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Esenzioni Tributi Catastali: Tabella Causali Presentazione Via Telematica

8 gennaio 2012

Ogni qualvolta che presentiamo un atto di aggiornamento catastale in modalità telematica (Pregeo o Docfa) o  richiedere semplicemente un’estratto di mappa ci troviamo di fronte all’apposito campo “Informazioni per l’Esenzione” dove attraverso la relativa maschera a tendina ci vengono indicate  una serie di norme di riferimento.

Oltre l’apposito Help in Pdf: Elenco Norme di Riferimento per Esenzioni Docfa (.pdf 14 kb)  atto a descrivere in sintesi  le causali richiamate in dette norme, è stata realizzata una piccola tabella riepilogativa contenete una breve descrizione per  ciascuna causale di esenzione.

Articolo liberamente modificato da quello originale pubblicato sul sito dei GeometriSalernitani.it Esenzioni Tributi Catastali e in questo post a seguire è stata rielaborata e migliorata la tabella:

1. Art. 91 Reg. RD 8/12/1938 n. 2153

Conservazione catasto terreni. Esenz. Diritti su copie,certificati ,estratti e consultazioni: Agli uffici governativi possono rilasciarsi, in carta libera e senza applicazione di tassa o diritti, le copie, i tipi, i certificati od estratti dei quali facciano richiesta precisandone lo scopo e lʼoggetto. Gli Uffici tecnici erariali e gli uffici distrettuali delle imposte dirette nel rilasciarli, devono sempre fa cenno sul documento che la richiesta venne fatta nellʼinteresse dello stato

Qualora per corrispondere a tali richieste, venisse a soffrire un pregiudizievole rallentamento il corso degli altri lavori demandati agli uffici tecnici erariali o agli uffici distrettuali a fornire unʼutile collaborazione, o ad assentire che si provveda a loro spese per lʼoccorrente opera sussidiaria.

Eʼ altresì consentita agli uffici governativi suddetti la consultazione gratuita, con o senza appunti, degli atti catastali a mezzo di propri funzionari, muniti di speciale lettera di delega con la precisa indicazione dellʼoggetto e dello scopo della consultazione stessa. (fonte)

2. Art. unico L. 15/5/1954 n. 228

Regioni, Province, Comuni ed Enti di Beneficenza: Gli enti Regione, anche se a statuto autonomo, a decorrere dal 1 gennaio 1953, le Provincie, i Comuni e gli Enti di beneficenza, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, sono esenti dal pagamento dei diritti e compensi di cui alla legge 17 luglio 1951, n. 575, e successive disposizioni legislative di proroga. (fonte)

3. Art. 1 L. 21/11/1967 n. 1149

Esonero dall’imposta di bollo sui documenti relativi alla procedura di espropriazione per pubblica utilità: Esonero dellʼimposta di bollo sui documenti relativi alla procedura di espropriazione per pubblica utilità.

Gli atti e documenti relativi alla procedura di espropriazione per causa di pubblica utilità promossa dalle amministrazioni dello Stato o da enti pubblici, nonché quelli occorrenti per la valutazione o per il pagamento dellʼindennità di espropriazione, sono esenti dallʼimposta di bollo, dai diritti catastali e dagli emulamenti ipotecari.

Per fruire delle citate esenzioni, negli atti e documenti deve essere fatta menzione dellʼuso cui sono destinati. (fonte)

4. Presentazione Planimetrie in Esenzione

Nei casi in cui la planimetria era stata depositata agli atti, e non più reperibile perchè smarrita dallʼufficio.

In pratiche in cui non deve essere indicata nessuna esenzione codificata, perchè non rientrano nelle suindicate fattispecie, ma per le
quali comunque il documento non è soggetto a tributi, perchè trattasi di variazione di BNC o variazioni toponomastiche ecc. il tecnico
apporrà uno “0” (zero), nellʼapposito campo, come numero di planimetrie o unità immobiliari. (fonte)

5. Art 73 L. 14/05/1981 n. 219

Art. 73 – Esenzione da imposte e tasse: Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti, comunque relativi all’attuazione delle leggi per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 e qualsiasi documentazione diretta a conseguirne i benefici sono esenti dalle imposte di bollo di registro, ipotecarie e catastali e dalle tasse di concessione governativa, nonche dagli emolumenti ipotecari di cui all’art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 635, e dai tributi speciali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 648.

E fatta salva l’imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito. (fonte)

6. Art. 28 L. 5/10/1962 n. 1431

art. 28. Provvedimenti per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dello agosto 1962: Gli atti e i contratti relativi all’attuazione della presente legge sono esenti dalle imposte di bollo, dalle tasse di concessione governativa, nonché dai diritti catastali.

Detti atti, ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro o ipotecarie salvo gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari, nonché i diritti e i compensi spettanti agli uffici del registro e delle imposte dirette o agli uffici tecnici erariali e del catasto. Sulle opere attuate in esecuzione della presente legge non è dovuta l’imposta comunale sui materiali da costruzione.

L’importo dei contributi di cui agli articoli 3 e 18 è esente dall’imposta generale sull’entrata.
Per conseguire le agevolazioni tributarie, stabilite dalla presente legge, occorre apposita dichiarazione, rilasciata in carta semplice, della amministrazione dei lavori pubblici. (fonte)

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One Response to Esenzioni Tributi Catastali: Tabella Causali Presentazione Via Telematica

  1. Luigi on 26 gennaio 2012 at 08:28

    E’ vero che si pagano i tributi anche per le case in corso di costruzione, le aree urbane e i lastrici solari.
    Se vero da quando ed in riferimento a quale circolare ????
    grazie

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