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Sicurezza: Proroga al 30.Giu.’09? Non è proprio così…

26 dicembre 2008

Il Consiglio dei Ministri di giovedì 18.Dic.’08 ha approvato un Decreto Legge detto “Mille Proroghe”  che include, fra i numerosi punti, lo slittamento di alcune disposizioni in materia di sicurezza  nei luoghi di lavoro,  che sarebbero dovute entrare in vigore  il 1° gennaio 2009 e relativi al D. Lgs. 81/2008.  Ecco le novità introdotte dal nuovo del decreto (non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale):

a) è stata  confermata l’entrata in vigore al 1° gennaio 2009 della nuova valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. 81/2008  con  proroga al 30 giugno 2009  solo dei  nuovi adempimenti sulla valutazione dei rischi e delle relative sanzioni, relativamente a: 

-     rischi Stress lavoro-correlati
-     data certa del Documento di Valutazione dei Rischi

b) proroga al 16 maggio 2009 di due altri adempimenti:

- comunicazione degli infortuni superiori ad un giorno (art. 18, comma 1, lett. r)
- divieto delle visite mediche pre-assuntive, art. 41, comma 3, lett. a) (provvedimento di dubbia validità, poiché in contrasto con un’altra legge comunque vigente, la Legge 300/70 “Statuto dei Lavoratori”).

c) confermata l’entrata in vigore al 1° gennaio 2009 dell’obbligo di redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza o DUVRI per appalti già in essere prima del 25 agosto 2007 (art. 26, comma 5, penultimo periodo).

Quindi, chi ha già provveduto alla valutazione dei rischi secondo le indicazioni del D. Lgs. 81/2008 e alla stesura del documento di valutazione secondo i contenuti dell’articolo 28 comma 2 del citato decreto ha tempo fino al 30 Giugno 2009 per conferire “data certa” al documento. Chi, invece, non ha aggiornato il documento di valutazione dei rischi già redatto ai sensi dell’articolo 4 del D. Lgs. 626/1994 dovrà integrarlo dei contenuti previsti dall’articolo 28 comma 2 entro il 31/12/2008 e conferire “data certa” al documento entro il 30 giugno 2009.

fonte bmsistemi.com

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