A seguito del Decreto Assessoriale Beni Culturali ed Ambientali D.A. n. 9280 del 28 Luglio 2006 a far data dal 1 gennaio 2007, le istanze di autorizzazione paesaggistica dovranno essere corredate dalla relazione paesaggistica prevista ai sensi dell’articolo 146, comma 3, del Decreto Lgs n° 42/2004 , recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Lo schema di relazione approvato con il succitato D.A. è disponibile sul sito dell’Assessorato Regione Sicilia Beni Culturali oppure scaricabile direttamente da qui:
Schema di Relazione Paesaggistica.Pdf
Di seguito riportiamo le prime due pagine dello Schema di Relazione Paesaggistica:
Schema della relazione paesaggistica ai sensi dell’art. 3 del D.C.P.M. 12 dicembre 2005 approvato dall’Osservatorio Regionale per la qualità del Paesaggio nella seduta del 13.07.2006
La RELAZIONE PAESAGGISTICA, prevista ai sensi dell’art.146, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, correda, unitamente al progetto dell’intervento che si propone di realizzare, l’istanza di autorizzazione paesaggistica di cui agli art.159, comma 1 e 146, comma 2, del Codice (art.1 del decreto). La disciplina rientra nella tutela del patrimonio culturale e copre un ambito attualmente privo di disciplina razionale. Le esigenze di regolamentare la materia sono state sollecitate anche dalla giurisprudenza, che ha ravvisato nella mancanza di parametri sul contenuto delle istanze di autorizzazione paesaggistica e sul corredo documentale uno dei principali fattori di incertezza ed arbitrarietà delle valutazioni amministrative. L’obiettivo che ci si prefigge è quindi quello di dare certezza agli operatori che predispongono le istanze di autorizzazione paesaggistica ed alle soprintendenze sui contenuti delle attività da svolgere e sulla documentazione rilevante. L’intervento concerne i contenuti delle istanze di autorizzazione paesaggistica richiesta per tutte le trasformazioni rilevanti del territorio sottoposto a vincoli paesaggistici. I destinatari diretti dell’intervento sono tutti i soggetti che richiedono le autorizzazioni paesaggistiche, i tecnici da essi incaricati di predisporre dette istanze, i progetti e l’ulteriore documentazione ad esse allegata, ed i funzionari preposti al rilascio delle autorizzazioni che devono valutare la compatibilità paesaggistica dei progetti. La regolamentazione non coinvolge direttamente e percepibilmente sotto il profilo economico altre categorie. La disciplina non abroga, né integra una normativa preesistente, nè introduce definizioni normative in senso proprio. Gli obiettivi attesi consistono nella razionalizzazione ed uniformità dei contenuti delle istanze e dei relativi processi valutativi; l’intervento costituisce uno dei fattori che dovrebbero permettere di trasformare un sistema vincolistico caratterizzato dall’assenza di criteri e parametri generali oggettivi (e quindi dalla estrema soggettività delle decisioni) in un sistema di vincoli verificabili e sindacabili, la cui portata quindi (se non sempre condivisa) risulti quanto meno comprensibile e socialmente accettata. La disciplina consentirà di disporre di criteri di valutazione generali o delineati sulle specificità del proprio territorio. La nuova disciplina organizza in base a parametri certi e differenziati lo svolgimento di attività che già sono implicitamente richieste dalla normativa di livello legislativo ed in assenza delle quali l’iter autorizzatorio non potrebbe avere corso. Ci si attende che la eventuale crescita dei costi strumentali alla realizzazione dei progetti di trasformazione del territorio, gravante sui committenti, sia largamente compensata dai benefici in termini di speditezza dei procedimenti ed accuratezza delle valutazioni, con diminuzione del relativo contenzioso (oggi cospicuo e defatigante).
I contenuti della relazione paesaggistica qui definiti costituiscono, per l’Amministrazione competente, la base essenziale su cui fondare la verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi, ai sensi dell’art. 146, comma 5, del Codice (art.2). Vengono in particolare definite le finalità della relazione paesaggistica (punto n.1), i criteri (punto n.2) e i contenuti (punto n.3) per la sua redazione.
Punto n. 1 - Finalità. La relazione deve contenere tutti gli elementi necessari alla verifica della compatibilità paesaggistica dell’intervento, con riferimento ai contenuti del Piano Paesaggistico d’ambito. In assenza dei contenuti di riferimento di cui allo strumento di pianificazione sopra indicato o in parziale presenza di essi vanno assunte a base della documentazione le analisi paesaggistiche ed ambientali o le indicazioni relative ai paesaggi locali comunque disponibili presso le Amministrazioni pubbliche, a partire da quanto definito nelle Linee Guida del Piano Territoriale Paesistico Regionale di cui al D.A. n.6080/99. Essa deve avere specifica autonomia ed essere corredata da elaborati tecnici preordinati a motivare ed evidenziare la qualità dell’intervento per ciò che attiene al linguaggio architettonico e formale adottato in relazione al contesto dell’intervento.
Punto n.2- Criteri per la redazione dello stato dei luoghi. La relazione paesaggistica dovrà tenere conto dello stato dei luoghi prima della realizzazione delle opere previste, nonché delle caratteristiche progettuali dell’intervento e rappresentare, in modo chiaro ed esaustivo, lo stato dei luoghi dopo l’intervento. Per queste finalità vengono definiti, ai sensi dell’art.146. commi 4 e 5 del Codice, gli elementi che la domanda di autorizzazione paesaggistica deve indicare.
Punto n.3 – Contenuti delle relazione paesaggistica. Viene definita la documentazione tecnica minima della relazione, che contiene ed evidenzia gli elaborati di analisi dello stato attuale, gli elaborati di progetto e gli elementi per la valutazione della compatibilità paesaggistica.
Vengono inoltre definiti gli approfondimenti degli elaborati di progetto per alcune particolari tipologie di intervento od opere di grande impegno territoriale (punto n.4) Per tali interventi e/o opere di carattere areale (elencati al punto 4.1) e per interventi e/o opere a carattere lineare o a rete (elencati al punto 4.2) che caratterizzano e modificano vaste parti del territorio dovranno essere curate, in particolare, le analisi relative al contesto paesaggistico in cui l’opera e/o l’intervento si colloca e che modifica, e mostrare coerenza rispetto ad esso. Viene poi specificatamente definita la documentazione richiesta per gli elaborati di progetto che riguardano; le opere ed infrastrutture stradali e ferroviarie; le reti infrastrutturali; le opere quali tralicci e ripetitori per la comunicazione; gli interventi infrastrutturali lineari in rilevato che formino barriera artificiale su territorio aperto, agricolo, montano e su territorio periurbano; gli interventi su tratte di infrastrutture lineari esistenti; particolari opere rientranti nella categoria a rete (quali gli elettrodotti); gli interventi a livello del terreno o in trincea; gli impianti eolici.
Viene inoltre definita la scheda per la presentazione della richiesta di autorizzazione paesaggistica per le opere il cui impatto paesaggistico può interventi minori, accessori, di arredo (elencati in fase di prima applicazione nella nota 1), in grado di non alterare complessivamente lo stato dei luoghi.
RELAZIONE PAESAGGISTICA.
1. Finalità. La “Relazione paesaggistica” correda l’istanza di autorizzazione paesaggistica congiuntamente al progetto dell’intervento che si propone di realizzare ed alla relazione di progetto (definita testo tra gli elaborati di progetto di seguito indicati). I contenuti della relazione paesaggistica qui definiti costituiscono per l’Amministrazione competente la base di riferimento essenziale per la verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi ai sensi dell’art. 146, comma 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, di seguito denominato Codice. La Relazione paesaggistica deve avere specifica autonomia di indagine ed essere corredata da elaborati tecnici preordinati altresì a motivare ed evidenziare la qualità dell’intervento anche per ciò che attiene al linguaggio architettonico e formale adottato in relazione al contesto d’intervento. La Relazione paesaggistica contiene tutti gli elementi necessari alla verifica della compatibilità paesaggistica dell’intervento, con riferimento ai contenuti, direttive, prescrizioni e ogni altra indicazione del Piano Paesaggistico d’Ambito lì dove vigente. In assenza dei contenuti di riferimento di cui allo strumento di pianificazione sopra indicato vanno assunti a base della documentazione le analisi paesaggistiche ed ambientali disponibili presso le Amministrazioni pubbliche ed in particolare quanto definito nelle Linee Guida del Piano Territoriale Paesistico Regionale.
2. Criteri per la redazione della relazione paesaggistica. La relazione paesaggistica, mediante opportuna documentazione, dovrà dar conto sia dello stato dei luoghi (contesto paesaggistico1 e area di intervento) prima dell’esecuzione delle opere previste, sia delle caratteristiche progettuali dell’intervento, nonché rappresentare nel modo più chiaro ed esaustivo possibile lo stato dei luoghi dopo l’intervento. A tal fine, ai sensi dell’art. 146, commi 4 e 5 del Codice la documentazione contenuta nella domanda di autorizzazione paesaggistica indica: § lo stato attuale del bene paesaggistico interessato; § gli elementi di valore paesaggistico in esso presenti, nonché le eventuali presenze di beni culturali tutelati dalla parte II del Codice ivi compresi i siti di interesse geologico (geositi);
§ gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte;
§ gli elementi di mitigazione e compensazione necessari;
Deve contenere anche tutti gli elementi utili all’Amministrazione competente per effettuare la verifica di conformità dell’intervento alle prescrizioni contenute nei…. Per Continuare a Leggere…Scarica il PDF






