Genio Civile di Agrigento: Nota su “Opere Non Assoggettabili Alla Normativa Sismica”
Nota Del Genio Civile Agrigento – Edilizia Privata. Prot. 9695 del 20 maggio 2010.
Destinata a Ordini e Collegi Professionali ed ai Comuni della Provincia di Agrigento.
Oggetto: Legge 64/74 – Opere Non assoggettabili alla normativa sismica – rettifica e sostituzione precedente nota prot.9142 dell’11.maggio.2010
Premesso che :
- numerosi quesiti vengono rappresentati all’Ufficio sulle opere di piccola entità o sulle cosiddette “strutture precarie” in relazione all’assoggettabilità alla normativa sismica;
- ciò comporta un aggravio del carico di lavoro, già rilevante, dei funzionari incaricati della materia;
Considerato che al fine di chiarire l’argomento, snellendo peraltro l’azione amministrativa dell’Ufficio, è necessario individuare le tipologie di opere da annoverare tra quelle non regolamentate dalla stessa normativa, in base al criterio discriminante della valutazione della sicurezza e della tutela della “pubblica incolumità”;

Ciò premesso e considerato, viene di seguito emanata la seguente disposizione di servizio che sostituisce la precedente di pari oggetto (nota prot.9142 dell’11 maggio 2010) rispetto alla quale sono stati meglio individuati gli interventi di cui ai punti b), c), o)
Si ritiene che le seguenti opere, oggettivamente poco rilevanti ai fini della sicurezza, tenuto conto anche della pluriennale prassi adottata in Ufficio, possano considerarsi non assoggettabili alla normativa sismica di cui alla Legge 64/74 :
a1) – Muri di recinzione, per qualsiasi tipo di materiale, di altezza massima non superiore a ml. 3,00 misurata rispetto al punto più depresso del terreno, che non abbiano funzioni di contenimento, purché non prospicienti pubblica strada;
a2) – Muri di cui al punto precedente, ma di altezza non superiore a m.2,00, anche se prospicienti pubblica strada;
b) – Muri di contenimento, con qualsivoglia tipologia costruttiva, di altezza massima non superiore a ml. 1,00 (anche se sormontati da muri di recinzione sino all’altezza massima di m.3,00), in considerazione della modesta entità della spinta delle terre a cui sono soggette, purché non prospicienti su spazi pubblici e fatte salve eventuali valutazioni dell’Ufficio del Genio Civile, in relazione alle condizioni geomorfologiche del sito.
c) – Pergolati, gazebi e tettoie aperte (almeno su tre lati) in legno o in profilati di metallo – con funzione ombreggiante, con orditura leggera e copertura non superiore a kg/mq.15 (teli, incannucciato, policarbonato, pannelli Isopan, ecc.), di altezza massima non superiore a m. 3,50 rispetto al piano di calpestio, misurata all’estradosso del punto più elevato e di superficie non superiore a mq. 30 - purché siano realizzate a piano terra (anche su seminterrato) ed in ogni caso in edifici ricadenti su aree private recintate e non adibite ad attività che comportino sovraffollamento o apertura al pubblico. Le opere di cui al presente punto, se realizzate in elevazione ( dal primo piano in poi) saranno valutate di volta in volta, in relazione ad eventuali rischi per la pubblica incolumità.
d) Vasche prefabbricate in c.a. per accumulo idrico, interrate, ubicate in aree private recintate, purché siano ad adeguata distanza dai manufatti e non siano soggette a carichi relativi al traffico veicolare.
e) Piscine prefabbricate di modesta entità, di profondità inferiore a 2.00 m,, ubicate in aree private recintate a debita distanza dai manufatti e realizzate in pannelli lamierati, in resina e/o materiale plastico assimilato.
f) – Monumenti funerari di altezza complessiva inferiore a ml. 2,00, calcolata dallo spiccato della fondazione, in assenza di parti interrate, più profonde di m.1,50, rispetto al piano di calpestio ed in ogni caso non accessibili al pubblico. Sono quindi escluse le cappelle gentilizie.
g) – Pilastri a sostegno di cancelli con altezza inferiori a ml.3,00.
h) – Serre per la coltivazione di fiori e piante, aventi copertura con teli in materiale deformabile, purché dotati di dispositivi di sfiato, di altezza massima non superiore a ml. 3,50 rispetto al piano di campagna, misurata all’estradosso del punto più elevato.
i) – Massetti di fondazione in cls, anche armati, aventi funzioni di livellamento e/o destinati alla collocazione, senza ancoraggio, di manufatti o macchinari non aventi carichi puntuali o lineari concentrati.
l) – Manufatti e macchinari semplicemente poggiati e non ancorati al suolo e resi stabili per gravità o tramite contrappesi. In questa tipologia sono assimilati i serbatoi idrici, anche quelli collocati sui solai, purchè nell’ambito dei carichi accidentali assunti in sede di calcolo.
m) – Chiusure di verande o balconi con pannelli in alluminio o altri materiali leggeri.
n) – Aggetti verticali (muri di parapetto, comignoli,ecc.) di altezza massima non superiore a m. 1,50.
o) – Scale autoportanti di servizio, interne agli edifici, di tipo prefabbricato con qualsivoglia tipologia costruttiva, con larghezza della pedata non superiore a 90 cm, delle quali siano forniti gli elementi tecnici principali (ad es. scheda tecnica della ditta fornitrice), lo schema statico e gli ancoraggi alla struttura portante della costruzione, purché i carichi trasmessi da tali elementi alla struttura principale siano compatibili con i calcoli statici di progetto (o di verifica in caso di inserimento su edifici esistenti).
Sono da ritenersi, inoltre, non assoggettabili alla Legge 64/74 i seguenti interventi sugli edifici esistenti :
p) – Gli interventi sugli elementi non strutturali (tramezzatura interna, pavimenti, intonaci, sovrastrutture) nell’ambito del carico unitario assunto in sede di calcolo per gli elementi strutturali interessati e senza modifica della sagoma dell’edificio;
q) - La realizzazione di nuove aperture nella tompagnatura degli edifici con struttura portante intelaiata, qualora la stessa non abbia alcuna funzione portante e le aperture non interessino eventuali nervature verticali di collegamento alla struttura portante principale, e a condizione che le aperture medesime non necessitino di elementi strutturali accessori che non siano semplici architravi;
r) – L’apertura e chiusura di vani sui solai nell’ambito del carico assunto in progetto per gli elementi strutturali interessati, e sempreché tali interventi non comportino interruzioni e/o modifiche delle orditure portanti;
s) – Ponteggi temporanei realizzati per la protezione e/o per la manutenzione o ristrutturazione di edifici, che rispettino, comunque, tutte le prescrizioni imposte dalla vigente normativa sulla sicurezza dei cantieri.
Il Dirigente Responsabile della U.O.B.C. IV – Edilizia Privata (Ing. Domenico Armenio)
Il Capo dell’Ufficio (Arch. Salvatore La Mendola)
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