D.Lgs 81/2008: Analisi Novità DL 106 / 2009 Introdotte al Testo Unico Sicurezza del Lavoro
Pubblichiamo un’interessante analisi sintetica delle modifiche introdotte dal D.Lgs 106 del 2009 al Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro giusto D.Lgs 81 del 2008, che è stata pubblicata oggi sul sito dell’ ordine ingegneri di ragusa a firma dell’ing. Giuseppe Di Natale, che riportiamo qui integralmente. La Relazione è suddivisa nei seguenti paragrafi:
1. Sospensione delle attivita’ (art. 14).
2. Obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o somministrazione (artt. 26-28)
3. Sistema di qualificazione delle imprese: Patente a punti (art. 27)
4. Adeguamento del documento di valutazione dei rischi (art. 29)
5. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (art. 37)
6. Misure di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili (art. 88 segg.)
7. Sanzioni
“Come vi è noto Sul supplemento ordinario n. 142 alla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 2009 è stato pubblicato il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 recante: “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. Il Nuovo Testo Normativo, entrato in vigore il 20 agosto 2009, apporta significative modifiche alla disciplina in tema di sicurezza.
Accanto alle misure di semplificazione degli adempimenti posti a carico dei datori di lavoro e a una rivisitazione dell’apparato sanzionatorio, vengono poste le basi soprattutto per una maggiore prevenzione degli infortuni nel comparto dell’edilizia. Il Decreto mira, inoltre, a risolvere alcune criticità emerse nella prima fase di applicazione del T.U. sulla sicurezza. Successivamente trovate un’analisi sugli aspetti che maggiormente interessano il nostro settore, con particolare riferimento alle modifiche apportate agli articoli contenuti nel Titolo 1 del Decreto legislativo 81/08.
Sospensione dell’Attività (Art. 14)
Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, nel caso di riscontrato impiego di personale irregolare in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, gli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro, su segnalazione delle PP.AA., possono adottare provvedimenti sospensivi dell’attività delle imprese, per un periodo non superiore a due anni (cfr. anche art. 36-bis d.l. 223/06, convertito in legge 248/06).
La procedura viene attivata a seguito del provvedimento adottato dall’organo di vigilanza, che deve essere tempestivamente comunicato all’Autorità di vigilanza sui contratti e al Ministero delle Infrastrutture, che provvederà poi all’emissione delprovvedimento interdittivo alla contrattazione con le PP.AA. ed alla partecipazione a pubbliche gare.
Il provvedimento sospensivo, per il quale era stato introdotto il concetto di violazioni plurime, è stato modificato, prevedendo la reiterazione, accanto alla gravità, come presupposto indispensabile per la comminazione del provvedimento medesimo. Con riferimento alla reiterazione, il nuovo testo dell’art. 14 del T.U. 81 specifica che la stessa si rileva quando “nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione oggetto di prescrizione dell’organo di vigilanza ottemperata dal contravventore o di una violazione accertata con sentenza definitiva, lo stesso soggetto commette più violazioni della stessa indole”. L’ambito di applicazione del provvedimento sospensivo viene circoscritto alla sola parte di attività imprenditoriale interessata dalle violazioni. Tale attività si riferisce alla specifica unità produttiva rispetto alla quale vanno verificati i presupposti di applicazione del provvedimento, circoscrivendone gli effetti sospensivi.
Un’ulteriore novità che ha interessato l’art. 14 del d.lgs. n. 81/08 è quella relativa al provvedimento interdittivo che, come precisato, segue la misura principale della sospensione. Il decreto 106/09, infatti, ha introdotto una più dettagliata previsione relativamente all’applicazione dell’interdizione, a seconda che la sospensione scaturisca
dall’utilizzo di lavoratori irregolari o dalle gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro. In attesa di uno specifico decreto che definirà le gravi violazioni ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione, permane il riferimento all’allegato I, che ha subito importanti e opportune modifiche relativamente ai casi richiamati.
In particolare, sono stati eliminati gli adempimenti in capo al committente (nomina dei coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione) e specificato che non è sanzionabile il mancato utilizzo del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto, ma più correttamente, la mancata fornitura dello stesso.
Per ciò che concerne il pagamento della somma aggiuntiva ai fini dell’estinzione del provvedimento sospensivo, la relativa sanzione pecuniaria è stata diversificata a seconda che si tratti di ipotesi di sospensione per lavoro irregolare o di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro,rispettivamente pari a 1.500 euro e a 2.500 euro. Parimenti, il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro, nel primo caso;con l’arresto fino a sei mesi, nel secondo. Infine, il legislatore ha escluso dai soggetti destinatari del provvedimento sospensivo e per le sole ipotesi di lavoro irregolare, quelle imprese che occupino un unico lavoratore.
Obblighi Connessi Ai Contratti Di Appalto O D’opera O Di Somministrazione (artt. 26-28)
I datori di lavoro che affidano l’esecuzione di lavori, servizi e forniture a un’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sono tenuti ad una serie di obblighi connessi alla sicurezza. In particolare:
a) per quanto concerne gli adempimenti documentali, in attesa di uno specifico d.P.R. che stabilirà le modalità per la verifica della idoneità tecnico-professionale delleimprese, il datore di lavoro deve effettuare tale verifica mediante:
1) l’acquisizione del certificato della C.C.I.A.A.;
2) l’acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi in merito al possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale, secondo le procedure e modalità stabilite dagli artt. 38 e 47 del d.P.R. 445/00;
b) per quanto riguarda gli oneri informativi, il datore di lavoro dovrà fornire ai soggetti esecutori dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono chiamati a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
I datori di lavoro dovranno cooperare, nei confronti delle ditte appaltatrici o dei lavoratori autonomi, all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro per incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto.
Inoltre, dovranno coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di evitare rischi da interferenze tra i lavoratori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera. Per attuare il principio di cooperazione e di coordinamento, il comma 3 dell’articolo 26 stabilisce che il datore di lavoro deve elaborare un documento di valutazione dei rischi da interferenze (Duvri), tra cui anche quelli collegati allo “stress lavoro correlato” (SLC) (e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro), contenente le misure per eliminare o – là dove non sia possibile – ridurre al minimo i rischi da interferenze.
Non sono presi in esame i rischi specifici propri all’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, salvo ovviamente che questi non abbiano riflessi verso gli altri lavoratori.
In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare la valutazione dei rischi, elaborando il relativo documento, entro 90 gg. dalla data di inizio della propria attività.
Ai sensi dell’art. 28 del T.U. 81/08, si precisa inoltre che la valutazione dei rischi concernenti lo “stress lavoro correlato” è adempimento obbligatorio solo dal 1° agosto 2012. Il Duvri è allegato al contratto di appalto o d’opera e deve essere aggiornato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Inoltre, il Duvri deve essere custodito presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi e può essere conservato anche su supporto informatico.
Il documento deve essere munito, altresì, di data certa. A questo proposito, viene chiarito che la certezza della data può essere dimostrata anche mediante la sottoscrizione contestuale del documento da parte di tutti i soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza (Datore di lavoro, responsabile del Servizio di prevenzione e protezione, Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, Medico competente ove nominato).
In ogni caso, resta confermata la previsione secondo cui, nel settore edile, l’accettazione del PSC e la redazione del POS presuppongono adempimento alla redazione del Duvri ed alla stima ed evidenziazione dei costi derivanti dalle interferenze (art. 96). Ai sensi del comma 3-bis dell’art. 26, l’obbligo della valutazione dei rischi da interferenze non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature e ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore a due giorni,sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni,biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari derivanti da lavori elencati nell’allegato XI.Regole specifiche sono dettate anche per le centrali di committenza.
Nel caso in cui il contratto di lavori, forniture o servizi sia affidato da una centrale di committenza o da un datore di lavoro che non coincide con il committente, gli obblighi connessi al Duvri si diversificano.
Infatti, il soggetto che affida il contratto dovrà redigere il documento di valutazione dei rischi da interferenze, con una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione, che potrebbero “potenzialmente” derivare dall’esecuzione del contratto.
Invece, il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, secondo le tipologie sopra indicate, prima dell’inizio dell’esecuzione della prestazione, integra questo documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto.
Il documento – sottoscritto per accettazione dall’impresa esecutrice –integra gli atti contrattuali, mediante allegazione.
Significative disposizioni, sono contenute al nuovo comma 5 dell’art. 26, con riferimento ai costi legati alla sicurezza. Innanzitutto, la norma fa riferimento alle seguenti tipologie contrattuali: – contratti di appalto, di cui all’articolo 1655 del codice civile;
- contratti di subappalto, di cui all’articolo 1656;
- contratti per prestazioni continuative e periodiche di servizi, di cui all’articolo 1677;
- contratti di somministrazione, di cui all’articolo 1559, con l’esclusione di quelli riguardanti la somministrazione di beni e servizi essenziali. Per l’esecuzione di detti contratti devono essere specificamente indicati sugli stessi – a pena di nullità – i costi delle misure adottate per eliminare oppure, ove ciò non fosse possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Tali costi non sono soggetti al ribasso. E’ bene precisare che non si tratta di costi della sicurezza relativi all’esecuzione dell’appalto, ma soltanto di quelli riferiti alle interferenze tra gli eventuali rischi derivanti dall’attività del committente e quelli propri dell’appaltatore.
Da sottolineare che, per espressa previsione di legge, la mancata indicazione dei costi è un fattore che, ai sensi dell’articolo 1418, comma 3, del codice civile, rende nullo il contratto.
La disposizione in questione si applica ai singoli contratti sopra indicati, compresi quelli in essere alla data di entrata in vigore del T.U. (16 aprile 2008). Per quelli stipulati prima del 25 agosto 2007, invece, i costi della sicurezza del lavoro dovevano essere indicati entro il 31 dicembre 2008, ove fossero ancora in corso a quella data. Da ultimo, è necessario segnalare che, ai sensi dell’art. 306, le disposizioni relative all’obbligo di valutazione dei rischi (art. 17, comma 1, lett. a) e art. 28) saranno efficaci solo a decorrere dal novantesimo giorno dall’entrata in vigore del decreto.
Sistema Di Qualificazione Delle Imprese – Patente A Punti (art. 27)
Con specifico riferimento all’edilizia, è introdotto un sistema di qualificazione degli operatori economici, in grado di garantire la continua verifica della loro idoneità e di assicurare vantaggi per la partecipazione ad appalti pubblici e per l’accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi.
In particolare, è previsto che Aziende e lavoratori autonomi avranno un punteggio iniziale, soggetto a decurtazione in caso di accertamento delle violazioni, che ne misurerà l’idoneità tecnico-professionale. L’azzeramento dei punti impedirà la prosecuzione dell’attività.
In buona sostanza, il sistema ha la finalità di selezionare le imprese secondo un meccanismo basato sulla regolarità e virtuosità delle stesse, valorizzando lo strumento della premialità e, al contempo, contrastando forme di lavoro irregolare e privo di sicurezza. Termini e condizioni per il funzionamento della c.d. “patente a punti” saranno individuati con apposito decreto, da emanarsi entro 12 mesi.
Adeguamento Del Documento Di Valutazione Dei Rischi (art. 29)
A modifica del comma 3 dell’art. 29 del T.U. 81/09, si stabilisce che il datore di lavoro deve rielaborare il documento di valutazione dei rischi, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati dellasorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.
Nel momento in cui si verifica una di queste ipotesi, deve essere effettuata immediatamente la nuova valutazione dei rischi e aggiornato il relativo documento. In particolare, il documento va rielaborato entro trenta giorni dal verificarsi di una delle situazioni descritte in precedenza.
Il datore di lavoro deve effettuare la valutazione ed elaborare il relativo documento in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e, se previsto, con il medico competente. Inoltre, la nuova valutazione e il documento devono essere rielaborati previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
All’obbligo in parola sono soggetti anche i datori di lavoro che occupano fino a dieci lavoratori. Tuttavia, in base a quanto disposto dal comma 5, essi effettuano la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate, secondo i criteri che saranno individuati da uno specifico decreto interministeriale (articolo 8, lettera f) delTesto unico).
In sostituzione del documento e fino al 30 giugno 2012 essi potranno continuare ad autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori potranno effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle medesime procedure standardizzate, ma fino alla loro definizione dovranno applicare tutti gli obblighi sanciti dalla normativa. Il nuovo adempimento si applica anche nei riguardi dei datori di lavoro che operano con cantieri temporanei o mobili, così come definiti nel Titolo IV del Testo unico. In caso si inosservanza degli indicati adempimenti, scatta l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro.
Formazione Dei Lavoratori E Dei Loro Rappresentanti (art. 37)
Confermata la necessità del datore di lavoro di assicurare a ciascun lavoratore la formazione adeguata e sufficiente in materia di sicurezza. Anche i dirigenti e i preposti devono ricevere un’adeguata e specifica formazione ed aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti. La formazione (effettuata da persona esperta e, di norma, sul luogo di lavoro) può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici o le scuole edili o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori. In ogni caso, le attività formative devono avvenire durante l’orario di lavoro e non possono comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
Misure Di Sicurezza Nei Cantieri Temporanei O Mobili (art. 88 segg.)
Testo Unico Sicurezza 81 2008 Coordinato Decreto 106 2009 Sfogliabile on line:
Numerose le modifiche ed integrazioni alla disciplina sulla sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. Tra le novità più significative si segnalano, in particolare, le seguenti previsioni:
a) ai fini della redazione del PSC non è stato confermato il riferimento alla soglia dei 200 uomini/giorni;
b) sono esclusi, tra gli altri, dall’applicazione delle disposizioni in tema di sicurezza i lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’Allegato X (art. 88);
c) non sussiste l’obbligo di redigere il PSC nell’ipotesi in cui occorre garantire la continuità in condizioni di emergenza nell’erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, acqua, gas, reti di telecomunicazione (art. 100);
d) il responsabile dei lavori (incaricato dal committente di svolgere i compiti ad esso attribuiti dal decreto n. 81/08) coincide con il responsabile del procedimento, nel campo di applicazione del d.lgs. 163/06 (art. 89);
e) ai fini dell’applicazione delle disposizioni in tema di sicurezza, si chiarisce che, nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l’impresa affidataria è l’impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto, individuata dal consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell’atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione; l’impresa esecutrice è quella che esegue un’opera a parte di essa, impegnando proprie risorse umane e materiali (art. 89);
f) il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera, si attiene ai seguenti principi e misure generali di tutela: al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente; all’atto della previsione della durata di realizzazione di lavori o fasi di lavoro. Per i lavori pubblici, l’attuazione di detti adempimenti avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista (art. 90);
g) nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione. La disposizione non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori (art. 90);
h) nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti prescritti dalla legge (art. 90). La disposizione si applica anche nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese;
i) Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l’esecuzione dei lavori (art. 90);
l) il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere (art. 90);
m) il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo:
1) verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (acquisizione d’ufficio del D.U.R.C.), corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti dall’allegato XVII;
2) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva e dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
3) trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b);
n) il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione redige il PSC in base ai contenuti dell’Allegato XV e predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera in base ai contenuti dell’Allegato XVI. Inoltre, il coordinatore verifica che il committente si attenga ai principi e alle misure generali di tutela di cui al Titolo I del T.U. e che preveda nel progetto la durata dei lavori o delle fasi di lavoro che si svolgono simultaneamente o successivamente tra loro (cfr. art.39 della legge 7 luglio 2009, n. 88).
Sanzioni
L’intero apparato sanzionatorio previsto dal T.U. 81 è stato rimodulato e risulta, ora, meno oneroso. Il nuovo art. 306 del T.U. stabilisce innanzitutto che le ammende e le sanzioni amministrative in materia di sicurezza sul lavoro, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto, vengono rivalutate ogni cinque anni in misura pari all’indice Istat dei prezzi di consumo.
Nel dettaglio, è previsto che, a fronte della sanzione prevista, per esempio, per la mancata valutazione dei rischi ed elaborazione del relativo documento, o in difetto di nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, originariamente punita con l’arresto da 4 a 8 mesi o con l’ammenda da 5.000 a 15.000 euro, la condotta è ora punita con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro.
Se la violazione riguarda aziende esposte a particolari rischi (articolo 31), ovvero ove i lavoratori siano esposti a rischi biologici (articolo 268) e nelle attività edili (Titolo IV) caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non si a inferiore a 200 uomini-giorno, il datore di lavoro è punito con l’arresto da quattro a otto mesi (rispetto all’arresto da 6 a 18 mesi).
Ammenda, invece, da 2.000 a 4.000 euro se il datore di lavoro elabora il documento della sicurezza in assenza degli elementi essenziali dell’articolo 28 o senza le modalità di cui al successivo articolo 29. L’ammenda si riduce da 1.000 a 2.000 euro se la violazione riguarda la mancata indicazione dei criteri adottati per elaborare il documento e l’individuazione delle mansioni che espongono a particolari rischi.
Sono state modificate anche le sanzioni per le contravvenzioni commesse dal datore di lavoro, in alternativa al dirigente. Per le violazioni più gravi – relative, per esempio, alla mancata verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi – in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture, il datore committente o il dirigente rischiano l’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro.“
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