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Nuove Procedure di Iscrizione negli Elenchi del Ministero dell’Interno ex L. 818/84 in materia Antincendio



6 settembre 2011

Emanate nuove procedure e requisiti per l’iscrizione dei professionisti negli elenchi ministeriali. Il D.M. Interno 05/08/2011 pubblicato sulla G.U. n. 198 del 28/08/2011 individua i requisiti per l’iscrizione, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell’Interno, dei professionisti iscritti in albi professionali, nonché il rilascio delle autorizzazioni ai sensi del comma 4, dell’art. 16, del D. Leg.vo 08/03/2006, n. 139 (certificazioni e dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi, ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi).

Il decreto in commento sostituisce il previgente D.M. 25/03/1985 (Procedure e requisiti per l’autorizzazione e l’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818),  abrogato dal D.P.R. 13/12/2010, n. 248.

In particolare i professionisti iscritti negli albi degli ingegneri, degli architetti-pianificatori-paesaggisti e conservatori, dei chimici, dei dottori agronomi e dottori forestali, dei geometri e dei geometri laureati, dei periti industriali e periti industriali laureati, degli agrotecnici ed agrotecnici laureati, dei periti agrari e periti agrari laureati iscritti negli elenchi del Ministero dell’Interno sono autorizzati:

  • al rilascio delle certificazioni e delle dichiarazioni di cui al comma 4, dell’art. 16, del D. Leg.vo 08/03/2006, n. 139;
  • alla redazione dei progetti elaborati con l’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio di cui al D.M. Interno 09/05/2007, nonché del relativo documento sul sistema di gestione della sicurezza antincendio.

Per l’iscrizione negli elenchi i suddetti professionisti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • iscrizione all’albo professionale;
  • attestazione di frequenza con esito positivo del corso base di specializzazione di prevenzione incendi.

Detta attestazione non è richiesta:

  • ai professionisti appartenuti, per almeno un anno, ai ruoli dei direttivi e dirigenti, degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed abbiano cessato di prestare servizio;
  • ai dottori agronomi e dottori forestali, agrotecnici laureati, architetti-pianificatori-paesaggisti e conservatori, chimici, geometri laureati, ingegneri, periti agrari laureati e periti industriali laureati che comprovino di aver seguito favorevolmente, durante il corso degli studi universitari, uno dei corsi d’insegnamento in materia di prevenzione incendi previsti dal decreto. Per i suddetti professionisti è richiesto soltanto il superamento dell’esame inteso ad accertare l’idoneità dei candidati.
Per il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi, i professionisti devono effettuare corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno quaranta ore nell’arco di cinque anni dalla data di iscrizione nell’elenco o dalla data di entrata in vigore del presente decreto (27/08/2011), per coloro già iscritti a tale data.

Abrogazioni

Dalla data di entrata in vigore del decreto in oggetto (27/08/2011) sono abrogati i seguenti decreti:
D.M. Interno 3.5.1986; D.M. Interno 27.4.2005; D.M. Interno 30.4.1993.

Scarica il Testo del Decreto in PDF

Articolo originale pubblicato il 29 Agosto 2011 sul sito http://www.legislazionetecnica.it col titolo Elenchi professionisti per certificazione e progettazione antincendio

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