Con Circolare n. 183/XVII Sess. il Consiglio Nazionale Ingegneri ha Trasmesso la risposta del Ministero del Lavoro, della Salute e delle PoliticheSociali ad una istanza di interpello in tema di doppia contribuzione previdenziale dei professionisti Ingegneri che svolgono attività di insegnamento.
L’adeguamento alle indicazioni fornite ai quesiti che utilizzano la procedura di interpello “esclude l’applicazione delle relative sanzioni penali, amministrative e civili” (art. 9, comma 2, D.Lgs. 124/2004). Si allega nota del Ministero del Lavoro datata 23/01/2008, interpello n. 60/2008:
“Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – contributi previdenziali ed assistenziali – obbligo di iscrizione all’INARCASSA – CassaNazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti ed alla Gestione separata INPS.
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha presentato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione in merito alla disciplina contributiva applicabile agli ingegneri che alternano all’esercizio esclusivo dell’attività libero professionale periodi di lavoro subordinato a tempo determinato con l’amministrazione scolastica.
In primo luogo si chiede se sia legittimo o meno assoggettare al contributo previsto dall’art. 22 dello Statuto INARCASSA anche il reddito prodotto nello svolgimento dell’attività d’insegnamento, espletata in regime di subordinazione e già assoggettata a contribuzione presso altro ente.
Il secondo quesito verte sull’obbligatorietà del versamento ad INARCASSA del medesimo contributo sui compensi per l’attività di lavoro autonomo anche per i periodi già coperti da contribuzione alla Gestione separata INPS.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per le Politiche Previdenziali e dell’INPS, si espone quanto segue.
La normativa che disciplina la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti (art. 21, comma 5, L. n. 6/1981 e ss.mm. ed art. 7 Statuto INARCASSA) dispone che sono esclusi dall’obbligo di iscrizione all’INARCASSA e di pagamento del relativo contributo soggettivo gli ingegneri e gli architetti iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o, comunque, di altra attività esercitata anche se iscritti all’Albo professionale ed in possesso di partita IVA, stante l’assenza dell’essenziale requisito della continuità nell’esercizio della professione.
Sussiste, invece, indipendentemente dall’iscrizione, l’obbligo del versamento del contributo integrativo di cui agli artt. 10, leg. cit. e 7 Statuto INARCASSA, che è pari ad una maggiorazione percentuale del 2% dei corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell’IVA da addebitarsi al cliente.
Il contributo soggettivo è, pertanto, dovuto dai soli iscritti ad INARCASSA, con riferimento al reddito professionale netto prodotto nell’anno.
In risposta al primo interrogativo appare dunque corretto ritenere che il contributo soggettivo ad INARCASSA sia dovuto solo con riferimento al reddito professionale netto prodotto nell’anno, avuto riguardo al periodo di effettiva iscrizione a tale Istituto di previdenza ed assistenza dovendo, al contrario, escludere dalla base imponibile il reddito prodotto in regime di rapporto di lavoro subordinato, a seguito di sospensione della suddetta iscrizione e come tale assoggettato ad imposizione da parte di altro Istituto previdenziale.
In ordine al secondo si precisa quanto segue.
L’iscrizione alla gestione separata INPS, ai sensi dell’art. 2, comma 26, L. n. 335/1995, è obbligatoria per tutti i professionisti che esercitano per professione abituale, ma non esclusiva, attività di lavoro autonomo di cui all’art. 53, comma 1, del Testo Unico Imposte sui Redditi.
A tal proposito, ai soli fini dell’adempimento ai relativi obblighi contributivi, l’art. 1, comma 212, L. n. 662/1996 ha previsto la possibilità per il professionista di addebitare al committente una percentuale pari al 4% dei compensi lordi (c.d. rivalsa).
A titolo esemplificativo, dunque, l’ingegnere iscritto all’Ordine e munito di partita IVA che esercita in via non esclusiva la libera professione, affiancandola ad attività di lavoro dipendente, dovrà versare:
- all’INPS il contributo previdenziale obbligatorio pari, per l’anno 2008, al 17% del reddito professionale imponibile a fini Irpef, con la possibilità di maggiorazione a carico del committente del 4% del fatturato lordo a titolo di “rivalsa”;
- ad INARCASSA il contributo integrativo, sempre addebitabile al cliente, pari al 2% dei corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell’IVA.
Nel caso in cui il rapporto di lavoro subordinato venga a cessare l’interessato è nuovamente tenuto all’iscrizione ad INARCASSA con effetto dalla data di inizio dell’esercizio professionale con carattere di continuità.
A titolo di contributo soggettivo, l’art. 22 del citato Statuto prevede il versamento di una percentuale del reddito professionale netto annuale pari, attualmente, al 10% o, in ogni caso, di un contributo minimo. Solo quest’ultimo però, ai sensi degli artt. 6 della L. n. 290/1990 e 24 dello Statuto, risulta frazionabile in dodicesimi e commisurabile ai mesi di effettiva iscrizione alla Cassa nell’anno solare, mentre il contributo soggettivo obbligatorio va versato sul reddito dell’intero anno anche in presenza di iscrizioni per breve periodo.
In merito all’ipotesi di reintegro per le somme versate alle due gestioni previdenziali è intervenuto l’INPS, con messaggio n. 33676/2006, precisando che il rimborso od il trasferimento dei contributi versati alla Gestione separata da parte dell’Istituto ad INARCASSA è subordinato alla formalizzazione di apposite intese fra i diversi gestori previdenziali e che, comunque, nel frattempo, sussiste la possibilità di rimborso della contribuzione indebita, a richiesta dell’interessato, con le modalità previste dalla circ. n. 193/1998.
Sulla problematica in esame è peraltro intervenuta la Suprema Corte con una recente sentenza (Cass. civ., sez. lav., n. 24910/2007) ove, in motivazione, richiamando l’art. 21, L. n. 6/1981, evidenzia come l’obbligo contributivo cominci a decorrere, non già dalla data della domanda di iscrizione, ma dalla data di inizio dell’esercizio professionale con carattere di continuità. La continuità dell’esercizio di fatto della professione diviene, dunque, l’elemento imprescindibile e fondante per l’insorgenza dell’obbligo di iscrizione e contribuzione.
In conclusione, tenuto conto della normativa citata, si può aderire ad un’interpretazione volta a riconoscere la frazionabilità dell’imponibile contributivo soggettivo dovuto ad INARCASSA, collegandone la commisurazione ai mesi di esercizio dell’attività professionale in via continuativa.
Tale soluzione, in analogia a quanto già contemplato dallo Statuto in relazione alla frazionabilità del contributo minimo, permette di rapportare la contribuzione richiesta all’effettiva obbligatorietà dell’iscrizione, sanando eventuali incongruità relative a periodi di doppia imposizione contributiva su un’unica fonte di reddito. ”







Condivido in pieno l’assunto della risposta all’interpello del CNI.
L’INARCASSA in pratica si è sempre attenuta ad un’interpretazione prettamente letterale dell’art.9, comma 1° della L.6/1981 che si riporta testualmente: “Il contributo soggettivo obbligatorio, a carico di ogni iscritto alla Cassa, è pari alle seguenti percentuali del reddito professionale netto prodotto nell’anno, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell’IRPEF…”.
Ma quando è stata emanata questa legge non esisteva la Gestione Separata INPS ex art. 2, comma 26, L. n. 335/1995. Allora il reddito di lavoro autonomo era soggetto ad una sola contribuzione.
Se malauguratamente un professionista dovesse essere iscritto all’INARCASSA (ad esempio dal 31 dicembre) quindi per un solo giorno nell’anno e negli altri 364 giorni alla Gestione Separata INPS e il reddito professionale dovesse superare il minimo frazionabile, l’INARCASSA potrebbe chiedere il pagamento per il 2009 del 11,5% del Reddito Professionale ai fini IRPEF prodotto nell’intero anno. Cosa assurda è che il professionista sullo stesso reddito professionale IRPEF dovrà pagare in aggiunta il 17% alla Gestione Separata INPS, in totale il 28,5%. E’ evidente pertanto la disparità di trattamento e la doppia gestione contributiva sullo stesso reddito.
Di proporre la modificazione di quest’assurda norma non ha interessato proprio nessuno, nè all’INARCASSA, nè all’INPS e nè ad altri.
Quando è stata istituita la Gestione Separata INPS per i professionisti il legislatore non si era accorto di tale inghippo. Occorreva modificare il citato art. 9 L.6/81.
E’ chiara una cosa: prevale l’interesse a far cassa. Sul giornale di INARCASSA si scrivono un sacco di cose, non so se utili o banali, ma l’INARCASSA di questa INGIUSTIZIA non si è fatto mai carico o non so se ne abbia parlato, NON GLI CONVENIVA!!!!
Un grande plauso va quindi al CNI che con l’interpello ha provocato questo chiarimento a favore dei professionisti.
Ma sarebbe interessante che si pronunci nel merito l’INARCASSA.
Ing. Chiarenza Calogero
Questo solo per quanto riguarda i pagamenti…… ma cosa accade all’anzianità contributiva ?
In merito al Vs/ interessante articolo sulla doppia contribuzione, conseguente all’istanza di interpello avanzata dal Consiglio Nazionale Ingegneri al Ministero del Lavoro, mi sapete dire se la normativa è applicabile anche nel caso in cui il professionista svolge lavoro subordinato a tempo determinato all’estero per conto delle Nazioni Unite, che d’obbligo versano contributi all’Ente previdenziale internazionale di New York “United Nations Joint Staff Pension Fund”?
Grazie per la Vs/ cortese risposta.
Marcello Reggi