di e.a. il 27 giugno 2009 (articolo visto 3.027 volte)

Responsabilità nelle Opere in Cemento Armato secondo le Nuove Norme Tecniche.

dal sito enco-journal di M.Collepardi: Nelle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC), emanate con DM del 14 Gennaio 2008, appaiono ben definite le responsabilità dei vari operatori nella “filiera” delle costruzioni in C.A e C.A.P.
Dubito, però, che i tecnici di queste costruzioni conoscano tutte le nuove (importanti) responsabilità loro attribuite da queste norme di legge, anche perché esse sono confinate in fondo al Capitolo XI di questo corposo Decreto che si compone di oltre 400 pagine di non facile lettura. Di seguito ho riassunto ed evidenziato ciò che ciascun operatore deve prescrivere o controllare o certificare o eseguire in conformità ai paragrafi (§) delle NTC sotto evidenziati.

In realtà, il controllo delle responsabilità di ciascun operatore è ben congegnato perchè la eventuale inadempienza è automaticamente individuata dall’assenza di una specifica documentazione (di cui invece dovrebbe rimanere traccia) oppure è evidenziata attraverso un controllo incrociato di un altro operatore.

Progettista:

il Progettista, secondo le NTC, deve indicare nel progetto le caratteristiche del calcestruzzo da impiegare in relazione alle esigenze strutturali, esecutive ed ambientali dell’opera come indicato nei paragrafi (§) delle NTC:

- Classe di resistenza Rck → § 11.2.1
- Classe di consistenza è lavorabilità (slump) → § 11.2.1
- Diametro max dell’aggregato è in conformità con il copriferro → § 11.2.1
- Classe di esposizione → durabilità § 11.2.11

Direttore dei lavori:

le responsabilità del DL secondo le NTC possono essere così riassunte:

- deve accertare preliminarmente, come indicato al §11.2.8 delle NTC, che il calcestruzzo fornito sia conforme al processo industrializzato (FPC, Factory Process Control) e che la fornitura sia accompagnata dal certificato rilasciato dall’organismo di controllo autorizzato dal Ministero; in mancanza di questa documentazione il DL deve rigettare la fornitura del calcestruzzo.

- deve eseguire il controllo di accettazione del calcestruzzo in corso d’opera; a questo proposito al § 11.2.5.3 delle NTC, si precisa che “Il prelievo dei provini per il controllo di accettazione va eseguito alla presenza del DL o di un tecnico di sua fiducia che provvede alla redazione di apposito verbale di prelievo e dispone l’identificazione dei provini mediante sigle indelebili, etichettate individuabili; la certificazione del laboratorio prove materiali deve riportare il riferimento a tale verbale”;

- deve verificare, con prove distruttive e non distruttive, che il valor medio della resistenza del calcestruzzo in opera sia almeno eguale all’85 % del valor medio della resistenza di progetto come richiesto dal §11.2.6 delle NTC.

Laboratorio Autorizzato:

il Laboratorio deve accertare che i provini prelevati in presenza del DL giungano in laboratorio accompagnati dalla redazione di un apposito verbale di prelievo, dove siano indicati le sigle indelebili apposte dal DL e le etichette che identificano i singoli provini; la certificazione del Laboratorio, attestante i risultati di resistenza dei provini per il controllo di accettazione, deve riportare il riferimento al verbale del DL in assenza del quale il certificato è legalmente nullo.

Impresa:

l’Impresa deve curare la messa in opera e la stagionatura del calcestruzzo affinché la resistenza media del calcestruzzo misurata sulle carote estratte dalla struttura o determinata con prove non distruttive (sclerometria, velocità delle onde ultrasoniche,ecc.) non risulti inferiore all’85% della resistenza media di progetto.

Produttore Del Calcestruzzo:

il Produttore di calcestruzzo deve garantire una fornitura di calcestruzzo la cui Rck, determinata sui provini prelevati in corso d’opera in presenza del DL, sia almeno eguale a quella prescritta nel progetto; inoltre, secondo il § 11.2.8, deve essere garantita una produzione di calcestruzzo industrializzato sottoposto a controlli durante il processo produttivo i cui risultati siano certificati da un ente ispettivo indipendente riconosciuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Autore Mario Collepardi: Responsabilità Secondo le Nuove NTC nelle Opere in c.a. e c.a.p. chi le conosce?

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3 Responses to “Responsabilità nelle Opere in Cemento Armato secondo le Nuove Norme Tecniche.”

  1. michele

    mi hanno detto che in mancanza dei provini e dei calcoli dei cementi armati si puo’ ricorrere alla prova statica . come si procede ed e’ oneroso economicamente. a chi ci si rivolge?

    #2856
  2. antonio

    sono un geometra posso firmare il verbale di constatazione dei ferri per c.a.?

    #5220

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