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Direttive per il superamento del regime di Nulla Osta Provvisorio ai sensi dell’art. 7 del dpr 37/1998

19 marzo 2006

“Direttive per il superamento del regime di Nulla Osta Provvisorio ai sensi dell’art. 7 del dpr 37/1998” <20.3.06> D.M. 29.12.2005 (Guri n. 26 del 1.2.06) EMANATO IL D.M. RECANTE DIRETTIVE PER IL SUPERAMENTO DEL NULLA OSTA PROVVISORIO Sulla Gazzetta Ufficiale del 1° febbraio 2006 è stato pubblicato il decreto del Ministro dell’interno 29 dicembre 2005 concernente “Direttive per il superamento del regime del nulla osta provvisorio, ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37”. Il provvedimento entrerà in vigore il prossimo 1° giugno e fissa in tre anni il termine per il definitivo passaggio dal regime del nulla osta provvisorio introdotto dalla legge n. 818/1984 al certificato di prevenzione incendi. Il decreto prevede le disposizioni tecniche e procedurali che dovranno essere attuate dai titolari di attività in possesso di N.O.P. in corso di validità, per le quali non siano state già emanate specifiche normative di adeguamento finalizzate all’ottenimento del certificato di prevenzione incendi. Sono di conseguenza escluse dal campo di applicazione tutte quelle attività soggette ai controlli dei Comandi provinciali VV.F. che risultano già regolamentate da direttive comprendenti norme transitorie valide anche per il superamento del nulla osta provvisorio (edifici di civile abitazione, locali di pubblico spettacolo, strutture sanitarie, scuole, alberghi e simili, ecc.).

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