a terra il tratto di ponteggio sul quale è montato l’apparecchio, fig. 2  a).</p>
<p class="MsoNormal">Inutili tutti i ponticelli tra le varie parti del ponteggio.</p>
<p class="MsoNormal">Nell’installazione di questo apparecchio si può tuttavia prevedere un isolamento supplementare, ad esempio un interruttore entro un quadretto isolante; in questo modo si ricade nel componente elettrico di classe II (per installazione) e non occorre più collegare a terra il ponteggio.</p>
<h3><strong>Apparecchio di classe III</strong></h3>
<p class="MsoNormal">Se l’apparecchio montato sul ponteggio è alimentato da un sistema SELV (bassissima tensione di sicurezza) o PELV (bassissima tensione di protezione), non occorre mettere a terra il ponteggio, fig. 2 b).</p>
<p class="MsoNormal">Si ricorda che un sistema SELV:</p>
<p>• ha una tensione che non supera 50 V c.a. e 120 V c.c.,<br />
• è alimentato da un trasformatore di sicurezza,<br />
• non ha alcun punto del sistema elettrico collegato a terra,<br />
• è separato dagli altri circuiti con isolamento doppio o rinforzato, TNE 1/08, pag. 18.</p>
<p class="MsoNormal"><a href="http://www.ordineingegneriagrigento.it/wp-content/uploads/2009/06//ponteggifig2.jpg"><img src="http://www.ordineingegneriagrigento.it/wp-content/uploads/2009/06//ponteggifig2.jpg" alt="" width="454" height="351" /></a></p>
<p class="MsoNormal">
<p><em><strong>Fig2</strong>-Messa a terra del ponteggio. </em></p>
<p><em> </em><em><strong>a)</strong> <em>Un apparecchio isolante, ma non di classe II, è montato sul ponteggio. Il ponteggio è una massa. La parte del ponteggio che sorregge l’apparecchio di illuminazione va collegata a terra. </em></em><br />
<em><strong>b) </strong>Un apparecchio alimentato SELV (apparecchio di classe III) è montato sul ponteggio. Il ponteggio non va collegato a terra.</em></p>
<p><a href="http://www.ordineingegneriagrigento.it/wp-content/uploads/2009/06//ponteggifig3.jpg"><img src="http://www.ordineingegneriagrigento.it/wp-content/uploads/2009/06//ponteggifig3.jpg" alt="" width="461" height="383" /></a></p>
<p class="MsoNormal"><em><strong>Fig. 3 </strong></em><em>- Misura della resistenza di terra naturale del ponteggio.</em></p>
<p class="MsoNormal">Il sistema PELV ha le stesse caratteristiche di un sistema SELV salvo un punto del sistema elettrico a terra.</p>
<h2><strong><span style="text-decoration: underline;">3. Il ponteggio è una massa estranea</span></strong></h2>
<p class="MsoNormal">Il ponteggio appoggia su terreno tramite i”piedini” (piastre) e costituisce quindi un dispersore naturale di fatto.</p>
<p class="MsoNormal">Quando la resistenza verso terra de ponteggio è a 200 ohm  il ponteggio costituisce una massa estranea, che va collegata ai fini dell’equipotenzialità stesso impianto di terra esistente, al quale sono collegate le masse.</p>
<p class="MsoNormal">Se il terreno è asfaltato, o ricoperto di ghiaia, oppure è lastricato o costituito di roccia, marmo o similari, sicuramente il ponteggio non è una massa estranea, perché k sua resistenza verso terra supera senz’altro 200 ohm.</p>
<p class="MsoNormal">Negli altri casi, in caso di dubbio, bisogna misurare la resistenza verso terra de ponteggio, come se fosse un dispersore, mediante un misuratore di terra, fig. 3.</p>
<p class="MsoNormal">Se il ponteggio è una massa estranea va collegato, in uno o due punti alla base de ponteggio, all’impianto di terra del cantiere.</p>
<p class="MsoNormal">Il conduttore equipotenziale deve avere una sezione di almeno 6 mm2 (CEI 64-8, V2).</p>
<p class="MsoNormal">Anche in questo caso, non sono mai necessari ponticelli per assicurare b continuità metallica tra e diverse parti de ponteggio, infatti a resistenza che il ponticello elimina, non è attraversata da una corrente di guasto, e dunque non introduce una differenza di potenziale.</p>
<h2><strong><span style="text-decoration: underline;">4. Conclusioni</span></strong></h2>
<p class="MsoNormal">Il diagramma di flusso di fig. 4 può essere utile per stabilire se collegare a terra il ponteggio e per quale motivo.</p>
<p class="MsoNormal"><img src="http://www.ordineingegneriagrigento.it/wp-content/uploads/2009/06//ponteggifig4.jpg" alt="" width="476" height="668" /></p>
<p class="MsoNormal">A ben vedere, occorre mettere a terra un ponteggio so’o in casi particolari. In nessun caso, occorrono i ponticelli (cavallotti) tra e varie parti de ponteggio.</p>
<p class="MsoNormal">Ciò contrasta con l’abitudine di collegare sempre a terra i ponteggi, secondo l’idea per cui è sempre meglio collegare a terra: non si sa mai, e si evitano e contestazioni di qualche ispettore che, vedendo sempre i ponteggi collegati a terra, appena ne vede uno non a terra lo ritiene fuori norma.</p>
<p class="MsoNormal">La professionalità consiste innanzi tutto nel conoscere bene la regola dell’arte. Per conoscere bisogna pensare. Pensare è faticoso, sicché molti non pensano a niente&#8230; e collegano a terra tutto. (<em>&#8220;Messa a Terra dei Ponteggi&#8221; </em><em><em>da TuttoNormel num Mar.&#8217;09</em>)</em></p>
<h1 style="text-align: center;"><a style="text-decoration: none;" href="http://www.ordineingegneriagrigento.it/wp-content/uploads/2009/06/messa_a_terra_ponteggi_metallici.pdf">Scarica Articolo in PDF</a></h1>
<p><em>Il Documento in Pdf è stato gentilmente fornito dal collega Calogero Zuppardo. Poi è stata eseguita una trasposizione semi automatica da pdf a testo che nell&#8217;articolo sopra riportato può aver portato a qualche errore; in ogni caso il documento originale è quello in pdf che potete scaricare.</em></p>
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		<title>Impiantista? Servono prove</title>
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		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 02:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>e.a.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impianti Elettrici]]></category>

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		<description><![CDATA[Al Ministero dello Sviluppo Economico il diploma non basta. Occorre un Test sui requisiti professionali. Per l&#8217;abilitazione bisogna dimostrare l&#8217;esperienza.
Poiché il diploma non basta per fare l&#8217;impiantista, l&#8217;interessato che vuol far valere, ai fini dell&#8217;iscrizione al registro imprese, il requisito professionale, deve dimostrare e non solo dichiarare, di aver fatto esperienza presso un&#8217;impresa del settore.
Con parere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img src="http://www.professioni.info/povol/PIC100/153c.jpg" alt="" width="214" height="165" />Al Ministero dello Sviluppo Economico il diploma non basta. Occorre un Test sui requisiti professionali. Per l&#8217;abilitazione bisogna dimostrare l&#8217;esperienza.</strong><br />
Poiché <strong>il diploma non basta per fare l&#8217;impiantista</strong>, l&#8217;interessato che vuol far valere, ai fini dell&#8217;iscrizione al registro imprese, il requisito professionale, deve dimostrare e non solo dichiarare, di aver fatto esperienza presso un&#8217;impresa del settore.</p>
<p>Con parere n. 3101/14 .Gen.&#8217;09, il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito che l&#8217;aver maturato un periodo di esperienza professionale presso <span id="more-2974"></span>un&#8217;impresa abilitata all&#8217;installazione di tutte le tipologie di impianti previste dal decreto ministeriale n. 37/2008, non comporta automaticamente l&#8217;acquisizione dei requisiti professionali per l&#8217;esercizio, in proprio, dell&#8217;attività.</p>
<p>Secondo il Ministero, i periodi di inserimento previsti dalla normativa, in abbinamento al titolo di studio o di formazione professionale, hanno lo scopo di completare, mediante l&#8217;esperienza pratica e il contatto con i lavoratori già esperti, le conoscenze acquisite in via teorica durante il corso di studi o di formazione. Tale «completamento», quindi, precisa il Ministero, non potrebbe realizzarsi nel caso in cui si ammettesse di poter riconoscere il requisito tecnico anche per impianti su cui non si sia mai operato.</p>
<p>Di conseguenza, salvo che non risulti direttamente dall&#8217;inquadramento contrattuale, sarà onere dell&#8217;interessato dimostrare che l&#8217;esperienza acquisita abbia riguardato tutte le tipologie di impianti per le quali il riconoscimento è richiesto.</p>
<p>Peraltro, le prove dovranno essere incontrovertibili a conferma di quanto asserito, se il titolare dell&#8217;impresa in cui la prestazione è stata resa, ha affermato che le mansioni svolte erano limitate alle «lavorazioni di apertura tracce». In sostanza, dovrà essere dimostrata l&#8217;effettiva esperienza maturata nell&#8217;attività di installazione delle varie tipologie di impianti per le quali il riconoscimento è richiesto</p>
<p>Marilisa Bombi - ITALIA OGGI del 28.Gen.’09</p>
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		<title>Scambio sul posto dell&#8217;Energia Elettrica Presentazione Istanza Entro Mar.&#8217;09</title>
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		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 07:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>e.a.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impianti Elettrici]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[gse]]></category>

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		<description><![CDATA[Il Gestore dei Servizi Elettrici (GSE) ha reso noto sul proprio sito Internet che il termine di presentazione delle istanze per avvalersi dello scambio sul posto dell&#8217;energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili o di cogenerazione scade il 31.Mar.&#8217;09. Si ricorda che l&#8217;erogazione del servizio discambio sul posto, regolamentato dalla Delibera AEEG n. ARG/elt 74/2008, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Gestore dei Servizi Elettrici (GSE) ha reso noto sul proprio sito Internet che il termine di presentazione delle istanze per avvalersi dello scambio sul posto dell&#8217;energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili o di cogenerazione <strong>scade </strong>il <strong>31.Mar.&#8217;09. <span style="font-weight: normal;">Si ricorda che l&#8217;erogazione del servizio discambio sul posto, regolamentato dalla Delibera AEEG n. ARG/elt 74/2008, si applica agli impianti di produzione da cogenerazione ad alto rendimento con potenza fino a 200 kW ed agli impianti di produzione da fonti rinnovabili fino a 20 kW, comprese le centrali ibride la cui produzione annua da fonti non rinnovabili sia inferiore al 5% del totale prodotto, così come previsto rispettivamente dall&#8217;art. 6, comma 6, del D. Leg.vo 20/2007) e dall&#8217;art.6 del D. Leg.vo 387/2003.</span></strong></p>
<p><strong><span style="font-weight: normal;"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2022/2104795179_ff2d69dabe.jpg?v=0" alt="" width="368" height="277" /></span></strong></p>
<p>Sempre ai sensi della suddetta Delibera, che reca il Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico-economiche per lo scambio sul posto (TISP), a partire dall&#8217;1.1.2009 l&#8217;erogazione del servizio di scambio sul posto sarà effettuata <strong>esclusivamente dal GSE</strong>, determinando la cessazione al 31.12.2008 dei contratti in essere con le imprese di distribuzione.<br />
Di conseguenza coloro che hanno già in corso un contratto di scambio sul posto, nonché i soggetti interessati ad attivare per la prima volta il servizio, data la prevedibile mole di domande inoltrate, avranno tempo fino al <strong>31.Mar.2009 </strong>per presentare l&#8217;istanza obbligatoria di richiesta del servizio tramite il portale attivo dedicato sul sito del Gestore (disponibile al link riportato in fondo), <strong>fermo restando che i benefici economici derivanti dall&#8217;erogazione del servizio decorreranno comunque a partire dall&#8217;1.Gen.&#8217;09.</strong></p>
<p>Tutti gli interessati possono ricevere informazioni ed assistenza sul nuovo regime e sulla relativa procedura di attivazione attraverso il Contact Center del GSE (numero verde 800 19 99 89); in considerazione dell&#8217;elevato numero di telefonate che stanno pervenendo al Contact Center e grazie alla scadenza non imminente del 31.3.2009, nel caso in cui il risponditore automatico dovesse segnalare una lunga attesa si consiglia di richiamare successivamente o, preferibilmente, di inviare una e-mail all&#8217;indirizzo <span style="text-decoration: underline;">scambiosulposto@gsel.it.</span></p>
<p>Per ulteriori informazioni: GSE &#8211; Ufficio Stampa Tel. +39 06 8011 4614 e-mail : ufficiostampa@gsel.it <a href="http://www.gsel.it/" target="_blank">www.gsel.it</a></p>
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		<title>Seminari Gratuiti in Sicilia. Sicurezza Cantiere, Fotovoltaico e Applicazioni delle N.T.C. 2008</title>
		<link>http://www.ordineingegneriagrigento.it/2008/11/seminari-gratuiti-in-sicilia-sicurezza-cantiere-fotovoltaico-e-applicazioni-delle-ntc-2008/</link>
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		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 02:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>e.a.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Impianti Elettrici]]></category>
		<category><![CDATA[NTC]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[coordinatori]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>

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		<description><![CDATA[[ 5 dicembre 2008; 09:00 a 16:00. ] Technical Tour Project rappresenta un seminario itinerante in diverse città siciliane che trattano nell'arco di una giornata i temi

	La Valutazione dei Rischi nei Cantieri e i Compiti del Coordinatore per la Sicurezza il D. Lgs. 81/2008. Redazione di POS e PSC
	Soluzioni integrate per lo Sviluppo di Impianti Fotovoltaici: dal preventivo al progetto
	Strutture in Muratura: dalla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.bmsistemi.com/contents/img_web/tour/sicilia_scritta2.jpg" alt="" width="252" height="93" />Technical Tour Project rappresenta un seminario itinerante in diverse città siciliane che trattano nell&#8217;arco di <strong>una giornata</strong> i temi</p>
<ul>
<li>La V<strong>alutazione dei Rischi nei Cantieri</strong> e i <strong>C</strong><strong>ompiti del Coordinatore per la Sicurezza</strong> il D. Lgs. 81/2008. <strong>Redazione di POS e PSC</strong></li>
<li>Soluzioni integrate per lo Sviluppo di <strong>Impianti Fotovoltaici<span id="more-2439"></span></strong>: dal preventivo al progetto</li>
<li>Strutture in Muratura: dalla Teoria alla Pratica</li>
<li>Applicazione delle N. T. C. 2008 su una Struttura in C.A. e Acciaio</li>
</ul>
<p><strong>Palermo, 2 Dicembre</strong> 2008	 <a href="http://www.bmsistemi.com/contents/Doc_online/pa_toursicily.pdf">Clicca qui per la locandina</a><br />
<strong> Catania, 5 Dicembre </strong> 2008	 <a href="http://www.bmsistemi.com/contents/Doc_online/ct_toursicily.pdf">Clicca qui per la locandina</a></p>
<p style="text-align: center;"><strong><a href="http://www.bmsistemi.com/contents/modules.php?name=News&amp;file=article&amp;sid=358" target="_blank"><span style="font-family: Verdana; color: #800000; font-size: x-small;"><strong>ISCRIVITI SUBITO AL TOUR CLICCA QUI</strong></span></a><br />
</strong></p>
<p>GRATIS AI PARTECIPANTI:</p>
<ul>
<li>Norme Tecniche per le Costruzioni in pdf a cura di S.T.A. DATA</li>
<li>Guida al D. Lgs. 81/2008: Valutazione dei rischi e soggetti della prevenzione</li>
<li>Guida al risparmio energetico: D. Lgs. 311/06 e impianti fotovoltaici</li>
<li>3 software IN OMAGGIO: MODELLO VVF; PARCELLE di prevenzione incendi, termotecnica; GUIDA NORME di prevenzione incendi, termotecnica, e sicurezza.</li>
</ul>
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		<title>Impianti: Nuove Norme UNI nel primo semestre 2008</title>
		<link>http://www.ordineingegneriagrigento.it/2008/11/impianti-219-nuove-norme-uni-nel-primo-semestre-2008/</link>
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		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 02:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>e.a.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impianti Elettrici]]></category>

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		<description><![CDATA[A 18 anni dall’emanazione della Legge 46/90 (ora DM 37/08) sulla sicurezza degli impianti, continua l’impegno dell’UNI sia nella messa a punto e pubblicazione delle norme tecniche che stabiliscono lo &#8220;stato dell’arte&#8221; in materia, sia nella divulgazione della cultura normativa tra gli operatori attraverso seminari di aggiornamento, indispensabile per una reale crescita professionale del settore. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A 18 anni dall’emanazione della Legge 46/90 (ora DM 37/08) sulla sicurezza degli impianti, continua l’impegno dell’UNI sia nella messa a punto e pubblicazione delle norme tecniche che stabiliscono lo &#8220;stato dell’arte&#8221; in materia, sia nella divulgazione della cultura normativa tra gli operatori attraverso seminari di aggiornamento, indispensabile per una reale crescita professionale del settore. Per quanto concerne le norme tecniche, il <strong>DM 37/08</strong> conferma i principi della <strong>Legge 46/90</strong> per i quali si stabilisce che gli impianti devono essere realizzati a regola d’arte e si riconosce che gli impianti realizzati in conformità alle norme UNI soddisfano questo requisito. È un approccio legislativo decisamente <span id="more-804"></span>innovativo e allineato al cosiddetto nuovo approccio europeo, ovvero la strategia politica che prevede una chiara distinzione e complementarietà dei ruoli tra organismi legislativi, che limitano il loro intervento alla definizione di requisiti essenziali generalmente connessi ad aspetti di sicurezza e incolumità delle persone, e organismi preposti alla normazione volontaria, che stabiliscono gli strumenti normativi (le norme UNI appunto) di attuazione dei principi legislativi. Da cui risulta evidente la grande opportunità per gli operatori di partecipare come protagonisti al processo normativo, per orientarne i contenuti anziché subire a posteriori le decisioni prese dai propri concorrenti. </p>
<div>Solo nel primo semestre 2008 sono state 219 le nuove norme pubblicate dall’UNI nel settore dell’impiantistica: 34 riguardano i principi generali di progettazione, esecuzione, installazione e manutenzione degli impianti, 23 riguardano le attrezzature e la strumentazione, 62 sono sulla componentistica, mentre le rimanenti coprono argomenti di carattere generale comunque riconducibili al campo di applicazione della legge. Gli impianti trattati sono tutti quelli oggetto del DM 37/08 (ad eccezione di quelli elettrici), quindi idrosanitari, a gas, antincendio, di sollevamento, riscaldamento e climatizzazione. In totale, le norme UNI sugli impianti sono più di 1600 e offrono pertanto a tutti gli operatori (installatori, progettisti, produttori di sistemi e di componenti) un completo quadro di riferimento per soddisfare i requisiti di legge e anche per tutelarsi da eventuali controversie post-intervento, assicurando la conformità allo stato dell’arte.</div>
<div> </div>
<div><strong><a href="http://www.casaportale.com/public/uploads/Tabella%20Norme%20UNI%20impianti.pdf" target="blank">Principali norme pubblicate nel primo semestre 2008</a></strong>.</div>
<div>             </div>
<div>Per quanto concerne, invece, l’attività divulgativa, anche nel 2007 si è tenuta la serie di seminari di aggiornamento professionale, distribuiti su tutto il territorio nazionale, che hanno visto la partecipazione di diverse centinaia di operatori interessati ad investire la propria professionalità nell’aggiornamento normativo. Grazie al patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico, questi corsi prevedono la partecipazione gratuita e la distribuzione, altrettanto gratuita, dei manuali contenenti le principali norme sulle diverse tipologie di impianto di volta in volta considerate.</p>
<p> </p></div>
<div>Ci sono pertanto le migliori condizioni per tutti gli attori, non solo installatori, professionisti e imprese, ma anche organismi di normazione e istituzioni, per assicurare la crescita continua del settore dell’impiantistica, non solo dal punto di vista economico, ma con lungimiranza dal punto di vista delle competenze e delle conoscenze normative.<a href="http://www.casaportale.com/public/uploads/Tabella%20Norme%20UNI%20impianti.pdf" target="_blank">Tabella Norme UNI impianti</a>  <em>da Edilportale.com </em><a href="http://www.edilportale.com/edilnews/NpopUp.asp?idDoc=12464&amp;iDCat=25" target="_blank"><em>La Notizia</em></a></div>
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		<title>Nuova 46/90: Limiti per l&#8217;Obbligo di Progetto</title>
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		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 07:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>e.a.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impianti Elettrici]]></category>
		<category><![CDATA[37/08]]></category>
		<category><![CDATA[46/90]]></category>

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		<description><![CDATA[Il primo aspetto fondamentale del DM 37/08  è che finalmente si applica a tutti gli impianti e per tutti gli edifici nessuno escluso. Hanno aggiunto nel campo di applicazione dell&#8217;impianto elettrico gli impianti per automazione delle porte, cancelli e barriere interni e esterni e gli impianti di autoproduzione fino a 20 kW. Hanno finalmente rivisto i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.consted.com/images/46-90.gif" alt="" width="200" height="126" />Il primo aspetto fondamentale del DM 37/08  è che finalmente si applica a tutti gli impianti e per tutti gli edifici nessuno escluso. Hanno aggiunto nel campo di applicazione dell&#8217;impianto elettrico gli impianti per automazione delle porte, cancelli e barriere interni e esterni e gli impianti di autoproduzione fino a 20 kW. <strong>Hanno finalmente rivisto i limiti per l&#8217;obbligo di progetto<span id="more-2414"></span></strong>, inteso nel senso che il progetto è comunque sempre obbligatorio, solo che sotto i limiti lo progetta il tecnico dell&#8217;impresa installatrice e sopra ci vuole il professionista&#8230; i nuovi limiti:</p>
<ul>
<li><strong>nel Civile</strong><strong> se superi i 6 kW o i 400 mq</strong>; <strong></strong></li>
<li><strong>nelle Attività Produttive, terziario e altri usi, se superi i 6 kW o 200 mq</strong>,</li>
</ul>
<p>ovviamente l&#8217;obbilgo c&#8217;è sempre se c&#8217;è la cabina di trasformazione o se ci sono anche parzialmente ambienti soggetti a normativa specifica con in aggiunta degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche se l&#8217;edificio è di volume superiore a 200 mc. Il progetto è obbligatorio anche per tutti gli impianti elettronici se l&#8217;impianto elettrico è soggetto a obbligo di progetto.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Progettazione Impianti Elettrici nell’Edilizia Civile e Commerciale. Sfoglia Slide On Line.</title>
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		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 02:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>e.a.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atti Convegni]]></category>
		<category><![CDATA[Impianti Elettrici]]></category>

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		<description><![CDATA[Si allegano gli atti del corso tenuto, presso la sala riunione dell&#8217;Ordine Ingegneri Catania il giorno 8.Nov.&#8217;08, dagli ingg. A.Abate, M.Aiello e F.Gulli, sugli impianti elettrici nell&#8217;ambito  dei minicorsi sui Principi Basilari per la Progettazione: Impianti Tecnici nell’Edilizia Civile e Commerciale. &#62;&#62;&#62;Download file PPS 4Mb o sfoglia slide on Line:

Guarda le slide in Full Screen cliccando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ordineingegneriagrigento.it/wp-content/uploads/2008/11/corsoelettrico.png" alt="" width="161" height="132" />Si allegano gli atti del corso tenuto, presso la sala riunione dell&#8217;Ordine Ingegneri Catania il giorno <strong>8.Nov.&#8217;08</strong>, dagli ingg. A.Abate, M.Aiello e F.Gulli, sugli impianti elettrici nell&#8217;ambito  dei minicorsi sui <strong>Principi Basilari per la Progettazione: Impianti Tecnici nell’Edilizia Civile e Commerciale<span id="more-2310"></span>. <span style="font-weight: normal;"><a class="downloadIcon" title="Download" href="http://www.ording.ct.it/download/AIELLO%20presentazione.pps">&gt;&gt;&gt;Download file PPS 4Mb</a> o sfoglia slide on Line:</span></strong></p>
<div id="__ss_760598" style="width: 425px; text-align: left;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=aiello-presentazione-1226937637454150-8&amp;stripped_title=principi-basilari-per-la-progettazione-impianti-tecnici-nelledilizia-civile-e-commerciale-presentation" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=aiello-presentazione-1226937637454150-8&amp;stripped_title=principi-basilari-per-la-progettazione-impianti-tecnici-nelledilizia-civile-e-commerciale-presentation" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></div>
<div style="width: 425px; text-align: left;"><strong><span style="color: #ff0000;">Guarda le slide in Full Screen cliccando sul pulsante qui su▲</span></strong></div>
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</p>
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		<title>Slide, Differenze e Novità 46/90 e D.M. 37/08. Documento redatto dall&#8217;Acca per il nostro Ordine</title>
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		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 02:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>e.a.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impianti Elettrici]]></category>

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		<description><![CDATA[In relazione all&#8217;articolo &#8220;46/90 e D.M. 37/08 Differenze con Un VIDEO On Line &#8211; Novità per gli Impianti&#8221; dove abbiamo presentato un Video  del sito dell&#8217;ACCA. Su nostra richiesta la stessa azienda di software ci ha riservato, per gli Iscritti dell&#8217;Ordine degli Ingegneri Agrigento una utilissima Presentazione:
SCARICA il PDF 3,5Mb, che potete anche visionare qui sotto con le Slide [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://www.ordineingegneriagrigento.it/wp-content/uploads/2008/11/accapdf.png" alt="" width="198" height="166" />In relazione all&#8217;articolo &#8220;<a title="46/90 e D.M. 37/08 Differenze con Un VIDEO On Line - Novità per gli Impianti" rel="bookmark" href="http://www.ordineingegneriagrigento.it/2008/10/dalla-4690-al-dm-3708-le-novita-per-gli-impianti/">46/90 e D.M. 37/08 Differenze con Un VIDEO On Line &#8211; Novità per gli Impianti&#8221;</a> dove abbiamo presentato un <a href="http://www.acca.it/SrvFilmati/GetFilmato.asp?file=Tutorial/P37_1/01.html">Video</a>  del sito dell&#8217;<a href="http://www.acca.it/">ACCA.</a> Su nostra richiesta la stessa azienda di software ci ha riservato, per gli Iscritti dell&#8217;Ordine degli Ingegneri Agrigento una utilissima Presentazione:<span id="more-2260"></span><br />
<a href="http://www.ordineingegneriagrigento.it/wp-content/uploads/2008/11/dm-3708.pdf">SCARICA il PDF 3,5Mb,</a> che potete anche visionare qui sotto con le Slide On line:</p>
<div id="__ss_749828" style="width: 425px; text-align: left;"><object width="425" height="355" data="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=dm3708-1226602203440165-9&amp;stripped_title=dm-3708-presentation" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=dm3708-1226602203440165-9&amp;stripped_title=dm-3708-presentation" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></div>
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		<title>Responsabile Tecnico Imprese Impiantistiche</title>
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		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 03:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>e.a.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impianti Elettrici]]></category>

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		<description><![CDATA[Con il parere n. 31288 del 7.Ott.&#8217;08 il Dipartimento per la regolazione del mercato del Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito che la qualifica di responsabile tecnico in seno ad un&#8217;impresa impiantistica non può essere attribuita ad un libero professionista né mediante conferimento con atto scritto di incarico professionale, né mediante stipula di un contratto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con il parere n. 31288 del 7.Ott.&#8217;08 il Dipartimento per la regolazione del mercato del Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito che la qualifica di responsabile tecnico in seno ad un&#8217;impresa impiantistica non può essere attribuita ad un libero professionista né mediante conferimento con atto scritto di incarico professionale, né mediante stipula di un contratto di collaborazione a progetto.<br />
In particolare l&#8217;Amministrazione ha motivato la propria posizione ricordando che già <span id="more-2202"></span>con i precedenti pareri n. 597320/1999 e 0002181/2006 le indicazioni applicative ivi contenute, tuttora valide, rappresentavano la necessità di un rapporto stabile e continuativo tra l&#8217;impresa ed il suo responsabile tecnico. Inoltre, con la circolare n. 3600/C del 6.4.2006 si era esclusa la collaborazione a progetto quale forma contrattuale idonea ad assolvere il requisito tecnico-professionale in oggetto.</p>
<p>Si ricorda tra l&#8217;altro che con il recente parere n. 0029404 la stessa Amministrazione ha chiarito che la qualifica di responsabile tecnico in seno ad un&#8217;impresa operante attività impiantistica è <strong>incompatibile con tutte le attività lavorative che assorbono, anche in minima parte, l&#8217;impegno giornaliero del singolo lavoratore</strong>, aspetto questo però non considerato nel documento in commento.<br />
<em><strong> da legislazione Tecnica</strong></em><a href="http://www.legislazionetecnica.it/anticipazioni.asp?id_dett=1259"><em><strong> La Notizia</strong></em></a></p>
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