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Regolamento per la riutilizzazione delle acque reflue

13 luglio 2003

Il D.M. Ambiente n. 185 del 12 giugno 2003, pubblicato nella G.U. n. 169 del 23.07.2003, stabilisce le norme per la riutilizzazione delle acque reflue domestiche, industriali ed urbane, in attuazione dell’art. 26 comma 2 del D.Lgs. n. 152/1999 (c.d. Testo Unico delle Acque).
Le acque reflue potranno essere impiegate per uso:
a) irriguo: per l’irrigazione di colture destinate sia alla produzione di alimenti per il consumo umano ed animale sia a fini non alimentari, nonché per l’irrigazione di aree destinate al verde o ad attività ricreative o sportive;
b) civile: per il lavaggio delle strade nei centri urbani; per l’alimentazione dei sistemi di riscaldamento o raffreddamento; per l’alimentazione di reti duali di adduzione, separate da quelle delle acque potabili, con esclusione dell’utilizzazione diretta di tale acqua negli edifici a uso civile, ad eccezione degli impianti di scarico nei servizi igienici;
c) industriale: come acqua antincendio, di processo, di lavaggio e per i cicli termici dei processi industriali, con l’esclusione degli usi che comportano un contatto tra le acque reflue recuperate e gli alimenti o i prodotti farmaceutici e cosmetici.

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