di EA il 22 settembre 2009 (articolo visto 1.530 volte)

Ascensori: Nuovo Decreto Per Il Miglioramento Della Sicurezza. In Vigore dal 1 Settembre 2009

Il 1° settembre 2009 è entrato in vigore il Decreto del ministero dello Sviluppo Economico 23 luglio 2009 recante “Miglioramento della sicurezza degli impianti ascensoristici anteriori alla direttiva 95/16/CE”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.189 del 17 agosto 2009.

L’obiettivo, rientrante nel più vasto piano di rilancio dell’edilizia, è quello di adeguare allo stesso livello di sicurezza tutti gli ascensori in esercizio sul territorio italiano, molti dei quali obsoleti.

Il decreto prevede, infatti, interventi sugli ascensori installati e posti in esercizio prima del 1999, da attuarsi in modo selettivo in funzione della situazione di rischio riscontrata su ogni impianto.

Destinatari del provvedimento sono:

- proprietari degli impianti, amministratori, associazioni  di piccoli proprietari immobiliari;
- imprese  che effettuano manutenzione, riparazione e ammodernamento di ascensori;
- ASL e Ispettorato del lavoro

VALUTAZIONE DEI RISCHI PRESENTI SUGLI ASCENSORI
Per valutare la situazione di rischio, sulla base delle norme di buona tecnica più recenti, come UNI EN 81 – 80, il proprietario  o il suo legale rappresentante deve richiedere e concordare una verifica straordinaria dell’impianto.

La verifica straordinaria va fatta:
- entro il 1° settembre 2011 per gli ascensori installati prima del 15 novembre 1964
- entro il 1° settembre 2012 per gli ascensori installati prima del 24 ottobre 1979
- entro il 1° settembre 2013 per gli ascensori installati prima del 9 aprile 1991
- entro il 1° settembre 2014 per gli ascensori installati prima del 24 giugno 1999

L’onere per l’esecuzione dell’analisi e la valutazione dei rischi è carico del proprietario dell’ascensore. Fonte governo.it

Visiona Testo del Decreto in PDF

da pervoicostruire.itIl nuovo decreto interrompe una situazione di stallo venutasi a creare a partire dal 2005 per la mancanza di un decreto attuativo e impone l’adeguamento di tutti gli ascensori installati prima del 24 giugno 1999, stimati essere circa 700mila tra ascensori elettrici a fune, da sottoporre ad analisi dei rischi, e ascensori idraulici da adeguare.

Tutti gli ascensori, entrati in servizio precedentemente alla data sovra indicata, dovranno rispettare le norme europee in materia di sicurezza contenute nella direttiva 95/16 CE, recepita dal DPR 162/99 e ora la norma UNI EN 81-80, resa cogente dal DM 108/09.

Nel settore impiantistico è infatti prassi che si provveda all’adeguamento piuttosto che alla sostituzione integrale.


Il proprietario dell’immobile o il suo legale rappresentante (l’amministratore di condominio ad esempio), in occasione della prossima verifica periodica biennale già programma da parte dell’ente preposto, deve “richiedere e concordare”, così come espresso dal comma 1 dell’art. 1 del DM 108/09, la data di una verifica straordinaria (art. 14 DPR 162/99), per effettuare la valutazione dei rischi previsti dalla norma UNI EN 81-80, filtro nazionale NA.

La data concordata non dovrà esser fissata oltre i due anni dall’entrata in vigore del decreto per gli ascensori di anzianità 1, tre anni per gli ascensori di anzianità 2, quattro anni per gli ascensori di anzianità 3 e cinque anni per quelli di anzianità 4.

La verifica straordinaria dovrà individuare per ciascun ascensore gli adeguamenti necessari tra i 74 punti previsti dalla EN 81-80 e classificati con priorità diversa in base alla situazione di pericolo connesso: alta, media e bassa.
Gli oneri della verifica straordinaria sono a carico del proprietario, così come è previsto dal DPR 162/99 e ribadito dal DM 108/09, che stabilirà con il manutentore gli adeguamenti necessari rispettando i tempi previsti:
- entro 5 anni dalla verifica straordinaria, gli adeguamenti di priorità alta;
- entro 10 anni quelli di priorità media;
- nell’occasione di successive ulteriori modifiche importanti, quelli di priorità bassa.
La non ottemperanza alle disposizioni di legge implica per i proprietari l’impossibilità di mantenere in esercizio l’impianto di elevazione e responsabilità penali.

Per l’Italia, che detiene il primato per numero di ascensori in esercizio al mondo, dei quali, però, il 60% ha oltre 25 anni, gli adeguamenti imposti dal nuovo DM rappresentano oltre che l’occasione di allinearsi con il resto dei paesi europei in tema di sicurezza, anche la possibilità di riqualificare il parco immobili esistenti, rivalutandone il valore di mercato, diminuendo i costi a carico del sistema sanitario nazionale e incrementando il risparmio energetico, con una riduzione del 30% dei consumi elettrici.
Questo decreto arriva dopo l’istituzione di un severo quadro giuridico nel quale la sorveglianza del mercato e l’attenzione verso il consumatore hanno assunto nuova importanza grazie alla “Direttiva macchine” 2006/42/CE pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 9 giugno 2006.
Il campo d’applicazione della Direttiva 2006/42/CE è stato ampliato a comprendere le macchine, le attrezzature intercambiabili, i componenti di sicurezza, gli accessori di sollevamento, le catene, le funi e le cinghie, i dispositivi amovibili di trasmissione meccanica, le quasi-macchine (delle quali è stata dato una nuova definizione) e gli ascensori da cantiere.
Per attestare la rispondenza di una macchina alle disposizioni della Direttiva, il fabbricante o il suo mandatario applicheranno una delle procedure di valutazione della conformità previste, a seconda che la macchina rientri o meno nell’elenco dell’Allegato IV. Se la macchina non vi rientra, sarà applicato il contenuto dell’allegato VIII, che prevede l’elaborazione del fascicolo tecnico e l’adozione delle misure necessarie affinché il processo di fabbricazione assicuri la conformità della macchina al fascicolo tecnico stesso.

Se al contrario la macchina figurerà nell’allegato IV e sarà stata progettata applicando una norma armonizzata che copre tutti i requisiti essenziali ad essa pertinenti, non si sarà più tenuti a far intervenire un organismo notificato al fine di farne valutare la conformità e si potrà seguire una delle tre vie di seguito elencate:
a) la procedura di valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione della macchina;
b) la procedura di esame per la certificazione CE del tipo accompagnato da un controllo interno sulla fabbricazione della macchina;
c) la nuova procedura “Garanzia qualità totale”.

Le principali modifiche e integrazioni contenute nel nuovo testo in merito ai requisiti essenziali di sicurezza hanno lo scopo di rendere le norme al contempo più restrittive e più chiare:

  • i requisiti utili alla valutazione del rischio sono più dettagliati;
  • i requisiti relativi all’ergonomia e alle emissioni sono formulati in maniera più precisa;
  • nuovi requisiti per le macchine che collegano piani definiti;
  • i requisiti relativi ai sedili e alla protezione contro i fulmini, in precedenza limitati alle macchine mobili e alle macchine di sollevamento, sono applicabili a tutte le macchine;
  • nuove prescrizioni per la sicurezza dei sistemi di comando e per l’avviamento delle macchine;
  • introduzione dell’arresto operativo e nuove prescrizioni per il selettore modale;
  • nuove prescrizioni per i ripari fissi.

In definitiva l’introduzione delle nuove normative ha lo scopo di attestare la sicurezza degli ascensori con controlli che iniziano durante la fase produttiva e proseguono per l’intero ciclo di vita dell’impianto con verifiche periodiche obbligatorie.”

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