Docet, Scarica Software Calcolo Fabbisogno Energetico di un Edificio [Corrige 28.Dic]
[Errata Corrige del 28.Dic.'08: Grazie al commento del collega Calogero Chiarenza, in fondo a questo articolo, abbiamo rilevato che l'affermazione in grassetto riportata in questo articolo è stata superata dal nuovo regime Normativo, che dispone che NON è più obbligatorio dal 2009 allegare l'attestato energetico negli atti di compravendita degli immobili: i commi 3 e 4 dell’art.6 e i commi 8 e 9 dell’articolo 15 del Dlgs 192/2005, che prevedevano tale nullità sono stati abrogati dall’art.35, comma 2-bis dalla Legge 133/2008. Per approfondire l'argomento potete leggere un articolo pubblicato in questo sito l'11.Set.'08: Prospetto di Sintesi sulle Abrogazioni operate sul DLgs 192.]
Uno strumento per calcolare il fabbisogno energetico di edifici o appartamenti esistenti, elaborato da un gruppo di ricercatori del Cnr e dell’Enea, semplificherà le certificazioni energetiche di tali immobili, obbligatorie dal 2009. E permetterà di calcolare come inquinare e consumare meno. Bastano poche e semplici informazioni
- dall’anno di costruzione, al numero dei piani fino al tipo di esposizione – per sapere a quale “classe energetica” appartiene la nostra abitazione e cosa fare per migliorarne le prestazioni dal punto di vista energetico e ambientale, ottenendo così un notevole risparmio.
Grazie al modello di calcolo “Docet”, sviluppato dall’Istituto per le tecnologie della costruzione (Itc) del Cnr di San Giuliano Milanese e dall’Enea, sarà possibile produrre anche per gli edifici residenziali esistenti l’attestato di certificazione energetica.
Vai al sito e Scarica il Software di calcolo Docet
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“Un documento, questo, previsto dalla direttiva comunitaria 2002/91/CE”, spiega Italo Meroni, ricercatore dell’Itc-Cnr, “che vuole promuovere la definizione di metodi semplificati per la certificazione in modo daminimizzare gli oneri per gli utenti e diffondere la cultura dell’efficienza energetica ed ambientale attraverso il coinvolgimento di costruttori, progettisti, ricercatori e utenti”.
Attualmente, in Italia, l’attestato – da cui devono risultare la classe energetica dell’edificio e il fabbisogno annuo di energia primaria – è richiesto solo per le nuove costruzioni, che costituiscono circa l’1%-2% del parco edilizio. “Ma dal 2009 diverrà obbligatorio per tutti gli immobili, pena l’annullamento degli atti di compravendita” =Corrige del 28.Dic.’08. “Il calcolo dettagliato della prestazione termica richiede, quindi, la conoscenza di numerosi parametri (trasmittanza termica dell’involucro, ricambi orari, ecc.), di difficile reperibilità nel caso di edifici esistenti”.
Il software Docet, che è stato presentato il 27 giugno 2007 a Roma presso l’Enea.
“Abbiamo innanzitutto raggruppato il parco edilizio in sei classi di età da prima degli anni ‘30 fino al 2006, individuate per omogeneità costruttiva e soluzioni impiantistiche”, spiega Ludovico Danza dell’Itc-Cnr. “Ogni classe di età è caratterizzata da un numero di pacchetti tecnologici a partire da un ampio database di soluzioni”.
Nella struttura, suddivisa in moduli di calcolo, sono stati poi definiti altri parametri: l’orientamento, la gradazione cromatica ed il contesto in cui l’edificio è inserito al fine di calcolare gli apporti solari e le infiltrazioni, edifici contigui, numero di ambienti non riscaldati, numero e tipologia di serramenti e loro stato di conservazione, tipo e quantità di combustibile impiegato.
“L’utente che utilizzerà Docet avrà comunque la possibilità di ridurre al minimo l’inserimento dati, specificando solo dimensione in pianta dell’edificio e altezza interpiano il resto verrà definito in modo automatico consentendo di calcolare i fabbisogni di energia netta sia per l’intero edificio che per un solo appartamento” spiega Maroni.
Docet definisce inoltre la quantità di CO2 prodotta e il risparmio economico ottenibile migliorando le prestazioni dell’involucro e dell’impianto, “permettendo” conclude Meroni “di verificare le potenzialità dell’edificio, il risparmio conseguibile in ‘bolletta’ e la nuova classe di merito raggiungibile adottando sistemi e tecnologie più avanzate”.
Docet rappresenta anche un utile strumento per i CTU per la redazione delle perizie di stima immobiliare.
articolo proveniente da quotidianocasa.it
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Vorrei far notare una mia perplessità.
Nel testo di cui sopra è riportata in grassetto la seguente frase:
“Ma dal 2009 diverrà obbligatorio per tutti gli immobili, pena l’annullamento degli atti di compravendita”.
Secondo quanto si scrive in pratica dal 2009 (si suppone dal 1° gennaio) sarebbe nullo un atto di compravendita per tutti gli immobili (fabbricati) se manca l’attestato di certificazione energetica.
Vorrei ricordare che i commi 3 e 4 dell’art.6 e i commi 8 e 9 dell’articolo 15 del Dlgs 192/2005, che prevedevano tale nullità sono stati abrogati dall’art.35, comma 2-bis dalla Legge 133/2008.
Sinceramente non capisco da dove sbuca fuori questa nullità.
Ing. Chiarenza Calogero