Lo ha stabilito l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici basandosi sul Dlgs 163/06. Nel selezionare l’offerta NON si deve tener conto del solo prezzo.
Quando un`opera o un servizio sono destinati ad avere un impatto ambientale, il criterio di scelta che la Pubblica amministrazione deve osservare nella selezione dell`offerta migliore nell`ambito del relativo appalto pubblico deve essere quello fondato sul rapporto «ecoqualita`»/prezzo di beni e prestazioni in gara, e non quello fondato sul mero prezzo piu`basso.
A fugare ogni dubbio sull`obbligo di considerare la qualita` ambientale tra i parametri di aggiudicazione degli appalti pubblici e` l`Autorita` per la vigilanza sui contratti pubblici, che con la propria determinazione 8 ottobre 2008 n. 5 (pubblicata su G.U. del 21 novembre successivo, n. 273) ha fornito alle p.a. indicazioni sull`utilizzo del criterio dell`offerta «economicamente piu` vantaggiosa» prevista dal Dlgs 163/2006 (il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).
La decisione. L`Autorita`, in forza dei suoi poteri di regolazione del mercato dei lavori pubblici, con il provvedimento in questione ha effettuato una ricognizione tra i due criteri per la scelta dell`offerta migliore previsti dal Codice, ossia quello dell`offerta «economicamente piu` vantaggiosa» e quello dell`offerta con «prezzo piu` basso», sciogliendo la sibillina statuizione recata dall`articolo 81, comma 2 del Dlgs 163/2006 in questione che si limita a imporre alle stazioni appaltanti di scegliere tra i due criteri «quello piu` adeguato in relazione alle caratteristiche dell`oggetto del contratto».
Per l`Autorita`, in sostanza, il criterio del prezzo piu` basso puo` reputarsi adeguato al perseguimento delle esigenze dell`amministrazione quando l`oggetto del contratto non sia caratterizzato da un particolare valore tecnologico o si svolga secondo procedure largamente standardizzate; laddove le caratteristiche oggettive dell`appalto inducano a ritenere rilevanti, ai fini dell`aggiudicazione, uno o piu` aspetti qualitativi (tra i quali, come testualmente recita la deliberazione, l`impatto ambientate) la metodologia utilizzata deve essere quella del criterio dell`offerta economicamente piu` vantaggiosa, ossia quella che premia il miglior rapporto qualita`/prezzo.
A titolo di esempio, l`Autorita` richiama la fattispecie di un`opera destinata a essere fruita dalla collettivita`, nella quale assume dunque rilievo l`aspetto qualitativo relativo all`utilizzo di materiali riciclabili.
Le motivazioni.
A fondamento della sua enunciazione, l`Autorita` pone il dettato dell`articolo 83 dello stesso Dlgs 163/2006 laddove prescrive tra i parametri di valutazione da indicare nei bandi di gara indetti in base al criterio dell`offerta economicamente piu` vantaggiosa quello delle «caratteristiche ambientali dei beni concorrenti».
La scelta del criterio fondato sul rapporto qualita`/prezzo in relazione a opere o servizi destinati ad impatti ambientali, sottolinea inoltre l`Autorita` nel provvedimento, non rientra nel potere di «discrezionalita` amministrativa» della Pubblica amministrazione (ossia nel suo potere di ponderazione piu` libero ed ampio tra interessi contrapposti, che la porta alla scelta da essa ritenuta piu` «opportuna»), bensi` nel suo piu` limitato potere di «discrezionalita` tecnica» (ossia in quel potere decisionale guidato da regole tecniche, nella fattispecie quelle ambientali, che la portano necessariamente verso una determinata scelta).
Vincenzo Dragani ITALIA OGGI del 26.Gen.’09






