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INARCASSA: Modifiche Statutarie

11 ottobre 2008

 

 

In forza di recenti norme statali (Finanziaria 2007) che hanno variato il “periodo di sostenibilità” delle casse di previdenza privatizzate da 15 a 30 anni, con valutazioni di quadro generale fino a 50 anni, il Comitato Nazionale dei delegati Inarcassa ha dovuto apportare una serie di modifiche allo statuto della cassa di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti. In particolare, nel corso delle adunanze svoltesi in giugno e luglio 2008 ( Leggi Qui la Delibera del Comitato Nazionale dei Delegati di Inarcassa .Pdf), sono stati modificati alcuni articoli dello statuto relativamente al contributo soggettivo, a quello integrativo, alla pensione di vecchiaia ed alla pensione di anzianità. Di seguito si riporta una sintesi delle modifiche introdotte:

1) Contributo Soggettivo.

   L’aliquota è stata elevata al 14,5% dal 2012, secondo la seguente progressione: 11,5% dall’1.1.2009; 12,5% dall’1.1.2010; 13,5% dall’1.1.2011; 14,5% dall’1.1.2012.

   Dal 2009 la quota dello 0,5% di contributo soggettivo sarà destinata al finanziamento di attività assistenziali; tale contributo è improduttivo ai fini previdenziali. Il contributo minimo nel 2009 sarà di € 1.400 (di cui € 60 destinati ad attività assistenziali); nel 2011 di € 1.600 (di cui € 65 per attività assistenziali) e nel 2013 di € 1.800 (di cui € 70 come sopra). Per gli anni 2010 e 2012 ed a partire dal 2014 la rivalutazione è indicizzata Istat. Per chi si iscrive prima d’aver compiuto 35 anni, per i 5 anni solari dalla prima iscrizione e comunque non oltre il compimento del 35° anno d’età, il contributo soggettivo è stato ridotto al 50% e il contributo minimo ad 1/3.

2) Contributo Integrativo.

  Dal 2009 il contributo integrativo sarà pari al 4%. Per chi si iscrive prima d’aver compiuto i 35 anni, per i 5 anni solari dalla prima iscrizione e comunque non oltre il compimento del 35° anno d’età, il contributo integrativo minimo è stato ridotto ad 1/3; la riduzione vale anche in caso di reiscrizione durante il periodo di contribuzione agevolata.  

3)   Pensione di vecchiaia.

   Dal 2009 l’importo della pensione sarà composto dalle seguenti quote:

  • a) quota determinata con sistema di calcolo retributivo, per annualità con redditi professionali³ per il 2009  ad € 6.000 ovvero a volumi d’affari ³ per il 2009 ad € 10.000, entrambi rivalutati annualmente;
  • b) quota determinata con sistema di calcolo contributivo per annualità con redditi professionali < per il 2009 ad € 6.000 ovvero a volumi d’affari < ad € 10.000 per il 2009, entrambi rivalutati annualmente.

Gli anni a contribuzione agevolata sono esclusi dal calcolo contributivo di cui alla lettera b).

Dall’1.1.2010 la quota di pensione sarà calcolata prendendo a base la media dei più elevati 20 redditi professionali rivalutati dichiarati dall’iscritto, risultanti dalle dichiarazioni relative ai 25 anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione; il numero di anni a reddito più elevato per il calcolo della quota di pensione sarà aumentato di un anno per ogni anno, fino a raggiungere nel 2014 i migliori 25 degli ultimi 30 redditi professionali rivalutati dichiarati dall’iscritto.

  La quota di cui alla lett. b) è calcolata con le modalità previste dall’art. 40, comma 1 dello statuto.

   Alle pensioni calcolate con quanto previsto alle lett. a) e b) non si applica l’adeguamento al minimo.

Per inabilità, invalidità e indirette il calcolo del trattamento sarà effettuato solo con sistema retributivo di cui alla lett. a).

   Dal 2009 la pensione minima sarà pari a quella del 2008 rivalutata in proporzione alle variazioni Istat.

Dal 2009 la pensione minima non sarà dovuta per gli anni per i quali la pensione verrà calcolata con il metodo di cui alla lett. b); in tal caso la pensione minima sarà ridotta, di tanti trentesimi quanti gli anni d’anzianità per i quali si applica quanto previsto dalla lett. b).

  Fatta salva la normativa previgente, se la media dei redditi è > ad € 40.350, la percentuale del 2% è ridotta come segue: 1) all’1,71 % per lo scaglione da € 40.350 a € 60.800; 2) all’1,43 % per lo scaglione di reddito da € 60.800 a € 70.900; 3) all’1,14 % per lo scaglione da € 70.900 a € 80.850. 

4) Pensione di  anzianità.

  A partire dall’1.7.2009 la pensione d’anzianità sarà corrisposta a coloro che, sommando età più il periodo d’iscrizione e contribuzione ad Inarcassa, raggiungono il valore 96. Dall’1.7.2011 il valore sarà 97; dall’1.7.2013 il valore sarà pari a 98. Dal 2013 il Comitato Nazionale dei Delegati, valutata la spesa pensionistica, potrà deliberare ulteriori aggiustamenti.

   La pensione sarà determinata con l’applicazione dei commi dal 1° al 5° dell’art.25 dello statuto. Per coloro che alla data della decorrenza del pensionamento abbiano un’età < a 65 anni, l’importo del trattamento pensionistico determinato sarà ridotto con i seguenti coefficienti di riduzione: a 58 anni del 17,3%; a 59 anni del 15,3%; a 60 anni del 13,1%; a 61 anni del 10,8%; a 62 anni dell’8,4%; a 63 anni del 5,8%; a 64 anni del 3,0%;

   Gli iscritti che all’entrata in vigore delle norme hanno compiuto 55 anni e maturato contribuzione³ a 30 anni possono andare in pensione d’anzianità a 58 anni e con 35 anni di contribuzione senza riduzioni.

L’entrata in vigore delle superiori modifiche statutarie è ovviamente subordinata all’approvazione dei ministeri vigilanti.      

da consultaingegnerisicilia.it La Notizia

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One Response to INARCASSA: Modifiche Statutarie

  1. giuseppe on 30 ottobre 2009 at 15:50

    Ho letto con attenzione le nuove disposizioni riguardanti le regole previdenziali, mi sembra che quasi tutti gli articoli già previsti sono stati alquanto modificati, con un notevole aggravio delle contribuzioni, proprio in un momento in cui tutti stiamo subendo gli effetti gravi della crisi economica; si sono ridotti gli incassi, ma per il fatto che la contribuzione non sono è stata considerata su più fasce di reddito, si verifica che chi meno guadagna più paga di contributi previdenziali, la storia è sempre la medesima.
    Tutte le fattispecie riguardanti i limiti contributivi per il pensionamento, sono state prese in considerazioni, non è stato però trattato il caso di chi è iscritto ad Inarcassa ed è già pensionato di altro Ente, con il massimo contributivo, che paga i contributi previdenziali Inarcassa e che al raggiungimento dei 65 anni di età non avrà raggiunto il minimo contribitivo per il pensionamento come Architetto/Ingegnere.
    Come saranno considerati i contributi versati ad Inarcassa e cosa produrranno?

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