Il decreto-legge 113/2008, e‘ stato pubblicato sulla G.U. n. 151 del 30.6.2008, ed è in vigore dalla medesima data. Con l’art 6 viene prorogato ulteriormente al 30.6.2009 il termine entro il quale le attività ricettive esistenti con oltre venticinque posti letto, che abbiano già presentato entro il 30.06.2005 la richiesta di nulla osta ai Vigili del fuoco, devono completare l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi di cui alle lettere b) e c) del punto 21.2 della regola tecnica di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere, approvata con il D.M. 9.4.1994 e successivamente aggiornata con il D.M. 6.10.2003. Ricordiamo che tale termine era già stato di recente prorogato al 30.6.2008 dalla L. 31/2008. L’art. 6 ha inoltre abrogato il comma 2-bis dell’art. 3 della citata L. 31/2008, il quale aveva previsto una scadenza differenziata del termine in argomento per le strutture che in occasione del rinnovo del certificato di prevenzione incendi avevano ricevuto prescrizioni comportanti per la loro realizzazione una spesa speriore a 100.000 Euro.







