Emanate nuove procedure e requisiti per l’iscrizione dei professionisti negli elenchi ministeriali. Il D.M. Interno 05/08/2011 pubblicato sulla G.U. n. 198 del 28/08/2011 individua i requisiti per l’iscrizione, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell’Interno, dei professionisti iscritti in albi professionali, nonché il rilascio delle autorizzazioni ai sensi del comma 4, dell’art. 16, del D. Leg.vo 08/03/2006, n. 139 (certificazioni e dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi, ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi).

Il decreto in commento sostituisce il previgente D.M. 25/03/1985 (Procedure e requisiti per l’autorizzazione e l’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818), abrogato dal D.P.R. 13/12/2010, n. 248.
In particolare i professionisti iscritti negli albi degli ingegneri, degli architetti-pianificatori-paesaggisti e conservatori, dei chimici, dei dottori agronomi e dottori forestali, dei geometri e dei geometri laureati, dei periti industriali e periti industriali laureati, degli agrotecnici ed agrotecnici laureati, dei periti agrari e periti agrari laureati iscritti negli elenchi del Ministero dell’Interno sono autorizzati:
- al rilascio delle certificazioni e delle dichiarazioni di cui al comma 4, dell’art. 16, del D. Leg.vo 08/03/2006, n. 139;
- alla redazione dei progetti elaborati con l’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio di cui al D.M. Interno 09/05/2007, nonché del relativo documento sul sistema di gestione della sicurezza antincendio.
Per l’iscrizione negli elenchi i suddetti professionisti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- iscrizione all’albo professionale;
- attestazione di frequenza con esito positivo del corso base di specializzazione di prevenzione incendi.
Detta attestazione non è richiesta:
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ai professionisti appartenuti, per almeno un anno, ai ruoli dei direttivi e dirigenti, degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed abbiano cessato di prestare servizio;
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ai dottori agronomi e dottori forestali, agrotecnici laureati, architetti-pianificatori-paesaggisti e conservatori, chimici, geometri laureati, ingegneri, periti agrari laureati e periti industriali laureati che comprovino di aver seguito favorevolmente, durante il corso degli studi universitari, uno dei corsi d’insegnamento in materia di prevenzione incendi previsti dal decreto. Per i suddetti professionisti è richiesto soltanto il superamento dell’esame inteso ad accertare l’idoneità dei candidati.
Abrogazioni
Dalla data di entrata in vigore del decreto in oggetto (27/08/2011) sono abrogati i seguenti decreti:
D.M. Interno 3.5.1986; D.M. Interno 27.4.2005; D.M. Interno 30.4.1993.
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Articolo originale pubblicato il 29 Agosto 2011 sul sito http://www.legislazionetecnica.it col titolo Elenchi professionisti per certificazione e progettazione antincendio






