La recente analisi infortuni ha mostrato come molti di essi sono dovuti a scelte progettuali inconsapevolmente non sicure, e come ci sia molto da fare in tema di prevenzione e protezione. Il D.lgs. 81/08 (c.d. “Testo Unico”) rappresenta un primo riordino della legislazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro. Tale decreto regolamenta tutti gli aspetti della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: dall’istituzione di organismi interministeriali consultivi e di coordinamento con enti pubblici che hanno compiti di prevenzione, formazione, vigilanza, salute e sicurezza del lavoro all’individuazione degli obblighi di datori di lavoro e dirigenti nonché ai requisiti della delega di funzioni. In questa sede, ci si vuole soffermare sulle novità introdotte dal D.lgs. 81/08 nell’ambito della cantieristica e, nello specifico per quel che concerne i piani di sicurezza. In particolare, si vuole sottolineare l’importanza dei piani di sicurezza, dato che una buona valutazione dei rischi può sicuramente contribuire a migliorare la salute e la sicurezza sul lavoro. visualizza approfondimento in pdf o continua a leggere qui:
I PIANI DI SICUREZZA ALLA LUCE DEL DLGS. 81/08
POS: Piano Operativo di Sicurezza
È all’ Articolo 96 – Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti del D.lgs.81/08 al comma 1 che viene specificato l’obbligo della redazione del POS da parte delle imprese esecutrici: ” 1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:… g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h)”
Le imprese esecutrici, pertanto, prima di iniziare i lavori devono redigere un loro PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS) da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC. In riferimento all’Allegato XV, tale piano è costituito dall’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute specifici per quell’ impresa e per quell’ opera, rispetto all’utilizzo di attrezzature e alle modalità operative. È completato dall’indicazione delle misure di prevenzione e protezione dei DPI. Il POS descrive quindi le modalità di gestione in sicurezza delle attività (fasi lavorative) esercitate da una singola impresa e deve essere avallato dal Coordinatore per l’esecuzione sia per la validità intrinseca che per le possibili interazioni con il POS di altre imprese.
È compito del coordinatore per l’esecuzione:
- Verificare che il POS di ogni impresa sia congruente con il lavoro da svolgere;
- Verificare che sia nella sostanza rispettato;
- Chiederne l’adeguamento qualora non risultasse congruente.
La novità introdotta dal Testo Unico è all’art. 97 che prevede nuovi obblighi a carico del datore di lavoro delle imprese affidatarie, i quali sono chiamati a vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento nonché a coordinare gli interventi finalizzati all’attuazione delle misure generali di sicurezza ed a verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della loro trasmissione al coordinatore per l’esecuzione. Quindi, l’appaltatore è da considerarsi l’attore protagonista dell’esecuzione dei lavori ed a costui vanno attribuiti i relativi oneri derivati da tale posizione.
PSC: Piano di Sicurezza e di Coordinamento
La recente analisi degli infortuni nei cantieri edili ha messo in evidenza le scelte progettuali inconsapevolmente non sicure. È quindi fondamentale, già in fase di progettazione, definire la necessaria sicurezza di chi deve realizzare l’opera: a tal fine è prevista la redazione del piano di sicurezza e coordinamento a cura del coordinatore per la progettazione nominato dal committente, nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese anche non contemporanea (come specificato nel D.lgs. 81/08 all’articolo 90-obblighi del committente- comma 3: “3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione”).
L’art. 90 introduce una sostanziale novità, rispetto al D.lgs. 494/96: l’obbligo da parte del committente, anche in caso di coincidenza con l’impresa esecutrice, della nomina del coordinatore della progettazione sussiste sempre nel caso in cui sia prevista la presenza in cantiere di più imprese anche non contemporanee, al di là quindi della sua entità e rischiosità.
Nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese, è il coordinatore per l’esecuzione a redigere il PSC.
Durante la realizzazione dell’opera, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro.
Il D.lgs. 81/08 disciplina all’articolo 100 il piano di sicurezza e coordinamento ed i contenuti minimi e l’indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all’Allegato XV.
PSS: Piano di Sicurezza Sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento
Il PSS è previsto solo nel settore dei lavori pubblici (art. 131 Codice dei contratti). L’appaltatore, o il concessionario, è tenuto a presentarlo in tutti i casi in cui non sia presente il PSC. Il PSS è quindi un piano di coordinamento e di valutazione dei rischi specifici ed è un obbligo dell’appaltatore; inoltre, è esso stesso POS dell’appaltatore. Contiene gli stessi elementi del PSC con esclusione della stima dei costi della sicurezza.
Rispetto al D.lgs. 494/96, il PSS sembra ora assumere una minore valenza. Infatti, con la precedente normativa anche in presenza di più imprese, nel caso in cui non si raggiungono 200 uomini giorno o non si è in presenza di rischi particolari, non viene redatto il PSC, e quindi, non viene nominato il coordinatore; in tali casi non viene meno però, l’esigenza di un piano che definisca le modalità di coordinamento tra imprese e le misure di prevenzione dei rischi derivanti da interferenze e dalla specificità del cantiere. In tal modo il PSS è un piano di coordinamento e di valutazione e l’appaltatore diviene responsabile del coordinamento tra le imprese subappaltatrici e coordina i vari POS.
Invece, con il D.lgs. 81/08 il coordinatore viene nominato in tutti i casi in cui siano previste più imprese indipendentemente dai rischi particolari o dall’entità del cantiere, per cui la mancata redazione del PSC si ha esclusivamente in presenza di una sola impresa. Inoltre, come già evidenziato, l’articolo 97 – Obblighi dell’impresa affidataria – è una novità assoluta che impone a quest’ultima l’obbligo di vigilanza sulla sicurezza dei lavori affidati.






