Il D.M. 22.Gen.08 n. 37, in vigore dal 27.Mar.’08, è il nuovo regolamento che disciplina gli impianti all’interno degli edifici indipendentemente dalla destinazione d’uso. Il nuovo regolamento, attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della L. 248/2005, ha comportato l’abrogazione del Capo V del D.P.R. 380/2001, relativo alla sicurezza degli impianti, della Legge 46/1990 (ad eccezione degli artt. 8, 14 e 16) e, integralmente, del D.P.R. 447/1991.
In base alle disposizioni del D.M. 37/08, la dichiarazione di conformità è obbligatoria nel caso di installazione, trasformazione, manutenzione straordinaria ed ampliamento degli impianti presenti all’interno degli edifici. Le imprese abilitate ad esercitare le attività relative agli impianti devono essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali definiti all’art. 4 del Decreto.
L’impresa installatrice deve rilasciare al committente, al termine dei lavori, la dichiarazione di conformità degli impianti sulla base di uno specifico modello allegato al D.M.
Qualora la dichiarazione di conformità non fosse reperibile può essere sostituita da una dichiarazione di rispondenza rilasciata da un professionista abilitato con esperienza nel settore impiantistico di almeno cinque anni.
La dichiarazione di conformità, unitamente al certificato di collaudo ove previsto, è necessaria ai fini del rilascio del certificato di agibilità.
E’ qui riportato i link ad un filmato, (estratto dal “Tutorial di aggiornamento alla nuova edilizia” del sito dell’Acca.it) che illustra le novità normative relative al D.M. 37/08: clicca sull’immagine 
da acca.it biblusnet






